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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15225 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Giudice dr.ssa Flora MAZZARO
^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35871 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, vertente
TRA
, elettivamente domiciliati in Roma, Viale dei Parioli, Parte_1
n.63, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Terrigno che la rappresenta e difende, giusta procura;
OPPONENTE
in persona del l.r.p.t. Controparte_1 CP_2 elettivamente domiciliata in Velletri, Via Privata Jori n. 3, presso lo studio dell'avv. Cesare Valvo, che la rappresenta e difende, giusta procura;
OPPOSTA
E
elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 38, presso lo studio Controparte_3 dell'Avv. Gianluca Panettiche la rappresenta e difende, giusta procura.
INTERVENTORE
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.11.2024 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso monitorio, la chiedeva ingiungersi il pagamento Controparte_4 della somma di 13.720,33 quale saldo relativo al rapporto di conto ordinario n. 0350003424, intrattenuto da e . Parte_1 Parte_1
In data 10.04.2019, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 7329/2019, così come richiesto senza emettere formula immediatamente esecutiva.
^^^^^^
Con atto di citazione, ritualmente notificato, tutti gli ingiunti proponevano opposizione al suddetto decreto, del quale chiedevano la revoca, per i seguenti motivi:
1) Illegittimità della revoca del fido per mancato rispetto del termine di preavviso. Inesistenza di una giusta causa di recesso ed il relativo danno patito;
2) mancato riconoscimento del debito ed il conseguente disconoscimento da parte di della sottoscrizione del documento di richiesta di concessione del fido Parte_1 del 13.06.2017;
3) Tassi applicati non concordati, tra cui la commissione di massimo scoperto, nonché l'illegittima applicazione del TEG;
Tanto premesso, gli opponenti così concludevano:
“- previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità della revoca del fido accordato agli opponenti, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nulla è dovuto;
- in ogni caso: previo riconoscimento del danno patito dagli opponenti – da determinare anche in via equitativa nella misura della somma richiesta nel decreto opposto - a seguito dell'illegittimità della revoca del fido, compensare detto danno totalmente e /o parzialmente con le somme pretese dalla;
CP_1
-accertare e dichiarare che la convenuta ha applicato sul conto corrente interessi non dovuti, imponendo tassi e capitalizzazione, oltre a spese, C.M.S. ed altri addendi illegittimi e/o non convenuti;
per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità dei contratti e/o di dette clausole contrattuali del c/c.
-per effetto della accertata e dichiarata nullità dei contratti e/o singole clausole degli stessi, rideterminare le somme dovuto a titolo di interessi applicando all'occorrenza i tassi sostitutivi”.
^^^^^^
Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente che il Controparte_4 decreto ingiuntivo fosse munito di formula esecutiva non essendo fondata l'opposizione su prova scritta;
In via principale, chiedeva che venisse rigettata l'opposizione in quanto infondata:
- In particolare, evidenziava come la revoca del fido fosse del tutto legittima, in quanto, non solo la aveva rispettato i termini previsti dalla clausola n. 5 del contratto di conto CP_1 corrente, ma anche in ragione delle condotte di entrambi i clienti che giustificavano il recesso anticipato dal contratto, tra cui il totale depauperamento delle garanzie patrimoniali di ed il dissesto economico in cui stavano versando entrambi Parte_1
i clienti;
- Per quel che attiene al disconoscimento della documentazione depositata in sede monitoria dalla quest'ultima affermava come tale istanza fosse inammissibile in ragione della CP_1 incompatibilità di tale richiesta con la condotta tenuta dalla cliente nell'arco della vigenza del rapporto;
- Peraltro, l'istituto di credito proponeva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. per il documento di richiesta di concessione del fido del 13.06.2017 disconosciuto da Pt_1
;
[...]
- Quanto poi alla doglianza avente ad oggetto l'applicazione di tassi non concordati, la CP_1 convenuta rilevava come la commissione di massimo scoperto non fosse mai stata applicata, mentre le altre voci e commissioni contestate non solo erano state specificamente sottoscritte dai clienti, ma inoltre tali contestazioni erano del tutto generiche ed apodittiche;
- Infine, la chiedeva che venisse concessa provvisoria Controparte_4 esecutività del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta.
^^^^^
Con ordinanza del 31.01.2020 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo essendo stato rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. l'opponente chiedeva, in via istruttoria, che venisse ammessa CTU contabile al fine di accertare l'illegittima applicazione di tassi non concordati tra cui la Part
e il TEG e di conseguenza determinare l'effettivo saldo del conto corrente.
Con memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. la affermava come le richieste istruttorie formulate CP_1 con memoria dall'istante fossero inammissibili in ragione del carattere meramente esplorativo, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 03.11.2021 accertato il disconoscimento effettuato da ex Parte_1 art. 214 c.p.c., veniva ritenuta inammissibile l'istanza di verificazione proposta da parte opposta in ragione del mancato assolvimento dell'onere della prova richiesto ex art. 216 c.p.c..
Con medesima ordinanza veniva inoltre ravvisata la necessità di ammettere CTU contabile affinché siano accertate le condizioni economiche definite nel contratto e se siano state rispettate dalla NC tali condizioni, in particolare accertando l'effettiva sussistenza dell'applicazione di interessi anatocistici sul conto di cui trattasi.
Nelle more del giudizio, in data 04.04.2022, la interveniva nel presente giudizio Controparte_3 con comparsa ex art. 111 c.p.c., in quanto cessionaria e nuova titolare dei rapporti oggetto di causa, riportandosi integralmente alle difese della Controparte_4 All'udienza del 25.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
^^^^^^
OSSERVA IN DIRITTO
- Illegittima revoca del fido senza giusta causa.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Invero, il recesso immotivato della banca deve essere conformato al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, e dalla cui violazione può discendere ex se, ove provato, un danno risarcibile (Cass. 27.10.2006 n. 23273; Cass., 28.09.2005 n. 18947).
Nello specifico, il principio di buona fede in executivis implica, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, che l'esercizio del diritto di recesso debba essere valutato nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all'altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni (Cass., 6.8.2008 n. 21250; Cass., 16.10.2003 n. 15482).
In particolare, non può escludersi che il recesso della banca sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari. Tali connotati devono, cioè, contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta (Cass., 21.5.1997 n. 4538). Sul piano processuale, è la parte che assume l'illegittimità del recesso, per violazione del principio di buona fede, che ha l'onere di enunciare le ragioni della sua tesi, e fornirne la prova nel caso concreto (Cass., 7.3.2008 n. 6186; Cass., 11.1.2006 n. 394).
^^^^^
Nel caso di specie, l'istituto di credito ha dato prova dei continui sconfinamenti operati da parte del correntista nel corso di tutto l'andamento del rapporto di affidamento
Inoltre, l'Istituto di credito ha dato la prova di avere più volte sollecitato il ripristino della provvista messa a disposizione del correntista, evidenziando che, in assenza di versamenti ripristinatori, avrebbe predisposto la revoca del fido e che, nonostante tali intimazioni, il sia rimasto inadempiente. Ciò precisato, nel caso di specie, il contratto di conto corrente prevedeva una concessione del credito a tempo indeterminato. Tale circostanza comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1845, comma 3 c.c., secondo cui ciascuna delle parti può recedere dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Diversamente dal recesso dal contratto a tempo determinato, per il quale il recesso prima della scadenza del termine è consentito solo per giusta causa (co. 1), nell'ipotesi in esame la norma non richiede la presenza di una giusta causa.
Il termine di quindici giorni concreta un termine dilatorio che la legge prevede a favore del debitore accreditato, onde metterlo in condizione di reperire la somma necessaria per ripianare la propria esposizione verso l'istituto di credito. (Cass., 22.5.1963 n 1034) ed implica che il credito della banca deve ritenersi inesigibile fino allo spirare del termine minimo di quindici giorni, nell'ipotesi in cui l'estinzione dell'obbligazione verso la banca avvenga a mezzo di pagamento in denaro.
Ebbene, nella specie la revoca della linea di credito concessa a tempo indeterminato può dirsi giustificata dalla persistenza dell'inadempimento dell'opponente, il quale non ha assolto al proprio onere di individuazione, allegazione e prova del fatto contrario.
Sicché, non può dirsi ingiustificata e illegittima la revoca operata dalla inerentemente al CP_1 contratto di conto corrente n. 0350003424.
– Illegittima applicazione di interessi usurari.
Devesi, innanzitutto, rilevare che il motivo di doglianza è stato sollevato in maniera assolutamente generica. La parte opponente, infatti, si è limitata a sostenere apoditticamente l'intervenuto superamento del tasso determinato dal Ministero del Tesoro, senza però specificare alcunché con riferimento ai trimestri in cui sarebbe stato superato il tasso soglia ovvero al tasso in concreto applicato ed a quello soglia nel relativo periodo.
