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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/08/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2961/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Bartoli Barbara Parte_1 Parte_2 giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio congiunto, cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del
7/7/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3/6/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in CA ( FR ) il 19/3/88; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 28/7/88 ), maggiorenne e titolare di pensione Per_1
d'invalidità, e ( l'1/7/94 ), maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente;
che con decreto del Tribunale di Frosinone del 19/3/08 è stata omologata la loro separazione consensuale alle condizioni ivi stabilite. Le parti documentavano le rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Frosinone, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, per le ragioni su esposte, - dichiarare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai signori e in data 19.03.1988, ritualmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Pt_1 Parte_2 medesimo Comune all'anno 1988 atto n. 2 P.II Serie A ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- dichiarare che, ad oggi, nessun mantenimento è dovuto stante l'indipendenza dei figli e che la casa coniugale, già assegnata alla Sig.ra , è stata da tempo venduta e che i coniugi hanno Pt_1 definito ogni pendenza economica e che non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.”. I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. disponeva in conformità, fissando a tal fine termine fino al 14/7/25.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 7/7/25 le parti insistevano nella loro domanda congiunta come formulata in ricorso.
Con ordinanza del 28/7/25 il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 10/3/08, dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso e da esse richiamate nelle predette note del 7/7/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70. Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA
( FR ) il 19/3/88 da e , trascritto nel registro degli Parte_2 Parte_1 atti di matrimonio del Comune di CA ( FR ) dell'anno 1988, Atto n. 2,
Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di CA per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 24/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2961/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Bartoli Barbara Parte_1 Parte_2 giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio congiunto, cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del
7/7/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3/6/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in CA ( FR ) il 19/3/88; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 28/7/88 ), maggiorenne e titolare di pensione Per_1
d'invalidità, e ( l'1/7/94 ), maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente;
che con decreto del Tribunale di Frosinone del 19/3/08 è stata omologata la loro separazione consensuale alle condizioni ivi stabilite. Le parti documentavano le rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Frosinone, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, per le ragioni su esposte, - dichiarare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai signori e in data 19.03.1988, ritualmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Pt_1 Parte_2 medesimo Comune all'anno 1988 atto n. 2 P.II Serie A ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- dichiarare che, ad oggi, nessun mantenimento è dovuto stante l'indipendenza dei figli e che la casa coniugale, già assegnata alla Sig.ra , è stata da tempo venduta e che i coniugi hanno Pt_1 definito ogni pendenza economica e che non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.”. I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. disponeva in conformità, fissando a tal fine termine fino al 14/7/25.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 7/7/25 le parti insistevano nella loro domanda congiunta come formulata in ricorso.
Con ordinanza del 28/7/25 il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 10/3/08, dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso e da esse richiamate nelle predette note del 7/7/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70. Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA
( FR ) il 19/3/88 da e , trascritto nel registro degli Parte_2 Parte_1 atti di matrimonio del Comune di CA ( FR ) dell'anno 1988, Atto n. 2,
Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di CA per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 24/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )