Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro alla pubblica udienza dell'11.2.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 26500/'24 del ruolo generale
T R A
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 dall'avv. M. Luongo, presso il cui studio in Napoli alla Via Mattia Preti n. 10, elett.te domcilia
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale procuratore CP_1 speciale di rappresentato e difeso, in virtù di procura generale Controparte_2 alle liti per atto notaio di Roma del 21.7.2015, dall'avv. A. di Persona_1
Stefano, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, l'istante in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 37120240014887977000, per contributi gestione commercianti dal gennaio al dicembre 2022. Esponeva: di essere socio al 50% di ALLDOORS DI A&L SRLS. e di ricoprire il ruolo di amministratore della società, con oggetto sociale di rivendita di infissi;
che l'attività amministrativa era svolta da un lavoratore dipendente mentre al montaggio, ove richiesto, si provvedeva attraverso ditte esterno;
che, nel maggio 2023, era stato
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che, nell'arco temporale luglio/settembre 2023, la società aveva assunto a tempo determinato altri due operai;
di non aver mai prestato attività lavorativa all'interno dell'impresa. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “–in via principale dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito in questa sede impugnato, ed allegato al folio 1, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stesso e, per l'effetto, ma in ogni caso per tutti i motivi di cui al ricorso, disporre l'annullamento del medesimo, dichiarando pertanto il ricorrente non tenuto al pagamento delle somme a titolo di contributi, sanzioni e interessi e di qualsivoglia somma iscritta nell'avviso impugnato,
– dichiarare per tali effetti, e comunque per i motivi di cui in ricorso, l'illegittimità della citata iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti, im subordine dichiarare che l'odierno ricorrente non deve ritenersi assoggettato al preteso obbligo contributivo di cui all'atto impugnato, pertanto ordinare all' la cancellazione dell'iscrizione operata per il CP_1 periodo indicato nell'avviso e di cui agli atti, in ogni caso annullare l'avviso impugnato e ogni atto connesso, prodromico o consequenziale, Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione…”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , che deduceva di aver CP_1 provveduto allo sgravio delle poste in conseguenza del pronunciamento giudiziale circa l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, intervenuto nelle more. In ragione dell'avvenuto sgravio, in corso di causa, delle somme portate dall'avviso di addebito n. 37120240014887977000, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti all'udienza di discussione. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del
2 giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3 - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;). In considerazione del fatto che lo sgravio delle poste è intervenuto nell'immediatezza dell'accertamento giudiziale dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti ed in data anteriore all'udienza di discussione, si compensano per la metà le spese di lite che, per la residua quota, sono liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per la metà le spese di giudizio e condanna l' alla rifusione, in CP_1 favore del ricorrente, della residua quota, che liquida in euro 1.300,00, oltre CU, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. M. Luongo, dichiaratosi antistatario Napoli, l'11.2.2025 Il Giudice del lavoro
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