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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14573/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Stefania Cannavale Giudice dott. Silvia Rossi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 20/12/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 14573/2025, promosso da:
, nato in [...], il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI DAVIDE RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “annullare la decisione adottata dal Questore di Ravenna, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla protezione Parte_1 speciale ex art. 19, comma 1.1, D. Lgs. n. 286/1998, convertito nella legge 173/2020 (all'epoca della domanda in vigore) e per l'effetto disporre la trasmissione degli atti al Questore di Ravenna, per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, rinnovabile, previo parere della Commissione Territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in conformità all'art. 3 CEDU con ogni conseguente statuizione di legge ovvero dell'asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost. e/o altro titolo idoneo alla sua permanenza in Italia;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di procedura.”
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 17.10.2025, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Ravenna del 15.9.2025, notificato al difensore via pec in data 17.09.2025.
2. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna nella seduta del 26.6.2025 così riportato: 3. L'istante ha rappresentato, evidenziando il percorso integrativo intrapreso, come il diniego leda il suo diritto al rispetto della vita privata.
4. All'udienza del 11.11.2025, fissata per l'esame della sospensiva richiesta, si è proceduto all'audizione del ricorrente.
5. Nel presente giudizio di merito, pur instaurato il contraddittorio mediante regolare notifica del decreto di fissazione udienza a parte resistente, quest'ultima è rimasta contumace.
6. All'udienza del 18.12.2025, ritenuto non necessario istruire ulteriormente la causa, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Motivi della decisione
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018); si procede con il rito di cui all'art. 281 decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011.
8. Va premesso che alla presente controversia si applica l'art. 19 co.
1.1 D. lsg. 286/1998 (in seguito indicato anche come TUI) nella formulazione di cui al dl 130/2020: la richiesta per la formalizzazione della domanda al Questore, infatti, risale al 3.8.2022 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo). La richiesta della Questura alla Commissione Territoriale del parere (vincolante), del resto, conferma la sussunzione del caso in esame nella previsione di cui all'art. 19 co.
1.1. terzo e quarto periodo TUI ancora in vigore al momento di proposizione della domanda in via amministrativa.
9. Ciò premesso, il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale, e quindi dalla che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato. CP_2
10. Va innanzitutto richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono ribaditi dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_1 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_2 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
11. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un percorso di integrazione sul territorio italiano. Trascorsi i primi anni (2017-2022) in situazione di irregolarità lavorativa come bracciante agricolo, il ricorrente ha mostrato un serio tentativo di stabilizzazione sul fronte economico. Invero, a fronte di redditi assai modesti negli anni passati (euro 1.912,00 per l'anno 2022, euro 216,00 per l'anno 2023, euro 1986,00 per l'anno 2024), nell'anno in corso egli sta progressivamente aumentando le proprie entrate avendo sottoscritto contratto (a tempo determinato sinora sino al 31.12.2025) con la società Emo srls, società che si occupa di movimentazione merci. Tale occupazione lavorativa ha consentito al ricorrente – per il periodo maggio- luglio 2025- di percepire redditi di circa euro 5.000,00 cui deve aggiungersi lo stipendio del mese di agosto (documentato per euro 1.370,00), di settembre (documentato per euro 1.266,00), ottobre (documentato per euro 1496,00) e novembre (documentato per euro 1204,00). Alla luce della giurisprudenza sopra riportata è evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa, come nel caso di specie. Peraltro, sotto il profilo sempre della vita privata, si osserva come il ricorrente sia oggi ospitato da una conoscente presso una abitazione privata nel comune di Russi, come da dichiarazione di ospitalità inoltrata al comune stesso in data 11.10.2025 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso introduttivo). Non può, poi, trascurarsi il dato temporale: il ricorrente si trova sul territorio italiano dal 2017, ossia da otto anni, circostanza che indubbiamente ha consentito allo stesso di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Peraltro, non risulta che il richiedente abbia ancora legami familiari nel proprio Paese. Quanto al profilo penale, il Collegio ritiene che i rilievi mossi dalla Commissione Territoriale non possano fondare un rifiuto del permesso si soggiorno. Vero è che dal certificato AFIS prodotto agli atti risulta che in data 1.8.2017 il ricorrente sia stato fermato dalla Polizia di Bologna per identificazione e lo stesso abbia fornito false generalità (dando il nome di Okuribo Sunday, in luogo di;
così come emerge che in precedente data 19.4.2017 egli Parte_1 sia stato segnalato dalla Questura di Cosenza per ingresso irregolare nel territorio. Dal Casellario giudiziale agli atti, inoltre, risulta una condanna nel 2018 per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR n. 309/1990 con condanna a mesi 6 di reclusione e pena sospesa. In merito ai predetti precedenti penali, tuttavia, è doveroso osservare che da nessuno di essi emerge una prognosi di pericolosità sociale del ricorrente. Quanto all'ingresso irregolare sul territorio, infatti, trattasi di condotta non reiterabile, mentre l'aver fornito false generalità non rappresenta un indice di particolare e qualificata pericolosità sociale. Quanto al delitto di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990 si osserva poi che la condotta, oltre che episodica, non è dimostrativa di un inserimento dell'istante in un contesto criminale di particolare rilievo. Del resto, non è irrilevante che dall'unico pregiudizio penale che interessa il ricorrente siano trascorsi i termini di legge senza ulteriori condanne, così come implicitamente dimostrato del certificato penale prodotto dalla parte dal quale risulta l'estinzione del delitto ai sensi del 167 c.p.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u.
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_3 Per_4 Per_5 stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, i fatti segnalati dalla parte resistente, non espressivi per le ragioni sopra dette di pericolosità sociale, soccombono nel giudizio di bilanciamento con la necessità di tutelare la vita privata del ricorrente ai sensi dell'art. 8 CEDU. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
12. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
13. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il Giudice est. Dott. Silvia Rossi
Il Presidente
Dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Stefania Cannavale Giudice dott. Silvia Rossi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 20/12/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 14573/2025, promosso da:
, nato in [...], il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI DAVIDE RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “annullare la decisione adottata dal Questore di Ravenna, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla protezione Parte_1 speciale ex art. 19, comma 1.1, D. Lgs. n. 286/1998, convertito nella legge 173/2020 (all'epoca della domanda in vigore) e per l'effetto disporre la trasmissione degli atti al Questore di Ravenna, per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, rinnovabile, previo parere della Commissione Territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in conformità all'art. 3 CEDU con ogni conseguente statuizione di legge ovvero dell'asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost. e/o altro titolo idoneo alla sua permanenza in Italia;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di procedura.”
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 17.10.2025, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Ravenna del 15.9.2025, notificato al difensore via pec in data 17.09.2025.
2. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna nella seduta del 26.6.2025 così riportato: 3. L'istante ha rappresentato, evidenziando il percorso integrativo intrapreso, come il diniego leda il suo diritto al rispetto della vita privata.
4. All'udienza del 11.11.2025, fissata per l'esame della sospensiva richiesta, si è proceduto all'audizione del ricorrente.
5. Nel presente giudizio di merito, pur instaurato il contraddittorio mediante regolare notifica del decreto di fissazione udienza a parte resistente, quest'ultima è rimasta contumace.
6. All'udienza del 18.12.2025, ritenuto non necessario istruire ulteriormente la causa, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Motivi della decisione
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018); si procede con il rito di cui all'art. 281 decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011.
8. Va premesso che alla presente controversia si applica l'art. 19 co.
1.1 D. lsg. 286/1998 (in seguito indicato anche come TUI) nella formulazione di cui al dl 130/2020: la richiesta per la formalizzazione della domanda al Questore, infatti, risale al 3.8.2022 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo). La richiesta della Questura alla Commissione Territoriale del parere (vincolante), del resto, conferma la sussunzione del caso in esame nella previsione di cui all'art. 19 co.
1.1. terzo e quarto periodo TUI ancora in vigore al momento di proposizione della domanda in via amministrativa.
9. Ciò premesso, il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale, e quindi dalla che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato. CP_2
10. Va innanzitutto richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono ribaditi dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_1 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_2 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
11. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un percorso di integrazione sul territorio italiano. Trascorsi i primi anni (2017-2022) in situazione di irregolarità lavorativa come bracciante agricolo, il ricorrente ha mostrato un serio tentativo di stabilizzazione sul fronte economico. Invero, a fronte di redditi assai modesti negli anni passati (euro 1.912,00 per l'anno 2022, euro 216,00 per l'anno 2023, euro 1986,00 per l'anno 2024), nell'anno in corso egli sta progressivamente aumentando le proprie entrate avendo sottoscritto contratto (a tempo determinato sinora sino al 31.12.2025) con la società Emo srls, società che si occupa di movimentazione merci. Tale occupazione lavorativa ha consentito al ricorrente – per il periodo maggio- luglio 2025- di percepire redditi di circa euro 5.000,00 cui deve aggiungersi lo stipendio del mese di agosto (documentato per euro 1.370,00), di settembre (documentato per euro 1.266,00), ottobre (documentato per euro 1496,00) e novembre (documentato per euro 1204,00). Alla luce della giurisprudenza sopra riportata è evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa, come nel caso di specie. Peraltro, sotto il profilo sempre della vita privata, si osserva come il ricorrente sia oggi ospitato da una conoscente presso una abitazione privata nel comune di Russi, come da dichiarazione di ospitalità inoltrata al comune stesso in data 11.10.2025 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso introduttivo). Non può, poi, trascurarsi il dato temporale: il ricorrente si trova sul territorio italiano dal 2017, ossia da otto anni, circostanza che indubbiamente ha consentito allo stesso di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Peraltro, non risulta che il richiedente abbia ancora legami familiari nel proprio Paese. Quanto al profilo penale, il Collegio ritiene che i rilievi mossi dalla Commissione Territoriale non possano fondare un rifiuto del permesso si soggiorno. Vero è che dal certificato AFIS prodotto agli atti risulta che in data 1.8.2017 il ricorrente sia stato fermato dalla Polizia di Bologna per identificazione e lo stesso abbia fornito false generalità (dando il nome di Okuribo Sunday, in luogo di;
così come emerge che in precedente data 19.4.2017 egli Parte_1 sia stato segnalato dalla Questura di Cosenza per ingresso irregolare nel territorio. Dal Casellario giudiziale agli atti, inoltre, risulta una condanna nel 2018 per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR n. 309/1990 con condanna a mesi 6 di reclusione e pena sospesa. In merito ai predetti precedenti penali, tuttavia, è doveroso osservare che da nessuno di essi emerge una prognosi di pericolosità sociale del ricorrente. Quanto all'ingresso irregolare sul territorio, infatti, trattasi di condotta non reiterabile, mentre l'aver fornito false generalità non rappresenta un indice di particolare e qualificata pericolosità sociale. Quanto al delitto di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990 si osserva poi che la condotta, oltre che episodica, non è dimostrativa di un inserimento dell'istante in un contesto criminale di particolare rilievo. Del resto, non è irrilevante che dall'unico pregiudizio penale che interessa il ricorrente siano trascorsi i termini di legge senza ulteriori condanne, così come implicitamente dimostrato del certificato penale prodotto dalla parte dal quale risulta l'estinzione del delitto ai sensi del 167 c.p.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u.
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_3 Per_4 Per_5 stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, i fatti segnalati dalla parte resistente, non espressivi per le ragioni sopra dette di pericolosità sociale, soccombono nel giudizio di bilanciamento con la necessità di tutelare la vita privata del ricorrente ai sensi dell'art. 8 CEDU. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
12. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
13. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il Giudice est. Dott. Silvia Rossi
Il Presidente
Dott. Marco Gattuso