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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/11/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle ss. persone:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4315 Affari contenziosi dell'anno 2023 passata in decisione all'udienza del 29/10/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MUSSI CHIARA Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano la regolamentazione dei rapporti come da accordi raggiunti all'udienza del
29/10/2025 nei seguenti termini: “Le parti concordano che il padre potrà sentire con videochiamate i figli tutti i giorni e potrà vedere
i minori, previo preavviso alla madre di una settimana, recandosi in Slovacchia ogni volta che potrà.
Inoltre, potrà stare con i minori una settimana nel periodo delle festività natalizie, a Pasqua e tre settimane nel periodo estivo.
Le parti concordano sull'affido esclusivo alla madre, attesa la distanza geografica fra il padre e i minori.
La ricorrente chiede che il padre rinunci all'AUU in Italia al fine di chiederlo in Slovacchia e precisa che l'AUU che percepirebbe lei in Slovacchia sarebbe di € 150,00 per tutti e tre i minori e che, allo stato, le parti stanno percependo € 200 circa di AUU, cioè € 94 a testa.
Il padre si dichiara disponibile a rinunciare all'AUU versando alla ricorrente € 500 al mese complessivi.
La madre dichiara di accettare.
Spese straordinarie al 50% come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Slovacchia in data Parte_1 CP_1
08/06/2011 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Melito Porto
Salvo al n. 7, P. II, serie C, anno 2011). Per_ Dall'unione nascevano i figli il 17/06/2010, il 10/11/2011, il 11/12/2015. Persona_1 Per_3
Con ricorso depositato in data 23/10/2023 la Sig.ra adiva il Tribunale per ottenere la Pt_1 declaratoria di separazione stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Il Sig. , però, compariva personalmente alle udienze svoltesi dal 15.10.2024 in poi. Pt_1
All'esito della prima udienza, il 5.3.2024 venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “Il Giudice: Per_ 1) affida i figli minori , , ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 Per_3 prevalente presso la madre;
2) il padre terrà con sé i figli minori a week alternati, dal Venerdì pomeriggio sino alla Domenica sera e durante la settimana due pomeriggi, il Martedì ed il Giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore
21,00;
3) per quanto concerne le vacanze estive: nei mesi da giugno ad agosto i minori trascorreranno
2 due settimane, anche non consecutive, con il padre ed altrettante con la madre. I periodi dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 31 Maggio di ogni anno;
4) per quanto concerne le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni i tre giorni che precedono la Pasqua e comprensivi di essa con un genitore ed i tre giorni che succedono la Pasqua
a decorrere dal Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
5) per quanto concernono le vacanze natalizie i minori ad anni alterni trascorreranno dal 23
Dicembre sino al 31 Dicembre ore 16.00 con un genitore e dal 31 Dicembre ore 16 sino al 6 Gennaio ore 16 con l'altro genitore;
6) dispone che il resistente a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, l'assegno mensile di Euro 600,00 (pari ad € 200,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. Cpc., con decorrenza da marzo 2024 e contribuisca alle spese straordinarie in ragione del 50 % come da Protocollo della
Corte di Appello di Milano”. Per_ Il 12.6.2024 si procedeva all'audizione di ed . Per_1
Con istanza dell'1.8.2024 la ricorrente chiedeva di essere autorizzata a trasferirsi in Slovacchia con i minori, avendo il nucleo subito uno sfratto e non essendo riuscita a trovare un'altra abitazione.
Il padre dei minori riferiva ai SS di essere concorde con tale scelta, sebbene in via provvisoria, riconoscendo che, in mancanza di una casa, si trattasse dell'unica soluzione praticabile.
Pertanto, i minori si trasferivano con la madre in Slovacchia, essendovi sul punto l'accordo di entrambi i genitori. Per_ All'udienza del 15/10/2024 e venivano nuovamente sentiti e dal Giudice e Per_1
Per_ manifestavano due posizioni differenti fra loro, in quanto voleva stare in Italia mentre Per_1 in Slovacchia.
Successivamente entrambi i minori riferivano ai SS di volere rimanere in Slovacchia con la madre, essendosi ben ambientati (relazione del 17.10.2025).
Anche il padre nell'udienza del 29/10/2025 si mostrava favorevole alla permanenza di tutti e tre i minori in Slovacchia presso la famiglia materna, non avendo lui un immobile idoneo ad accogliere i figli e non ravvisando a breve termine una soluzione al problema abitativo.
A detta udienza, le parti addivenivano ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, con affidamento esclusivo alla madre, alle condizioni sopra riportate, con nuovo assetto economico decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione fra le parti alle condizioni sopra indicate.
3 La domanda della ricorrente sullo status deve essere accolta, dovendosi ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, insita nella proposizione del ricorso per separazione giudiziale.
Si rileva, inoltre, che l'assetto proposto dalle parti deve essere accolto in quanto: le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
l'affido esclusivo si rende necessario perché la madre è l'unica a gestire i figli nella quotidianità; in relazione al collocamento in Slovacchia, lo spostamento veniva reso necessario per offrire una soluzione abitativa ai figli e, dopo un'iniziale contrarietà perlomeno per , anche il padre e il minore si mostravano Per_1
d'accordo; i SS monitoravano la situazione senza ravvisare pregiudizi.
Le spese di lite sono irripetibili per la natura della controversia e per l'atteggiamento collaborativo tenuto dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei Sigg.ri e Parte_1 CP_1 coniugatisi in Slovacchia in data 08/06/2011 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Melito Porto Salvo al n. 7, P. II, serie C, anno 2011);
2) dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima in
Slovacchia;
3) dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. Per il periodo precedente, si confermano i provvedimenti adottati in corso di causa;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito Porto Salvo di provvedere all'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
5) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Dr.ssa Alessandra Ardito
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle ss. persone:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4315 Affari contenziosi dell'anno 2023 passata in decisione all'udienza del 29/10/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MUSSI CHIARA Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano la regolamentazione dei rapporti come da accordi raggiunti all'udienza del
29/10/2025 nei seguenti termini: “Le parti concordano che il padre potrà sentire con videochiamate i figli tutti i giorni e potrà vedere
i minori, previo preavviso alla madre di una settimana, recandosi in Slovacchia ogni volta che potrà.
Inoltre, potrà stare con i minori una settimana nel periodo delle festività natalizie, a Pasqua e tre settimane nel periodo estivo.
Le parti concordano sull'affido esclusivo alla madre, attesa la distanza geografica fra il padre e i minori.
La ricorrente chiede che il padre rinunci all'AUU in Italia al fine di chiederlo in Slovacchia e precisa che l'AUU che percepirebbe lei in Slovacchia sarebbe di € 150,00 per tutti e tre i minori e che, allo stato, le parti stanno percependo € 200 circa di AUU, cioè € 94 a testa.
Il padre si dichiara disponibile a rinunciare all'AUU versando alla ricorrente € 500 al mese complessivi.
La madre dichiara di accettare.
Spese straordinarie al 50% come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Slovacchia in data Parte_1 CP_1
08/06/2011 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Melito Porto
Salvo al n. 7, P. II, serie C, anno 2011). Per_ Dall'unione nascevano i figli il 17/06/2010, il 10/11/2011, il 11/12/2015. Persona_1 Per_3
Con ricorso depositato in data 23/10/2023 la Sig.ra adiva il Tribunale per ottenere la Pt_1 declaratoria di separazione stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Il Sig. , però, compariva personalmente alle udienze svoltesi dal 15.10.2024 in poi. Pt_1
All'esito della prima udienza, il 5.3.2024 venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “Il Giudice: Per_ 1) affida i figli minori , , ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 Per_3 prevalente presso la madre;
2) il padre terrà con sé i figli minori a week alternati, dal Venerdì pomeriggio sino alla Domenica sera e durante la settimana due pomeriggi, il Martedì ed il Giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore
21,00;
3) per quanto concerne le vacanze estive: nei mesi da giugno ad agosto i minori trascorreranno
2 due settimane, anche non consecutive, con il padre ed altrettante con la madre. I periodi dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 31 Maggio di ogni anno;
4) per quanto concerne le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni i tre giorni che precedono la Pasqua e comprensivi di essa con un genitore ed i tre giorni che succedono la Pasqua
a decorrere dal Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
5) per quanto concernono le vacanze natalizie i minori ad anni alterni trascorreranno dal 23
Dicembre sino al 31 Dicembre ore 16.00 con un genitore e dal 31 Dicembre ore 16 sino al 6 Gennaio ore 16 con l'altro genitore;
6) dispone che il resistente a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, l'assegno mensile di Euro 600,00 (pari ad € 200,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. Cpc., con decorrenza da marzo 2024 e contribuisca alle spese straordinarie in ragione del 50 % come da Protocollo della
Corte di Appello di Milano”. Per_ Il 12.6.2024 si procedeva all'audizione di ed . Per_1
Con istanza dell'1.8.2024 la ricorrente chiedeva di essere autorizzata a trasferirsi in Slovacchia con i minori, avendo il nucleo subito uno sfratto e non essendo riuscita a trovare un'altra abitazione.
Il padre dei minori riferiva ai SS di essere concorde con tale scelta, sebbene in via provvisoria, riconoscendo che, in mancanza di una casa, si trattasse dell'unica soluzione praticabile.
Pertanto, i minori si trasferivano con la madre in Slovacchia, essendovi sul punto l'accordo di entrambi i genitori. Per_ All'udienza del 15/10/2024 e venivano nuovamente sentiti e dal Giudice e Per_1
Per_ manifestavano due posizioni differenti fra loro, in quanto voleva stare in Italia mentre Per_1 in Slovacchia.
Successivamente entrambi i minori riferivano ai SS di volere rimanere in Slovacchia con la madre, essendosi ben ambientati (relazione del 17.10.2025).
Anche il padre nell'udienza del 29/10/2025 si mostrava favorevole alla permanenza di tutti e tre i minori in Slovacchia presso la famiglia materna, non avendo lui un immobile idoneo ad accogliere i figli e non ravvisando a breve termine una soluzione al problema abitativo.
A detta udienza, le parti addivenivano ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, con affidamento esclusivo alla madre, alle condizioni sopra riportate, con nuovo assetto economico decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione fra le parti alle condizioni sopra indicate.
3 La domanda della ricorrente sullo status deve essere accolta, dovendosi ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, insita nella proposizione del ricorso per separazione giudiziale.
Si rileva, inoltre, che l'assetto proposto dalle parti deve essere accolto in quanto: le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
l'affido esclusivo si rende necessario perché la madre è l'unica a gestire i figli nella quotidianità; in relazione al collocamento in Slovacchia, lo spostamento veniva reso necessario per offrire una soluzione abitativa ai figli e, dopo un'iniziale contrarietà perlomeno per , anche il padre e il minore si mostravano Per_1
d'accordo; i SS monitoravano la situazione senza ravvisare pregiudizi.
Le spese di lite sono irripetibili per la natura della controversia e per l'atteggiamento collaborativo tenuto dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei Sigg.ri e Parte_1 CP_1 coniugatisi in Slovacchia in data 08/06/2011 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Melito Porto Salvo al n. 7, P. II, serie C, anno 2011);
2) dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima in
Slovacchia;
3) dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. Per il periodo precedente, si confermano i provvedimenti adottati in corso di causa;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito Porto Salvo di provvedere all'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
5) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Dr.ssa Alessandra Ardito
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