Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 18/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1743/2021
TRA
nella qualità di erede di , nato ad [...] il Parte_1 Persona_1
07/08/1930, rappr. e dif. dall'Avv. M. Taffuri, con cui elett. dom. in Vairano Patenora, fraz. Scalo, alla Via L. Da Vinci n. 15, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dai funzionari Avv. C. Zotti, dott. D. D'Angelo CP_1
. Rossetti, elett. dom. in Caserta, Località San Benedetto, alla Via Arena RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - pluriminorazione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/03/2021, conveniva in giudizio l'ente Persona_1 resistente, esponendo di essere titolare di pe parziale e di aver ottenuto, altresì, la concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da marzo 2017, con decreto di omologa del 04/07/18, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Aggiungeva che l' non ravvisando il requisito della pluriminorazione, invitava il CP_1 ricorrente ad opta a prestazione più favorevole tra l'indennità di accompagnamento e la cecità parziale. Pertanto, ritenuta la fondatezza della domanda, chiedeva all'adito Tribunale di “A) Accertare lo stato di pluriminorazione del Ricorrente a far data da marzo 2017 e, per l'effetto, riconoscergli il diritto a beneficiare della prestazione di cecità parziale, congiuntamente all'indennità di accompagnamento civile;
B) condannare l alla corresponsione della doppia CP_1 prestazione a far data da marzo 2017, con erogazione di entrambe le indennità, ovvero da diversa data, per sopravvenuta pluriminorazione, oltre agli interessi legali maturati, fino al soddisfo”. Vinte le spese. Costituitosi il contraddittorio, l'ente resistente, attraverso articolate argomentazioni, sosteneva l'infondatezza del ricorso ed eccepiva, in particolare, la prescrizione dei ratei, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Dichiarato interrotto per decesso del ricorrente, il giudizio veniva riassunto dall'erede, che reiterava le richieste formulate nell'atto introduttivo. 1
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Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, dotato di tutti gli elementi necessari all'individuazione del petitum e della causa petendi. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che la L. 31 dicembre 1991, n. 429, all' art. 2, comma 1, testualmente prevede che: “alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate”. Per pluriminorato, deve intendersi il soggetto affetto da più minorazioni invalidanti, ciascuna delle quali, nel suo complesso, risulti idonea a configurare il diritto a percepire una determinata provvidenza assistenziale tra quelle contemplate dalla prefata norma. Nel caso in esame, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il consulente, sulla base della documentazione medica esaminata, ha concluso escludendo la sussistenza della pluriminorazione. In particolare, il CTU argomentava che “Il riconoscimento della indennità d'accompagnamento scaturiva dal riscontro di un complesso morboso nel quale era compreso sia il deficit visivo che un declino cognitivo dovuto ad una vasculopatia cerebrale cronica. Il deficit visivo, da solo, non poteva comportare tale riconoscimento in quanto non si trattava di un "Cieco assoluto"; il declino cognitivo, ugualmente, da solo, non poteva dar luogo a tale riconoscimento. Nella documentazione sanitaria acclusa agli atti non risulta alcuna storia clinica inerente la sofferenza encefalica. L'unica testimonianza di una tale sofferenza è data solo da una Certificazione Geriatrica, fatta eseguire dallo stesso CTU in corso di ATP, che comunque riporta dei test psicodiagnostici "al limite" tra una condizione di sofferenza piuttosto conforme all'età ed una vera e propria forma demenziale. Quest'ultima condizione si realizza quando i valori relativi all'ADL ed allo IADL sono al di sotto rispettivamente di 3/6 e 3/8; valori appunto riscontrati in corso di visita Geriatrica. Ciò fa ritenere che anche la sofferenza encefalica, da sola, non era tale da rendere il soggetto bisognevole di assistenza continua. Ciononostante, le poche residue capacità intellettive, associate ad un grave deficit visivo, nonché ad un grave deficit uditivo (con grave compromissione delle capacità relazionali), poneva il soggetto in condizioni dal non essere in grado di compiere moti degli atti quotidiani di vita, quali l'attendere al proprio abbigliamento, alla propria alimentazione, alla propria igiene personale e ambientale, etc., in modo autonomo. In definitiva ritengo che il de cuius presentava un complesso morboso grave e multidisciplinare, nel quale gli elementi fondamentali erano rappresentati da un grave deficit visivo e da una iniziale declino cognitivo, ognuno dei quali, da solo, non era in grado di rendere il soggetto bisognevole di assistenza continua. Se si dovesse estrapolare dall'intero complesso morboso il "grave deficit visivo", non sussisterebbero più le condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento”. Alla luce di tutto quanto esposto, il consulente concludeva ritenendo che il de cuius non potesse considerarsi pluriminorato. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di , logica nelle argomentazioni e, pertanto, Persona_1
2 condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. Alla luce di quanto esposto, ed in assenza di puntuali contestazioni ad opera delle parti, la domanda deve pertanto ritenersi infondata e va rigettata. Assorbita ogni ulteriore questione. Quanto alle spese, tenuto conto della qualità delle parti, della natura degli interessi coinvolti e dei motivi della decisione, sussistono le condizioni per compensare integralmente le spese di lite. Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto emesso in pari data, si pongono in solido tra le parti. Sul punto la S.C. ha ripetutamente affermato che “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. n.25179/2013; n.28094/2009).
“Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 cod. proc. civ.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (Cass. n. 23522 del 5/11/2014; n. 17953 del 08/09/2005; confermata da Cass. 22122/2009, 21701/2006, 2858/1999).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone definitivamente in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 18/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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