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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5510 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5989/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 3/4/2025
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Bruno . Parte_1
-appellante -
E
con socio unico rappresentata e difesa dall' avv. Anna Paola Mormino CP_1
-appellata-
OGGETTO: Appello avverso sentenza emessa ai sensi dall' art. 281 sexie c.p.c. dal Tribunale di Roma n. 14259/2019 pubbl. il 4/7/2019 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 3/4/2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 .Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma con socio unico per sentir accertare la responsabilità della convenuta per CP_1 il sinistro occorso in danno dell' attore il 15.04.2010 sull'Autostrada A90 – Grande Raccordo Anulare al Km 26+800, e l' obbligo di risarcire i danni subiti dei quali chiedeva la condanna per l'importo complessivo di Euro trentanovemilacentoottantacinque/90 (Euro 39.185,90) o della somma che sarebbe risultata di giustizia in relazione agli accertamenti effettuati ed all'istruttoria esperita, oltre spese di lite.
2. Il ondava le sue richieste giudiziali su quanto accaduto in data 15 novembre 2010 quando, Parte_1 percorrendo l'Autostrada A90 – Grande Raccordo Anulare (di seguito “GRA”) proveniente da Nomentana e diretto verso Tiburtina, alla guida del suo motoveicolo Honda Hornet targato CG 63049 di sua proprietà, alle ore 13:00 circa, si trovava improvvisamente di fronte ad un ampio cedimento o irregolarità del manto stradale. A causa di tale cedimento -che i verbalizzanti in sede di rilievi avevano poi misurato di dimensioni pari a m. 2 di larghezza e m. 3 di lunghezza - l' attore era impossibilitato ad evitare la buca in questione e nel passarci sopra perdeva il controllo del veicolo e cadeva in terra. Soccorso nell'immediatezza dal signor altro autista che immediatamente lo seguiva a Persona_1 bordo del suo autocarro, ed intervenuta la Polizia Stradale che provvedeva a redigere verbale , lo stesso veniva trasportato all'ospedale Sandro Pertini e successivamente trasferito al CTO Persona_2
3.Sulla base della documentazione rilasciata dai due nosocomi il iniziava una procedura Parte_1 stragiudiziale nei confronti dell' asserita responsabile per ottenere il risarcimento del danno CP_1 subito e la che gestiva il sinistro per conto di riconosceva il seguente Controparte_2 CP_1 danno: invalidità permanente del 12%, invalidità temporanea totale di giorni 30 e invalidità temporanea parziale di giorni 230 corrispondendo al danneggiato l'importo di Euro 14.000,00 , accettato come acconto sul maggior dovuto .
4.La parte convenuta si costituiva in giudizio impugnando la domanda attrice, chiedendone il rigetto e deducendo che la domanda era improcedibile per mancato esperimento della Negoziazione Assistita, e nel merito infondata stante l' assenza dei presupposti previsti a tal fine dall'art. 2043 c.c. e . 2051 c.c.. Deduceva altresì che la responsabilità fosse invece imputabile ad un comportamento tenuto dallo stesso danneggiato e che la quantificazione del danno complessivo e di quello ancora risarcibile operata dall'attore fosse errata.
5.Escusso il teste fissata udienza per la discussione e la lettura in udienza della decisione R_ ex art. 281 sexies c.p.c il Tribunale così decideva “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti della – rigetta la Parte_1 Controparte_3 domanda attrice;
- condanna a rimborsare alla società le spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio, spese che liquida in euro 3.000,00 oltre oneri accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%”.
6.Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale gravame il censurando nell' unico Parte_1 motivo di appello la erronea interpretazione degli elementi di prova acquisti nel precedente grado , e in particolar modo le dichiarazioni rese dal teste confermativi della responsabilità esclusiva R_ della convenuta . Ha chiesto in riforma dell' impugnata sentenza, l' accoglimento delle conclusioni rassegnate nel precedente grado
7.Si è costituita l' appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell' impugnata sentenza.
8.Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione dell' udienza del 3/4/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex artt. 190 c.p.c.
9.Il Tribunale dopo aver richiamato la disciplina generale della responsabilità per cose in custodia di cui all' art. 2051 c.c. e il diverso regime dell' onere probatorio gravante sul danneggiato che agisce invece in base al precetto del neminem laedere di cui all' art. 2043 c.c. , ha ricostruito minuziosamente la dinamica dei fatti come descritta in citazione e tutte le prove acquisite nel giudizio ( verbale Polizia Stradale con dichiarazioni rese dal teste e dichiarazioni rese dal medesimo in udienza . R_ Da tale ricostruzione , e in particolare dal verbale redatto dalle autorità intervenute successivamente al sinistro contenenti anche le dichiarazioni rese dal teste i verbalizzanti , nonché dal raffronto R_ con le dichiarazioni rese dal quest' ultimo nel corso del giudizio , è emerso che 1) il è stato Parte_1 trovato a distanza di centosessanta metri dal suo motociclo e di duecento metri dal cedimento dell' asfalto;
2) il cedimento è stato riscontrato in prossimità del margine destro della prima corsia di marcia, e non nella corsia centrale dall' attore di cui alle dichiarazioni rese dal i verbalizzanti;
3) il R_ percorreva la corsia centrale e non quella interna essendo stato rinvenuto il mezzo nella Parte_1 corsia di sorpasso;
4) il ha dichiarato ai verbalizzanti che giunto al Km. 26,800 notava un R_ motociclista che stava percorrendo, a velocità elevata, la corsia di marcia normale e senza motivo perdeva il controllo del mezzo, senza indicare la corsia di marcia utilizzata dal medesimo;
5) in sede di escussione il teste ha dichiarato che il motociclista sbandava su una buca o dosso e R_ cadeva a terra, senza tuttavia precisare su quale corsia si fermava il mezzo né chiarire le ragioni delle diverse dichiarazioni rese ai verbalizzanti in ordine allo sbandamento, e confermare la velocità elevata tenuta dal motociclista pur riferita ai verbalizzanti.
Dalla mancata prova delle circostanze dedotte in citazione in ordine alla corsia interna di marcia utilizzata dal motociclista e alla collocazione dell' anomalia sulla anzidetta corsia (in luogo che nel margine destro della prima corsia risultante dai rilievi dei verbalizzanti ), il Tribunale ha giustamente desunto la mancanza di prova del nesso di causalità tra il cedimento dell' asfalto e la caduta del motociclista e rigettato quindi la domanda per mancato assolvimento dell' onere probatorio gravante sull' attore ex art. 2967 c.c.
Ritiene la Corte di condividere le ragioni della decisione .
Invero, il quadro probatorio sopra esaminato non consente di ritenere provato l' assunto attoreo, in quanto i rilievi dei verbalizzanti avente valore fidefaciente ai sensi dell' art. 2700 c.c. collocano l' anomalia del manto stradale al margine destro della prima corsia di marcia invece che nella corsia centrale utilizzata dal motociclista secondo le coerenti affermazioni del Tribunale basate sulla posizione statica del mezzo . Inoltre non vi è concordanza sulle cause della caduta in ragione della divergenza tra le dichiarazioni rese sul punto dal ai verbalizzanti e quanto riferito da quest' R_ ultimo in sede di escussione . Tale discordanza- si rileva- impedisce di ritenere provato il nesso causale tra l' anomalia del manto stradale e la caduta ed assolto l' onere probatorio gravante sull' attore ex art. 2967 c.c.
Peraltro non può non evidenziarsi che l' appellante si è limitata a contestare in via del tutto generica l' impianto motivazionale della sentenza con argomentazioni meramente assertive della erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, non suffragate da alcun elemento oggettivo di riscontro idoneo ad infirmare la validità delle ragioni poste a fondamento della decisione che si ritiene senz' altro debba essere confermata .
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' appellante e in favore dell' appellata nella misura indicata nella parte dispositiva, a valori medi, secondo il valore della causa( indeterminabile/complessità bassa), con espunzione delle voci trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma ai sensi dell' art. 281 sexies Parte_1
c.p.c. all' udienza del 4/7/2019 , notificata il 22/7/2019, n. 14259/2019 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede : rigetta l' appello.
-condanna a rifondere a con socio unico le spese di lite del presente Parte_1 CP_1 grado che liquida in euro 5.210,00 , oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge .
-dichiara che l' appellante è tenuto al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 .
Così deciso nella Camera di consiglio del 22/09/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5989/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 3/4/2025
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Bruno . Parte_1
-appellante -
E
con socio unico rappresentata e difesa dall' avv. Anna Paola Mormino CP_1
-appellata-
OGGETTO: Appello avverso sentenza emessa ai sensi dall' art. 281 sexie c.p.c. dal Tribunale di Roma n. 14259/2019 pubbl. il 4/7/2019 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 3/4/2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 .Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma con socio unico per sentir accertare la responsabilità della convenuta per CP_1 il sinistro occorso in danno dell' attore il 15.04.2010 sull'Autostrada A90 – Grande Raccordo Anulare al Km 26+800, e l' obbligo di risarcire i danni subiti dei quali chiedeva la condanna per l'importo complessivo di Euro trentanovemilacentoottantacinque/90 (Euro 39.185,90) o della somma che sarebbe risultata di giustizia in relazione agli accertamenti effettuati ed all'istruttoria esperita, oltre spese di lite.
2. Il ondava le sue richieste giudiziali su quanto accaduto in data 15 novembre 2010 quando, Parte_1 percorrendo l'Autostrada A90 – Grande Raccordo Anulare (di seguito “GRA”) proveniente da Nomentana e diretto verso Tiburtina, alla guida del suo motoveicolo Honda Hornet targato CG 63049 di sua proprietà, alle ore 13:00 circa, si trovava improvvisamente di fronte ad un ampio cedimento o irregolarità del manto stradale. A causa di tale cedimento -che i verbalizzanti in sede di rilievi avevano poi misurato di dimensioni pari a m. 2 di larghezza e m. 3 di lunghezza - l' attore era impossibilitato ad evitare la buca in questione e nel passarci sopra perdeva il controllo del veicolo e cadeva in terra. Soccorso nell'immediatezza dal signor altro autista che immediatamente lo seguiva a Persona_1 bordo del suo autocarro, ed intervenuta la Polizia Stradale che provvedeva a redigere verbale , lo stesso veniva trasportato all'ospedale Sandro Pertini e successivamente trasferito al CTO Persona_2
3.Sulla base della documentazione rilasciata dai due nosocomi il iniziava una procedura Parte_1 stragiudiziale nei confronti dell' asserita responsabile per ottenere il risarcimento del danno CP_1 subito e la che gestiva il sinistro per conto di riconosceva il seguente Controparte_2 CP_1 danno: invalidità permanente del 12%, invalidità temporanea totale di giorni 30 e invalidità temporanea parziale di giorni 230 corrispondendo al danneggiato l'importo di Euro 14.000,00 , accettato come acconto sul maggior dovuto .
4.La parte convenuta si costituiva in giudizio impugnando la domanda attrice, chiedendone il rigetto e deducendo che la domanda era improcedibile per mancato esperimento della Negoziazione Assistita, e nel merito infondata stante l' assenza dei presupposti previsti a tal fine dall'art. 2043 c.c. e . 2051 c.c.. Deduceva altresì che la responsabilità fosse invece imputabile ad un comportamento tenuto dallo stesso danneggiato e che la quantificazione del danno complessivo e di quello ancora risarcibile operata dall'attore fosse errata.
5.Escusso il teste fissata udienza per la discussione e la lettura in udienza della decisione R_ ex art. 281 sexies c.p.c il Tribunale così decideva “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti della – rigetta la Parte_1 Controparte_3 domanda attrice;
- condanna a rimborsare alla società le spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio, spese che liquida in euro 3.000,00 oltre oneri accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%”.
6.Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale gravame il censurando nell' unico Parte_1 motivo di appello la erronea interpretazione degli elementi di prova acquisti nel precedente grado , e in particolar modo le dichiarazioni rese dal teste confermativi della responsabilità esclusiva R_ della convenuta . Ha chiesto in riforma dell' impugnata sentenza, l' accoglimento delle conclusioni rassegnate nel precedente grado
7.Si è costituita l' appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell' impugnata sentenza.
8.Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione dell' udienza del 3/4/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex artt. 190 c.p.c.
9.Il Tribunale dopo aver richiamato la disciplina generale della responsabilità per cose in custodia di cui all' art. 2051 c.c. e il diverso regime dell' onere probatorio gravante sul danneggiato che agisce invece in base al precetto del neminem laedere di cui all' art. 2043 c.c. , ha ricostruito minuziosamente la dinamica dei fatti come descritta in citazione e tutte le prove acquisite nel giudizio ( verbale Polizia Stradale con dichiarazioni rese dal teste e dichiarazioni rese dal medesimo in udienza . R_ Da tale ricostruzione , e in particolare dal verbale redatto dalle autorità intervenute successivamente al sinistro contenenti anche le dichiarazioni rese dal teste i verbalizzanti , nonché dal raffronto R_ con le dichiarazioni rese dal quest' ultimo nel corso del giudizio , è emerso che 1) il è stato Parte_1 trovato a distanza di centosessanta metri dal suo motociclo e di duecento metri dal cedimento dell' asfalto;
2) il cedimento è stato riscontrato in prossimità del margine destro della prima corsia di marcia, e non nella corsia centrale dall' attore di cui alle dichiarazioni rese dal i verbalizzanti;
3) il R_ percorreva la corsia centrale e non quella interna essendo stato rinvenuto il mezzo nella Parte_1 corsia di sorpasso;
4) il ha dichiarato ai verbalizzanti che giunto al Km. 26,800 notava un R_ motociclista che stava percorrendo, a velocità elevata, la corsia di marcia normale e senza motivo perdeva il controllo del mezzo, senza indicare la corsia di marcia utilizzata dal medesimo;
5) in sede di escussione il teste ha dichiarato che il motociclista sbandava su una buca o dosso e R_ cadeva a terra, senza tuttavia precisare su quale corsia si fermava il mezzo né chiarire le ragioni delle diverse dichiarazioni rese ai verbalizzanti in ordine allo sbandamento, e confermare la velocità elevata tenuta dal motociclista pur riferita ai verbalizzanti.
Dalla mancata prova delle circostanze dedotte in citazione in ordine alla corsia interna di marcia utilizzata dal motociclista e alla collocazione dell' anomalia sulla anzidetta corsia (in luogo che nel margine destro della prima corsia risultante dai rilievi dei verbalizzanti ), il Tribunale ha giustamente desunto la mancanza di prova del nesso di causalità tra il cedimento dell' asfalto e la caduta del motociclista e rigettato quindi la domanda per mancato assolvimento dell' onere probatorio gravante sull' attore ex art. 2967 c.c.
Ritiene la Corte di condividere le ragioni della decisione .
Invero, il quadro probatorio sopra esaminato non consente di ritenere provato l' assunto attoreo, in quanto i rilievi dei verbalizzanti avente valore fidefaciente ai sensi dell' art. 2700 c.c. collocano l' anomalia del manto stradale al margine destro della prima corsia di marcia invece che nella corsia centrale utilizzata dal motociclista secondo le coerenti affermazioni del Tribunale basate sulla posizione statica del mezzo . Inoltre non vi è concordanza sulle cause della caduta in ragione della divergenza tra le dichiarazioni rese sul punto dal ai verbalizzanti e quanto riferito da quest' R_ ultimo in sede di escussione . Tale discordanza- si rileva- impedisce di ritenere provato il nesso causale tra l' anomalia del manto stradale e la caduta ed assolto l' onere probatorio gravante sull' attore ex art. 2967 c.c.
Peraltro non può non evidenziarsi che l' appellante si è limitata a contestare in via del tutto generica l' impianto motivazionale della sentenza con argomentazioni meramente assertive della erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, non suffragate da alcun elemento oggettivo di riscontro idoneo ad infirmare la validità delle ragioni poste a fondamento della decisione che si ritiene senz' altro debba essere confermata .
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' appellante e in favore dell' appellata nella misura indicata nella parte dispositiva, a valori medi, secondo il valore della causa( indeterminabile/complessità bassa), con espunzione delle voci trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma ai sensi dell' art. 281 sexies Parte_1
c.p.c. all' udienza del 4/7/2019 , notificata il 22/7/2019, n. 14259/2019 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede : rigetta l' appello.
-condanna a rifondere a con socio unico le spese di lite del presente Parte_1 CP_1 grado che liquida in euro 5.210,00 , oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge .
-dichiara che l' appellante è tenuto al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 .
Così deciso nella Camera di consiglio del 22/09/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta