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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 13.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 889/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente in [...] via S. Maria, n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo SCETTA, presso cui elettivamente domicilia in Castelvenere (BN), alla Via Sannitica, n. 9, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATPO ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. (RG. N. 9882/2019) - Indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
IN FATTO
L'odierna ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che la Commissione Sanitaria Invalidi Civili, previa domanda del 30/04/2019, la aveva riconosciuta “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) grave 100%”, ma non le aveva riconosciuto l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita - sulla scorta delle seguenti patologie diagnosticate: “Diabete mellito tipo 2 insulino trattato;
cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico;
nefropatia diabetica con insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico trisettimanale;
artrosi polidistrettuale;
epatopatia cronica HCV positiva;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. Fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico, veniva nominato quale CTU per la fase di ATPO il dott. , il quale sottoponeva a visita l'istante presso la sede Persona_1
di Caserta il 13.10.2021 e concludeva ritenendo che l'autonomia fossa utilmente CP_2 conservata.
Tempestivamente rassegnata la comunicazione di dissenso, la difesa contestava le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO. Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato in data 3.2.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. La domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e contestava CP_1
l'avversa domanda, concludendo per l'inammissibilità dell'avverso ricorso, basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria;
il rigetto del ricorso nel merito, anche per carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici, con vittoria delle spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, il giudice ha ritenuto opportuno riconvocare ex art. 149 disp. att. c.p.c. il CTU già nominato in precedenza affinché esaminasse documentazione sanitaria successiva alla data della visita ed eventualmente modificasse le conclusioni medico-legali espresse in precedenza nell'elaborato peritale, ma a causa della mancata integrazione della perizia da parte del dott. , è stato riconferito l'incarico Per_1 ad un ausiliario diverso, individuato nel dott. . Persona_2
Il CTU chiedeva, alla luce delle sopravvenienze e atteso anche l'ampio lasso di tempo trascorso dalla visita precedente, di poter sottoporre l'istante a nuova visita, che veniva poi espletata presso il domicilio della perizianda in data 10.10.2024. Concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 9882/2019, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte. IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
La ricorrente affidava il ricorso ai seguenti motivi di contestazione in sede di opposizione:
- sottovalutazione delle patologie da cui è affetta la ricorrente “riconoscendole solo una invalidità del 100% a far data dal 30.04.2019, data di presentazione della domanda amministrativa, senza però riconoscerle l'indennità di accompagnamento, pur sostenendo che i passaggi posturali autonomi sono consentiti con difficoltà”;
- erronea valutazione, in particolare, dell'incidenza negativa della patologia artrosica sulla qualità della vita quotidiana ed autosufficienza, “così come si evince dai numerosi esami eseguiti che hanno evidenziato gravi patologie degenerative, e a carico della colonna vertebrale con scoliosi, stenosi del canale lombare, discopatie multiple, e del tratto dorsale che lombare e sacrale, tali da richiedere terapie e misure particolari”;
- presentazione di documentazione successiva (esame radiologico del 01.12.2021, certificazione medica 01.12.2021, rilasciata sia dal Centro DIALCA, nefrologia e dialisi di
, che dal medico curante Dott. certificato 07.12.2021 Per_3 Persona_4 rilasciato dall'Azienda Ospedaliera di rilevo nazionale “Antonio Cardarelli” di Napoli, del Centro Morrone di Caserta) che evidenzia un aggravamento: “tant' è che è costretta a letto, con impossibilità a deambulare. Infatti, era ed è affetta da dorsolombalgia ingravescente degenerativa”;
- presentazione di ulteriore documentazione: certificato del 10.12.2021 della ASL di Caserta che le prescrive per la “incontinenza urinaria” pannoloni a mutandina e traversa salva materasso;
certificato ASL di Caserta del 10.12.2021 che le prescrive “letto a due manovelle con sponde e materasso ad aria con compressore per la sindrome da immobilizzazione secondo stadio in paziente con spondilodiscite L2-L4, vasculopatia cerebrale cronica, e paziente dializzato”.
Nella presente fase di giudizio si è ritenuto opportuno procedere, pertanto, al rinnovo della CTU.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Il CTU, dopo aver esaminato tutta la documentazione clinica allegata, nonché quella sopravvenuta ed autorizzata dal GL, e all'esito dell'esame clinico della ricorrente, nella stesura definitiva dell'elaborato peritale è pervenuto alle seguenti valutazioni diagnostiche:
“Cardiopatia sclerotico ipertensiva, II stadio OMS, classe NYHA I (prima). Diabete mellito con complicanze angiopatiche e secondaria insufficienza renale cronica terminale (V stadio K-DOQI) in trattamento dialitico tri settimanale. Artrosi poli distrettuale in pregressa spondilo-discite dorso lombare ematogena e secondari crolli vertebrali. Vasculopatia cerebrale cronica con iniziali deficit della memoria. Ipoacusia bilaterale. Cataratta bilaterale con deficit visivo. Quindi, presa visione delle tabelle di percentuali di invalidità di cui al Supplemento Ordinario della GU del 26 febbraio 1992, precisando che, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n° 509/1988, non saranno considerate le minorazioni inscritte tra lo 0% ed il 10%, si evince che per le altre patologie riportate in diagnosi, anche con criterio analogico, sono previste: - VALVULOPATIE Controparte_3 Controparte_4
CA (I classe NYHA): codice 6441, pagina 69 invalidità dal 21% al CP_5
30%.
- DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV): codice 9311, pagina 79 invalidità dal 91% al 100%.
- ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE: codice 9203, pagina 78 invalidità dal 91 al 100%.
- OS DE HI BA codice 7010, pagina 86 invalidità dal 31% al 40%.
- ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELA MEMORIA: codice 1101, pagina 93 invalidità dall'11% al 20%”. È dunque pervenuto alle seguenti conclusioni: “La sig.ra […] Parte_1
è da ritenersi, senz'altro, INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti propri della sua età in misura grave pari al 100% a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa, per le patologie già documentate a quella data e, a nostro giudizio, equamente valutate dalla competente commissione di prima istanza. […].
Nel caso in esame, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e considerato l'esito dell'esame clinico eseguito oltre che dei test di performance somministrati ed allegati, si ritiene che la ricorrente, all'atto della visita medico legale di cui alla presente Consulenza Tecnica, per il coesistere ed il concorrere delle patologie innanzi descritte e per effetto dell'inabilità determinatasi, si trovi anche nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita; si può, dunque, riconoscere, a nostro avviso, il diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento. Relativamente alla decorrenza di detto beneficio, considerata la documentazione in atti, considerato che ella, in sede di Commissione di prima istanza, sottoposta a visita, fu giudicata sufficientemente lucida e orientata, capace di passaggi posturali autonomi e deambulazione autonoma, quindi, capace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di attendere alle più comuni attività della vita quotidiana, considerato che, ai fini della valutazione dell'autonomia della paziente, è rilevante, a nostro avviso, l'aggravamento del quadro clinico generale riscontrato in sede di visita medico legale, soprattutto, l'aggravamento delle sue capacità motorie e, in minor misura, mnesico - cognitive, con progressiva perdita delle autonomie negli atti quotidiani della vita, considerato che, analogo quadro clinico, è deducibile dalla documentazione esaminata, in particolare dalle consulenze geriatriche del 10/12/2021 e del 04/02/2022, da cui si deduce la suddetta perdita delle autonomie negli atti quotidiani della vita, considerata la scarsa efficacia delle terapie farmacologiche e riabilitative utilizzabili ed utilizzate per il trattamento delle patologie croniche da cui è affetta, si può, ragionevolmente, affermare che ella non fosse più in grado di attendere in modo autonomo alle comuni attività della vita quotidiana se non costantemente assistita a decorrere, appunto, dal mese di gennaio 2022, epoca delle suddette relazioni.
Nel caso in esame, il CTU – sulla scorta del nuovo esame obiettivo - ha ribaltato le valutazioni espresse dal precedente consulente nella fase di ATPO, e - puntualmente motivando le proprie ragioni - ha ritenuto, anche sulla base della nuova valutazione documentale medico legale, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
il tutto, pienamente in linea con quanto previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” La circolare n. 500/6 Ag 927/58 del Min. della Sanità, inoltre, chiariva tali concetti precisando che “si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi civili che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici e che per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto di età corrispondente e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, abbisognevole di assistenza continua”. La citata circolare ministeriale, informa altresì che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente”. L'espletamento di tali atti implica la padronanza e l'interazione di funzioni vegetative e funzioni di relazione. Il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente queste minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi..., e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato, come già ampiamente esplicato.
Va, del resto, rilevato che secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998 e, ancora, 6882/2002) le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508 del 1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, l'assumere farmaci, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità…
L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi.
La necessità di assistenza continua si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Il quesito se il diritto all'indennità di accompagnamento si realizzi anche in mancanza di uno solo dei requisiti di autonomia della vita vegetativa e di relazione non sembra porsi, sostiene il Ministero della Sanità (circolare prot. 500.6 del 17 marzo 1986), in quanto più funzioni sono generalmente cointeressate in una menomazione psichica o fisica grave a tal punto da ledere l'autonomia dell'individuo. D'altra parte, perché sorga il diritto all'indennità la mancanza deve esercitarsi su un insieme di funzioni e di attività tali che ne risulti alterato il rapporto concreto con la realtà quotidiana. Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute. Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521).
L' con una Comunicazione del 20 settembre 2010 del Direttore Generale a tutti i CP_1
Dirigenti regionali fornisce le “Linee Guida operative in invalidità civile”, attraverso le CP_1 quali recita:
“È opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all'indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio”. Come già sottolineato in proposito, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare lentissimamente è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. Interpretazione, questa, che arriva ad escludere dal beneficio anche coloro che, pur usando una sedia a ruote, si spostano senza l'aiuto di terzi.
Ancora, “Per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intra-domiciliare. Il prendere in considerazione le attività extra-domiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe, infatti, ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale”. Gli atti quotidiani – da valutare ai fini dell'indennità di accompagnamento – sono quelli elementari e, per di più, limitati alla propria abitazione. Le attività extra-domiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un'informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi.
Il CTU ha ritenuto sussistenti nel caso di specie i presupposti di legge, ritenendo in sostanza che sia l'autonomia di deambulazione e di gestione della vita quotidiana, sia quella relazionale, non siano sufficientemente conservate dalla ricorrente.
La parte ha adempiuto, secondo quanto postulato dalla S.C. (da ultimo, ex multis, Cass. civ., sez. VI, sent. n. 7886/2019) - all'onere di provare la specifica sussistenza dei presupposti di legge per la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accompagno, presentando documentazione medica idonea e non limitandosi a contrapporre alle valutazioni del CTU un diverso apprezzamento delle medesime patologie, in quanto corrispondente alle proprie aspettative.
Orbene, in considerazione del rilievo costituzionale assunto dall'assistenza (art. 38 Cost.) e della ratio sottesa all'indennità di accompagnamento - cui non è di certo estranea l'esigenza di sostenere il nucleo familiare onde agevolare la permanenza in esso di soggetti abbisognevoli per le loro gravi infermità di un continuo controllo - i principi innanzi enunciati devono trovare applicazione in presenza di quelle malattie che rendono a diverso titolo necessaria una continua assistenza giornaliera, giustificante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in attuazione di quegli obblighi di assistenza sociale, il cui adempimento si mostra indispensabile per infermità che, come attesta la realtà fattuale, sono sempre più spesso destinate a gravare sulla vita delle famiglie che vedono uno dei loro componenti colpiti dalle suddette malattie.
In conclusione, l'analisi della nuova documentazione sanitaria ed il quadro clinico relativo fanno emergere che nel caso in oggetto concorrono, quindi, i requisiti stabiliti per legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal gennaio 2022, non emergendo altre motivazioni che possano indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano - ad avviso di questo giudice - dettagliatamente descrittive delle patologie di parte ricorrente, esaustive e condivisibili, nonché puntuali nel prendere in considerazione tutte le sopravvenienze e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza da una data successiva a quella della domanda amministrativa e della visita nonché del giudizio di ATPO, giustifica CP_1 la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo. La restante parte è posta a carico dell' secondo soccombenza. Inoltre, Controparte_6 se ne dispone la distrazione per anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU sono liquidate a carico dell' come da separato decreto, stante la CP_1 dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. resa in forma rituale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2022;
b) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte, che si liquida in € 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario;
c) spese di CTU come già liquidate con separato decreto a carico dell CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DE LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 13.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 889/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente in [...] via S. Maria, n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo SCETTA, presso cui elettivamente domicilia in Castelvenere (BN), alla Via Sannitica, n. 9, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATPO ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. (RG. N. 9882/2019) - Indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
IN FATTO
L'odierna ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che la Commissione Sanitaria Invalidi Civili, previa domanda del 30/04/2019, la aveva riconosciuta “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) grave 100%”, ma non le aveva riconosciuto l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita - sulla scorta delle seguenti patologie diagnosticate: “Diabete mellito tipo 2 insulino trattato;
cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico;
nefropatia diabetica con insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico trisettimanale;
artrosi polidistrettuale;
epatopatia cronica HCV positiva;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. Fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico, veniva nominato quale CTU per la fase di ATPO il dott. , il quale sottoponeva a visita l'istante presso la sede Persona_1
di Caserta il 13.10.2021 e concludeva ritenendo che l'autonomia fossa utilmente CP_2 conservata.
Tempestivamente rassegnata la comunicazione di dissenso, la difesa contestava le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO. Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato in data 3.2.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. La domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e contestava CP_1
l'avversa domanda, concludendo per l'inammissibilità dell'avverso ricorso, basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria;
il rigetto del ricorso nel merito, anche per carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici, con vittoria delle spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, il giudice ha ritenuto opportuno riconvocare ex art. 149 disp. att. c.p.c. il CTU già nominato in precedenza affinché esaminasse documentazione sanitaria successiva alla data della visita ed eventualmente modificasse le conclusioni medico-legali espresse in precedenza nell'elaborato peritale, ma a causa della mancata integrazione della perizia da parte del dott. , è stato riconferito l'incarico Per_1 ad un ausiliario diverso, individuato nel dott. . Persona_2
Il CTU chiedeva, alla luce delle sopravvenienze e atteso anche l'ampio lasso di tempo trascorso dalla visita precedente, di poter sottoporre l'istante a nuova visita, che veniva poi espletata presso il domicilio della perizianda in data 10.10.2024. Concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 9882/2019, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte. IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
La ricorrente affidava il ricorso ai seguenti motivi di contestazione in sede di opposizione:
- sottovalutazione delle patologie da cui è affetta la ricorrente “riconoscendole solo una invalidità del 100% a far data dal 30.04.2019, data di presentazione della domanda amministrativa, senza però riconoscerle l'indennità di accompagnamento, pur sostenendo che i passaggi posturali autonomi sono consentiti con difficoltà”;
- erronea valutazione, in particolare, dell'incidenza negativa della patologia artrosica sulla qualità della vita quotidiana ed autosufficienza, “così come si evince dai numerosi esami eseguiti che hanno evidenziato gravi patologie degenerative, e a carico della colonna vertebrale con scoliosi, stenosi del canale lombare, discopatie multiple, e del tratto dorsale che lombare e sacrale, tali da richiedere terapie e misure particolari”;
- presentazione di documentazione successiva (esame radiologico del 01.12.2021, certificazione medica 01.12.2021, rilasciata sia dal Centro DIALCA, nefrologia e dialisi di
, che dal medico curante Dott. certificato 07.12.2021 Per_3 Persona_4 rilasciato dall'Azienda Ospedaliera di rilevo nazionale “Antonio Cardarelli” di Napoli, del Centro Morrone di Caserta) che evidenzia un aggravamento: “tant' è che è costretta a letto, con impossibilità a deambulare. Infatti, era ed è affetta da dorsolombalgia ingravescente degenerativa”;
- presentazione di ulteriore documentazione: certificato del 10.12.2021 della ASL di Caserta che le prescrive per la “incontinenza urinaria” pannoloni a mutandina e traversa salva materasso;
certificato ASL di Caserta del 10.12.2021 che le prescrive “letto a due manovelle con sponde e materasso ad aria con compressore per la sindrome da immobilizzazione secondo stadio in paziente con spondilodiscite L2-L4, vasculopatia cerebrale cronica, e paziente dializzato”.
Nella presente fase di giudizio si è ritenuto opportuno procedere, pertanto, al rinnovo della CTU.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Il CTU, dopo aver esaminato tutta la documentazione clinica allegata, nonché quella sopravvenuta ed autorizzata dal GL, e all'esito dell'esame clinico della ricorrente, nella stesura definitiva dell'elaborato peritale è pervenuto alle seguenti valutazioni diagnostiche:
“Cardiopatia sclerotico ipertensiva, II stadio OMS, classe NYHA I (prima). Diabete mellito con complicanze angiopatiche e secondaria insufficienza renale cronica terminale (V stadio K-DOQI) in trattamento dialitico tri settimanale. Artrosi poli distrettuale in pregressa spondilo-discite dorso lombare ematogena e secondari crolli vertebrali. Vasculopatia cerebrale cronica con iniziali deficit della memoria. Ipoacusia bilaterale. Cataratta bilaterale con deficit visivo. Quindi, presa visione delle tabelle di percentuali di invalidità di cui al Supplemento Ordinario della GU del 26 febbraio 1992, precisando che, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n° 509/1988, non saranno considerate le minorazioni inscritte tra lo 0% ed il 10%, si evince che per le altre patologie riportate in diagnosi, anche con criterio analogico, sono previste: - VALVULOPATIE Controparte_3 Controparte_4
CA (I classe NYHA): codice 6441, pagina 69 invalidità dal 21% al CP_5
30%.
- DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV): codice 9311, pagina 79 invalidità dal 91% al 100%.
- ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE: codice 9203, pagina 78 invalidità dal 91 al 100%.
- OS DE HI BA codice 7010, pagina 86 invalidità dal 31% al 40%.
- ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELA MEMORIA: codice 1101, pagina 93 invalidità dall'11% al 20%”. È dunque pervenuto alle seguenti conclusioni: “La sig.ra […] Parte_1
è da ritenersi, senz'altro, INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti propri della sua età in misura grave pari al 100% a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa, per le patologie già documentate a quella data e, a nostro giudizio, equamente valutate dalla competente commissione di prima istanza. […].
Nel caso in esame, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e considerato l'esito dell'esame clinico eseguito oltre che dei test di performance somministrati ed allegati, si ritiene che la ricorrente, all'atto della visita medico legale di cui alla presente Consulenza Tecnica, per il coesistere ed il concorrere delle patologie innanzi descritte e per effetto dell'inabilità determinatasi, si trovi anche nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita; si può, dunque, riconoscere, a nostro avviso, il diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento. Relativamente alla decorrenza di detto beneficio, considerata la documentazione in atti, considerato che ella, in sede di Commissione di prima istanza, sottoposta a visita, fu giudicata sufficientemente lucida e orientata, capace di passaggi posturali autonomi e deambulazione autonoma, quindi, capace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di attendere alle più comuni attività della vita quotidiana, considerato che, ai fini della valutazione dell'autonomia della paziente, è rilevante, a nostro avviso, l'aggravamento del quadro clinico generale riscontrato in sede di visita medico legale, soprattutto, l'aggravamento delle sue capacità motorie e, in minor misura, mnesico - cognitive, con progressiva perdita delle autonomie negli atti quotidiani della vita, considerato che, analogo quadro clinico, è deducibile dalla documentazione esaminata, in particolare dalle consulenze geriatriche del 10/12/2021 e del 04/02/2022, da cui si deduce la suddetta perdita delle autonomie negli atti quotidiani della vita, considerata la scarsa efficacia delle terapie farmacologiche e riabilitative utilizzabili ed utilizzate per il trattamento delle patologie croniche da cui è affetta, si può, ragionevolmente, affermare che ella non fosse più in grado di attendere in modo autonomo alle comuni attività della vita quotidiana se non costantemente assistita a decorrere, appunto, dal mese di gennaio 2022, epoca delle suddette relazioni.
Nel caso in esame, il CTU – sulla scorta del nuovo esame obiettivo - ha ribaltato le valutazioni espresse dal precedente consulente nella fase di ATPO, e - puntualmente motivando le proprie ragioni - ha ritenuto, anche sulla base della nuova valutazione documentale medico legale, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
il tutto, pienamente in linea con quanto previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” La circolare n. 500/6 Ag 927/58 del Min. della Sanità, inoltre, chiariva tali concetti precisando che “si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi civili che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici e che per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto di età corrispondente e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, abbisognevole di assistenza continua”. La citata circolare ministeriale, informa altresì che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente”. L'espletamento di tali atti implica la padronanza e l'interazione di funzioni vegetative e funzioni di relazione. Il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente queste minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi..., e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato, come già ampiamente esplicato.
Va, del resto, rilevato che secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998 e, ancora, 6882/2002) le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508 del 1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, l'assumere farmaci, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità…
L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi.
La necessità di assistenza continua si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Il quesito se il diritto all'indennità di accompagnamento si realizzi anche in mancanza di uno solo dei requisiti di autonomia della vita vegetativa e di relazione non sembra porsi, sostiene il Ministero della Sanità (circolare prot. 500.6 del 17 marzo 1986), in quanto più funzioni sono generalmente cointeressate in una menomazione psichica o fisica grave a tal punto da ledere l'autonomia dell'individuo. D'altra parte, perché sorga il diritto all'indennità la mancanza deve esercitarsi su un insieme di funzioni e di attività tali che ne risulti alterato il rapporto concreto con la realtà quotidiana. Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute. Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521).
L' con una Comunicazione del 20 settembre 2010 del Direttore Generale a tutti i CP_1
Dirigenti regionali fornisce le “Linee Guida operative in invalidità civile”, attraverso le CP_1 quali recita:
“È opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all'indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio”. Come già sottolineato in proposito, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare lentissimamente è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. Interpretazione, questa, che arriva ad escludere dal beneficio anche coloro che, pur usando una sedia a ruote, si spostano senza l'aiuto di terzi.
Ancora, “Per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intra-domiciliare. Il prendere in considerazione le attività extra-domiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe, infatti, ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale”. Gli atti quotidiani – da valutare ai fini dell'indennità di accompagnamento – sono quelli elementari e, per di più, limitati alla propria abitazione. Le attività extra-domiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un'informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi.
Il CTU ha ritenuto sussistenti nel caso di specie i presupposti di legge, ritenendo in sostanza che sia l'autonomia di deambulazione e di gestione della vita quotidiana, sia quella relazionale, non siano sufficientemente conservate dalla ricorrente.
La parte ha adempiuto, secondo quanto postulato dalla S.C. (da ultimo, ex multis, Cass. civ., sez. VI, sent. n. 7886/2019) - all'onere di provare la specifica sussistenza dei presupposti di legge per la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accompagno, presentando documentazione medica idonea e non limitandosi a contrapporre alle valutazioni del CTU un diverso apprezzamento delle medesime patologie, in quanto corrispondente alle proprie aspettative.
Orbene, in considerazione del rilievo costituzionale assunto dall'assistenza (art. 38 Cost.) e della ratio sottesa all'indennità di accompagnamento - cui non è di certo estranea l'esigenza di sostenere il nucleo familiare onde agevolare la permanenza in esso di soggetti abbisognevoli per le loro gravi infermità di un continuo controllo - i principi innanzi enunciati devono trovare applicazione in presenza di quelle malattie che rendono a diverso titolo necessaria una continua assistenza giornaliera, giustificante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in attuazione di quegli obblighi di assistenza sociale, il cui adempimento si mostra indispensabile per infermità che, come attesta la realtà fattuale, sono sempre più spesso destinate a gravare sulla vita delle famiglie che vedono uno dei loro componenti colpiti dalle suddette malattie.
In conclusione, l'analisi della nuova documentazione sanitaria ed il quadro clinico relativo fanno emergere che nel caso in oggetto concorrono, quindi, i requisiti stabiliti per legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal gennaio 2022, non emergendo altre motivazioni che possano indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano - ad avviso di questo giudice - dettagliatamente descrittive delle patologie di parte ricorrente, esaustive e condivisibili, nonché puntuali nel prendere in considerazione tutte le sopravvenienze e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza da una data successiva a quella della domanda amministrativa e della visita nonché del giudizio di ATPO, giustifica CP_1 la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo. La restante parte è posta a carico dell' secondo soccombenza. Inoltre, Controparte_6 se ne dispone la distrazione per anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU sono liquidate a carico dell' come da separato decreto, stante la CP_1 dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. resa in forma rituale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2022;
b) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte, che si liquida in € 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario;
c) spese di CTU come già liquidate con separato decreto a carico dell CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DE LAVORO dott.ssa Federica Ronsini