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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 07/05/2025
All'udienza del 07/05/2025 sono presenti:
l'avvocato Flavia Coppolino, anche in sostituzione dell'avvocato Ventimiglia, per parte opponente;
l'avvocato Concetta Amore, in sostituzione dell'avvocato Rossi, per parte opposta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come da atti.
L'avvocato Coppolino si riporta alle conclusioni di cui al foglio di p.c. depositato il 16.4.2025;
l'avvocato Amore contesta la produzione documentale, evidenziando che trattasi di note non autorizzate e ne chiede l'espunzione.
L'avvocato Coppolino contesta e insiste evidenziando che si tratta di foglio di p.c. e insiste in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisca la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura in udienza del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nel giudizio iscritto al n. 5854/2021 R.G., promosso da
1 , nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Andrea Ventimiglia e
Flavia Coppolino, giusta procura in atti;
opponente contro codice fiscale , partita iva , con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale a Venezia Mestre, via Terraglio 63, in persona del procuratore , Controparte_2
giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Venezia – Mestre del Persona_1
6.7.2018 (rep. n. 39722, racc. 14051), e per essa codice fiscale E_
, partita iva con sede legale a Venezia Mestre, via Terraglio 63, in P.IVA_3 P.IVA_2
persona del procuratore , giusta procura speciale a rogito del notaio Controparte_2 Per_1
di Venezia – Mestre del 21.12.2020 (rep. 42416, racc. 15733), rappresentata e difesa
[...] dall'avvocato Marco Rossi, giusta procura in atti;
opposto
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1042/2021 emesso dal Tribunale di Catania il 13.3.2021 e notificato il 23.3.2021, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro
5.594,25, quale saldo debitore derivante dal contratto di apertura di credito n. 1109651342301
stipulato in data 4.8.2008 con , oltre interessi e spese del procedimento Controparte_4
monitorio.
A fondamento della citazione in giudizio, l'opponente ha dedotto, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di e nel merito, la nullità del contratto ai sensi Controparte_1 dell'art. 117 t.u.b. in mancanza di sottoscrizione delle condizioni generali e l'inidoneità della documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 15.9.2021 si è costituita in giudizio
[...]
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il Controparte_1
rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e spiegando domanda di condanna alla restituzione dell'indebito (art. 2033 c.c.) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.).
2 Nel corso del giudizio è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del titolo ed è stato assegnato il termine per avviare il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'udienza del 7.5.2025 il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
Controparte_1
Quanto alla presunta violazione dell'art. 122 c.p.c., in ragione dell'allegazione dell'opposta di un contratto di cessione “interamente scritto in lingua inglese e non munito di alcuna traduzione” - in disparte la circostanza che, nell'odierna fase di opposizione, Controparte_1
abbia prodotto traduzione asseverata del detto documento – occorre rammentare che “il
[...]
principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si
riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti.” (cfr. Cass. n. 13249 del 13.6.2011).
Ciò posto, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma
libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei
rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.
10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
Nel caso di specie, ha depositato, nell'odierna fase di opposizione, Controparte_1
l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 13.7.2017 n. 82 attestante la cessione in blocco dei crediti, il contratto di cessione concluso tra CA IS e , la lista dei crediti ceduti, Controparte_4
la notifica dell'intervenuta cessione, l'atto di conferimento di ramo d'azienda con riferimento al trasferimento del credito da CA IS a (docc. 7 – 8 – 9 - 10 fascicolo parte Controparte_1
opposta). Tra i rapporti oggetto di cessione rientra senza dubbio il credito per cui è causa, atteso che la cessione avvenuta tra e ha ad oggetto un Controparte_5 Controparte_4
“portafoglio di contratti, crediti monetari, diritti, rapporti giuridici, ivi incluse le Obbligazioni
Assunte con l'esclusione delle Obbligazioni Mantenute (entrambe definite in seguito)
Contr originatesi dopo il 30 settembre 2016 (il "Portafoglio ) che derivano da o sono connesse
a, prestiti al consumo, prestiti personali, carte di credito e scoperti (denominati collettivamente
3 "Prestiti") che al 30 settembre 2016 (o alle altre date specificate di seguito) soddisfano i
seguenti criteri: sono di proprieta' del Venditore al 30 settembre 2016 e provengono dall'Italia da uno dei seguenti soggetti: (a) il Venditore;
oppure (b) Controparte_6
o […], i cui contratti, crediti monetari, diritti, rapporti giuridici sono Controparte_7 stati ceduti al Venditore […]”. Inoltre, le liste dei crediti ceduti prodotte in atti indicano, al nominativo di il credito di euro 5.594,25 ed il numero di contratto Parte_1
1109651342301 corrispondente a quello dedotto in ricorso monitorio (cfr. doc. 12), nonché il numero “ndg” (000001242081) coincidente con quello indicato sull'estratto conto “ CP_4
ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Sussiste, pertanto, la prova della legittimazione attiva del cessionario in ordine alla titolarità del credito fatto valere con l'ingiunzione di pagamento.
3. Nel merito, l'opposizione proposta da è fondata, risultando assorbente il Parte_1 motivo di opposizione concernente l'omessa prova della pretesa creditoria dedotta da parte opposta.
3.1 in diritto si osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, alla stregua dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale, incombe sulla banca opposta dare la prova dei fatti costitutivi della domanda - depositando in giudizio il contratto di apertura di credito, comprensivo delle condizioni economiche sottoscritte ed approvate dal cliente, nonché gli estratti conto integrali del rapporto - mentre sul debitore fornire la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Posto che ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento del saldo Controparte_1
debitore di euro 5.594,25 relativo al contratto di apertura di credito (mediante utilizzo di carta revolving) n. 1109651342301 stipulato tra e in data Parte_1 Controparte_4
4.8.2008, l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo deducendo che, a fondamento della pretesa creditoria, l'opposta avrebbe prodotto un documento rappresentativo di un modulo di richiesta Barclaycard, sottoscritto in data 4.8.2008, al quale risulterebbe allegato un documento di sintesi del 1.1.2008 (otto mesi prima), contenente clausole contrattuali poco leggibili e non sottoscritte dal cliente, in violazione degli artt. 117 t.u.b. e
1350 c.c.
Sul punto occorre osservare che la forma scritta prevista dall'art. 117 t.u.b. ha “la funzione di tutelare il contraente debole e deve, pertanto, ritenersi soddisfatta quando il cliente ha
sottoscritto le condizioni economiche, potendosi invece il consenso della banca desumersi da
4 comportamenti concludenti, quali la consegna della somma richiesta a titolo di finanziamento”
(cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, n. 898/2018). In particolare, l'art. 117, comma 4 t.u.b. impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione o onere praticato nei contratti bancari. Ed invero, affinché possa dirsi rispettato requisito di determinatezza о determinabilità dell'oggetto del contratto e che l'oggetto del contratto sia considerato determinabile, ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il tasso di interesse sia desumibile dal contratto senza alcun margine di incertezza e di discrezionalità in capo al mutuante (cfr.
Cass. n. 25205/2014).
3.2 Nel caso di specie, dall'esame del documento n. 4, denominato “contratto” ed allegato al ricorso monitorio, è possibile desumere che abbia sottoscritto in data Parte_1
4.8.2008 un modulo di richiesta di apertura di credito, mediante utilizzo di carta revolving
“Barclayscard classic”. Nondimeno, la prima pagina di tale documento contiene esclusivamente l'anagrafica del cliente, l'autorizzazione di addebito nel conto corrente, il pagamento mensile ed il trasferimento dell'importo di euro 500 sul conto, nonché
l'accettazione del “regolamento” con mera enunciazione dei numeri e dei titoli delle clausole contrattuali. Rispetto a tale modulo contrattuale, nel quale risultano contenute le uniche sottoscrizioni rese dall'opponente, si distingue poi il documento di sintesi “N. 6 del 1.1.2008”
- contenente le condizioni previste indistintamente originanti o dal rilascio della carta revolving
“gold” ovvero “classic” - il quale si presenta come un documento a sé stante, privo della sottoscrizione del cliente e recante data anteriore rispetto alla conclusione del primo modulo contrattuale. Sicché non risulta possibile desumere che il cliente abbia contestualmente approvato e sottoscritto le condizioni economiche applicate al citato rapporto, non potendosi ritenere soddisfatto, pertanto, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 comma 4 t.u.b.
Alla luce delle superiori considerazioni, in difetto di prova del credito da parte della banca opposta, l'opposizione va integralmente accolta ed il decreto ingiuntivo 1042/2021 va revocato. CP_ 4. Le domande condannatorie proposte da in via riconvenzionale e subordinata, ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c., vanno rigettate, tenuto conto dell'estrema genericità della domanda di ripetizione di indebito nonché dell'inesistenza del requisito della residualità di cui all'art. 2041 c.c.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Esse si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi
5 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità
delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5854/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 1042/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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