Decreto cautelare 29 luglio 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza breve 14 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 15/09/2022, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00434/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00885/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Tramacere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Ufficio Motorizzazione Civile di Lecce, in persona del legale rappresentante pro - tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del diniego espresso con nota prot. n. -OMISSIS-dell’11-13 Maggio 2022 dal Direttore della Motorizzazione Civile di Lecce al rilascio del titolo abilitativo alla guida (patente di categoria B) richiesto da -OMISSIS-, in ragione della ritenuta “non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, CdS”, notificato in data 13 Maggio 2022;
di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dell’atto impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to G. Tramacere;
Considerato che:
- in disparte (allo stato) ogni questione in punto di giurisdizione, come peraltro segnalato dal Presidente di questa Sezione con il decreto cautelare n. 385/2022, va preliminarmente rilevato che la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stata effettuata direttamente al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Ufficio Motorizzazione di Lecce, in persona del Direttore p.t., presso la sua sede reale, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
- la stessa è, dunque, da ritenersi nulla ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933 secondo cui “ Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio ”;
- l’Avvocatura Distrettuale dello Stato non si è costituita nel presente giudizio, sicché non opera la sanatoria ex tunc di cui all’art. 44 comma 3 c.p.a..
Evidenziato cionondimeno che:
- con sentenza n. 148 del 9 luglio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 44 c.p.a. nella parte in cui lo stesso prevedeva l’inciso “ se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificant e”, sulla scorta del rilievo che detta formulazione sacrificasse in modo irragionevole l’esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conducesse ad esiti sproporzionati rispetto al fine avuto di mira dal Legislatore;
- alla luce di detto intervento ortopedico della Consulta, il Giudice Amministrativo è, oggi, sempre tenuto, anche ove la causa della nullità della notifica del ricorso sia imputabile alla parte ricorrente, a concedere alla stessa un termine perentorio per il rinnovo della notifica ritenuta nulla (così mettendola in condizione di evitare il prodursi della relativa decadenza);
- non v’è dubbio, peraltro, che l’efficacia ex tunc della suddetta sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale, alla stregua dell’articolo 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non trova, nel caso in esame, limite in “rapporti esauriti”, essendo il presente il giudizio proposto successivamente alla suddetta pronuncia.
Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, vada fissato per il ricorrente ex art. 44 comma 4 c.p.a., come da dispositivo, un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per procedere al (rituale) rinnovo della notifica del ricorso di ottemperanza in oggetto al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Ufficio Motorizzazione di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia anche in relazione all’istanza cautelare proposta, fissa al ricorrente ex art. 44 comma 4 c.p.a. il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per procedere al rituale rinnovo della notifica del ricorso indicato in epigrafe al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Ufficio Motorizzazione di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Fissa, per il prosieguo della fase cautelare, la Camera di Consiglio dell’8 novembre 2022.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO