Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01204/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Manganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valva, Comune di Valva - Commissione Erp, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dal Comune di Valva in ordine al provvedimento conclusivo del procedimento di riesame della domanda al fabbisogno abitativo di ERP nel Comune di Valva, per l'assegnazione di 17 alloggi popolari a firma del sig. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il-OMISSIS- il ricorrente presentava la domanda per il fabbisogno abitativo di ERP nel Comune di Valva, per l’assegnazione di 17 alloggi popolari, di cui all’avviso/bando regionale ERP del -OMISSIS-
Il -OMISSIS- era pubblicata la graduatoria definitiva, nella quale il ricorrente è stato collocato in quinta posizione.
Con preavviso n. prot. -OMISSIS- la Commissione ERP c/o il Comune di Valva rappresentava al ricorrente che, in riferimento alla sua partecipazione, sarebbe emersa la carenza di alcuni requisiti, in quanto: - non avrebbe un requisito di accesso alla graduatoria, risultando proprietario di un alloggio di mq. 129, cat.A4; - sarebbe emersa altresì la carenza di documentazione relativa all’applicabilità di tre dei criteri di priorità per l’assegnazione degli alloggi, precisamente quelli di cui alle lettere F, H e K del bando, ovvero: 2 - nucleo familiare residente in un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione accertate e documentate dall’autorità pubblica competente; - nucleo familiare residente in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di un componente affetto da handicap, invalidità congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione certificata da struttura pubblica; - obbligo per il nucleo familiare di rilascio dell’alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall’autorità competente per evento calamitoso.
Il -OMISSIS- il ricorrente depositava note difensive con le quali deduceva che, pur essendo titolare di un alloggio di m.q. 129 cat. A/4, lo stesso è privo dei requisiti di abitabilità di cui al D.M. 5 luglio 1975.
Con nota prot. n. -OMISSIS-, la Commissione E.R.P. escludeva il ricorrente dalla graduatoria definitiva regionale per l’assegnazione degli alloggi popolari, per “mancanza del requisito di accesso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b (titolare di alloggio di proprietà asseritamente adeguato al proprio nucleo familiare, n.d.r.) del Regolamento Regionale del 28.10.2019 n. 11 e ss.mm.ii.”.
Avverso l’atto de quo insorgeva il ricorrente mediante ricorso dinnanzi a questo TAR, definito con sentenza n. 1290/2024 di accoglimento del gravame.
Con note prot. -OMISSIS- si comunicava al ricorrente di aver reinserito quest’ultimo nelle graduatorie ERP e di aver contestualmente riavviato il procedimento di riesame della sua richiesta.
Il -OMISSIS-, il ricorrente presentava le proprie osservazioni.
Il Comune rimaneva silente.
Con ricorso ex art. 116 cpa., ritualmente notificato e depositato, la ricorrente agisce avverso il silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione, al fine di ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ente.
Nell’udienza camerale del 25 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
E’ d’obbligo una premessa ricostruttiva.
Com’è noto, il comportamento inerziale della Pubblica Amministrazione ha un significativo apprezzamento da parte del nostro ordinamento giuridico, il quale, in un’ottica finalistica del soddisfacimento del preminente interesse pubblicistico, appresta, in favore del privato, due tipi di tutela: una preventiva di semplificazione procedimentale, in tema di silenzio assenso ed una successiva, nella materia del tutto residuale e recessiva del silenzio rigetto. Al di fuori dei tassativi casi di valenza legalmente qualificata della condotta inerte pubblicistica, si configura la fattispecie del silenzio rifiuto o silenzio inadempimento, rigorosamente circoscritta alla pura e semplice violazione dell’obbligo giuridico di provvedere, che, perciò solo, integra un tipico caso di inadempimento, stigmatizzabile con i rimedi originanti dal combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a.
L’obbligo di provvedere nel termine di legge è palesemente scandito nell’art. 2 della Legge 241/1990, il quale, nel declinare un ineludibile principio di certezza giuridica oltre che di tutela dell’affidamento privato, da un lato consacra il tempo a bene degno di rilievo e considerazione giuridica e, dall’altro, impone all’Amministrazione di definire un procedimento, avviato con istanza privata, mediante l’adozione di una soluzione provvedimentale, entro i termini di legge.
Il decorso del termine normativamente previsto per provvedere non costituisce di per sé causa di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, né preclude la prosecuzione delle attività d'istruttoria procedimentale; in effetti, in assenza di un'esplicita prescrizione di decadenza del potere, alla previsione del termine di conclusione del procedimento deve essere attribuita una funzione meramente acceleratoria; detto altrimenti, il mancato rispetto del termine, entro il quale la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento, non assurge a requisito inficiante la validità del provvedimento adottato tardivamente (Tar Potenza, sez. I, 24/03/2020, n.212).
Ai fini della declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato nonché della condanna della stessa, è necessario che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato); permane invece la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (Consiglio di Stato sez. IV, 06/12/2019, n.8349).
Ed invero, calando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio addiviene ad una declaratoria di improcedibilità del gravame.
Agli atti è versato il provvedimento del -OMISSIS-, recante l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria per mancanza dei requisiti di accesso.
L’adozione dell’atto de quo declina una sopravvenuta carenza di interesse.
E tanto basta.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
Il Collegio ritiene di confermare in via definitiva l’ammissione al gratuito patrocinio, già disposta in via provvisoria dall’apposita Commissione con decreto del -OMISSIS-, statuendo quanto segue con riferimento all’istanza del difensore del ricorrente per il pagamento di onorari e spese dovutigli:
- visto l’art. 82 del d.p.r. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei «valori medi delle tariffe professionali vigenti», tenuto conto dell’impegno professionale;
- visto l’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014: «ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»;
- ritenuto, alla stregua delle richiamate previsioni normative ed in relazione alla limitata difficoltà della controversia, che è congrua la determinazione in complessivi € 400,00, oltre a spese generali ed accessori, come dovuti per legge, della somma spettante al difensore istante a titolo di compensi e spese per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Conferma l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio e liquida al relativo difensore la somma complessiva di € 400,00, oltre spese generali ed accessori, dovuti per legge, per compensi e spese relativi al presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona interessata.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
Laura Zoppo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.