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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11567/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11567/2024
Oggi 18 settembre 2025 innanzi al dott. Alessia Busato, sono comparsi:
Per l'avv. GREBLO FRANCESCA, oggi sostituito dall'avv. Davide Parte_1 Garneri che conclude chiedendo in via preliminare la dichiarazione di improcedibilità e per il resto riportando alle conclusioni di cui alla prima memoria.
Per l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Annalisa Parte_2 Zordan la quale conclude opponendosi alla dichiarazione di improcedibilità e per il resto richiamando la comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Alessia Busato
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11567/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREBLO Parte_1 C.F._1 FRANCESCA ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA Parte_2 P.IVA_1 e dell'avv. RAFFAELE ZURLO, CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2570/24 eccependo la carenza di legittimazione dell'opposta nonché varie nullità afferenti il contratto costituente la causa petendi;
rilevato che a seguito del provvedimento con il quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto questo G.I. aveva disposto che fosse espletato il procedimento di mediazione obbligatorio concedendo all'uopo i termini di legge per la sua instaurazione;
rilevato che il procedimento non è stato introdotto nei termini concessi né in data successiva;
richiamato quanto già motivato nel provvedimento reso in data 11 settembre 20205 in ordine al rigetto della richiesta di parte opposta di ulteriore rinvio per adempiere all'incombente;
ritenuto che
in assenza di condizione di procedibilità il decreto ingiuntivo debba essere revocato;
ritenuto che
in considerazione dei motivi della decisione, estranei ai rilievi di parte opponente, sia opportuna la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo stante la carenza della condizione di procedibilità; spese di lite compensante.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 18 settembre 2025
Il Giudice dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11567/2024
Oggi 18 settembre 2025 innanzi al dott. Alessia Busato, sono comparsi:
Per l'avv. GREBLO FRANCESCA, oggi sostituito dall'avv. Davide Parte_1 Garneri che conclude chiedendo in via preliminare la dichiarazione di improcedibilità e per il resto riportando alle conclusioni di cui alla prima memoria.
Per l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Annalisa Parte_2 Zordan la quale conclude opponendosi alla dichiarazione di improcedibilità e per il resto richiamando la comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Alessia Busato
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11567/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREBLO Parte_1 C.F._1 FRANCESCA ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA Parte_2 P.IVA_1 e dell'avv. RAFFAELE ZURLO, CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2570/24 eccependo la carenza di legittimazione dell'opposta nonché varie nullità afferenti il contratto costituente la causa petendi;
rilevato che a seguito del provvedimento con il quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto questo G.I. aveva disposto che fosse espletato il procedimento di mediazione obbligatorio concedendo all'uopo i termini di legge per la sua instaurazione;
rilevato che il procedimento non è stato introdotto nei termini concessi né in data successiva;
richiamato quanto già motivato nel provvedimento reso in data 11 settembre 20205 in ordine al rigetto della richiesta di parte opposta di ulteriore rinvio per adempiere all'incombente;
ritenuto che
in assenza di condizione di procedibilità il decreto ingiuntivo debba essere revocato;
ritenuto che
in considerazione dei motivi della decisione, estranei ai rilievi di parte opponente, sia opportuna la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo stante la carenza della condizione di procedibilità; spese di lite compensante.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 18 settembre 2025
Il Giudice dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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