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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1150/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8478/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210123957789 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210144880567 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220046225443 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5 ottobre 2024, parte ricorrente ha impugnato le cartelle indicate in premessa.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana - ente impositore nel presente giudizio - si
è costituito in giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
E invero, "In tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992" (Cass. civ., sez. trib., n. 15224/2024, ord).
Tale regola trova un temperamento solo - nel diverso caso rispetto a quello che ci occupa - in cui l'amministrazione o il concessionario intimati si costituiscano in giudizio senza contestare la temepstività del ricorso (Cass. civ., sez. trib., n. 10209/2018, ord.).
Nel caso di specie, a prescindere dalla rituale utilizzabilità della documentazione prodotta dal concessionario,
a fronte della specifica eccezione, il ricorrente avrebbe dovuto comprovare la tempestività del ricorso.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'Assessorato regionale intimato, in euro 200,00 (duecento/00) e, in favore concessionario, in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8478/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210123957789 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210144880567 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220046225443 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5 ottobre 2024, parte ricorrente ha impugnato le cartelle indicate in premessa.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana - ente impositore nel presente giudizio - si
è costituito in giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
E invero, "In tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992" (Cass. civ., sez. trib., n. 15224/2024, ord).
Tale regola trova un temperamento solo - nel diverso caso rispetto a quello che ci occupa - in cui l'amministrazione o il concessionario intimati si costituiscano in giudizio senza contestare la temepstività del ricorso (Cass. civ., sez. trib., n. 10209/2018, ord.).
Nel caso di specie, a prescindere dalla rituale utilizzabilità della documentazione prodotta dal concessionario,
a fronte della specifica eccezione, il ricorrente avrebbe dovuto comprovare la tempestività del ricorso.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'Assessorato regionale intimato, in euro 200,00 (duecento/00) e, in favore concessionario, in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.