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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 744/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
SI De LU Presidente
GI RT CE
BE IN CE Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 744/2025 promossa da:
nata a [...] Parte_1 C.F._1 (MN), il 05/01/1956, assistita e difesa dall'Avv. LUCCHETTI RAMONA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale con domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “dichiara di rinunciare alle domande di addebito e mantenimento e chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, sig.ra Parte_1 ed , autorizzandoli a vivere separati, nonché all'esito del Controparte_1 passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 legge 1 dcimebre 1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio (contratto a Nicosia – Cipro – in data 17/12/2015, e registrato nei registri del Comune di Sustinente (MN) all'anno 2016 Parte II Serie C Atto n. 1), a spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato a Cipro in data 17/12/2015, unione dalla quale non nascevano figli.
Dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha formulato altresì ulteriori domande accessorie e ha formulato, cumulativamente, domanda di scioglimento del matrimonio.
2. Il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ed è stato dunque dichiarato contumace;
egli è tuttavia comparso personalmente all'udienza di prima comparizione dei coniugi.
3. Nel corso della predetta udienza, la ricorrente ha rinunciato alle domande accessorie formulate e insistito per la sola separazione personale, con successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, come da conclusioni indicate in epigrafe, sulle quali la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, risultando superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
***
4. La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi denotano, infatti, l'esistenza di una profonda crisi coniugale, mentre il resistente, comparso personalmente in udienza ha confermato la volontà di separarsi.
5. Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
.
[...] Controparte_1
6. Stante la rinuncia della ricorrente alle domande accessorie formulate in ricorso, non vi sono ulteriori provvedimenti da assumere, in assenza di figli nati dal matrimonio.
7. Le spese devono intendersi integralmente compensate, come richiesto dalla stessa ricorrente.
8. Si provvede in merito al prosieguo, con riferimento alla domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente e definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, già uniti in matrimonio a Cipro il giorno Controparte_1 17/12/2015 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sustinente (MN) al n. 1, anno 2016, parte II, serie C);
2) manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del tribunale di Mantova il 23.10.2025.
La CE Relatrice
Il Presidente
BE IN SI De LU
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
SI De LU Presidente
GI RT CE
BE IN CE Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 744/2025 promossa da:
nata a [...] Parte_1 C.F._1 (MN), il 05/01/1956, assistita e difesa dall'Avv. LUCCHETTI RAMONA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale con domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “dichiara di rinunciare alle domande di addebito e mantenimento e chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, sig.ra Parte_1 ed , autorizzandoli a vivere separati, nonché all'esito del Controparte_1 passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 legge 1 dcimebre 1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio (contratto a Nicosia – Cipro – in data 17/12/2015, e registrato nei registri del Comune di Sustinente (MN) all'anno 2016 Parte II Serie C Atto n. 1), a spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato a Cipro in data 17/12/2015, unione dalla quale non nascevano figli.
Dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha formulato altresì ulteriori domande accessorie e ha formulato, cumulativamente, domanda di scioglimento del matrimonio.
2. Il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ed è stato dunque dichiarato contumace;
egli è tuttavia comparso personalmente all'udienza di prima comparizione dei coniugi.
3. Nel corso della predetta udienza, la ricorrente ha rinunciato alle domande accessorie formulate e insistito per la sola separazione personale, con successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, come da conclusioni indicate in epigrafe, sulle quali la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, risultando superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
***
4. La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi denotano, infatti, l'esistenza di una profonda crisi coniugale, mentre il resistente, comparso personalmente in udienza ha confermato la volontà di separarsi.
5. Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
.
[...] Controparte_1
6. Stante la rinuncia della ricorrente alle domande accessorie formulate in ricorso, non vi sono ulteriori provvedimenti da assumere, in assenza di figli nati dal matrimonio.
7. Le spese devono intendersi integralmente compensate, come richiesto dalla stessa ricorrente.
8. Si provvede in merito al prosieguo, con riferimento alla domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente e definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, già uniti in matrimonio a Cipro il giorno Controparte_1 17/12/2015 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sustinente (MN) al n. 1, anno 2016, parte II, serie C);
2) manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del tribunale di Mantova il 23.10.2025.
La CE Relatrice
Il Presidente
BE IN SI De LU
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