Peraltro, non è stata dedotta alcuna specifica ipotesi di usura originaria, neanche con riferimento allo ius variandi, tenuto conto che non è stato specificato se e con riferimento a quali trimestri la avrebbe applicato tassi di interesse peggiorativi rispetto alle originarie condizioni CP_1 contrattuali.
Va, altresì, precisato che ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della NC d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della NC d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Deve rilevarsi che l'elaborato contabile depositato dalle opponenti utilizza, per la verifica della usurarietà delle condizioni economiche applicate ai rapporti oggetto di contestazione, una formula difforme da quella impiegata per la rilevazione del TEGM che costituisce la base di calcolo del c.d.
“tasso soglia” prescritta dalla NC d'Italia.
A tal proposito, si rammenta che le Istruzioni della NC d'Italia hanno natura di norme tecniche previste e autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura, di talché un eventuale calcolo del tasso effettivo globale (TEG) applicato a un determinato rapporto bancario che sia effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe a un risultato inattendibile e, pertanto, in ultima analisi ingiusto.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
^^^^^
- Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D. Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
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- Le risultanze della CTU contabile
Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una ctu contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa.
In particolare, il ctu –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha riscontrato che, relativamente al conto corrente n. 0350003424, acceso in data 01.12.2016, è stata rinvenuta in atti l'espressa autorizzazione del cliente all'applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi passivi.
Il consulente, inoltre, ha applicato i tassi di interesse pattuiti tra le parti nella misura indicata nei contratti oggetto di causa, tra cui il diverso tasso di interesse modificato dalla favorevoli al CP_1 correntista, secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto;
Infine, il CTU ha rilevato, dopo essere stati calcolati gli interessi creditori al tasso convenzionale, il saldo finale del conto corrente n. 0350003424 ricalcolato al 13.02.2019 è pari ad euro -13.720,33.
– Conclusioni:
Quindi, all'esito delle rielaborazioni effettuate, il saldo del conto corrente n. 0350003424 è pari ad euro -13.720,33 a debito della correntista.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta deve essere rigettata in ragione della mancata registrazione da parte del ctu di scostamenti rispetto alle condizioni economiche contrattualmente pattuite.
Le spese di lite e le spese di consulenza tecnica seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e . Parte_1 Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione
a) condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa. b) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Roma, in data 31.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
SEZIONE XVI CIVILE
Giudice dr.ssa Flora MAZZARO
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Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35871 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, vertente
TRA
, elettivamente domiciliati in Roma, Viale dei Parioli, Parte_1
n.63, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Terrigno che la rappresenta e difende, giusta procura;
OPPONENTE
in persona del l.r.p.t. Controparte_1 CP_2 elettivamente domiciliata in Velletri, Via Privata Jori n. 3, presso lo studio dell'avv. Cesare Valvo, che la rappresenta e difende, giusta procura;
OPPOSTA
E
elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 38, presso lo studio Controparte_3 dell'Avv. Gianluca Panettiche la rappresenta e difende, giusta procura.
INTERVENTORE
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.11.2024 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso monitorio, la chiedeva ingiungersi il pagamento Controparte_4 della somma di 13.720,33 quale saldo relativo al rapporto di conto ordinario n. 0350003424, intrattenuto da e . Parte_1 Parte_1
In data 10.04.2019, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 7329/2019, così come richiesto senza emettere formula immediatamente esecutiva.
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Con atto di citazione, ritualmente notificato, tutti gli ingiunti proponevano opposizione al suddetto decreto, del quale chiedevano la revoca, per i seguenti motivi:
1) Illegittimità della revoca del fido per mancato rispetto del termine di preavviso. Inesistenza di una giusta causa di recesso ed il relativo danno patito;
2) mancato riconoscimento del debito ed il conseguente disconoscimento da parte di della sottoscrizione del documento di richiesta di concessione del fido Parte_1 del 13.06.2017;
3) Tassi applicati non concordati, tra cui la commissione di massimo scoperto, nonché l'illegittima applicazione del TEG;
Tanto premesso, gli opponenti così concludevano:
“- previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità della revoca del fido accordato agli opponenti, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nulla è dovuto;
- in ogni caso: previo riconoscimento del danno patito dagli opponenti – da determinare anche in via equitativa nella misura della somma richiesta nel decreto opposto - a seguito dell'illegittimità della revoca del fido, compensare detto danno totalmente e /o parzialmente con le somme pretese dalla;
CP_1
-accertare e dichiarare che la convenuta ha applicato sul conto corrente interessi non dovuti, imponendo tassi e capitalizzazione, oltre a spese, C.M.S. ed altri addendi illegittimi e/o non convenuti;
per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità dei contratti e/o di dette clausole contrattuali del c/c.
-per effetto della accertata e dichiarata nullità dei contratti e/o singole clausole degli stessi, rideterminare le somme dovuto a titolo di interessi applicando all'occorrenza i tassi sostitutivi”.
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Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente che il Controparte_4 decreto ingiuntivo fosse munito di formula esecutiva non essendo fondata l'opposizione su prova scritta;
In via principale, chiedeva che venisse rigettata l'opposizione in quanto infondata:
- In particolare, evidenziava come la revoca del fido fosse del tutto legittima, in quanto, non solo la aveva rispettato i termini previsti dalla clausola n. 5 del contratto di conto CP_1 corrente, ma anche in ragione delle condotte di entrambi i clienti che giustificavano il recesso anticipato dal contratto, tra cui il totale depauperamento delle garanzie patrimoniali di ed il dissesto economico in cui stavano versando entrambi Parte_1
i clienti;
- Per quel che attiene al disconoscimento della documentazione depositata in sede monitoria dalla quest'ultima affermava come tale istanza fosse inammissibile in ragione della CP_1 incompatibilità di tale richiesta con la condotta tenuta dalla cliente nell'arco della vigenza del rapporto;
- Peraltro, l'istituto di credito proponeva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. per il documento di richiesta di concessione del fido del 13.06.2017 disconosciuto da Pt_1
;
[...]
- Quanto poi alla doglianza avente ad oggetto l'applicazione di tassi non concordati, la CP_1 convenuta rilevava come la commissione di massimo scoperto non fosse mai stata applicata, mentre le altre voci e commissioni contestate non solo erano state specificamente sottoscritte dai clienti, ma inoltre tali contestazioni erano del tutto generiche ed apodittiche;
- Infine, la chiedeva che venisse concessa provvisoria Controparte_4 esecutività del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta.
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Con ordinanza del 31.01.2020 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo essendo stato rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. l'opponente chiedeva, in via istruttoria, che venisse ammessa CTU contabile al fine di accertare l'illegittima applicazione di tassi non concordati tra cui la Part
e il TEG e di conseguenza determinare l'effettivo saldo del conto corrente.
Con memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. la affermava come le richieste istruttorie formulate CP_1 con memoria dall'istante fossero inammissibili in ragione del carattere meramente esplorativo, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 03.11.2021 accertato il disconoscimento effettuato da ex Parte_1 art. 214 c.p.c., veniva ritenuta inammissibile l'istanza di verificazione proposta da parte opposta in ragione del mancato assolvimento dell'onere della prova richiesto ex art. 216 c.p.c..
Con medesima ordinanza veniva inoltre ravvisata la necessità di ammettere CTU contabile affinché siano accertate le condizioni economiche definite nel contratto e se siano state rispettate dalla NC tali condizioni, in particolare accertando l'effettiva sussistenza dell'applicazione di interessi anatocistici sul conto di cui trattasi.
Nelle more del giudizio, in data 04.04.2022, la interveniva nel presente giudizio Controparte_3 con comparsa ex art. 111 c.p.c., in quanto cessionaria e nuova titolare dei rapporti oggetto di causa, riportandosi integralmente alle difese della Controparte_4 All'udienza del 25.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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OSSERVA IN DIRITTO
- Illegittima revoca del fido senza giusta causa.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Invero, il recesso immotivato della banca deve essere conformato al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, e dalla cui violazione può discendere ex se, ove provato, un danno risarcibile (Cass. 27.10.2006 n. 23273; Cass., 28.09.2005 n. 18947).
Nello specifico, il principio di buona fede in executivis implica, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, che l'esercizio del diritto di recesso debba essere valutato nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all'altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni (Cass., 6.8.2008 n. 21250; Cass., 16.10.2003 n. 15482).
In particolare, non può escludersi che il recesso della banca sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari. Tali connotati devono, cioè, contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta (Cass., 21.5.1997 n. 4538). Sul piano processuale, è la parte che assume l'illegittimità del recesso, per violazione del principio di buona fede, che ha l'onere di enunciare le ragioni della sua tesi, e fornirne la prova nel caso concreto (Cass., 7.3.2008 n. 6186; Cass., 11.1.2006 n. 394).
