Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il dottor Giuseppe Alfonso, Giudice Designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24.3.2001 n. 89 nel procedimento camerale iscritto al n. 219/2024
V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. , ivi elettivamente domiciliato in Corso Sicilia n. CodiceFiscale_1
10, presso lo studio dell'Avv. Liana Fiorenza che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
RICORRENTE CONTRO il , in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
rappresentato ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1 di Catania
RESISTENTE
**********
Letto il ricorso depositato in data 4.3.2024 con cui
[...]
, nella qualità di erede di (deceduto il Parte_1 Persona_1
7.3.2016) e di (deceduta il 14.5.2018), entrambi coinvolti Persona_2 nella procedura fallimentare della s.d.f. tra e Persona_1 Per_2
disposta dal Tribunale di Catania con sentenza n. 196 del 16.7.1992
[...]
(fallimento n. 10567/1992), ha chiesto la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 2 bis della legge 24.3.2001 n. 89 per l'irragionevole durata della procedura concorsuale;
Esaminati gli atti, la documentazione allegata e quella successivamente depositata giusta ordinanza dei 23.8 – 22.10.2024;
Ritenuta la competenza territoriale dell'Ufficio e la tempestività del ricorso;
Rilevato che la procedura concorsuale è iniziata in data 16.7.1992 con il deposito della sentenza di fallimento e si è conclusa il 7.9.2023 con il deposito del decreto che ne ha dichiarato la chiusura, sicché ha avuto una durata
Considerato che la procedura si è protratta oltre il limite di durata ragionevole di sei anni fissato dall'art. 2, comma 2 bis, della legge 24.3.2001 n. 89 ed ha avuto un'eccedenza temporale ingiustificata di venticinque anni;
Rilevato che non risulta in atti che i de cuius abbiano rappresentato agli organi della procedura l'esistenza di uno specifico interesse alla celere definizione dovuto agli effetti pregiudizievoli in atto (Cass. 14.1.2020 n. 462;
Cass. 16.7.2014 n. 16311);
Rilevato tuttavia che è deceduto il 7.3.2016, sicché, Persona_1 essendo per lui venuto meno da tale data ogni patema riconducibile all'irragionevole durata della procedura, il periodo di ritardo indennizzabile rimane limitato a soli diciotto anni;
Rilevato inoltre che è deceduta il 14.5.2018, sicché, Persona_2 essendo per lei venuto meno da tale data ogni patema riconducibile all'irragionevole durata della procedura, il periodo di ritardo indennizzabile rimane limitato a soli venti anni;
Ritenuto che, sulla base degli interessi coinvolti nella procedura e delle conseguenze patrimoniali che scaturiscono dalla dichiarazione di fallimento, avuto riguardo ai criteri fissati dall'art. 2 bis della legge 24.3.2001 n. 89 come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 134, in mancanza di allegazioni e riscontri probatori specifici ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, appare congruo ed equo liquidare, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., la somma di € 500,00 in ragione di ogni anno di ritardo (Cass. 14.1.2020
n. 462; Cass. 21.6.2016 n. 12864; Cass. 16.7.2014 n. 16311), e così complessivamente € 4.650,00, da attribuire al ricorrente, quanto ad €
2.250,00 quale (co)erede per 1/4 di (€ 500,00 x 18 : 4 = Persona_1
2.250,00) e quanto ad € 2.500,00 quale (co)erede per 1/4 di Persona_2
(€ 500,00 x 20 : 4 = 2.500,00);
Ritenuto, infine, che vanno riconosciute al ricorrente le spese ed i compensi del procedimento che, sulla base della tabella 8 allegata al D.M.
13.8.2022 n. 147 per i procedimenti monitori (Cass. 31.7.2020 n. 16512), si quantificano in complessivi € 500,00 di cui € 27,00 per spese vive (marca iscrizione a ruolo), oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
- 2 - Visto l'art. 3 della legge 24.3.2001 n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma
1, del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012
n. 134
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, a titolo di Controparte_1 equa riparazione per il superamento di durata ragionevole della procedura di cui in premessa, il pagamento senza dilazione in favore di
[...]
, della complessiva somma di € 4.650,00, nonché delle Parte_1 spese e dei compensi del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 500,00, di cui € 27,00 per spese vive, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ed autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione.
Così deciso in Catania, 15 aprile 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
Giuseppe Alfonso
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