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Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/01/2024, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 4265/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4265/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MARDEGAN Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO ed elettivamente domiciliato in P.ZZA RINALDI 7 31100 TREVISO presso il difensore;
- parte opponente - contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PALFRADER Controparte_1 C.F._2
ALBERT e BELARDI SILVIO, elettivamente domiciliato in COL ALT 56 CORVARA presso i difensori;
- parte opposta -
in punto: Opposizione a decreto ingiuntivo causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/11/2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte opponente : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese e reiette: in via preliminare: a) disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 1595/2022 (R.G. n. 3727/2022 – Repert. n. 1952/2022 del 23.11.2022) del Tribunale di Bolzano, emesso il 23.11.2022 e pubblicato con il deposito in cancelleria in pari data, giusta la ricorrenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in narrativa;
nel merito, in via principale: b) dichiarare nullo, invalido, annullare e comunque revocare il decreto
pagina 1 di 9 ingiuntivo telematico n. 1595/2022 (R.G. n. 3727/2022 – Repert. n. 1952/2022 del 23.11.2022) del
Tribunale di Bolzano, emesso il 23.11.2022 e pubblicato con il deposito in cancelleria in pari data, qui opposto, perché concesso in carenza dei necessari presupposti e comunque per somme non dovute, né esigibili, per le ragioni e i motivi tutti esposti in narrativa;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare nulla esser dovuto dal Signor all'arch. per i motivi tutti di cui in Parte_1 Controparte_1
narrativa; nel merito, in via subordinata al mancato accoglimento delle domande sub lettere b) e c) d) accertato e dichiarato che il Signor è creditore nei confronti del Signor Parte_1 [...] della somma di € 150.000,00, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., CP_1 maturati e maturandi dal 9.04.2018 all'effettivo soddisfo, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza definitiva n. 710/2020 (R.G. n. 2305/2018 – Cron. n. 2496/2020 – Rep. n. 1547/2020) del
Tribunale di Bolzano, emessa il 14.08.2020 e pubblicata con il deposito in cancelleria in data
16.09.2020, operare e dar corso alla compensazione giudiziale di tutte le ragioni di credito rispettivamente esistenti tra il Signor e il Signor in ogni caso: Parte_1 Controparte_1
spese e compensi professionali di lite interamente rifusi;
In via istruttoria: è stata dimessa la copia notificata del “Ricorso per rilascio di decreto ingiuntivo” dd. 18.11.2022 e del pedissequo decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 1595/2022 (R.G. n 3727/2022 – Repert. n.
1952/2022 del 23.11.2022) del Tribunale di Bolzano, emesso il 23.11.2022 e pubblicato con il deposito in cancelleria in pari data e sono stati prodotti i documenti da 1 a 16 indicati in atti. Si ribadisce
l'opposizione all'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova orale per testi sui capitoli di prova avversari, per le ragioni e i motivi ampiamente esposti nella “Terza memoria autorizzata ex articolo 183, sesto comma, n. 3, c.p.c.” del 27.06.2023, depositata telematicamente nel fascicolo informatico di causa in pari data” per la parte opposta : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis: … nel merito: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1595/2022 di data 23.11.2022 emessa dal Tribunale di Bolzano poiché infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza confermare, previa deduzione dell'importo di € 150.000,00 il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di onorari, diritti e spese di lite per la fase monitoria e per la fase di merito”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con ricorso dd. 18/11/2022 richiedeva ingiungersi a il Controparte_1 Parte_1 pagamento della “somma di € 717.300,00, maggiorata, quanto alla somma di € 688.800,00, degli interessi legali dalla data del 22.10.2013 al saldo come indicato nella sentenza n. 7808/2016 del pagina 2 di 9 Tribunale di Milano, e quanto alla somma di € 28.500,00, degli interessi nella misura prevista dall'art.
1284 c.c. dalla data del 27.04.2021 al saldo”.
Il primo credito capitale di Euro 688.800,00 veniva dal azionato quale credito conseguito CP_1
a seguito della cessione fattane al ricorrente dalla società con atto dd. 17/9/2020, Organizzazione_1
notificato al in data 1/10/2020 (v. doc. 5 del monitorio). Tale importo era stato infatti Pt_1
riconosciuto in favore della società cedente e nei confronti di con sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano dd. 22/6/2016, Nr. 7808/2016, pubbl. 23/6/2016 in procedimento sub RG Nr.
6625/2014 (doc. 1 del monitoro, “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 6625/2014
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così dispone:
1. condanna al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 688.800,00 - oltre agli interessi legali Org_1 come precisato in motivazione” - “interessi legali dalla data della ricezione della prima diffida, datata
22.10.13 (doc.ti nn. 15 e 16) al saldo”).
Il secondo credito capitale di Euro 28.500,00 (spese di lite maturate nel procedimento sub RG Nr.
6625/2014 svoltosi dinnanzi al Tribunale di Milano) veniva dal azionato quale credito CP_1
conseguito a seguito della cessione fattane al ricorrente dai procuratori antistatari di con atto Org_1 dell'aprile 2021, notificato al in data 1/9/2022 (v. doc. 12 del monitorio). Pt_1
La somma complessivamente richiesta veniva ingiunta a con decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo dd. 23/11/2022 (DI Nr. 1595/2022 - RG Nr. 3727/2022).
Con atto di citazione in opposizione dd. 23/12/2022 insorgeva avverso il Parte_1
provvedimento adottato in sede monitoria deducendo:
I) l'inefficacia della cessione del credito di Euro 688.800,00, in quanto sprovvista della sottoscrizione congiunta di due componenti del consiglio di amministrazione, come invece richiesto dal regime delle deleghe asseritamente vigenti in Quorum, avendo in concreto firmato l'atto il solo amministratore
; Persona_1
II) l'inefficacia della suddetta cessione, in quanto la titolarità del credito ceduto sarebbe stata da Org ricondurre al fondo comune di investimento speculativo immobiliare di tipo chiuso “ e non alla società , che quel fondo amministrava;
Org_1
III) l'illegittima duplicazione dei titoli giudiziali nei confronti di considerato che Parte_1 già si sarebbe potuto avvalere ai sensi dell'art. 475 c.p.c. del titolo esecutivo Controparte_1
costituito dalla citata sentenza del Tribunale di Milano dd. 22/6/2016, Nr. 7808/2016 (“Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la pagina 3 di 9 parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”);
IV) l'omessa compensazione del controcredito certo, liquido ed esigibile di Euro 150.000,00 in linea capitale, oltre agli “interessi nella misura di cui all'art. 1284 c.c. dal 9.4.2018 al saldo”, riconosciuto dalla sentenza dd. 14/8/2020, nr. 710/2020, pubbl. 16/9/2020, del Tribunale di Bolzano come spettante all'odierno opponente nei confronti di Controparte_1
richiedeva inoltre la sospensione della provvisoria esecutività del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
Con ordinanza dd. 2/2/2023 il Giudice, tenuto conto del controcredito opposto in compensazione, del periculum in mora derivante dalla “condizione di difficoltà economica dell'opposto, il patrimonio immobiliare del quale risulta-va gravato da plurime ipoteche ed atti di pignoramento immobiliare” e dei dubbi sollevati in merito all'efficacia della cessione del credito di Euro 688.800,00, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1595/2022 (R.G. n. 3727/2022) del
Tribunale di Bolzano, emesso il 23.11.2022.
Con comparsa di costituzione nel merito dd. 29/3/2023 parte opposta contestava i motivi CP_1
di opposizione addotti dal ad eccezione, sotto il profilo del quantum della pretesa, della Pt_1
mancata considerazione del controcredito di Euro 150.00,00, del quale il ricorrente non avrebbe tenuto conto in sede di richiesta del provvedimento monitorio.
All'esito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 16/11/2023. In tale sede la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta, veniva trattenuta in decisione.
2. L'eccezione di inefficacia della cessione del credito di Euro 688.800,00, in quanto sprovvista della sottoscrizione congiunta di due componenti del consiglio di amministrazione risulta melius re perpensa non fondata.
Ai sensi dell'art. 2384 c.c. “il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “in una fattispecie, come quella che ne occupa, in cui l'amministrazione e la rappresentanza della società siano affidate, non disgiuntamente,
pagina 4 di 9 ma congiuntamente, a due soggetti, la funzione rappresentativa deve essere svolta con la partecipazione necessaria di entrambi gli amministratori e ogni operazione richiede la cosiddetta doppia firma, è ovvio che la mancata partecipazione di uno dei due amministratori all'atto posto in essere dall'altro amministratore determina una situazione riconducibile (sotto il profilo che risultano indebitamente superati i limiti posti dallo statuto all'esercizio dei poteri conferiti o derivanti dalla legge) a quella dell'atto compiuto dal rappresentante senza potere, per il fatto che certamente eccede dal suo potere - che è quello di operare congiuntamente - l'amministratore che non tiene conto di tali limiti e non si procuri l'assenso e la firma dell'altro coamministratore (v. Cass., Sez. 1, sent. 28 novembre 1987 n. 8852). Tal che è del tutto evidente che, inserendosi perfettamente anche tale ipotesi di "rappresentanza congiunta" nel sistema introdotto con la riforma del 1969 il quale è inteso a far incidere sulle società anziché sui terzi contraenti il rischio delle violazioni commesse dagli amministratori che "eccedono dai poteri che sono stati loro conferiti", non può che applicarsi anche ad essa il regime di "inopponibilità " sancito dall'art. 2384, comma 2, novellato” (Cass. civ. Sez. II,
01/12/1995, n. 12420).
Considerato che , che sottoscrisse la cessione del credito di Euro 688.800,00 in nome e Persona_1 per conto della società , era all'epoca pacificamente amministratore in carica, l'eventuale Org_1
limitazione dei poteri di rappresentanza del non sarebbe dunque opponibile da a Per_1 Org_1
che quindi non potrebbe essere costretto ad un secondo pagamento da parte del Parte_1
creditore cedente.
In ogni caso va ulteriormente evidenziato ad colorandum come, successivamente all'ordinanza dd.
2/2/2023 di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1595/2022, la difesa di
[...]
abbia depositato al doc. 26 un verbale del consiglio di amministrazione che - in data CP_1
17/1/2020, anteriore alla cessione come indicato a verbale - attribuiva al ampi poteri di Per_1
rappresentanza a firma disgiunta, con ciò differenziando la posizione della stesso da quella degli altri amministratori, che avrebbero conservato poteri di rappresentanza a firma congiunta (v. pag. 14, doc. cit.). Il verbale, per quanto non pubblicizzato nel Registro delle Imprese (cfr. visura camerale storica doc. 1 di parte opponente), appare tuttavia estratto dal “libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione” munito di vidimazione.
La difesa di sostiene poi la sussistenza in relazione all'atto di cessione del credito di Parte_1 un “conflitto di interessi e con parti correlate, quale è nella specie il Signor in Controparte_1
quanto coniuge della Signora quotista del di cui pure ha acquistato il Persona_2 Org_3 credito” (pag. 6, prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte . Va rilevato a riguardo Pt_1
come anche tale obiezione non colga nel segno: il rapporto ceduto effettivamente oggetto del presente pagina 5 di 9 giudizio non coinvolge la quotista La difesa dell'opponente non allega neppure del Persona_2 resto in quali termini la stessa avrebbe esercitato all'epoca un' “influenza notevole” o Per_2 comunque “significativa” ai sensi del TUF - IAS 24 sulla società , tanto più che la titolarità in Org_1 capo alla stessa di quote del fondo “Q1” rappresenta situazione ben diversa dall'eventuale titolarità di pacchetto azionario di controllo della società ovvero della posizione di amministratore della Org_1 società. L'argomento relativo al conflitto di interessi/al contratto stipulato con parte correlata viene nella sostanza appena accennato e per le ragioni sopra esposte non può essere accolto.
3. Priva di pregio risulta anche l'eccezione di inefficacia della cessione di credito in ragione del fatto che la titolarità del credito ceduto sarebbe stata da ricondurre - a detta di parte opponente - al fondo
Org
“ e non alla cedente , che quel fondo soltanto amministrava. Org_4
Invero, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, “i fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel T.u.f. (D.Lgs. n. 58 del 1998, e successive modificazioni), sono privi di autonoma soggettività giuridica, costituendo patrimoni separati della società di gestione del risparmio” (Cassazione civile sez. I - 08/05/2019, n. 12062). Nella medesima pronuncia la Corte ha inoltre chiarito come ogni diritto debba ritenersi “intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale” (ibidem e cfr. Cass. n. 16605-10).
Alla titolarità del diritto consegue dunque il potere di disposizione, correttamente esercitato, nel caso in esame, sul credito ceduto da e non dal fondo “Q1”, in quanto tale non fornito di autonoma Org_1
soggettività giuridica.
4. Proseguendo, non può ritenersi che abbia tentato di conseguire un'illegittima Controparte_1 duplicazione dei titoli esecutivi nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, pur potendo valersi della sentenza ottenuta dal creditore cedente (cfr. art. 475, comma II, c.p.c.).
E' sul punto opinione della giurisprudenza che la duplicazione di titoli giudiziali sia ammessa, laddove il secondo titolo assicuri una tutela più piena ovvero sia “suscettibile di conseguire un risultato ulteriore” rispetto a quello proprio del primo titolo (Cassazione civile sez. I, 10/09/2004, n.18248 e v. anche Cass. 14737/2006 e10911/2002).
Nel caso di specie il legittimo risultato ulteriore che si riproponeva di conseguire in Controparte_1
sede monitoria, munendosi di nuovo titolo recante la propria testuale legittimazione attiva, era quello di rendere la propria qualità di cessionario non più contestabile dal ceduto con opposizione al precetto ovvero all'esecuzione.
5. Merita invece accoglimento il motivo di opposizione fondato sul controcredito costituito dalla somma riconosciuta a quale credito nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 pagina 6 di 9 l'importo di Euro 150.000,00 in linea capitale, oltre agli “interessi nella misura di cui all'art. 1284 c.c. dal 9.4.2018 al saldo”, come da sentenza dd. 14/8/2020, nr. 710/2020, pubbl. 16/9/2020, del Tribunale di Bolzano.
La circostanza risulta infatti, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, pacifica tra le parti (art. 115 c.p.c. - “si dà atto che l'arch. deve al Sig. l'importo di € 150.000,00”, pag. 7 CP_1 Pt_1
della comparsa di costituzione nel merito di - “si dà atto che il Sig. deve Controparte_1 CP_1 al Sig. l'importo di € 150.000,00 e si chiede venia per non averne tenuto conto in Pt_1 precedenza”, pag. 7 della comparsa di costituzione di in punto istanza di sospensione Controparte_1 dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c.).
A fronte dell'eccepita compensazione, si osserva che il credito capitale di Euro 688.800,00 di ed il controcredito capitale di Euro 150.000,00 di risultavano coesistenti in capo CP_1 Pt_1 alle parti dell'odierno giudizio, liquidi ed esigibili (art. 1243 c.c.) alla data di conclusione del contratto di cessione del credito originariamente di in data 17/9/2020 (cfr. doc. 4 del monitorio), tenuto Org_1
conto che la sentenza del Tribunale di Bolzano dd. 14/8/2020, nr. 710/2020, alla base del controcredito, veniva pubblicata in data 16/9/2020 (cfr. doc. 11 di parte opponente).
Al fine di quantificare l'effettivo credito di nei confronti di va Controparte_1 Parte_1
dunque effettuato il seguente calcolo:
A) Credito di al 17.09.2020: Controparte_1
− capitale € 688.800,00
− interessi legali dal 22.10.2013 al 17.09.2020 (secondo quanto prescritto nel titolo) € 23.527,71
totale € 712.327,71
B) Credito di al 17.09.2020: Parte_1
− capitale € 150.000,00
− interessi ex art. 1284, comma IV, c.c dal 9.04.2018 al 17.09.2020 (secondo quanto prescritto nel titolo) € 29.326,03
totale € 179.326,03
C) all'esito della compensazione al 17.09.2020: Controparte_2
€ 533.001,68 (id est: € 712.327,71 - € 179.326,03)
pagina 7 di 9 Gli interessi legali in favore di andranno poi calcolati sull'importo di € 533.001,68 Controparte_1
con decorrenza dal 18.09.2020 al saldo, sempre conformemente al titolo.
5.1. Va poi riconosciuto in capo a in quanto ampiamente documentato (v. doc. da 6 Controparte_1
a 12 del monitorio) e privo di sostanziali contestazioni (art. 115 c.p.c.), il secondo credito ceduto pari ad Euro 28.500,00, oltre agli interessi legali dal giorno della mora (art. 1224 c.c. - doc. 12 del monitorio, cessione di credito notificata al debitore ceduto in data 1/9/2022) al 17/11/2022, oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda giudiziale (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 18/11/2022) al saldo.
5.2. Per le ragioni tutte sopra esposte va dunque revocato il decreto ingiuntivo dd. 23/11/2022 Nr.
1595/2022 emesso all'esito del procedimento monitorio sub RG Nr. 3727/2022 ed il signor Parte_1
va condannato a pagare al signor
[...] Controparte_1
a) € 533.001,68 oltre agli interessi legali dal 18/9/2020 al saldo;
b) € 28.500,00, oltre agli interessi legali dal giorno della mora (1/9/2022) al 17/11/2022, oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda giudiziale (18/11/2022) al saldo.
6. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'opponente va Parte_1 condannato a rifondere all'opposto la metà delle spese del presente giudizio, Controparte_1 compensato l'ulteriore metà per non aver considerato il ricorrente in sede monitoria il controcredito dell'ingiunto e rendendo così in ogni caso necessaria l'opposizione, spese che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55 controversie da euro 520.000,00 ad euro
1.000.000,00), le spese processuali vengono liquidate per l'intero (1/1) come segue (non sussistono pagina 8 di 9 ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n.
55, Tab. 8 e Tab. 2, con scaglione di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00, aumentati del 30% in considerazione del valore di lite eccedente lo scaglione indicato, fatta eccezione per la fase istruttoria del giudizio di merito, per la quale viene riconosciuta la metà del compenso medio, pur aumentato del
30% per valore, in considerazione della mancata assunzione di prove testimoniali ovvero di CTU nel corso del giudizio): Euro 28.139,15 (da intendersi comprensivo del compenso per l'attività resa in relazione alla decisione sulla sospensione ex art. 649 c.p.c.) per compenso avvocato, nonché Euro
870,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo dd. 23/11/2022 Nr. 1595/2022 emesso all'esito del procedimento monitorio sub RG Nr. 3727/2022;
- condanna il signor a pagare al signor Parte_1 Controparte_1
a) € 533.001,68, oltre agli interessi legali dal 18/9/2020 al saldo;
b) € 28.500,00, oltre agli interessi legali dal giorno della mora (1/9/2022) al 17/11/2022, oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda giudiziale (18/11/2022) al saldo;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto la metà Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio (1/2), compensato l'ulteriore metà (1/2), spese che sono liquidate per l'intero (1/1) come segue: Euro 28.139,15 per compenso avvocato, nonché Euro 870,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 2 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4265/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MARDEGAN Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO ed elettivamente domiciliato in P.ZZA RINALDI 7 31100 TREVISO presso il difensore;
- parte opponente - contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PALFRADER Controparte_1 C.F._2
ALBERT e BELARDI SILVIO, elettivamente domiciliato in COL ALT 56 CORVARA presso i difensori;
- parte opposta -
in punto: Opposizione a decreto ingiuntivo causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/11/2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte opponente : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese e reiette: in via preliminare: a) disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 1595/2022 (R.G. n. 3727/2022 – Repert. n. 1952/2022 del 23.11.2022) del Tribunale di Bolzano, emesso il 23.11.2022 e pubblicato con il deposito in cancelleria in pari data, giusta la ricorrenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in narrativa;
nel merito, in via principale: b) dichiarare nullo, invalido, annullare e comunque revocare il decreto
pagina 1 di 9 ingiuntivo telematico n. 1595/2022 (R.G. n. 3727/2022 – Repert. n. 1952/2022 del 23.11.2022) del
Tribunale di Bolzano, emesso il 23.11.2022 e pubblicato con il deposito in cancelleria in pari data, qui opposto, perché concesso in carenza dei necessari presupposti e comunque per somme non dovute, né esigibili, per le ragioni e i motivi tutti esposti in narrativa;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare nulla esser dovuto dal Signor all'arch. per i motivi tutti di cui in Parte_1 Controparte_1
narrativa; nel merito, in via subordinata al mancato accoglimento delle domande sub lettere b) e c) d) accertato e dichiarato che il Signor è creditore nei confronti del Signor Parte_1 [...] della somma di € 150.000,00, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., CP_1 maturati e maturandi dal 9.04.2018 all'effettivo soddisfo, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza definitiva n. 710/2020 (R.G. n. 2305/2018 – Cron. n. 2496/2020 – Rep. n. 1547/2020) del
Tribunale di Bolzano, emessa il 14.08.2020 e pubblicata con il deposito in cancelleria in data
16.09.2020, operare e dar corso alla compensazione giudiziale di tutte le ragioni di credito rispettivamente esistenti tra il Signor e il Signor in ogni caso: Parte_1 Controparte_1
spese e compensi professionali di lite interamente rifusi;
In via istruttoria: è stata dimessa la copia notificata del “Ricorso per rilascio di decreto ingiuntivo” dd. 18.11.2022 e del pedissequo decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 1595/2022 (R.G. n 3727/2022 – Repert. n.
1952/2022 del 23.11.2022) del Tribunale di Bolzano, emesso il 23.11.2022 e pubblicato con il deposito in cancelleria in pari data e sono stati prodotti i documenti da 1 a 16 indicati in atti. Si ribadisce
l'opposizione all'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova orale per testi sui capitoli di prova avversari, per le ragioni e i motivi ampiamente esposti nella “Terza memoria autorizzata ex articolo 183, sesto comma, n. 3, c.p.c.” del 27.06.2023, depositata telematicamente nel fascicolo informatico di causa in pari data” per la parte opposta : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis: … nel merito: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1595/2022 di data 23.11.2022 emessa dal Tribunale di Bolzano poiché infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza confermare, previa deduzione dell'importo di € 150.000,00 il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di onorari, diritti e spese di lite per la fase monitoria e per la fase di merito”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con ricorso dd. 18/11/2022 richiedeva ingiungersi a il Controparte_1 Parte_1 pagamento della “somma di € 717.300,00, maggiorata, quanto alla somma di € 688.800,00, degli interessi legali dalla data del 22.10.2013 al saldo come indicato nella sentenza n. 7808/2016 del pagina 2 di 9 Tribunale di Milano, e quanto alla somma di € 28.500,00, degli interessi nella misura prevista dall'art.
1284 c.c. dalla data del 27.04.2021 al saldo”.
Il primo credito capitale di Euro 688.800,00 veniva dal azionato quale credito conseguito CP_1
a seguito della cessione fattane al ricorrente dalla società con atto dd. 17/9/2020, Organizzazione_1
notificato al in data 1/10/2020 (v. doc. 5 del monitorio). Tale importo era stato infatti Pt_1
riconosciuto in favore della società cedente e nei confronti di con sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano dd. 22/6/2016, Nr. 7808/2016, pubbl. 23/6/2016 in procedimento sub RG Nr.
6625/2014 (doc. 1 del monitoro, “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 6625/2014
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così dispone:
1. condanna al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 688.800,00 - oltre agli interessi legali Org_1 come precisato in motivazione” - “interessi legali dalla data della ricezione della prima diffida, datata
22.10.13 (doc.ti nn. 15 e 16) al saldo”).
Il secondo credito capitale di Euro 28.500,00 (spese di lite maturate nel procedimento sub RG Nr.
6625/2014 svoltosi dinnanzi al Tribunale di Milano) veniva dal azionato quale credito CP_1
conseguito a seguito della cessione fattane al ricorrente dai procuratori antistatari di con atto Org_1 dell'aprile 2021, notificato al in data 1/9/2022 (v. doc. 12 del monitorio). Pt_1
La somma complessivamente richiesta veniva ingiunta a con decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo dd. 23/11/2022 (DI Nr. 1595/2022 - RG Nr. 3727/2022).
Con atto di citazione in opposizione dd. 23/12/2022 insorgeva avverso il Parte_1
provvedimento adottato in sede monitoria deducendo:
I) l'inefficacia della cessione del credito di Euro 688.800,00, in quanto sprovvista della sottoscrizione congiunta di due componenti del consiglio di amministrazione, come invece richiesto dal regime delle deleghe asseritamente vigenti in Quorum, avendo in concreto firmato l'atto il solo amministratore
; Persona_1
II) l'inefficacia della suddetta cessione, in quanto la titolarità del credito ceduto sarebbe stata da Org ricondurre al fondo comune di investimento speculativo immobiliare di tipo chiuso “ e non alla società , che quel fondo amministrava;
Org_1
III) l'illegittima duplicazione dei titoli giudiziali nei confronti di considerato che Parte_1 già si sarebbe potuto avvalere ai sensi dell'art. 475 c.p.c. del titolo esecutivo Controparte_1
costituito dalla citata sentenza del Tribunale di Milano dd. 22/6/2016, Nr. 7808/2016 (“Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la pagina 3 di 9 parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”);
IV) l'omessa compensazione del controcredito certo, liquido ed esigibile di Euro 150.000,00 in linea capitale, oltre agli “interessi nella misura di cui all'art. 1284 c.c. dal 9.4.2018 al saldo”, riconosciuto dalla sentenza dd. 14/8/2020, nr. 710/2020, pubbl. 16/9/2020, del Tribunale di Bolzano come spettante all'odierno opponente nei confronti di Controparte_1
richiedeva inoltre la sospensione della provvisoria esecutività del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
Con ordinanza dd. 2/2/2023 il Giudice, tenuto conto del controcredito opposto in compensazione, del periculum in mora derivante dalla “condizione di difficoltà economica dell'opposto, il patrimonio immobiliare del quale risulta-va gravato da plurime ipoteche ed atti di pignoramento immobiliare” e dei dubbi sollevati in merito all'efficacia della cessione del credito di Euro 688.800,00, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1595/2022 (R.G. n. 3727/2022) del
Tribunale di Bolzano, emesso il 23.11.2022.
Con comparsa di costituzione nel merito dd. 29/3/2023 parte opposta contestava i motivi CP_1
di opposizione addotti dal ad eccezione, sotto il profilo del quantum della pretesa, della Pt_1
mancata considerazione del controcredito di Euro 150.00,00, del quale il ricorrente non avrebbe tenuto conto in sede di richiesta del provvedimento monitorio.
All'esito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 16/11/2023. In tale sede la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta, veniva trattenuta in decisione.
2. L'eccezione di inefficacia della cessione del credito di Euro 688.800,00, in quanto sprovvista della sottoscrizione congiunta di due componenti del consiglio di amministrazione risulta melius re perpensa non fondata.
Ai sensi dell'art. 2384 c.c. “il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “in una fattispecie, come quella che ne occupa, in cui l'amministrazione e la rappresentanza della società siano affidate, non disgiuntamente,
pagina 4 di 9 ma congiuntamente, a due soggetti, la funzione rappresentativa deve essere svolta con la partecipazione necessaria di entrambi gli amministratori e ogni operazione richiede la cosiddetta doppia firma, è ovvio che la mancata partecipazione di uno dei due amministratori all'atto posto in essere dall'altro amministratore determina una situazione riconducibile (sotto il profilo che risultano indebitamente superati i limiti posti dallo statuto all'esercizio dei poteri conferiti o derivanti dalla legge) a quella dell'atto compiuto dal rappresentante senza potere, per il fatto che certamente eccede dal suo potere - che è quello di operare congiuntamente - l'amministratore che non tiene conto di tali limiti e non si procuri l'assenso e la firma dell'altro coamministratore (v. Cass., Sez. 1, sent. 28 novembre 1987 n. 8852). Tal che è del tutto evidente che, inserendosi perfettamente anche tale ipotesi di "rappresentanza congiunta" nel sistema introdotto con la riforma del 1969 il quale è inteso a far incidere sulle società anziché sui terzi contraenti il rischio delle violazioni commesse dagli amministratori che "eccedono dai poteri che sono stati loro conferiti", non può che applicarsi anche ad essa il regime di "inopponibilità " sancito dall'art. 2384, comma 2, novellato” (Cass. civ. Sez. II,
01/12/1995, n. 12420).
Considerato che , che sottoscrisse la cessione del credito di Euro 688.800,00 in nome e Persona_1 per conto della società , era all'epoca pacificamente amministratore in carica, l'eventuale Org_1
limitazione dei poteri di rappresentanza del non sarebbe dunque opponibile da a Per_1 Org_1
che quindi non potrebbe essere costretto ad un secondo pagamento da parte del Parte_1
creditore cedente.
In ogni caso va ulteriormente evidenziato ad colorandum come, successivamente all'ordinanza dd.
2/2/2023 di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1595/2022, la difesa di
[...]
abbia depositato al doc. 26 un verbale del consiglio di amministrazione che - in data CP_1
17/1/2020, anteriore alla cessione come indicato a verbale - attribuiva al ampi poteri di Per_1
rappresentanza a firma disgiunta, con ciò differenziando la posizione della stesso da quella degli altri amministratori, che avrebbero conservato poteri di rappresentanza a firma congiunta (v. pag. 14, doc. cit.). Il verbale, per quanto non pubblicizzato nel Registro delle Imprese (cfr. visura camerale storica doc. 1 di parte opponente), appare tuttavia estratto dal “libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione” munito di vidimazione.
La difesa di sostiene poi la sussistenza in relazione all'atto di cessione del credito di Parte_1 un “conflitto di interessi e con parti correlate, quale è nella specie il Signor in Controparte_1
quanto coniuge della Signora quotista del di cui pure ha acquistato il Persona_2 Org_3 credito” (pag. 6, prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte . Va rilevato a riguardo Pt_1
come anche tale obiezione non colga nel segno: il rapporto ceduto effettivamente oggetto del presente pagina 5 di 9 giudizio non coinvolge la quotista La difesa dell'opponente non allega neppure del Persona_2 resto in quali termini la stessa avrebbe esercitato all'epoca un' “influenza notevole” o Per_2 comunque “significativa” ai sensi del TUF - IAS 24 sulla società , tanto più che la titolarità in Org_1 capo alla stessa di quote del fondo “Q1” rappresenta situazione ben diversa dall'eventuale titolarità di pacchetto azionario di controllo della società ovvero della posizione di amministratore della Org_1 società. L'argomento relativo al conflitto di interessi/al contratto stipulato con parte correlata viene nella sostanza appena accennato e per le ragioni sopra esposte non può essere accolto.
3. Priva di pregio risulta anche l'eccezione di inefficacia della cessione di credito in ragione del fatto che la titolarità del credito ceduto sarebbe stata da ricondurre - a detta di parte opponente - al fondo
Org
“ e non alla cedente , che quel fondo soltanto amministrava. Org_4
Invero, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, “i fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel T.u.f. (D.Lgs. n. 58 del 1998, e successive modificazioni), sono privi di autonoma soggettività giuridica, costituendo patrimoni separati della società di gestione del risparmio” (Cassazione civile sez. I - 08/05/2019, n. 12062). Nella medesima pronuncia la Corte ha inoltre chiarito come ogni diritto debba ritenersi “intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale” (ibidem e cfr. Cass. n. 16605-10).
Alla titolarità del diritto consegue dunque il potere di disposizione, correttamente esercitato, nel caso in esame, sul credito ceduto da e non dal fondo “Q1”, in quanto tale non fornito di autonoma Org_1
soggettività giuridica.
4. Proseguendo, non può ritenersi che abbia tentato di conseguire un'illegittima Controparte_1 duplicazione dei titoli esecutivi nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, pur potendo valersi della sentenza ottenuta dal creditore cedente (cfr. art. 475, comma II, c.p.c.).
E' sul punto opinione della giurisprudenza che la duplicazione di titoli giudiziali sia ammessa, laddove il secondo titolo assicuri una tutela più piena ovvero sia “suscettibile di conseguire un risultato ulteriore” rispetto a quello proprio del primo titolo (Cassazione civile sez. I, 10/09/2004, n.18248 e v. anche Cass. 14737/2006 e10911/2002).
Nel caso di specie il legittimo risultato ulteriore che si riproponeva di conseguire in Controparte_1
sede monitoria, munendosi di nuovo titolo recante la propria testuale legittimazione attiva, era quello di rendere la propria qualità di cessionario non più contestabile dal ceduto con opposizione al precetto ovvero all'esecuzione.
5. Merita invece accoglimento il motivo di opposizione fondato sul controcredito costituito dalla somma riconosciuta a quale credito nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 pagina 6 di 9 l'importo di Euro 150.000,00 in linea capitale, oltre agli “interessi nella misura di cui all'art. 1284 c.c. dal 9.4.2018 al saldo”, come da sentenza dd. 14/8/2020, nr. 710/2020, pubbl. 16/9/2020, del Tribunale di Bolzano.
La circostanza risulta infatti, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, pacifica tra le parti (art. 115 c.p.c. - “si dà atto che l'arch. deve al Sig. l'importo di € 150.000,00”, pag. 7 CP_1 Pt_1
della comparsa di costituzione nel merito di - “si dà atto che il Sig. deve Controparte_1 CP_1 al Sig. l'importo di € 150.000,00 e si chiede venia per non averne tenuto conto in Pt_1 precedenza”, pag. 7 della comparsa di costituzione di in punto istanza di sospensione Controparte_1 dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c.).
A fronte dell'eccepita compensazione, si osserva che il credito capitale di Euro 688.800,00 di ed il controcredito capitale di Euro 150.000,00 di risultavano coesistenti in capo CP_1 Pt_1 alle parti dell'odierno giudizio, liquidi ed esigibili (art. 1243 c.c.) alla data di conclusione del contratto di cessione del credito originariamente di in data 17/9/2020 (cfr. doc. 4 del monitorio), tenuto Org_1
conto che la sentenza del Tribunale di Bolzano dd. 14/8/2020, nr. 710/2020, alla base del controcredito, veniva pubblicata in data 16/9/2020 (cfr. doc. 11 di parte opponente).
Al fine di quantificare l'effettivo credito di nei confronti di va Controparte_1 Parte_1
dunque effettuato il seguente calcolo:
A) Credito di al 17.09.2020: Controparte_1
− capitale € 688.800,00
− interessi legali dal 22.10.2013 al 17.09.2020 (secondo quanto prescritto nel titolo) € 23.527,71
totale € 712.327,71
B) Credito di al 17.09.2020: Parte_1
− capitale € 150.000,00
− interessi ex art. 1284, comma IV, c.c dal 9.04.2018 al 17.09.2020 (secondo quanto prescritto nel titolo) € 29.326,03
totale € 179.326,03
C) all'esito della compensazione al 17.09.2020: Controparte_2
€ 533.001,68 (id est: € 712.327,71 - € 179.326,03)
pagina 7 di 9 Gli interessi legali in favore di andranno poi calcolati sull'importo di € 533.001,68 Controparte_1
con decorrenza dal 18.09.2020 al saldo, sempre conformemente al titolo.
5.1. Va poi riconosciuto in capo a in quanto ampiamente documentato (v. doc. da 6 Controparte_1
a 12 del monitorio) e privo di sostanziali contestazioni (art. 115 c.p.c.), il secondo credito ceduto pari ad Euro 28.500,00, oltre agli interessi legali dal giorno della mora (art. 1224 c.c. - doc. 12 del monitorio, cessione di credito notificata al debitore ceduto in data 1/9/2022) al 17/11/2022, oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda giudiziale (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 18/11/2022) al saldo.
5.2. Per le ragioni tutte sopra esposte va dunque revocato il decreto ingiuntivo dd. 23/11/2022 Nr.
1595/2022 emesso all'esito del procedimento monitorio sub RG Nr. 3727/2022 ed il signor Parte_1
va condannato a pagare al signor
[...] Controparte_1
a) € 533.001,68 oltre agli interessi legali dal 18/9/2020 al saldo;
b) € 28.500,00, oltre agli interessi legali dal giorno della mora (1/9/2022) al 17/11/2022, oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda giudiziale (18/11/2022) al saldo.
6. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'opponente va Parte_1 condannato a rifondere all'opposto la metà delle spese del presente giudizio, Controparte_1 compensato l'ulteriore metà per non aver considerato il ricorrente in sede monitoria il controcredito dell'ingiunto e rendendo così in ogni caso necessaria l'opposizione, spese che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55 controversie da euro 520.000,00 ad euro
1.000.000,00), le spese processuali vengono liquidate per l'intero (1/1) come segue (non sussistono pagina 8 di 9 ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n.
55, Tab. 8 e Tab. 2, con scaglione di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00, aumentati del 30% in considerazione del valore di lite eccedente lo scaglione indicato, fatta eccezione per la fase istruttoria del giudizio di merito, per la quale viene riconosciuta la metà del compenso medio, pur aumentato del
30% per valore, in considerazione della mancata assunzione di prove testimoniali ovvero di CTU nel corso del giudizio): Euro 28.139,15 (da intendersi comprensivo del compenso per l'attività resa in relazione alla decisione sulla sospensione ex art. 649 c.p.c.) per compenso avvocato, nonché Euro
870,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo dd. 23/11/2022 Nr. 1595/2022 emesso all'esito del procedimento monitorio sub RG Nr. 3727/2022;
- condanna il signor a pagare al signor Parte_1 Controparte_1
a) € 533.001,68, oltre agli interessi legali dal 18/9/2020 al saldo;
b) € 28.500,00, oltre agli interessi legali dal giorno della mora (1/9/2022) al 17/11/2022, oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda giudiziale (18/11/2022) al saldo;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto la metà Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio (1/2), compensato l'ulteriore metà (1/2), spese che sono liquidate per l'intero (1/1) come segue: Euro 28.139,15 per compenso avvocato, nonché Euro 870,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 2 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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