Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2757/2021 R.G. promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
ANNALISA ABATE e dell'avv. STEFANO LURATI, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
ATTORI contro
C.F. ), nata a [...] il [...], contumace;
CP_1 C.F._3
CONVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: disconoscimento di paternità (art. 243 bis c.c.)
Data della decisione: 13.6.2025
1
Per Parte_1 piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così decidere:
- accertare e dichiarare che il Sig. non è il padre di e conseguentemente Parte_3 Parte_1
ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di eseguire le prescritte annotazioni sul relativo atto di nascita
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, itavano Parte_1 Parte_2
in giudizio la sorella legittimata passiva ai sensi del combinato disposto di CP_1
cui agli artt. 246 e 247 c.c., quale discendente del presunto padre e della madre premorti-, e chiedevano all'intestato Tribunale, operati tutti gli accertamenti di legge, di dichiarare che Pt_3
- deceduto in data 8.6.1990- non era il proprio padre biologico con conseguente ordine al
[...]
competente Ufficiale di Stato Civile di eseguire le prescritte annotazioni sui rispettivi atti di nascita.
2. on si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica a mani proprie. CP_1
3. All'udienza del 9.3.2022, trattata in forma scritta, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio con il Pubblico Ministero in sede ai fini del suo intervento nel presente giudizio.
4. Rinviato il procedimento per ragioni organizzative conseguenti alla sostituzione del giudice assegnatario della causa, all'udienza cartolare del 12.10.2022 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e fissata l'udienza di ammissione delle prove.
5. La causa veniva istruita con l'espletamento di CTU genetica, disposta all'udienza dell'1.2.2023 con nomina del consulente dott. il quale depositava il proprio Persona_1
elaborato peritale in data 25.7.2024.
6. All'udienza del 30.10.2024 - rilevato che la consulenza genetica era stata conferita con riferimento ad entrambi gli attori ma che le risultanze riguardavano unicamente il Parte_1
Giudice concedeva al CTU termine per specificare per iscritto le ragioni per le quali l'indagine genetica non fosse stata estesa anche a documentando se la stessa fosse stata Parte_2
contattata laddove non comparsa nel giorno stabilito;
veniva altresì concesso termine al difensore di parte attrice per depositare eventuale rinuncia agli atti del giudizio per Parte_2
2 7. In data 13.11.2024 depositava rinuncia agli atti del giudizio. Parte_2
8. A scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2025, preso atto di detta rinuncia, lette le note scritte contenenti le conclusioni rassegnate in via definitiva da il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei Parte_1 termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria espletata risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
b) SUL DISCONOSCIMENTO DI
[...]
anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva, ha chiesto che fosse CP_2
accertato e dichiarato che non era suo padre biologico, essendogli stata attribuita la Parte_3
paternità ai sensi dell'art. 231 c.c per nascita in costanza di matrimonio con Persona_2
sua madre.
[...]
Assume invero l'attore che la madre, in punto di morte, gli avrebbe confessato di non essere figlio del bensì nato dalla relazione extraconiugale intrattenuta dalla stessa con un altro uomo Pt_1
( , suo collega di lavoro. Persona_3
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, alla luce delle emergenze processuali, la domanda oggetto di causa non possa che essere accolta.
E invero, dalla CTU svolta dal dott. – che ha effettuato l'indagine genetica riesumando la Per_1
salma di - è emerso che “In base alle analisi effettuate e ai risultati ottenuti, è da Parte_3
escludersi il rapporto di paternità biologica tra il [nato in [...] 18 Persona_4 novembre 1946 a Cermenate (CO) e deceduto l'8 giugno 1990] e [nato in [...]_1
15 febbraio 1989 a Como (CO)]”.
Per tutto quanto esposto, ritiene il Collegio che la domanda svolta dall'attore sia fondata e debba essere dichiarato che on è figlio biologico di Parte_1 Parte_3
Quanto alla domanda svolta da la stessa è stata rinunciata nel corso del Parte_2
giudizio e pertanto nulla deve essere disposto sul punto e il giudizio deve essere dichiarato estinto nei suoi confronti
c) SPESE PROCESSUALI
3 Nulla sulle spese di lite alla luce della natura della causa e della contumacia della convenuta. Le spese relative alla CTU svolta dal dott. devono essere definitivamente poste a carico Per_1 dell'attore come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA che nato a [...] il [...], non è figlio biologico di Parte_1 nato a [...] il [...] e deceduto a Como l'8.6.1990; Parte_3
2. MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia della presente sentenza – una volta passata in giudicato- all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA estinto il giudizio nei confronti di Parte_2
4. COMPENSA le spese di lite;
5. PONE definitivamente a carico dell'attore le spese relative alla CTU svolta.
Così deciso in data 13.6.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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