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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2253/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE seconda sezione civile Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, composto dai magistrati: Dr. Carlo Azzolini - presidente relatore - Dr. Matteo Del Vesco - giudice - Dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia il presente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso congiuntamente con ricorso d.d. 20.05.2025 da e , Parte_1 Parte_2
i
-genitori ricorrenti- Con l'intervento Del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: ricorso congiunto ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c. per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
* * * * *
- premesso che i genitori ricorrenti hanno concordemente chiesto l'adozione dei provvedimenti di cui in dispositivo nell'interesse del di loro figlio minore nato dalla loro relazione non coniugale in data Per_1
18.11.2014;
- considerato che all'udienza cartolare del 9.07.2025 fissata dal Giudice le parti hanno confermato tali conclusioni con note scritte di conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.;
- ricordato che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;
- ritenuto che ce non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni congiuntamente indicate dai genitori, in quanto esse non si pongono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore (tenuto conto dell'età del minore e delle sue esigenze), la cui audizione è stata da questo Tribunale omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'età e dell'accordo dei genitori (v. art. 473-bis.4 c.p.c.);
- ritenuto che complessivamente le condizioni indicate dalle parti garantiscano un sereno sviluppo psicofisico del minore e un rapporto equilibrato dello stesso con entrambi i genitori;
- ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
- prende atto degli accordi tra i genitori e ratifica le conclusioni congiuntamente presentate in ricorso e confermate all'udienza di trattazione del 9.07.2025 celebrata in forma scritta e di seguito riprodotte:
“1) Il minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 prevalente dell ta Croce 1669 presso la madre, impegnandosi i genitori a concordare e comunicare ogni spostamento di residenza che implichi una modifica del regime di visite concordato anche ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c. prendendo le decisioni di maggior interesse del minore relative ad istruzione, educazione e salute di comune accordo salvo l'ordinaria amministrazione che verrà esercitata da ciascun genitore autonomamente. 2) le visite vengono organizzate in modo da assicurare la presenza regolare di ambo i genitori fatti salvi gli imprevisti e/o le modifiche necessitate da esigenze di o da impegni lavorativi dei genitori che dovranno essere previamente Per_1 concordati. Il padre starà con dal venerdì all'uscita da scuola o dopo le attività (inglese o altro) fino al lunedì con Per_1 accompagnamento a scuola in via alternata ogni due settimane compresi i pernotti presso il proprio domicilio in Venezia S. Elena;
Le visite infrasettimanali del padre (senza pernotto) vengono concordate dai genitori di volta in volta;
Sarà cura del padre nelle giornate di visita in cui il minore abbia frequentazione delle varie attività di accompagnarlo e di riprenderlo. I genitori ricorrono ormai da anni all'aiuto di una baby sitter il cui costo viene erogato dalla Regione Veneto ed intendono fruirne anche nel futuro nell'interesse di e secondo le necessità; Per_1 I genitori s'impegnano a comunicare per piano delle proprie ferie estive onde concordare la gestione del bambino;
La sig.ra è in grado di farlo entro il 28 febbraio di ogni anno il sig. entro Parte_1 Parte_2 il 31 mar Durante le vacanze estive, generalmente durante giugno o luglio, anche per periodi non continuativi, i genitori, in persona o tramite terzi, accompagneranno (in relazione al calendario prefissato), faranno frequentare e andranno a riprendere Per_1 nei centri estivi. Il periodo delle vacanze estive sarà equamente diviso in modo paritario. Considerando la complessità nel gestire le vacanze natalizie, fermo restando che la gestione di tale periodo debba essere sempre paritaria, si suggerisce la dividere il periodo in due parti: da fine scuola a fine anno e da inizio anno a rientro scuola. I genitori si alterneranno, negli anni i periodi suddetti. Per la Pasqua 2025 i giorni da venerdì al lunedì di Pasquetta starà col padre alternando l'anno successivo con la Per_1 madre. Per quanto concerne le vacanze cosiddette di Carnevale, nonché altri ponti e festività scolastiche i genitori manterranno il calendario ordinario, salvo diversa organizzazione per brevi vacanze od uscite fuori porta da concordare previamente e sempre col criterio dell'alternanza. Chiaramente, la gestione dei periodi sopra descritti, viene modificata nell'eventualità di forze maggiori (eventi gravi, malattie, ecc…). I genitori si impegnano a collaborare e a risolvere ogni divergenza con il dialogo e a fornirsi reciproche informazioni circa lo stato di salute di circa il rendimento scolastico e i progressi di crescita, dando tempestiva comunicazione di data Per_1 ed ora degli appuntamenti con il pediatra, con i medici specialisti e delle sedute di cura (terapia occupazionale, psicomotricità, incontri psicologici ecc. ) ai quali parteciperanno entrambi i genitori nel rispetto dei propri impegni di lavoro. I genitori si comunicheranno altresì tutti gli incontri fissati con gli insegnanti o allenatori o altri educatori cui è affidato lo sviluppo psicofisico del minore e favorendo la reciproca partecipazione a tutti gli eventi più significativi della sua vita (recite scolastiche e saggi, competizioni sportive, celebrazione sacramenti religiosi, esami ecc.); I genitori si impegnano ad inoltrarsi copia delle comunicazioni scuola – famiglia ricevute personalmente e ad attivarsi affinchè le scuole frequentate dal figlio, diano piena esecuzione alla Circolare n. 5336 / 2015 sulla corretta CP_1 attuazione del principio di bigenitorialità.
3) Il sig. corrisponderà alla sig. ra entro i primi cinque giorni del mese a Parte_2 Parte_1 partire d osito del ricorso tramite a somma di euro 300,00 a titolo di contributo nel mantenimento di aggiornabile agli indici ISTAT a partire da gennaio 2026. Per_1 Le spese straordinarie del figlio verranno divise al 50 % tra i genitori secondo le indicazioni di cui al Protocollo Per_1 del Tribunale di Venezia. Assegno Unico INPS al 50 % tra i genitori e spese detraibili al 50 %.
4) Le parti danno atto di aver regolamentato con atto a parte l'utilizzo della casa familiare che è di proprietà esclusiva dei genitori del sig. che concorda di mantenere in comodato la stessa alla sig.ra Parte_2 Parte_1 con il figlio Per_1
5) I genitor iano il reciproco consenso al rilascio di idoneo documento valido per l'espatrio del minore impegnandosi a concordare eventuali viaggi di all'estero. Per_1
6) I genitori dichiarano di no e reciprocamente alcuna pretesa a qualsivoglia titolo o ragione in relazione agli esclusivi e precorsi rapporti personali e con il minore.
7) Spese legali compensate tra le parti.”;
- spese di lite integralmente compensate. Venezia, così deciso nella camera di consiglio d.d.
9.07.2025. Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE seconda sezione civile Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, composto dai magistrati: Dr. Carlo Azzolini - presidente relatore - Dr. Matteo Del Vesco - giudice - Dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia il presente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso congiuntamente con ricorso d.d. 20.05.2025 da e , Parte_1 Parte_2
i
-genitori ricorrenti- Con l'intervento Del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: ricorso congiunto ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c. per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
* * * * *
- premesso che i genitori ricorrenti hanno concordemente chiesto l'adozione dei provvedimenti di cui in dispositivo nell'interesse del di loro figlio minore nato dalla loro relazione non coniugale in data Per_1
18.11.2014;
- considerato che all'udienza cartolare del 9.07.2025 fissata dal Giudice le parti hanno confermato tali conclusioni con note scritte di conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.;
- ricordato che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;
- ritenuto che ce non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni congiuntamente indicate dai genitori, in quanto esse non si pongono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore (tenuto conto dell'età del minore e delle sue esigenze), la cui audizione è stata da questo Tribunale omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'età e dell'accordo dei genitori (v. art. 473-bis.4 c.p.c.);
- ritenuto che complessivamente le condizioni indicate dalle parti garantiscano un sereno sviluppo psicofisico del minore e un rapporto equilibrato dello stesso con entrambi i genitori;
- ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
- prende atto degli accordi tra i genitori e ratifica le conclusioni congiuntamente presentate in ricorso e confermate all'udienza di trattazione del 9.07.2025 celebrata in forma scritta e di seguito riprodotte:
“1) Il minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 prevalente dell ta Croce 1669 presso la madre, impegnandosi i genitori a concordare e comunicare ogni spostamento di residenza che implichi una modifica del regime di visite concordato anche ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c. prendendo le decisioni di maggior interesse del minore relative ad istruzione, educazione e salute di comune accordo salvo l'ordinaria amministrazione che verrà esercitata da ciascun genitore autonomamente. 2) le visite vengono organizzate in modo da assicurare la presenza regolare di ambo i genitori fatti salvi gli imprevisti e/o le modifiche necessitate da esigenze di o da impegni lavorativi dei genitori che dovranno essere previamente Per_1 concordati. Il padre starà con dal venerdì all'uscita da scuola o dopo le attività (inglese o altro) fino al lunedì con Per_1 accompagnamento a scuola in via alternata ogni due settimane compresi i pernotti presso il proprio domicilio in Venezia S. Elena;
Le visite infrasettimanali del padre (senza pernotto) vengono concordate dai genitori di volta in volta;
Sarà cura del padre nelle giornate di visita in cui il minore abbia frequentazione delle varie attività di accompagnarlo e di riprenderlo. I genitori ricorrono ormai da anni all'aiuto di una baby sitter il cui costo viene erogato dalla Regione Veneto ed intendono fruirne anche nel futuro nell'interesse di e secondo le necessità; Per_1 I genitori s'impegnano a comunicare per piano delle proprie ferie estive onde concordare la gestione del bambino;
La sig.ra è in grado di farlo entro il 28 febbraio di ogni anno il sig. entro Parte_1 Parte_2 il 31 mar Durante le vacanze estive, generalmente durante giugno o luglio, anche per periodi non continuativi, i genitori, in persona o tramite terzi, accompagneranno (in relazione al calendario prefissato), faranno frequentare e andranno a riprendere Per_1 nei centri estivi. Il periodo delle vacanze estive sarà equamente diviso in modo paritario. Considerando la complessità nel gestire le vacanze natalizie, fermo restando che la gestione di tale periodo debba essere sempre paritaria, si suggerisce la dividere il periodo in due parti: da fine scuola a fine anno e da inizio anno a rientro scuola. I genitori si alterneranno, negli anni i periodi suddetti. Per la Pasqua 2025 i giorni da venerdì al lunedì di Pasquetta starà col padre alternando l'anno successivo con la Per_1 madre. Per quanto concerne le vacanze cosiddette di Carnevale, nonché altri ponti e festività scolastiche i genitori manterranno il calendario ordinario, salvo diversa organizzazione per brevi vacanze od uscite fuori porta da concordare previamente e sempre col criterio dell'alternanza. Chiaramente, la gestione dei periodi sopra descritti, viene modificata nell'eventualità di forze maggiori (eventi gravi, malattie, ecc…). I genitori si impegnano a collaborare e a risolvere ogni divergenza con il dialogo e a fornirsi reciproche informazioni circa lo stato di salute di circa il rendimento scolastico e i progressi di crescita, dando tempestiva comunicazione di data Per_1 ed ora degli appuntamenti con il pediatra, con i medici specialisti e delle sedute di cura (terapia occupazionale, psicomotricità, incontri psicologici ecc. ) ai quali parteciperanno entrambi i genitori nel rispetto dei propri impegni di lavoro. I genitori si comunicheranno altresì tutti gli incontri fissati con gli insegnanti o allenatori o altri educatori cui è affidato lo sviluppo psicofisico del minore e favorendo la reciproca partecipazione a tutti gli eventi più significativi della sua vita (recite scolastiche e saggi, competizioni sportive, celebrazione sacramenti religiosi, esami ecc.); I genitori si impegnano ad inoltrarsi copia delle comunicazioni scuola – famiglia ricevute personalmente e ad attivarsi affinchè le scuole frequentate dal figlio, diano piena esecuzione alla Circolare n. 5336 / 2015 sulla corretta CP_1 attuazione del principio di bigenitorialità.
3) Il sig. corrisponderà alla sig. ra entro i primi cinque giorni del mese a Parte_2 Parte_1 partire d osito del ricorso tramite a somma di euro 300,00 a titolo di contributo nel mantenimento di aggiornabile agli indici ISTAT a partire da gennaio 2026. Per_1 Le spese straordinarie del figlio verranno divise al 50 % tra i genitori secondo le indicazioni di cui al Protocollo Per_1 del Tribunale di Venezia. Assegno Unico INPS al 50 % tra i genitori e spese detraibili al 50 %.
4) Le parti danno atto di aver regolamentato con atto a parte l'utilizzo della casa familiare che è di proprietà esclusiva dei genitori del sig. che concorda di mantenere in comodato la stessa alla sig.ra Parte_2 Parte_1 con il figlio Per_1
5) I genitor iano il reciproco consenso al rilascio di idoneo documento valido per l'espatrio del minore impegnandosi a concordare eventuali viaggi di all'estero. Per_1
6) I genitori dichiarano di no e reciprocamente alcuna pretesa a qualsivoglia titolo o ragione in relazione agli esclusivi e precorsi rapporti personali e con il minore.
7) Spese legali compensate tra le parti.”;
- spese di lite integralmente compensate. Venezia, così deciso nella camera di consiglio d.d.
9.07.2025. Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -