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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/10/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2215/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2215/2020 promossa da:
c.f. nata GENOVA (GE) 02/07/1991 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
TU IA
ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Angela Massa
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportato
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 8 Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Gavi frazione
Pratolungo il 3.9.2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio con esonero da responsabilità, recependo le seguenti
CONDIZIONI:
1. Affidamento condiviso del figlio minore con residenza anagrafica e collocazione prevalente Per_1
presso la residenza della madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e assunzione congiunta esclusivamente delle decisioni più rilevanti per il minore, comprendendosi in tale novero quelle relative alla scelta del corso di studi, quelle mediche e quelle relative all'attività sportiva, ferma la facoltà del genitore collocatario di assumere in via autonoma le decisioni di carattere ordinario e urgenti o indifferibili.
2. Permanenza del figlio minore presso ciascuno dei genitori a settimane alternate come segue:
A. periodo scolastico:
I^ settimana: il minore starà con il padre da lunedì dall'uscita da scuola a martedì alle ore 20,30 e da venerdì all'uscita da scuola a lunedì mattina al rientro a scuola.
II^ settimana: il minore starà con il padre da mercoledì dall'uscita da scuola a giovedì alle ore 20,30.
B. periodo non scolastico:
I^ settimana: il minore starà con il padre da lunedì alle ore 9,30 a martedì alle ore 20,30 e da venerdì alle ore 17,00 a lunedì alle ore 9,30.
II^ settimana: il minore starà con il padre da mercoledì alle ore 9,30 a giovedì alle ore 20,30.
In relazione a quanto sopra, la madre porterà il figlio al padre presso la di lui residenza e il padre lo riporterà alla madre presso la residenza della stessa.
Qualora il minore contragga una malattia nel periodo di permanenza presso un genitore che si prolunghi nel periodo che sarebbe spettato all'altro genitore, i relativi giorni saranno recuperati nella settimana successiva.
3. Con decorrenza dal compimento di 11 anni da parte del minore, nella seconda settimana del periodo scolastico, il minore pernotterà con il padre anche il giovedì, permanendo con il padre da mercoledì dall'uscita da scuola a venerdì al rientro a scuola.
4. Il minore trascorrerà con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza, le festività civili e religiose, oltre al giorno del suo compleanno. Nel periodo natalizio il minore trascorrerà, in alternanza paritaria tra i genitori, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
In tali periodi permane l'alternanza delle festività (25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio).
pagina 2 di 8 Il minore trascorrerà uguali periodi di vacanza con ciascuno dei genitori: una settimana nel periodo invernale e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo. Ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro il periodo delle vacanze estive entro il 30 maggio di ogni anno e il periodo delle vacanze invernali entro il 10 gennaio di ogni anno.
5. In caso di permanenza del minore fuori dall'abitazione di uno dei genitori per più giorni, ciascuno si obbliga a comunicare all'altro il luogo ove si trova il minore. In tale ipotesi, il minore potrà contattare il genitore con cui non dimora anche attraverso videochiamate.
6. Il minore frequenterà le scuole elementari e medie a Gavi. Le discipline sportive e le attività extrascolastiche saranno scelte secondo le inclinazioni del minore. Ciascun genitore potrà seguire il figlio durante lo svolgimento delle attività di cui sopra anche qualora si svolgano nei giorni di permanenza del minore presso l'altro genitore.
7. Il minore sarà battezzato entro il 30/11/2025. Il minore sarà sottoposto alle cure dentistiche da parte di uno specialista scelto di comune accordo, allo stato individuato nella Dott.ssa . Per_2
In ordine alla mensa scolastica del minore, ciascuno dei genitori avrà facoltà di decisione nei giorni di permanenza del minore presso di sé.
8. Entrambi i genitori conferiscono delega ai nonni o altri familiari o baby sitter o persone di fiducia per l'accudimento del minore (trasporto e prelievo a scuola, trasferimento fra i genitori e ogni altro impegno e necessità del minore).
9. Ciascuno dei genitori si obbliga a tenere aggiornato l'altro genitore sulle vicende scolastiche e di salute del minore. Le comunicazioni fra i genitori dovranno essere contenute entro l'ambito del ruolo genitoriale, con esclusione di espressioni critiche e/o polemiche l'uno nei confronti dell'altro, tanto più alla presenza del minore.
10. A titolo di contributo al mantenimento del minore, il padre si obbliga a versare alla madre, a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Alessandria.
