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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/10/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1123/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
22.1.1959 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CRISTINA VARANO,
e
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
9.1.1955 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ANNA PAGGI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
CONCLUSIONI
I coniugi sig.ra e sig. , ut supra rappresentati, difesi e Parte_1 Parte_3 domiciliati
Ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché voglia
OMOLOGARE LA SEPARAZIONE CONSENSUALE alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto. 2. Le parti sono economicamente indipendenti, quindi rinunciano a qualsiasi forma didi mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
San Justo (Argentina), il 7.10.1977 e dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(a Buenos Aires, il 14.7.1979) e (a Buenos Aires, il 12.7.1981), Persona_2 entrambi maggiorenni.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 23.7.2025, la sig.ra e il sig. (quest'ultimo per il tramite del proprio Pt_1 Pt_2 amministratore di sostegno, Avv. ANNA POGGI, come da provvedimento di nomina del 4.6.2024, e autorizzazione del Giudice Tutelare del 9.5.2025), hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito a San Justo (Argentina), il 7.10.1977, con atto
[...] trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Dinami (CZ), reg. atti di matrimonio, anno1989, serie C, numero 10;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DINAMI (CZ) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1123/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
22.1.1959 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CRISTINA VARANO,
e
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
9.1.1955 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ANNA PAGGI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
CONCLUSIONI
I coniugi sig.ra e sig. , ut supra rappresentati, difesi e Parte_1 Parte_3 domiciliati
Ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché voglia
OMOLOGARE LA SEPARAZIONE CONSENSUALE alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto. 2. Le parti sono economicamente indipendenti, quindi rinunciano a qualsiasi forma didi mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
San Justo (Argentina), il 7.10.1977 e dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(a Buenos Aires, il 14.7.1979) e (a Buenos Aires, il 12.7.1981), Persona_2 entrambi maggiorenni.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 23.7.2025, la sig.ra e il sig. (quest'ultimo per il tramite del proprio Pt_1 Pt_2 amministratore di sostegno, Avv. ANNA POGGI, come da provvedimento di nomina del 4.6.2024, e autorizzazione del Giudice Tutelare del 9.5.2025), hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito a San Justo (Argentina), il 7.10.1977, con atto
[...] trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Dinami (CZ), reg. atti di matrimonio, anno1989, serie C, numero 10;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DINAMI (CZ) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada