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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24/05/2024 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 21/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
via Libertà n. 1, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Catania Viale Ionio n. 105 presso lo studio dell'Avv. Aleksander Fortini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Oliviero Atzeni, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/01/2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 31/07/2020 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto all'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 comma 1e 3 L. 104/1992; che visitato in data 08/04/2021 era stato ritenuto
“invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98) grave 100%” e che, pertanto, aveva depositato in data 28/10/2021 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n.
3822/2021 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. dott. Per_1 concludeva che al ricorrente “non compete il diritto all'indennità di
[...] accompagno e dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992” L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della pensione di inabilità sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre CP_1
accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 12/07/2023 eccependo l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. Nel merito, chiedeva l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto
Presidenziale n. 50 del 2022.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 spetta “…ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
2 Ed ancora la ricorrente chiede di essere riconosciuta portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 L. 104/1992 ai sensi del quale “ È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art. 445, comma 6, c.p.c., prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che
l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art.
445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI,
Ordinanza 10.11.2016 n. 22949). E men che mai una pronuncia giudiziale “può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora
3 integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la
CP_ domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'indennità di accompagnamento formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente Parte_1 nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 a decorrere dal mese di gennaio 2023. (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che possiede lo status Parte_1
sanitario utile all'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a decorrere dal mese di gennaio
2023.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, CP_3
attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso
4 al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP ma precedente al deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, in ragione di metà.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui
“In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 17938/2014).
La restante metà delle dette spese è posta a carico dell' , CP_1
maggiormente soccombente, e si liquida in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati,
CP_ si pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Pt_1
con ricorso depositato in data 04/01/2023 nei confronti dell' , in
[...] CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che possiede lo status sanitario utile Parte_1
all'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dal mese di gennaio
2023;
5 - Rigetta ogni altra domanda
- Compensa le spese di giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di
ATP, in ragione di metà, e condanna l' al pagamento, in favore CP_1 dell' , della restante metà delle dette spese, che liquida in euro CP_1
1.400.00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate CP_1
separatamente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Patti, 24/05/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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