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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10972/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10972/2014 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. LORUSSO CP_1 C.F._1
FR e LORUSSO IE ( ) VIA P. AMEDEO 234 BARI;
C.F._2
, con elezione di domicilio in VIA PRINCIPE AMEDEO 234 BARI presso l'avv.
LORUSSO FR;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CONSOLE Controparte_2
NT e IA VI ( VIA PIETRAGALLO N. 8 70020 C.F._3
BITRITTO; , con elezione di domicilio in VIA TOMMASO FIORE N. 62 70123 BARI, presso l'avv. CONSOLE NT;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 06/05/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della pagina 1 di 3 decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 30.06.2014, i signori Francesco Lorusso, IE Lorusso
e convenivano in giudizio il Bari per CP_1 Controparte_3
sentir accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del convenuto per inadempimento ed omessa esecuzione della transazione sottoscritta in data 13.09.2012, con condanna all'esecuzione del ripristino dello status quo ante dei balconi e al risarcimento del danno.
Si costituiva il convenuto eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità CP_3
della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria e l'incompetenza per valore del Giudice adito, nonché, nel merito, l'insussistenza della responsabilità per intervenuto adempimento.
Concessi I termini ex art 183 co 6 c.p.c. veniva ammesso l'interrogatorio formale degli attori e, successivamente, veniva ammessa la richiesta CTU tecnica.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento del deferito interrogatorio formale dell'avv. Francesco Lorusso e all'udienza del 23/10/2017 mentre non CP_1 veniva esperito l'interrogatorio formale dell'avv. IE Lorusso non comparso a detta udienza, nonchè a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del 06.05.2025, veniva trattenuta per la decisione.
All'udienza del 06/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del criterio della ragione più liquida va esaminato preliminarmente l'eccepita mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto idonea a definire il giudizio sebbene logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente la questione pregiudiziale che rimane assorbita per difetto di interesse.
In via preliminare deve, quindi, esaminarsi l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
pagina 2 di 3 La controversia in esame, avente ad oggetto l'inadempimento di una transazione relativa a rapporti condominiali, rientra indubbiamente nella materia condominiale soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.
Come chiarito dalla giurisprudenza più recente, "ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lg. n. 28 del 2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" (Tribunale di Vallo della Lucania, sent. n. 9/2025).
Dagli atti di causa risulta che gli attori non hanno esperito alcun tentativo di mediazione prima dell'instaurazione del presente giudizio. L'eccezione è stata tempestivamente sollevata dal convenuto nella comparsa di costituzione e deve pertanto essere accolta.
Alla luce di quanto innanzi l'eccezione va accolta in quanto fondata in fatto e diritto e la domanda va rigettata.
Ogni altra questione resta assorbita.
In ordine al regolamento delle spese questo segue il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Per i motivi sopra esposti, la domanda deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
DICHIARA l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e per improponibilità della stessa in quanto diretta alla duplicazione di titolo esecutivo già esistente;
CONDANNA gli attori al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto, che liquida in Euro 3.000,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Console e Vito Iacobellis.
Bari, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10972/2014 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. LORUSSO CP_1 C.F._1
FR e LORUSSO IE ( ) VIA P. AMEDEO 234 BARI;
C.F._2
, con elezione di domicilio in VIA PRINCIPE AMEDEO 234 BARI presso l'avv.
LORUSSO FR;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CONSOLE Controparte_2
NT e IA VI ( VIA PIETRAGALLO N. 8 70020 C.F._3
BITRITTO; , con elezione di domicilio in VIA TOMMASO FIORE N. 62 70123 BARI, presso l'avv. CONSOLE NT;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 06/05/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della pagina 1 di 3 decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 30.06.2014, i signori Francesco Lorusso, IE Lorusso
e convenivano in giudizio il Bari per CP_1 Controparte_3
sentir accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del convenuto per inadempimento ed omessa esecuzione della transazione sottoscritta in data 13.09.2012, con condanna all'esecuzione del ripristino dello status quo ante dei balconi e al risarcimento del danno.
Si costituiva il convenuto eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità CP_3
della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria e l'incompetenza per valore del Giudice adito, nonché, nel merito, l'insussistenza della responsabilità per intervenuto adempimento.
Concessi I termini ex art 183 co 6 c.p.c. veniva ammesso l'interrogatorio formale degli attori e, successivamente, veniva ammessa la richiesta CTU tecnica.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento del deferito interrogatorio formale dell'avv. Francesco Lorusso e all'udienza del 23/10/2017 mentre non CP_1 veniva esperito l'interrogatorio formale dell'avv. IE Lorusso non comparso a detta udienza, nonchè a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del 06.05.2025, veniva trattenuta per la decisione.
All'udienza del 06/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del criterio della ragione più liquida va esaminato preliminarmente l'eccepita mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto idonea a definire il giudizio sebbene logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente la questione pregiudiziale che rimane assorbita per difetto di interesse.
In via preliminare deve, quindi, esaminarsi l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
pagina 2 di 3 La controversia in esame, avente ad oggetto l'inadempimento di una transazione relativa a rapporti condominiali, rientra indubbiamente nella materia condominiale soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.
Come chiarito dalla giurisprudenza più recente, "ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lg. n. 28 del 2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" (Tribunale di Vallo della Lucania, sent. n. 9/2025).
Dagli atti di causa risulta che gli attori non hanno esperito alcun tentativo di mediazione prima dell'instaurazione del presente giudizio. L'eccezione è stata tempestivamente sollevata dal convenuto nella comparsa di costituzione e deve pertanto essere accolta.
Alla luce di quanto innanzi l'eccezione va accolta in quanto fondata in fatto e diritto e la domanda va rigettata.
Ogni altra questione resta assorbita.
In ordine al regolamento delle spese questo segue il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Per i motivi sopra esposti, la domanda deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
DICHIARA l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e per improponibilità della stessa in quanto diretta alla duplicazione di titolo esecutivo già esistente;
CONDANNA gli attori al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto, che liquida in Euro 3.000,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Console e Vito Iacobellis.
Bari, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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