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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2024, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna 2 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 808/2022 R.G. e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente in C/da Terreforti n 27/D, Cod. Fisc. , C.F._1
elettivamente domiciliato in S. Agata Militello (Me) via Trento n.2, presso lo studio dell'avv. Sabrina Giardina che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
- resistente –
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/03/2022 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 04/09/2019 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto alla pensione di inabilità civile, all'indennità di accompagnamento e allo status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. 104/92; che visitata in data
21/01/2020 era stata ritenuta “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88 con una percentuale dell'87% con decorrenza dal 04.09.2019 (data della domanda amministrativa)”; la ricorrente veniva riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 1)”; e che, pertanto, aveva depositato in data
09/06/2020 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 1763/2020 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione e che quindi fosse dichiarata totalmente inabile al 100% oltre diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici di cui all'art. 3 commi 1 e 3 della L 104/92 ; che all'esito della consulenza, il C.T.U. dott. aveva accertato un Persona_1 grado di invalidità del 87% senza diritto all'indennità di accompagnamento. Il
CTU, altresì, riconosceva alla ricorrente lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co 1 della L. 104/1992.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento delle provvidenze invocate, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento alla pensione di inabilità civile, all'indennità di accompagnamento e allo status di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992, sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento dei benefici con la decorrenza di legge, oltre CP_1
accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 21/06/2023 eccependo e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione.
Nel merito, chiedeva l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
2 La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto
Presidenziale n. 50 del 2022.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio della pensione di inabilità civile che, ai sensi dell'art. 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118, spetta “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa….”.
Parte ricorrente chiedeva, inoltre, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento che spetta ai sensi dell'art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18,
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento…”.
Ed infine veniva richiesto il riconoscimento dello status di handicap grave che ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 spetta “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione
o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art. 445, comma 6, c.p.c., prevede che “Nei casi di mancato
3 accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che
l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art.
445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI,
Ordinanza 10.11.2016 n. 22949). E men che mai una pronuncia giudiziale “può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' alla liquidazione ed erogazione dei Controparte_2 benefici economici inerenti alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente Parte_1 nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di invalido al 95% e portatrice di handicap ex art. 3 comma 1, a decorrere da gennaio 2023 (cfr. CTU, in atti).
4 Il CTU ha escluso la sussistenza dei presupposti sanitari per l'indennità di accompagnamento o lo status di handicap grave di cui al terzo comma dell'articolo sopra indicato.
Invero, il CTU ha adeguatamente risposto anche alle osservazioni proposte dalla parte, dando indicazione su tutte le patologie che emergono dalla documentazione in atti, prendendo posizione su tutto quando dedotto e senza lasciare alcune lacune diagnostiche.
Tuttavia, è possibile evidenziare come le patologie di cui soffre parte ricorrente, singolarmente considerate, incidono sulla sua salute secondo valori percentuali piuttosto elevati: il 40% per la sindrome depressiva involutiva, per l'artropatia diffusa con IBM tra 35 e 40 o per le vertigini con insufficienza statica nonché addirittura un 70% per la cardiopatia ipertensiva aritmogena.
Non può negarsi, dunque, che al di là del calcolo matematico dall'applicazione delle formule di legge, una valutazione in concreto del danno globale alla salute possa avere un'incidenza tale da poter riconoscere un'incapacità lavorativa del 100% (a fronte del 95% individuato dal consulente).
Tuttavia, tale deduzione non può essere estesa anche ai presupposti per l'indennità di accompagnamento e per lo status di handicap grave di cui al terzo comma dell'art. 3 comma 3. Difatti, si tratta di indicatori specifici che devono essere riscontrati anche dalla visita medica ed il CTU, con conclusioni condivisibili, espresse in esito ad un accurato esame ed un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, ha escluso la sussistenza di tale gravità delle patologie, non immediatamente conseguenti al riconoscimento di un'invalidità del
100%.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
5 In definitiva, va dichiarato che è invalida nella misura Parte_1
del 100% e portatrice di handicap ex art. 3 comma 1 L. 104/1992, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, CP_ si pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Pt_1
CP_
con ricorso depositato in data 03/03/2022 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: c
- Dichiara che è invalida nella misura del 100% e Parte_1
portatrice di handicap ex art. 3 comma 1 L. 104/1992, a decorrere dal mese di gennaio 2023;
- Rigetta tutte le altre domande;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Patti, 02/10/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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