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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9849/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giancarlo Pellegrino (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 27 giugno 2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7862/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali della c.t.u., nella parte in cui le patologie psichiatrica e osteoarticolare risulterebbero sottostimate (cfr. ricorso).
1 L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, cosicché ne va dichiarata CP_1 la contumacia.
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise perché le doglianze attoree non colgono nel segno.
Va premesso, innanzitutto, che la ricorrente ha espressamente condiviso le valutazioni della c.t.u. con riguardo alla quadrantectomia (comportante un'invalidità del 70%) ed alla colecistectomia (comportante un'invalidità del 21%), contestando la valutazione delle altre patologie (cfr. anche la relazione di c.t.p. allegata al ricorso).
Ebbene, con riguardo alle problematiche articolari, la pretesa applicazione del codice 7010 previsto per l'anchilosi del rachide lombare è certamente infondata perché la situazione clinica della , nei termini risultanti dalla visita fisiatrica del 13 luglio Pt_1
2023, va comunque necessariamente valutata all'esito dell'esame obiettivo effettuato dalla c.t.u. (“apparato osteoarticolare: normomobile”). In ogni caso, poi, va considerato come la stessa c.t.p. abbia attribuito la percentuale minima del 31% (cfr. relazione di parte).
Per quanto concerne la patologia psichiatrica, invece, appare doveroso evidenziare come la visita psichiatrica del 3 aprile 2024 abbia condotto alla (sola) diagnosi di “disturbo depressivo su base reattiva” (cfr. allegato al ricorso): è del tutto evidente, dunque, come la pretesa di attribuire un ulteriore punteggio, per una nevrosi ansiosa trascurata perfino dalla specialista autonomamente consultata dalla , sia del tutto infondata. Pt_1
Se ciò non bastasse, in via assolutamente dirimente va considerato che anche a voler riconoscere tutte le percentuali indicate dall'opponente (70 + 21 + 33 + 31), in applicazione della formula di Balthazard si addiverrebbe ad invalidità complessiva dell'89%, comunque inferiore a quella del 100% prevista per la pensione di inabilità (cfr. sul punto l'irrilevanza delle considerazioni svolte con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 2 settembre 2025).
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire la c.t.u. nominata nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento della Pt_1 pensione di inabilità.
2 Nonostante l'esito della lite, le spese giudiziali sostenute dall' nella prima fase del CP_1 procedimento vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. e, per la stessa regola processuale, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nella contumacia dell' (limitatamente alla seconda fase del procedimento), CP_1
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità; dichiara le spese dell' relative alla prima fase del processo irripetibili nei confronti CP_1 di parte ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9849/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giancarlo Pellegrino (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 27 giugno 2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7862/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali della c.t.u., nella parte in cui le patologie psichiatrica e osteoarticolare risulterebbero sottostimate (cfr. ricorso).
1 L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, cosicché ne va dichiarata CP_1 la contumacia.
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise perché le doglianze attoree non colgono nel segno.
Va premesso, innanzitutto, che la ricorrente ha espressamente condiviso le valutazioni della c.t.u. con riguardo alla quadrantectomia (comportante un'invalidità del 70%) ed alla colecistectomia (comportante un'invalidità del 21%), contestando la valutazione delle altre patologie (cfr. anche la relazione di c.t.p. allegata al ricorso).
Ebbene, con riguardo alle problematiche articolari, la pretesa applicazione del codice 7010 previsto per l'anchilosi del rachide lombare è certamente infondata perché la situazione clinica della , nei termini risultanti dalla visita fisiatrica del 13 luglio Pt_1
2023, va comunque necessariamente valutata all'esito dell'esame obiettivo effettuato dalla c.t.u. (“apparato osteoarticolare: normomobile”). In ogni caso, poi, va considerato come la stessa c.t.p. abbia attribuito la percentuale minima del 31% (cfr. relazione di parte).
Per quanto concerne la patologia psichiatrica, invece, appare doveroso evidenziare come la visita psichiatrica del 3 aprile 2024 abbia condotto alla (sola) diagnosi di “disturbo depressivo su base reattiva” (cfr. allegato al ricorso): è del tutto evidente, dunque, come la pretesa di attribuire un ulteriore punteggio, per una nevrosi ansiosa trascurata perfino dalla specialista autonomamente consultata dalla , sia del tutto infondata. Pt_1
Se ciò non bastasse, in via assolutamente dirimente va considerato che anche a voler riconoscere tutte le percentuali indicate dall'opponente (70 + 21 + 33 + 31), in applicazione della formula di Balthazard si addiverrebbe ad invalidità complessiva dell'89%, comunque inferiore a quella del 100% prevista per la pensione di inabilità (cfr. sul punto l'irrilevanza delle considerazioni svolte con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 2 settembre 2025).
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire la c.t.u. nominata nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento della Pt_1 pensione di inabilità.
2 Nonostante l'esito della lite, le spese giudiziali sostenute dall' nella prima fase del CP_1 procedimento vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. e, per la stessa regola processuale, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nella contumacia dell' (limitatamente alla seconda fase del procedimento), CP_1
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità; dichiara le spese dell' relative alla prima fase del processo irripetibili nei confronti CP_1 di parte ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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