Art. 14. Iscrizione nel registro
delle persone giuridiche 1. L'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorso tale termine, l'UII puo' coneludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
delle persone giuridiche 1. L'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorso tale termine, l'UII puo' coneludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.