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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa discussa all' udienza del 27.3.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall' avv. E. Rizzo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Zupa Elena
Resistente
nonchè
rappr e difeso dall' avv Salvatore Graziuso CP_2
Oggetto: contratto di lavoro a termine
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.06.2021, la ricorrente di cui in epigrafe -premesso di aver lavorato alle dipendenze della (da ora in poi dall'1.07.2011 Controparte_1 CP_1
al 30.06.2017 (giorno del pensionamento) con qualifica di operaio specializzato di 4° livello del
CCNL “Per gli addetti ai lavori di sistemazione Idraulico Forestale e Idraulico Agraria”, in forza di successivi contratti a tempo determinato - deduceva di aver sempre svolto le stesse mansioni dei
CP_ dipendenti stabilmente immessi nei ruoli dell' cui era stata applicata la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali (applicabile al personale degli enti pubblici non economici) e che in violazione dell' art 4 dell' Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/1970 del Consiglio dell' Unione Europea (che vieta di trattare in modo dissimile i lavori a tempo determinato da quelli a tempo indeterminato) non gli era stata riconosciuta l' anzianità di servizio accumulata a decorrere dal 1 luglio 2011 anche ai fini della progressione stipendiale;
eccepiva inoltre che in violazione dell' art 5 co 4 bis del dlgs n 368/2001, aveva CP_1
illegittimamente prorogato oltre il termine di 36 mesi, il contratto a tempo determinato stipulato con il ricorrente di talchè dall' abusiva reiterazione dei contratti a termine derivava il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno previsto dall' art 36 dlgs 165/2001 nella misura prevista dall' art
32 co 5 l 183/2010 pari ad un' indennità omnicomprensiva tra un minimo di due ed un massimo di
12 mensilità dell' ultima retribuzione globale di fatto.
In considerazione di tanto chiedeva accertare che il rapporto di lavoro a termine del ricorrente si era sviluppato senza soluzione di continuità per una durata complessiva superiore a 36 mesi e per l' effetto condannare al risarcimento del danno subito in base all' art 36 co 5 d.lgs 165/2001 nella misura CP_1 prevista dall' art 32 l 183/2010; in ogni caso chiedeva accertarsi il diritto al riconoscimento dell' anzianità maturata nel corso del servizio prestato alle dipendenze di in forza di plurimi contratti CP_1
a tempo determinato e per l' effetto condannare al riconoscimento dell' anzianità lavorativa e CP_1
alla ricostruzione della carriera secondo le progressioni stipendiali previste dal CCNL Regione e
Autonomie Locali e alla corresponsione delle differenze retributive maturate.
Si costitutiva in giudizio che eccepiva preliminarmente la decadenza dall' impugnazione dei CP_1
contratti a tempo determinato e la prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate dal
1.7.2011 al 7.6.2016 in quanto solo con nota del 7.6.2021 il ricorrente aveva rivendicato il diritto alla ricostruzione della carriera;
nel merito contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Ai fini di un più compiuto iter motivazionale, appare utile preliminarmente evidenziare che è CP_1
un ente pubblico non economico;
a tale affermazione si perviene in considerazione del fatto che tale soggetto, operando alle dipendenze della Regione ed inserendosi nella sua struttura, costituisce una articolazione dell'ente territoriale, qualificandosi pertanto come ente pubblico non economico. In effetti, svolge attività di gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio forestale e CP_1
boschivo della Regione con finalità di ordine generale, coincidenti o strettamente collegate con quelle perseguite dalla Regione medesima in detto settore e sotto il controllo dell'ente territoriale (cfr. artt.
4, 5, 7, 8, 9, l.r. n. 3/2010).
Discende, pertanto, dalla natura pubblica non economica dell'ente datore di lavoro e dall'inerenza del rapporto di lavoro ai fini istituzionali dell'ente medesimo, la qualificazione pubblicistica di detto rapporto (cfr. Cass. n. 7419/1998; n. 15067/2014, n. 10973/2015).
La Suprema Corte (sentenza n. 10973/2015, a proposito del personale AFOR) ha ulteriormente evidenziato che, ai fini della contrattazione collettiva, il personale degli enti pubblici non economici
(qual è anche rientra nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente CP_1
dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del
2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario (punto 3. della motivazione), precisando ulteriormente che “la disciplina del pubblico impiego cosiddetto privatizzato, ora raccolta e coordinata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, prevede espressamente (art. 2, comma 3), che le relative disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. e che le Regioni a statuto ordinario vi si debbono attenere, rendendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Orbene, fra le norme del ridetto decreto legislativo, aventi come tali natura di principi fondamentali, sono comprese quelle di cui all'art. 40 e ss., disciplinanti la contrattazione collettiva, da attuarsi con la partecipazione dell'ARAN, attraverso un'apposita procedura e nel rispetto delle programmate disponibilità economiche, con previsione altresì di appositi controlli sulla compatibilità dei costi in relazione alla contrattazione integrativa (tanto che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa, resta escluso che le Pubbliche
Amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate - cfr, Cass., SU, n.
9146/2009). Pertanto, una volta venuta a regime la normativa sul pubblico impiego privatizzato, è da escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione possa trovare la sua fonte in contratti collettivi di diritto comune, come tali estranei, nella loro formazione, alle suddetta specifica inderogabile disciplina.”
Tale orientamento è stato condiviso anche dalla Corte d'Appello di Lecce nella sentenza n. 121 del
15.02.2019 (emessa in materia di rivendicazioni economiche di un dipendente . CP_1
Va pertanto esclusa l' azionabilità di qualsiasi diritto fondato su contrattazione cui sia rimasta estranea
, a prescindere dall' applicazione di fatto di una contrattazione di matrice privatistica. CP_3 ***
Tanto premesso va preliminarmente disattesa l' eccezione di decadenza ex art 32 l n 183/2010 sollevata dalla parte resistente CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi a proposito del recesso del committente (ex art 32 co 3 lett b) l 183/2010), il regime decadenziale che viene in rilievo si applica solo laddove il rapporto sia formalizzato con atto scritto (in tal senso Cass n 32254 e 34189/2019) mentre non CP_1
ha, a tal riguardo, fornito prova della stipula in forma scritta dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, la cui esistenza emerge unicamente dal modello C2 storico e dalle buste paga prodotte dal ricorrente. In ogni caso anche laddove si intendesse riconoscere l' operatività della clausola decadenziale di cui si discute, l' eventuale pronuncia sull' eccezione di decadenza in questione non potrebbe in ogni caso obliterare la valutazione incidentale dell' illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, ovvero del prolungato illegittimo impiego (oltre 36 mesi) del ricorrente ai fini dell' azionata tutela risarcitoria che qui rileva (v Cass n 23499/2022).
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Tanto premesso parte ricorrente rivendica il proprio diritto al risarcimento del danno per essersi il rapporto di lavoro a termine sviluppato senza soluzione di continuità per una durata complessiva di oltre 36 mesi.
L' art 19 dlgs 81/2015 prevede che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi… la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i trentasei mesi…”.
E tuttavia, circa le conseguenze sanzionatorie scaturenti da siffatta nullità, deve rilevarsi che -ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 (applicabile stante la natura del rapporto dedotto in giudizio)- la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Più in dettaglio, le Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 5072/2016) hanno enunciato il principio secondo cui nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, al risarcimento del danno previsto dall'art. 36 cit. con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art 32 l. n. 183/2010. Lo stesso esonero dall'onere probatorio è stato, da ultimo, esteso alle ipotesi di unico contratto a termine cui siano seguite una o più proroghe del termine illegittimo apposto all'unico contratto di lavoro, verificandosi in tal caso la reiterazione della illegittimità inziale (cfr.
Cass. n. 12499/2020).
Tanto premesso dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di sulla base di una sequenza di contratti aventi una durata complessiva CP_1
superiore a trentasei mesi, sicchè nessun dubbio residua in ordine al fatto che il ricorso al contratto a tempo determinato abbia nel caso in esame dato luogo ad un abuso meritevole di sanzione.
Alla luce dei suesposti principi di diritto, allora, accertata la nullità dei contratti stipulati -e dovendosi ritenere integrata l'ipotesi della illegittima reiterazione di contratti a termine- appare equo nella specie commisurare il risarcimento del danno spettante al ricorrente in una indennità onnicomprensiva corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 81/2015 (che ha sostituito -per quanto qui rileva- l'art. 32
l. n. 183/2010).
deve essere quindi condannata al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi legali CP_1 ovvero rivalutazione monetaria, se maggiore, come previsto dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994 per i crediti lavorativi dei pubblici dipendenti.
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Va invece rigettata la domanda del ricorrente intesa ad accertare il proprio diritto al riconoscimento dell' anzianità maturata in forza dei successivi contratti a tempo determinato con conseguente riconoscimento delle progressioni stipendiali previste secondo le disposizioni del CCNL Regioni e
Autonomie locali.
Ed invero parte ricorrente non ha fornito la prova dell' esistenza di una progressione stipendiale spettante ai soli dipendenti a tempo indeterminato a fronte dell' anzianità di servizio maturata. Parte ricorrente in particolare non ha prodotto in giudizio alcun elemento fattuale o giuridico da cui possa desumersi che allo stesso sarebbe spettata una retribuzione differente o altri benefici a fronte del riconoscimento dell' anzianità di servizio maturata durante il periodo di lavoro con contratti a termine.
Avrebbe dovuto dimostrare la presenza all' interno della contrattazione privatistica o di quella pubblicistica, che richiama ai fini dell' assoggettamento del rapporto di lavoro in esame, di fasce stipendiali direttamente connesse all' anzianità di servizio e il mancato riconoscimento delle relative differenze retributive al lavoratore a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato. Parte ricorrente ha invece omesso di indicare anche il livello di inquadramento spettante in base al CCNL
Regioni e Autonomie Locali.
In mancanza di tali elementi non può essere accolta la richiesta di riconoscimento dell' anzianità lavorativa ai fini del riconoscimento delle progressioni stipendiali e della corresponsione delle differenze retributive.
Risulta inoltre infondata la domanda di ricostruzione della carriera atteso che il ricorrente non risulta essere stato assunto a tempo indeterminato dalla resistente essendo andato in pensione in data
30.06.2017.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Accoglie il ricorso per quanto di regione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del CP_1
ricorrente di una indennità onnicomprensiva corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge.
Rigetta per il resto il ricorso.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso spese CP_1
forfettario, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 27.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa