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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2419/ 2022
TRA
nato a [...] Parte_1
(NA) il 01/05/1951 rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANO PIERLUIGI presso il cui studio elettivamente domicilia in VIALE ONOFRIO FRAGNITO, 3 82020 SAN GIORGIO LA MOLARA Ricorrente E
rappresentata e Controparte_1 difesa dall' avv.to CAPRIO MARIA TERESA con il quale elettivamente domicilia in CORSO VITTORIO EMANUELE 126 84122 SALERNO Resistente
NONCHE'
Controparte_2
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1 persona del Presidente e legale rapp.te in carica, con sede in Roma alla via Salaria n°229, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzarella
, P.E.C. col quale elett.te è elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio in Aversa (CE), alla via Pisacane n.1, ovvero al domicilio digitale ReGinDe - P.E.C.
ove dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni e/o le notifiche ad istanza delle parti private.
1 Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è la dichiarazione della prescrizione di un credito indicato nella cartella esattoriale indicata in ricorso. In via pregiudiziale, si deve rilevare che vengono impugnati dei crediti previdenziali, nessun problema quindi si pone, in ordine alla giurisdizione ed alla competenza del presente giudice. Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risulta sufficientemente individuato l'atto impugnato e le relative motivazioni. La sussistenza del credito azionato non sembra contestata in modo specifico ed idoneo. Ancora in via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito, oggetto della cartella esattoriale, per intervenuta prescrizione, che il medesimo atto, deve affermarsi sia la legittimazione passiva dell'Ente impositore che della Agenzia delle Entrate, già (cfr. anche Cass. 3242/07:” Nell'ambito del CP_3 contenzioso tributario perché il concessionario alla riscossione sia l'unico legittimato a contraddire non è sufficiente che sia oggetto di ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale un atto da lui formato, ma è necessario che si deduca che tale atto è viziato da errori a lui imputabili. Deve trattarsi, cioè, di vizi propri della
2 cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi la emissione di avviso di mora non preceduto dalla (rituale) notifica dell'atto impositivo. Il concessionario, infatti, deve accertarsi della esistenza e ritualità di tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore qualora venga dedotta la illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, in cui il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti unicamente nel contraddittorio dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso introduttivo).“). In relazione alla legittimazione dell'ente titolare del credito in ordine alle censure relative appunto alla sussistenza dello stesso cfr. anche Cass. 5532/08. Con riferimento alla eccepita decadenza ex art 25 del Dlgs 46/1999 si deve aderire all'orientamento giurisprudenziale che afferma che tale decadenza espressamente si riferisce agli enti previdenziali pubblici, fra i quali non rientrano le Casse di previdenza dei liberi professionisti. Questo anche per il divieto di applicazione analogica di norme eccezionali quali quelle che prevedono una decadenza limitando il diritto di difesa. Peraltro in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce si deve ritenere che: “… in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell per tardiva iscrizione dei crediti CP_4 contributivi nei ruoli esecutivi determini altresì la decadenza sostanziale dell dal diritto di chiedere l'accertamento in sede CP_5 giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo (cfr, in questi termini anche Cass. 26 novembre 2013 n. 26395). Quindi sotto questo profilo i crediti previdenziali risulterebbero comunque dovuti.
Orbene tranne che con la notifica relativa alla missiva del 2004, prodotta in atti, le notifiche prodotte consistenti in A/R, appaiono recare sia la firma del ricevente che dell'agente notificatore oltre che dei timbri da cui si possono desumere altri dati. Poiché in atti non vi è una prova idonea della proposizione di una querela di falso, le stesse notifiche appaiono valide, in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce (cfr. anche la motivazione della sentenza della Cassazione 1091/2013 con
3 riferimento alla notifica tramite il servizio postale:” La cartella esattoriale può essere notificata, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, anche direttamente da parte del Concessionarie;
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poichè la relazione tra la persona cui esso e destinato
e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708)..”. Con riferimento alla contestazione della documentazione prodotta in copia, è evidente che, tutte le volte in cui, in realtà, si contesti non la conformità della copia all'originale ma l'originale stesso, si ricade nell'ipotesi di cui sopra, dovendosi proporre una querela di falso Quindi, le eccezioni sollevate dall'odierno ricorrente in ordine alla produzione in copia appaiono non sufficientemente specifiche, non solo non venendo specificate le parti dei documenti che sarebbero in ipotesi non conformi all'originale ma non venendo nemmeno allegati dei concreti elementi, da cui si possa perlomeno ipotizzare la non conformità medesima. Le predette eccezioni, quindi, non possono essere accolte (cfr. anche Cass. 23321/04). In altri termini si aderisce a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale:” Qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di una scrittura privata, l'esigenza di accertarne la conformità all'originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell'art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto” (cfr. anche Cass.10855/2010 e Cass. 5461/2006:” In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale
4 della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 c.p.c., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il valore di idoneo disconoscimento alla dichiarazione dei convenuti inserita nella comparsa di risposta, relativa alla copia fotostatica del contratto preliminare prodotta dall'attore, in quanto essi si erano limitati a dedurre che la fotocopia non poteva costituire mezzo di prova idoneo a dimostrare l'avvenuta stipulazione del contratto)”. Poiché non si indicano, nel caso di specie, appunto, i concreti profili che indurrebbero a far ritenere la non conformità all'originale la contestazione non può essere presa in considerazione. Infine con riferimento alla contestazione della notifica tramite pec, trattandosi di una notifica stragiudiziale, alla stessa non può applicarsi al giurisprudenza che disciplina la notifica di atti giudiziari (per questo differente caso cfr. Cass. 20214/2021). Questo a prescindere dalla documentazione prodotta sotto questo profilo. Comunque anche la documentazione citata appare utilizzabile nel presente giudizio, dato che il suo deposito è stato conseguenziale alle eccezioni del ricorrente. Quindi tutte le notifiche prodotte per le quali risulta presente la firma dell'agente notificatore risultano valide. Viceversa, in relazione alla notifica della missiva del 2004, prodotta in atti, in cui risulta mancante la firma del notificatore la stessa non può che considerarsi inesistente. Al riguardo non trattandosi di un titolo esecutivo giudiziale non può trovare applicazione l'art. 2953 c.c. secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, in base al quale :”
Poiche' la "ratio" dell'art. 2953 cod. civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non e' possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale;
pertanto non e' applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennai 1943 n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennita' di maternita' che era
5 stata riconosciuta con un precedente giudicato.” (cfr. Cass. 5710/99). Deve, quindi, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.
Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le procedure in corso.”. Orbene poiché, in base a quanto argomentato supra, la prima notifica valida di un atto interruttivo è del 2008, risultano prescritti i crediti anteriori al 2002 compreso. Sempre secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” Il credito per le sanzioni civili costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell'inadempimento o del ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali, pertanto, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale, con la conseguenza che ad esso si applica lo stesso regime prescrizionale di quest'ultima” (cfr. Cass. 20585/2015). In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
6 La parziale soccombenza e la novità e controversia delle questioni esaminate inducono all'integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto: 1) dichiara prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale n. 0712022 00470358 05/000, limitatamente ai crediti previdenziali anteriori al 2002 compreso, ordinandone la cancellazione dai ruoli esattoriali;
2) rigetta le altre domande proposte;
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 7/4/2025
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IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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