Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 13/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 401/2024
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 12 febbraio 2025
PROC. N. 401/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 12 febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: quale legale rapp.te della rapp.to e Parte_1 C.F._1 CP_1
difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giovanni DE VINCENTIIS ed elett.te dom.to presso il suo studio sito in Termoli (CB) alla Via Giappone n. 16.
opponente
contro
– C.F. ONroparte_2
, P. IVA , in persona del legale rappresentante protempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa giusta procura generale alle liti del
22/03/2024, rep. 37875/7313, per notar di Roma, con il quale è elettivamente Persona_1
domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11.
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001970126 Parte_1
emessa da , notificata il 27.06.2024, ONroparte_2 domandandone l'annullamento per mancata ricezione dell'atto presupposto, prescrizione e/o
2017. Chiedeva, altresì, la condanna della controparte per lite temeraria. CP_ Si costituiva in giudizio l contestando la pretesa avversaria e chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.
La causa perveniva quindi all'udienza per la discussione mediante trattazione scritta,
venendo decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'opposizione non merita accoglimento.
CP_ In primo luogo, dalla documentazione versata in atti dall' risulta che l'opponente ha ricevuto il verbale di accertamento, ossia l'atto presupposto all'ordinanza-ingiunzione in CP_ questa sede impugnata, nel novembre 2019 (cfr. doc. da 3 a 5 fascicolo , con ciò determinandosi un'interruzione della prescrizione ed il decorso di un nuovo termine quinquennale.
Di conseguenza, al giugno 2024 (allorché gli è stata notificata l'ordinanza predetta) il termine non era ancora scaduto.
Né è applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981, che ha carattere generale rispetto alla disciplina speciale introdotta dall'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016,
n. 8 (cfr. sul punto Cass. 14 marzo 2008, n. 7042).
Infine, non rileva – ai fini della regolarità del provvedimento impugnato – che nel 2017 la
ON (di cui è il legale rappresentante) non avesse dipendenti, atteso che l'accertamento Pt_1 per cui è causa fa riferimento all'anno 2016.
Ne consegue, alla luce delle considerazioni predette, il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei livelli medi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi espletate (esclusa istruttoria).
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione. CP_
2. Condanna a pagare in favore dell' in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., le spese di lite, liquidate in euro 1.769,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 12 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Silvia Cucchiella