11. Il padre è tenuto a versare alla madre a titolo di arretrati la somma di € 4.800,00; si impegna a corrispondere alla madre € 2.500,00 a mezzo bonifico bancario entro il 31/12/2025. La residua quota di
€ 2.300,00 verrà utilizzata per la spesa medica dentistica per il professionista a condizione che i genitori confermino il professionista e il preventivo entro il 30.10.2025. Qualora i genitori non raggiungessero un accordo sul dentista o sul preventivo, la somma di euro 2.300,00 sarà versata alla madre entro il 31.12.2025 e quest'ultima pagherà la sua quota della metà della spesa del dentista. Le spese dentistiche superiori a € 2.300,00 saranno suddivise per la differenza al 50% tra i genitori.
Qualora fossero inferiori ad euro 2.300,00 la differenza sarà versata alla madre entro il 31.12.2025. La
pagina 3 di 8 fattura dentistica, quale spesa straordinaria a carico al 50% dei genitori, verrà intestata in modo tale da consentire pari detrazione fiscale.
12. La madre incasserà interamente l'assegno unico e detrarrà per intero le spese detraibili relative al minore sostenute in toto dalla stessa.
13. Le parti danno reciproco consenso al rinnovo/rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per il figlio minore.
14. Ciascuna delle parti provvederà alla rimessione delle denunce/querele eventualmente presentate, con accettazione da parte dell'altra.
15. Fermo quanto sopra pattuito, le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione.
16. Le spese legali sono compensate”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data data 03/09/2016 con il sig. CP_1
[...]
Nel giudizio si costituiva las parte resistente la quale contestava la prospettazione e la ricostruzione dei fatti di parte ricorrente.
Le parti comparivano avanti il Presidente del Tribunale, il quale dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione disponeva CTU assegnata alla dott.ssa al fine di verificare la sussistenza Per_3
della capacità genitoriale in capo alle parti.
All'esito della CTU rimetteva le parti avanti il Giudice designato per la fase di merito pronunciando l'ordinanza del 26.3.2022.
Nel corso del giudizio avanti il Giudice designato ed all' esito dell'istruttoria sui testi e sui capitoli ammessi, le parti depositavano conclusioni congiunte;
la causa veniva quindi dirserva per la decisione collegiale senza termini.
****
Il contenuto delle conclusioni congiunte formulate dalla parti all'esito della CTU e della lunga attività istruttoria viene condiviso da parte del Tribunale in quanto le condizioni ivi previste non sono contrarie a norme imperative di legge ed appaiono al contempo rispettose del diritto dovere dei genitori alla bigenitorialità
Rileva inoltre il Tribunale che le somme previste per il mantenimento del minor poste a Per_1
carico del padre sono coerenti con la posizione reddituale e patrimoniale dei genitori;
in ordine alle spese del giudizio osserva il Tribunale che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la pagina 4 di 8 proposizione di conclusioni congiunte giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto. ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Gavi frazione Pratolungo il
3.9.2016, trascritto al Comune di Gavi al n. 22 P.2 S.A. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gavi di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio con esonero da responsabilità; dispone l' affidamento condiviso in capo ad entrambi i genitori del figlio minore con residenza Per_1
anagrafica e collocazione prevalente presso la residenza della madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e assunzione congiunta esclusivamente delle decisioni più rilevanti per il minore, comprendendosi in tale novero quelle relative alla scelta del corso di studi, quelle mediche e quelle relative all'attività sportiva, ferma la facoltà del genitore collocatario di assumere in via autonoma le decisioni di carattere ordinario e urgenti o indifferibili.
Dispone
La permanenza del figlio minore presso ciascuno dei genitori a settimane alternate come segue:
A. periodo scolastico:
I^ settimana: il minore starà con il padre da lunedì dall'uscita da scuola a martedì alle ore 20,30 e da venerdì all'uscita da scuola a lunedì mattina al rientro a scuola.
II^ settimana: il minore starà con il padre da mercoledì dall'uscita da scuola a giovedì alle ore 20,30.
B. periodo non scolastico:
I^ settimana: il minore starà con il padre da lunedì alle ore 9,30 a martedì alle ore 20,30 e da venerdì alle ore 17,00 a lunedì alle ore 9,30.
II^ settimana: il minore starà con il padre da mercoledì alle ore 9,30 a giovedì alle ore 20,30.
In relazione a quanto sopra, la madre porterà il figlio al padre presso la di lui residenza e il padre lo riporterà alla madre presso la residenza della stessa.
pagina 5 di 8 Qualora il minore contragga una malattia nel periodo di permanenza presso un genitore che si prolunghi nel periodo che sarebbe spettato all'altro genitore, i relativi giorni saranno recuperati nella settimana successiva.
3. Con decorrenza dal compimento di 11 anni da parte del minore, nella seconda settimana del periodo scolastico, il minore pernotterà con il padre anche il giovedì, permanendo con il padre da mercoledì dall'uscita da scuola a venerdì al rientro a scuola.
4. Il minore trascorrerà con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza, le festività civili e religiose, oltre al giorno del suo compleanno. Nel periodo natalizio il minore trascorrerà, in alternanza paritaria tra i genitori, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
In tali periodi permane l'alternanza delle festività (25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio).
Il minore trascorrerà uguali periodi di vacanza con ciascuno dei genitori: una settimana nel periodo invernale e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo. Ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro il periodo delle vacanze estive entro il 30 maggio di ogni anno e il periodo delle vacanze invernali entro il 10 gennaio di ogni anno.
5. In caso di permanenza del minore fuori dall'abitazione di uno dei genitori per più giorni, ciascuno si obbliga a comunicare all'altro il luogo ove si trova il minore. In tale ipotesi, il minore potrà contattare il genitore con cui non dimora anche attraverso videochiamate.
Dispone che
Il minore frequenterà le scuole elementari e medie a Gavi. Le discipline sportive e le attività extrascolastiche saranno scelte secondo le inclinazioni del minore. Ciascun genitore potrà seguire il figlio durante lo svolgimento delle attività di cui sopra anche qualora si svolgano nei giorni di permanenza del minore presso l'altro genitore.
Prende atto che
Da accordo fra i genitori il minore sarà battezzato entro il 30/11/2025.
Il minore sarà sottoposto alle cure dentistiche da parte di uno specialista scelto di comune accordo, allo stato individuato nella Dott.ssa . Per_2
In ordine alla mensa scolastica del minore, ciascuno dei genitori avrà facoltà di decisione nei giorni di permanenza del minore presso di sé.
8. Entrambi i genitori conferiscono delega ai nonni o altri familiari o baby sitter o persone di fiducia per l'accudimento del minore (trasporto e prelievo a scuola, trasferimento fra i genitori e ogni altro impegno e necessità del minore).
Prende atto che pagina 6 di 8 ciascuno dei genitori si obbliga a tenere aggiornato l'altro genitore sulle vicende scolastiche e di salute del minore. Le comunicazioni fra i genitori dovranno essere contenute entro l'ambito del ruolo genitoriale, con esclusione di espressioni critiche e/o polemiche l'uno nei confronti dell'altro, tanto più alla presenza del minore.
Dispone
Che titolo di contributo al mantenimento del minore, il padre verserà alla madre, a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Alessandria.
11. Il padre è altresì tenuto a versare alla madre a titolo di arretrati la somma di € 4.800,00; si impegna a corrispondere alla madre € 2.500,00 a mezzo bonifico bancario entro il 31/12/2025. La residua quota di € 2.300,00 verrà utilizzata per la spesa medica dentistica per il professionista a condizione che i genitori confermino il professionista e il preventivo entro il 30.10.2025. Qualora i genitori non raggiungessero un accordo sul dentista o sul preventivo, la somma di euro 2.300,00 sarà versata alla madre entro il 31.12.2025 e quest'ultima pagherà la sua quota della metà della spesa del dentista. Le spese dentistiche superiori a € 2.300,00 saranno suddivise per la differenza al 50% tra i genitori.
Qualora fossero inferiori ad euro 2.300,00 la differenza sarà versata alla madre entro il 31.12.2025. La fattura dentistica, quale spesa straordinaria a carico al 50% dei genitori, verrà intestata in modo tale da consentire pari detrazione fiscale.
12. La madre incasserà interamente l'assegno unico e detrarrà per intero le spese detraibili relative al minore sostenute in toto dalla stessa.
Prende atto che
Le parti rilasciano reciproco consenso al rinnovo/rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per il figlio minore.
Ciascuna delle parti provvederà alla rimessione delle denunce/querele eventualmente presentate, con accettazione da parte dell'altra.
le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione. dispone
La compensazione integrale delle spese legali fra le parti e di quelle di CTU.
Così deciso in Alessandria, Camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 7 di 8 Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2215/2020 promossa da:
c.f. nata GENOVA (GE) 02/07/1991 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
TU IA
ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Angela Massa
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportato
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 8 Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Gavi frazione
Pratolungo il 3.9.2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio con esonero da responsabilità, recependo le seguenti
CONDIZIONI:
1. Affidamento condiviso del figlio minore con residenza anagrafica e collocazione prevalente Per_1
presso la residenza della madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e assunzione congiunta esclusivamente delle decisioni più rilevanti per il minore, comprendendosi in tale novero quelle relative alla scelta del corso di studi, quelle mediche e quelle relative all'attività sportiva, ferma la facoltà del genitore collocatario di assumere in via autonoma le decisioni di carattere ordinario e urgenti o indifferibili.
2. Permanenza del figlio minore presso ciascuno dei genitori a settimane alternate come segue:
A. periodo scolastico:
I^ settimana: il minore starà con il padre da lunedì dall'uscita da scuola a martedì alle ore 20,30 e da venerdì all'uscita da scuola a lunedì mattina al rientro a scuola.
II^ settimana: il minore starà con il padre da mercoledì dall'uscita da scuola a giovedì alle ore 20,30.
B. periodo non scolastico:
I^ settimana: il minore starà con il padre da lunedì alle ore 9,30 a martedì alle ore 20,30 e da venerdì alle ore 17,00 a lunedì alle ore 9,30.
II^ settimana: il minore starà con il padre da mercoledì alle ore 9,30 a giovedì alle ore 20,30.
In relazione a quanto sopra, la madre porterà il figlio al padre presso la di lui residenza e il padre lo riporterà alla madre presso la residenza della stessa.
Qualora il minore contragga una malattia nel periodo di permanenza presso un genitore che si prolunghi nel periodo che sarebbe spettato all'altro genitore, i relativi giorni saranno recuperati nella settimana successiva.
3. Con decorrenza dal compimento di 11 anni da parte del minore, nella seconda settimana del periodo scolastico, il minore pernotterà con il padre anche il giovedì, permanendo con il padre da mercoledì dall'uscita da scuola a venerdì al rientro a scuola.
4. Il minore trascorrerà con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza, le festività civili e religiose, oltre al giorno del suo compleanno. Nel periodo natalizio il minore trascorrerà, in alternanza paritaria tra i genitori, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
In tali periodi permane l'alternanza delle festività (25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio).
pagina 2 di 8 Il minore trascorrerà uguali periodi di vacanza con ciascuno dei genitori: una settimana nel periodo invernale e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo. Ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro il periodo delle vacanze estive entro il 30 maggio di ogni anno e il periodo delle vacanze invernali entro il 10 gennaio di ogni anno.
5. In caso di permanenza del minore fuori dall'abitazione di uno dei genitori per più giorni, ciascuno si obbliga a comunicare all'altro il luogo ove si trova il minore. In tale ipotesi, il minore potrà contattare il genitore con cui non dimora anche attraverso videochiamate.
6. Il minore frequenterà le scuole elementari e medie a Gavi. Le discipline sportive e le attività extrascolastiche saranno scelte secondo le inclinazioni del minore. Ciascun genitore potrà seguire il figlio durante lo svolgimento delle attività di cui sopra anche qualora si svolgano nei giorni di permanenza del minore presso l'altro genitore.
7. Il minore sarà battezzato entro il 30/11/2025. Il minore sarà sottoposto alle cure dentistiche da parte di uno specialista scelto di comune accordo, allo stato individuato nella Dott.ssa . Per_2
In ordine alla mensa scolastica del minore, ciascuno dei genitori avrà facoltà di decisione nei giorni di permanenza del minore presso di sé.
8. Entrambi i genitori conferiscono delega ai nonni o altri familiari o baby sitter o persone di fiducia per l'accudimento del minore (trasporto e prelievo a scuola, trasferimento fra i genitori e ogni altro impegno e necessità del minore).
9. Ciascuno dei genitori si obbliga a tenere aggiornato l'altro genitore sulle vicende scolastiche e di salute del minore. Le comunicazioni fra i genitori dovranno essere contenute entro l'ambito del ruolo genitoriale, con esclusione di espressioni critiche e/o polemiche l'uno nei confronti dell'altro, tanto più alla presenza del minore.
10. A titolo di contributo al mantenimento del minore, il padre si obbliga a versare alla madre, a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Alessandria.
11. Il padre è tenuto a versare alla madre a titolo di arretrati la somma di € 4.800,00; si impegna a corrispondere alla madre € 2.500,00 a mezzo bonifico bancario entro il 31/12/2025. La residua quota di
€ 2.300,00 verrà utilizzata per la spesa medica dentistica per il professionista a condizione che i genitori confermino il professionista e il preventivo entro il 30.10.2025. Qualora i genitori non raggiungessero un accordo sul dentista o sul preventivo, la somma di euro 2.300,00 sarà versata alla madre entro il 31.12.2025 e quest'ultima pagherà la sua quota della metà della spesa del dentista. Le spese dentistiche superiori a € 2.300,00 saranno suddivise per la differenza al 50% tra i genitori.
Qualora fossero inferiori ad euro 2.300,00 la differenza sarà versata alla madre entro il 31.12.2025. La
pagina 3 di 8 fattura dentistica, quale spesa straordinaria a carico al 50% dei genitori, verrà intestata in modo tale da consentire pari detrazione fiscale.
12. La madre incasserà interamente l'assegno unico e detrarrà per intero le spese detraibili relative al minore sostenute in toto dalla stessa.
13. Le parti danno reciproco consenso al rinnovo/rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per il figlio minore.
14. Ciascuna delle parti provvederà alla rimessione delle denunce/querele eventualmente presentate, con accettazione da parte dell'altra.
15. Fermo quanto sopra pattuito, le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione.
16. Le spese legali sono compensate”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data data 03/09/2016 con il sig. CP_1
[...]
Nel giudizio si costituiva las parte resistente la quale contestava la prospettazione e la ricostruzione dei fatti di parte ricorrente.
Le parti comparivano avanti il Presidente del Tribunale, il quale dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione disponeva CTU assegnata alla dott.ssa al fine di verificare la sussistenza Per_3
della capacità genitoriale in capo alle parti.
All'esito della CTU rimetteva le parti avanti il Giudice designato per la fase di merito pronunciando l'ordinanza del 26.3.2022.
Nel corso del giudizio avanti il Giudice designato ed all' esito dell'istruttoria sui testi e sui capitoli ammessi, le parti depositavano conclusioni congiunte;
la causa veniva quindi dirserva per la decisione collegiale senza termini.
****
Il contenuto delle conclusioni congiunte formulate dalla parti all'esito della CTU e della lunga attività istruttoria viene condiviso da parte del Tribunale in quanto le condizioni ivi previste non sono contrarie a norme imperative di legge ed appaiono al contempo rispettose del diritto dovere dei genitori alla bigenitorialità
Rileva inoltre il Tribunale che le somme previste per il mantenimento del minor poste a Per_1
carico del padre sono coerenti con la posizione reddituale e patrimoniale dei genitori;
in ordine alle spese del giudizio osserva il Tribunale che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la pagina 4 di 8 proposizione di conclusioni congiunte giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto. ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Gavi frazione Pratolungo il
3.9.2016, trascritto al Comune di Gavi al n. 22 P.2 S.A. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gavi di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio con esonero da responsabilità; dispone l' affidamento condiviso in capo ad entrambi i genitori del figlio minore con residenza Per_1
anagrafica e collocazione prevalente presso la residenza della madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e assunzione congiunta esclusivamente delle decisioni più rilevanti per il minore, comprendendosi in tale novero quelle relative alla scelta del corso di studi, quelle mediche e quelle relative all'attività sportiva, ferma la facoltà del genitore collocatario di assumere in via autonoma le decisioni di carattere ordinario e urgenti o indifferibili.
Dispone
La permanenza del figlio minore presso ciascuno dei genitori a settimane alternate come segue:
A. periodo scolastico:
I^ settimana: il minore starà con il padre da lunedì dall'uscita da scuola a martedì alle ore 20,30 e da venerdì all'uscita da scuola a lunedì mattina al rientro a scuola.
II^ settimana: il minore starà con il padre da mercoledì dall'uscita da scuola a giovedì alle ore 20,30.
B. periodo non scolastico:
I^ settimana: il minore starà con il padre da lunedì alle ore 9,30 a martedì alle ore 20,30 e da venerdì alle ore 17,00 a lunedì alle ore 9,30.
II^ settimana: il minore starà con il padre da mercoledì alle ore 9,30 a giovedì alle ore 20,30.
In relazione a quanto sopra, la madre porterà il figlio al padre presso la di lui residenza e il padre lo riporterà alla madre presso la residenza della stessa.
pagina 5 di 8 Qualora il minore contragga una malattia nel periodo di permanenza presso un genitore che si prolunghi nel periodo che sarebbe spettato all'altro genitore, i relativi giorni saranno recuperati nella settimana successiva.
3. Con decorrenza dal compimento di 11 anni da parte del minore, nella seconda settimana del periodo scolastico, il minore pernotterà con il padre anche il giovedì, permanendo con il padre da mercoledì dall'uscita da scuola a venerdì al rientro a scuola.
4. Il minore trascorrerà con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza, le festività civili e religiose, oltre al giorno del suo compleanno. Nel periodo natalizio il minore trascorrerà, in alternanza paritaria tra i genitori, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
In tali periodi permane l'alternanza delle festività (25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio).
Il minore trascorrerà uguali periodi di vacanza con ciascuno dei genitori: una settimana nel periodo invernale e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo. Ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro il periodo delle vacanze estive entro il 30 maggio di ogni anno e il periodo delle vacanze invernali entro il 10 gennaio di ogni anno.
5. In caso di permanenza del minore fuori dall'abitazione di uno dei genitori per più giorni, ciascuno si obbliga a comunicare all'altro il luogo ove si trova il minore. In tale ipotesi, il minore potrà contattare il genitore con cui non dimora anche attraverso videochiamate.
Dispone che
Il minore frequenterà le scuole elementari e medie a Gavi. Le discipline sportive e le attività extrascolastiche saranno scelte secondo le inclinazioni del minore. Ciascun genitore potrà seguire il figlio durante lo svolgimento delle attività di cui sopra anche qualora si svolgano nei giorni di permanenza del minore presso l'altro genitore.
Prende atto che
Da accordo fra i genitori il minore sarà battezzato entro il 30/11/2025.
Il minore sarà sottoposto alle cure dentistiche da parte di uno specialista scelto di comune accordo, allo stato individuato nella Dott.ssa . Per_2
In ordine alla mensa scolastica del minore, ciascuno dei genitori avrà facoltà di decisione nei giorni di permanenza del minore presso di sé.
8. Entrambi i genitori conferiscono delega ai nonni o altri familiari o baby sitter o persone di fiducia per l'accudimento del minore (trasporto e prelievo a scuola, trasferimento fra i genitori e ogni altro impegno e necessità del minore).
Prende atto che pagina 6 di 8 ciascuno dei genitori si obbliga a tenere aggiornato l'altro genitore sulle vicende scolastiche e di salute del minore. Le comunicazioni fra i genitori dovranno essere contenute entro l'ambito del ruolo genitoriale, con esclusione di espressioni critiche e/o polemiche l'uno nei confronti dell'altro, tanto più alla presenza del minore.
Dispone
Che titolo di contributo al mantenimento del minore, il padre verserà alla madre, a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Alessandria.
11. Il padre è altresì tenuto a versare alla madre a titolo di arretrati la somma di € 4.800,00; si impegna a corrispondere alla madre € 2.500,00 a mezzo bonifico bancario entro il 31/12/2025. La residua quota di € 2.300,00 verrà utilizzata per la spesa medica dentistica per il professionista a condizione che i genitori confermino il professionista e il preventivo entro il 30.10.2025. Qualora i genitori non raggiungessero un accordo sul dentista o sul preventivo, la somma di euro 2.300,00 sarà versata alla madre entro il 31.12.2025 e quest'ultima pagherà la sua quota della metà della spesa del dentista. Le spese dentistiche superiori a € 2.300,00 saranno suddivise per la differenza al 50% tra i genitori.
Qualora fossero inferiori ad euro 2.300,00 la differenza sarà versata alla madre entro il 31.12.2025. La fattura dentistica, quale spesa straordinaria a carico al 50% dei genitori, verrà intestata in modo tale da consentire pari detrazione fiscale.
12. La madre incasserà interamente l'assegno unico e detrarrà per intero le spese detraibili relative al minore sostenute in toto dalla stessa.
Prende atto che
Le parti rilasciano reciproco consenso al rinnovo/rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per il figlio minore.
Ciascuna delle parti provvederà alla rimessione delle denunce/querele eventualmente presentate, con accettazione da parte dell'altra.
le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione. dispone
La compensazione integrale delle spese legali fra le parti e di quelle di CTU.
Così deciso in Alessandria, Camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 7 di 8 Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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