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Nel caso di specie, l'istituto di credito ha dato prova dei continui sconfinamenti operati da parte del correntista nel corso di tutto l'andamento del rapporto di affidamento
Inoltre, l'Istituto di credito ha dato la prova di avere più volte sollecitato il ripristino della provvista messa a disposizione del correntista, evidenziando che, in assenza di versamenti ripristinatori, avrebbe predisposto la revoca del fido e che, nonostante tali intimazioni, il sia rimasto inadempiente. Ciò precisato, nel caso di specie, il contratto di conto corrente prevedeva una concessione del credito a tempo indeterminato. Tale circostanza comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1845, comma 3 c.c., secondo cui ciascuna delle parti può recedere dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Diversamente dal recesso dal contratto a tempo determinato, per il quale il recesso prima della scadenza del termine è consentito solo per giusta causa (co. 1), nell'ipotesi in esame la norma non richiede la presenza di una giusta causa.
Il termine di quindici giorni concreta un termine dilatorio che la legge prevede a favore del debitore accreditato, onde metterlo in condizione di reperire la somma necessaria per ripianare la propria esposizione verso l'istituto di credito. (Cass., 22.5.1963 n 1034) ed implica che il credito della banca deve ritenersi inesigibile fino allo spirare del termine minimo di quindici giorni, nell'ipotesi in cui l'estinzione dell'obbligazione verso la banca avvenga a mezzo di pagamento in denaro.
Ebbene, nella specie la revoca della linea di credito concessa a tempo indeterminato può dirsi giustificata dalla persistenza dell'inadempimento dell'opponente, il quale non ha assolto al proprio onere di individuazione, allegazione e prova del fatto contrario.
Sicché, non può dirsi ingiustificata e illegittima la revoca operata dalla inerentemente al CP_1 contratto di conto corrente n. 0350003424.
– Illegittima applicazione di interessi usurari.
Devesi, innanzitutto, rilevare che il motivo di doglianza è stato sollevato in maniera assolutamente generica. La parte opponente, infatti, si è limitata a sostenere apoditticamente l'intervenuto superamento del tasso determinato dal Ministero del Tesoro, senza però specificare alcunché con riferimento ai trimestri in cui sarebbe stato superato il tasso soglia ovvero al tasso in concreto applicato ed a quello soglia nel relativo periodo.
Peraltro, non è stata dedotta alcuna specifica ipotesi di usura originaria, neanche con riferimento allo ius variandi, tenuto conto che non è stato specificato se e con riferimento a quali trimestri la avrebbe applicato tassi di interesse peggiorativi rispetto alle originarie condizioni CP_1 contrattuali.
Va, altresì, precisato che ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della NC d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della NC d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Deve rilevarsi che l'elaborato contabile depositato dalle opponenti utilizza, per la verifica della usurarietà delle condizioni economiche applicate ai rapporti oggetto di contestazione, una formula difforme da quella impiegata per la rilevazione del TEGM che costituisce la base di calcolo del c.d.
“tasso soglia” prescritta dalla NC d'Italia.
A tal proposito, si rammenta che le Istruzioni della NC d'Italia hanno natura di norme tecniche previste e autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura, di talché un eventuale calcolo del tasso effettivo globale (TEG) applicato a un determinato rapporto bancario che sia effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe a un risultato inattendibile e, pertanto, in ultima analisi ingiusto.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
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- Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D. Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
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- Le risultanze della CTU contabile
Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una ctu contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa.
In particolare, il ctu –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha riscontrato che, relativamente al conto corrente n. 0350003424, acceso in data 01.12.2016, è stata rinvenuta in atti l'espressa autorizzazione del cliente all'applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi passivi.
Il consulente, inoltre, ha applicato i tassi di interesse pattuiti tra le parti nella misura indicata nei contratti oggetto di causa, tra cui il diverso tasso di interesse modificato dalla favorevoli al CP_1 correntista, secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto;
Infine, il CTU ha rilevato, dopo essere stati calcolati gli interessi creditori al tasso convenzionale, il saldo finale del conto corrente n. 0350003424 ricalcolato al 13.02.2019 è pari ad euro -13.720,33.
– Conclusioni:
Quindi, all'esito delle rielaborazioni effettuate, il saldo del conto corrente n. 0350003424 è pari ad euro -13.720,33 a debito della correntista.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta deve essere rigettata in ragione della mancata registrazione da parte del ctu di scostamenti rispetto alle condizioni economiche contrattualmente pattuite.
Le spese di lite e le spese di consulenza tecnica seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e . Parte_1 Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione
a) condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa. b) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Roma, in data 31.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro