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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 25/09/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1768/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
- dott.ssa Claudia Carissimi Presidente
- dott.ssa Rossella Casillo Giudice
- dott.ssa Emanuela Luciani Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1768 dell'anno 2022
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pierluigi Camarda, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 15 attore
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., (C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ed elettivamente domiciliati presso i suoi uffici siti in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74 convenuti con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato il 28.10.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio la e il , affinché Controparte_1 Controparte_2 fosse accertata la falsità del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 265000134, elevato dai Carabinieri di Campobasso il 27.01.2022 e, in particolare, la non veridicità delle affermazioni, nello stesso contenute, secondo cui:
1 N. 1768/2022 R.G.
- “è nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Contrada Montevergine n. 14”, in quanto egli è nato a [...] il [...], ed è ivi residente alla Contrada San Giovanni dei Gelsi n. 130/H;
- “circolava alla guida del predetto veicolo senza essere munito Parte_1
d guida perché revocata dalla di Campobasso con CP_1 ordinanza n. 6813/PAT.2018”, in quanto in data 27/01/2022 egli era invece validamente munito di patente di guida, n. rilasciata dalla M.I.T. – NumeroD_1
UCO il 27/11/2018, valida fino al 29/06/2022. La richiamata ordinanza di revoca della patente di guida è invece riferita a suo padre , nato a Persona_1
Campodipietra (CB) il 24/07/1962;
- “è responsabile in solido - lo stesso”, per il pagamento della Parte_1 sanzione amministrativa comminata, in quanto egli non è proprietario del veicolo Renault Scenic tg. BZ330RV, siccome la stessa autovettura è di proprietà del padre , nato a [...] il [...], come da atto Persona_1 di vendita dell'11/11/2021.
Con comparsa del 2.11.2023 si sono costituiti in giudizio la Controparte_1
e il , chiedendo:
[...] Controparte_2
- dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del , essendo Controparte_2 la l'unico legittimo contraddittore;
Controparte_1
- dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, per l'effetto, dichiararsi inammissibile l'avversa pretesa per carenza di interesse ad agire, atteso che: il verbale di contestazione in questione è stato elevato dai Carabinieri della Compagnia di Campobasso nei confronti di suo padre , Persona_1 individuato in modo inequivoco quale conducente del veicolo al momento del controllo, e dunque quale trasgressore;
nella parte rubricata “violazione” è stato esattamente indicato che la Prefettura di Campobasso - con ordinanza n. 6813/Pat. 2018 del 6.11.2018 - aveva revocato la patente di guida a suo padre
, e non a lui;
l'attore è stato poi indicato quale soggetto (titolare Persona_1 della patente di guida rilasciata dal MIT-UCO di Roma il NumeroD_2
27.11.2018), al quale era stata affidata la vettura, sottoposta a fermo amministrativo. I militari verbalizzanti sarebbero dunque incorsi in un mero errore materiale, non in grado di inficiare il verbale di contestazione;
- nel merito, di accertare e dichiarare la nullità della querela di falso, siccome non provata.
La causa è stata istruita in via documentale, nonché mediante l'escussione di alcuni testimoni e l'interrogatorio formale del convenuto, nella persona del delegato del Prefetto p.t.
Al termine dell'istruttoria la causa è stata assegnata allo scrivente giudice relatore e rinviata all'udienza del 12.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Lo scrivente giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 N. 1768/2022 R.G.
In data 20.05.2024 il P.M. ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento della domanda.
***
I. Occorre innanzitutto rilevare la tardiva costituzione di parte convenuta, la cui comparsa di risposta è stata depositata il 2.11.2023, oltre il termine prescritto dall'art. 166 c.p.c., ratione temporis applicabile.
Ne deriva che essa deve intendersi decaduta dal potere di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, conformemente a quanto previsto dall'art. 167, co. 2, c.p.c.
Ciononostante, le eccezioni sollevate dal convenuto, relative all'interesse ad agire dell'attore e al difetto di legittimazione passiva del , devono Controparte_2 ritenersi ammissibili, considerato che, attenendo alle condizioni dell'azione, esse sono rilevabili d'ufficio (ex pluribus Cass. n. S.U. 1912/2012; Cass. n. 23721/2021; Cass. n. 14177/2011).
II. L'eccezione sollevata dal in ordine al proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva è fondata e deve essere accolta.
Secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte, infatti, la “querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione, e non anche contro coloro che non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l'autore vero o presunto” (Cass. n. 19281/2019; Cass. n. 330/1967; Cass. n. 223/1967; Cass. n. 2070/1963; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1275/1977).
In ragione del richiamato principio deve concludersi nel senso che la legittimazione a contraddire nel presente giudizio spetta alla sola
[...]
quale unico soggetto che “vuole servirsi” del verbale di Controparte_1 contestazione impugnato.
Occorre infatti rilevare che l'attore ha promosso il presente giudizio a seguito della sentenza n. 114/2022, in atti, resa dal Giudice di Pace di Campobasso all'esito del giudizio di opposizione al verbale di accertamento e violazione qui in esame, pendente tra lui e la . Avverso la citata sentenza Controparte_1 l'attore ha proposto appello, ed il giudizio pende presso l'intestato Tribunale (n. r.g. 1771/2022).
Lo stesso attore ha asserito, nella memoria depositata nel presente giudizio il 16.05.2024, che “ doveva necessariamente difendersi a seguito Parte_1 della sentenza n essa dal G.d.P. di Campobasso e dunque promuovere citazione per querela di falso”, ribadendo poi l'assunto nelle note scritte del 12.05.2025, ove ha precisato che “il presente processo si è reso necessario a seguito della sentenza n. 114/2022 G.d.P. CB”.
Ebbene, è evidente che nell'ambito del giudizio di appello di cui trattasi il verbale di accertamento in esame potrebbe essere utilizzato esclusivamente dalla
, quale unica controparte processuale dell'odierno attore. CP_1
Pertanto, alla luce delle richiamate considerazioni, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del , essendo legittimata a Controparte_2 contraddire la sola . Controparte_1
3 N. 1768/2022 R.G.
III. La querela di falso proposta è inammissibile.
Come correttamente osservato dai convenuti, dall'esame del verbale di accertamento prodotto dall'attore emerge infatti con chiarezza la riferibilità della contestazione in esso descritta ad , autore dell'illecito sanzionato Persona_1 dall'art. 116, commi 15 e 17 d.lgs. 285/1992, accertato dai Carabinieri di Campobasso in data 27.01.2022 alle ore 21:00.
Infatti, sebbene l'attore sia stato formalmente indicato quale Parte_1 trasgressore nel verbale di contestazione in esame, sono molteplici gli elementi che portano a ritenere che tale indicazione sia il frutto di un mero errore materiale, commesso dagli organi accertatori.
Si osserva a tal proposito che al verbale di contestazione n. 265000134 è allegato un verbale di fermo amministrativo, dal quale si desume in maniera inequivocabile che il conducente del veicolo (e dunque il trasgressore) era ER
, nato a [...] il [...], ivi residente in C/da Montevergine
[...]
n. 14, e non suo figlio . Parte_1
I predetti dati anagrafici, riferiti ad (“nato a [...] il Persona_1
24.07.1962, e ivi residente in C/da Montevergine n. 14”), sono peraltro riportati anche nel verbale di contestazione n. 265000134, nella parte relativa al trasgressore (pur erroneamente indicato nella persona di ). Parte_1
Né può dirsi riferita ad l'indicazione, contenuta nella parte del Parte_1 verbale rubricata “violazione”, relativa all'intervenuta revoca della patente di guida, da parte della Prefettura di Campobasso, con ordinanza n. 6813/Pat. 2018 del 6.11.2018, atteso che subito dopo (nonché nell'annesso verbale di fermo amministrativo) (nato a [...] il [...], titolare della Parte_1 patente di guida rilasciata dal MIT-UCO di Roma il 27.11.2018) NumeroD_2 viene indicato quale soggetto al quale era stata affidata la vettura, sottoposta a fermo amministrativo.
Le stesse considerazioni valgono anche con riguardo agli elementi identificativi del veicolo sottoposto a fermo, modello Rénault Scenic, targato BZ330RV, correttamente indicato come di proprietà di (e affidato in Persona_1 custodia a ) nel verbale di fermo amministrativo allegato al verbale Parte_1 di contestazione, nonchè riportato nel verbale di contestazione nella sezione relativa alla descrizione della violazione.
E' chiaro, dunque, che i militari verbalizzanti sono incorsi in un mero errore materiale nell'indicare quale trasgressore, in quanto il reale Parte_1 trasgressore e destinatario del verbale di contestazione è suo padre ER
.
[...]
La circostanza è peraltro pacifica tra le parti, essendo stata ammessa anche dai convenuti nel presente giudizio, a dire dei quali sarebbe “innegabile e non contestato che il sig. non sia il destinatario della violazione Parte_1 comminata mediante 5000134” (cfr. comparsa conclusionale depositata in data 14.07.2025).
Ciò posto, si osserva che “in materia di violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento che contenga un errore materiale facilmente emendabile non è viziato da nullità, in quanto idoneo a rendere il conducente edotto delle 4 N. 1768/2022 R.G.
contestazioni ed a consentirgli di contrapporre le proprie difese” (Cass. n. 28516/2013).
Come poi ricordato anche dalla Suprema Corte, laddove si controverta soltanto su di un errore materiale, configurabile nel caso di mera "svista", che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto, la querela di falso non è ammissibile (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2020, n. 19626; Sez. 2 n. 8925 del 02/07/2001; Sez. 1 n. 6375 del 25/11/1982).
Ebbene, considerato che, come sinora visto, nel caso di specie il verbale di contestazione è senza dubbio riferibile ad , e non ad ER Pt_1 Pt_1
, indicato quale trasgressore per mera svista, la proposta querela di falso
[...] deve essere dichiarata inammissibile.
IV. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto, sebbene la domanda attorea sia stata dichiarata inammissibile, è emerso nella presente sede che l'Amministrazione ha comunque commesso un grave errore materiale, foriero di un potenziale pregiudizio per l'odierno attore, nel compilare il verbale di contestazione, agevolmente evitabile usando l'ordinaria diligenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
- DICHIARA inammissibile la querela di falso proposta da;
Parte_1
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, in data 25.09.2025
Il Presidente Il Giudice rel./est. dott.ssa Claudia Carissimi dott.ssa Emanuela Luciani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
- dott.ssa Claudia Carissimi Presidente
- dott.ssa Rossella Casillo Giudice
- dott.ssa Emanuela Luciani Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1768 dell'anno 2022
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pierluigi Camarda, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 15 attore
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., (C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ed elettivamente domiciliati presso i suoi uffici siti in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74 convenuti con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato il 28.10.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio la e il , affinché Controparte_1 Controparte_2 fosse accertata la falsità del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 265000134, elevato dai Carabinieri di Campobasso il 27.01.2022 e, in particolare, la non veridicità delle affermazioni, nello stesso contenute, secondo cui:
1 N. 1768/2022 R.G.
- “è nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Contrada Montevergine n. 14”, in quanto egli è nato a [...] il [...], ed è ivi residente alla Contrada San Giovanni dei Gelsi n. 130/H;
- “circolava alla guida del predetto veicolo senza essere munito Parte_1
d guida perché revocata dalla di Campobasso con CP_1 ordinanza n. 6813/PAT.2018”, in quanto in data 27/01/2022 egli era invece validamente munito di patente di guida, n. rilasciata dalla M.I.T. – NumeroD_1
UCO il 27/11/2018, valida fino al 29/06/2022. La richiamata ordinanza di revoca della patente di guida è invece riferita a suo padre , nato a Persona_1
Campodipietra (CB) il 24/07/1962;
- “è responsabile in solido - lo stesso”, per il pagamento della Parte_1 sanzione amministrativa comminata, in quanto egli non è proprietario del veicolo Renault Scenic tg. BZ330RV, siccome la stessa autovettura è di proprietà del padre , nato a [...] il [...], come da atto Persona_1 di vendita dell'11/11/2021.
Con comparsa del 2.11.2023 si sono costituiti in giudizio la Controparte_1
e il , chiedendo:
[...] Controparte_2
- dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del , essendo Controparte_2 la l'unico legittimo contraddittore;
Controparte_1
- dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, per l'effetto, dichiararsi inammissibile l'avversa pretesa per carenza di interesse ad agire, atteso che: il verbale di contestazione in questione è stato elevato dai Carabinieri della Compagnia di Campobasso nei confronti di suo padre , Persona_1 individuato in modo inequivoco quale conducente del veicolo al momento del controllo, e dunque quale trasgressore;
nella parte rubricata “violazione” è stato esattamente indicato che la Prefettura di Campobasso - con ordinanza n. 6813/Pat. 2018 del 6.11.2018 - aveva revocato la patente di guida a suo padre
, e non a lui;
l'attore è stato poi indicato quale soggetto (titolare Persona_1 della patente di guida rilasciata dal MIT-UCO di Roma il NumeroD_2
27.11.2018), al quale era stata affidata la vettura, sottoposta a fermo amministrativo. I militari verbalizzanti sarebbero dunque incorsi in un mero errore materiale, non in grado di inficiare il verbale di contestazione;
- nel merito, di accertare e dichiarare la nullità della querela di falso, siccome non provata.
La causa è stata istruita in via documentale, nonché mediante l'escussione di alcuni testimoni e l'interrogatorio formale del convenuto, nella persona del delegato del Prefetto p.t.
Al termine dell'istruttoria la causa è stata assegnata allo scrivente giudice relatore e rinviata all'udienza del 12.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Lo scrivente giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 N. 1768/2022 R.G.
In data 20.05.2024 il P.M. ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento della domanda.
***
I. Occorre innanzitutto rilevare la tardiva costituzione di parte convenuta, la cui comparsa di risposta è stata depositata il 2.11.2023, oltre il termine prescritto dall'art. 166 c.p.c., ratione temporis applicabile.
Ne deriva che essa deve intendersi decaduta dal potere di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, conformemente a quanto previsto dall'art. 167, co. 2, c.p.c.
Ciononostante, le eccezioni sollevate dal convenuto, relative all'interesse ad agire dell'attore e al difetto di legittimazione passiva del , devono Controparte_2 ritenersi ammissibili, considerato che, attenendo alle condizioni dell'azione, esse sono rilevabili d'ufficio (ex pluribus Cass. n. S.U. 1912/2012; Cass. n. 23721/2021; Cass. n. 14177/2011).
II. L'eccezione sollevata dal in ordine al proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva è fondata e deve essere accolta.
Secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte, infatti, la “querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione, e non anche contro coloro che non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l'autore vero o presunto” (Cass. n. 19281/2019; Cass. n. 330/1967; Cass. n. 223/1967; Cass. n. 2070/1963; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1275/1977).
In ragione del richiamato principio deve concludersi nel senso che la legittimazione a contraddire nel presente giudizio spetta alla sola
[...]
quale unico soggetto che “vuole servirsi” del verbale di Controparte_1 contestazione impugnato.
Occorre infatti rilevare che l'attore ha promosso il presente giudizio a seguito della sentenza n. 114/2022, in atti, resa dal Giudice di Pace di Campobasso all'esito del giudizio di opposizione al verbale di accertamento e violazione qui in esame, pendente tra lui e la . Avverso la citata sentenza Controparte_1 l'attore ha proposto appello, ed il giudizio pende presso l'intestato Tribunale (n. r.g. 1771/2022).
Lo stesso attore ha asserito, nella memoria depositata nel presente giudizio il 16.05.2024, che “ doveva necessariamente difendersi a seguito Parte_1 della sentenza n essa dal G.d.P. di Campobasso e dunque promuovere citazione per querela di falso”, ribadendo poi l'assunto nelle note scritte del 12.05.2025, ove ha precisato che “il presente processo si è reso necessario a seguito della sentenza n. 114/2022 G.d.P. CB”.
Ebbene, è evidente che nell'ambito del giudizio di appello di cui trattasi il verbale di accertamento in esame potrebbe essere utilizzato esclusivamente dalla
, quale unica controparte processuale dell'odierno attore. CP_1
Pertanto, alla luce delle richiamate considerazioni, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del , essendo legittimata a Controparte_2 contraddire la sola . Controparte_1
3 N. 1768/2022 R.G.
III. La querela di falso proposta è inammissibile.
Come correttamente osservato dai convenuti, dall'esame del verbale di accertamento prodotto dall'attore emerge infatti con chiarezza la riferibilità della contestazione in esso descritta ad , autore dell'illecito sanzionato Persona_1 dall'art. 116, commi 15 e 17 d.lgs. 285/1992, accertato dai Carabinieri di Campobasso in data 27.01.2022 alle ore 21:00.
Infatti, sebbene l'attore sia stato formalmente indicato quale Parte_1 trasgressore nel verbale di contestazione in esame, sono molteplici gli elementi che portano a ritenere che tale indicazione sia il frutto di un mero errore materiale, commesso dagli organi accertatori.
Si osserva a tal proposito che al verbale di contestazione n. 265000134 è allegato un verbale di fermo amministrativo, dal quale si desume in maniera inequivocabile che il conducente del veicolo (e dunque il trasgressore) era ER
, nato a [...] il [...], ivi residente in C/da Montevergine
[...]
n. 14, e non suo figlio . Parte_1
I predetti dati anagrafici, riferiti ad (“nato a [...] il Persona_1
24.07.1962, e ivi residente in C/da Montevergine n. 14”), sono peraltro riportati anche nel verbale di contestazione n. 265000134, nella parte relativa al trasgressore (pur erroneamente indicato nella persona di ). Parte_1
Né può dirsi riferita ad l'indicazione, contenuta nella parte del Parte_1 verbale rubricata “violazione”, relativa all'intervenuta revoca della patente di guida, da parte della Prefettura di Campobasso, con ordinanza n. 6813/Pat. 2018 del 6.11.2018, atteso che subito dopo (nonché nell'annesso verbale di fermo amministrativo) (nato a [...] il [...], titolare della Parte_1 patente di guida rilasciata dal MIT-UCO di Roma il 27.11.2018) NumeroD_2 viene indicato quale soggetto al quale era stata affidata la vettura, sottoposta a fermo amministrativo.
Le stesse considerazioni valgono anche con riguardo agli elementi identificativi del veicolo sottoposto a fermo, modello Rénault Scenic, targato BZ330RV, correttamente indicato come di proprietà di (e affidato in Persona_1 custodia a ) nel verbale di fermo amministrativo allegato al verbale Parte_1 di contestazione, nonchè riportato nel verbale di contestazione nella sezione relativa alla descrizione della violazione.
E' chiaro, dunque, che i militari verbalizzanti sono incorsi in un mero errore materiale nell'indicare quale trasgressore, in quanto il reale Parte_1 trasgressore e destinatario del verbale di contestazione è suo padre ER
.
[...]
La circostanza è peraltro pacifica tra le parti, essendo stata ammessa anche dai convenuti nel presente giudizio, a dire dei quali sarebbe “innegabile e non contestato che il sig. non sia il destinatario della violazione Parte_1 comminata mediante 5000134” (cfr. comparsa conclusionale depositata in data 14.07.2025).
Ciò posto, si osserva che “in materia di violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento che contenga un errore materiale facilmente emendabile non è viziato da nullità, in quanto idoneo a rendere il conducente edotto delle 4 N. 1768/2022 R.G.
contestazioni ed a consentirgli di contrapporre le proprie difese” (Cass. n. 28516/2013).
Come poi ricordato anche dalla Suprema Corte, laddove si controverta soltanto su di un errore materiale, configurabile nel caso di mera "svista", che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto, la querela di falso non è ammissibile (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2020, n. 19626; Sez. 2 n. 8925 del 02/07/2001; Sez. 1 n. 6375 del 25/11/1982).
Ebbene, considerato che, come sinora visto, nel caso di specie il verbale di contestazione è senza dubbio riferibile ad , e non ad ER Pt_1 Pt_1
, indicato quale trasgressore per mera svista, la proposta querela di falso
[...] deve essere dichiarata inammissibile.
IV. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto, sebbene la domanda attorea sia stata dichiarata inammissibile, è emerso nella presente sede che l'Amministrazione ha comunque commesso un grave errore materiale, foriero di un potenziale pregiudizio per l'odierno attore, nel compilare il verbale di contestazione, agevolmente evitabile usando l'ordinaria diligenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
- DICHIARA inammissibile la querela di falso proposta da;
Parte_1
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, in data 25.09.2025
Il Presidente Il Giudice rel./est. dott.ssa Claudia Carissimi dott.ssa Emanuela Luciani
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