Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17835/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Avv. Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr.17835/2016 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. come da verbale,
TRA
La società , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Felix Garzelli presso in cui studio in Noci è elettivamente domiciliata;
- creditore opposto -
Contro
La società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Luca Sardella presso il cui studio in
Statte è elettivamente domiciliata;
- debitore opponente -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 14.11.2016, la società ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3930/2016, emesso dal Tribunale di Bari depositato il 4.10.2016( proc.civ. n.13104/2016 RG) con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.609,00 oltre gli interessi legali dalla domanda, nonché delle spese, diritti e onorari della procedura monitoria, liquidati in complessivi €. 945,50 di cui €.145,50 per esborsi;
oltre IVA e CAP come per legge.
di avere eseguito il pagamento integrale delle fatture poste a base del provvedimento monitorio ad eccezione dell'irrisoria somma di €. 166.00; specificava i tempi e le modalità di pagamento.
Chiedeva l'accertamento dell'avvenuto pagamento e quindi non dovuta la somma di €.
12.690,00; in via subordinata la limitazione della condanna al residuo importo di €. 166,00; con condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa del 4.4.2017 si costituiva la società Parte_1
, che, nel contestare le richieste proposte dalla società opponente, osservava
[...] che tra le parti erano intercorsi rapporti commerciali durati nel tempo;
che i pagamenti erano avvenuti a mezzo assegni protestati;
che i titoli indicati e le fatture erano stati emesse in data antecedente per i pregressi rapporti contrattuali. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione ed il rigetto dell'opposizione.
Esperito inutilmente il tentativo di bonario componimento, assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. ed espletata la prova come ammessa;
la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, depositate solo da parte opposta.
Invero stante la necessità di chiarimenti è stata disposta la rimessione sul ruolo e la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 28.3.2025 parte opposta ha depositato l'originale del ricorso per decreto ingiuntivo con relativo decreto, relata di notifica e attestazione di concessione della provvisoria esecuzione.
Il Giudice, lette le conclusioni rassegnate dal procuratore di parte opposta in conformità all'invito formulato con precedente decreto, lo ha invitato a precisare le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione appare infondata.
Va preliminarmente detto che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta pag. 2/4 con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 20613 del
07/10/2011).
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, è stato acclarato il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez.
L, n. 6205 del 15/03/2010; SS. UU. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie l'opposta, attrice in senso sostanziale, agendo per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione (pagamento noleggio mezzi ) resa all'odierno opponente (azione di adempimento), ha provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito cui era seguita l'emissione di fatture non contestate.
L'opponente non ha contestato le fatture ma l'avvenuto adempimento senza purtroppo dare prova dei pagamenti imputabili alle fatture poste a base della richiesta per decreto ingiuntivo.
Sta di fatto che espletato il deferito interrogatorio formale di nessun'altra Parte_1 attività istruttoria è stata svolta.
Altra considerazione va fatta per l'imputazione da parte dell'opponente al credito da adempiere per cui il creditore ha ritenuto esatte le fatture specificate nella comparsa di costituzione.
Invero i criteri indicati dall'art. 1193 c.c. operano solo se il debitore, avente più debiti della medesima specie nei confronti di uno stesso creditore, non si è avvalso della facoltà di dichiarare al momento del pagamento quale debito intenda soddisfare nei confronti di un medesimo creditore.
Quando non esercita tale facoltà spetta al creditore, il quale nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, ed in questo caso la dichiarazione così effettuata deve essere accettata dal debitore.
In considerazione dell'attività svolta questo giudicante ha invitato invano le parti a definire in via conciliativa la causa dovendo solo puntualizzare e imputare i crediti.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e ritenuta l'opposizione infondata si ritiene di liquidarle in forza del DM n.147/ 2022, in considerazione dell'attività processuale pag. 3/4 svolta, del rigetto dell'opposizione, del valore tabellare in €. 5.077,00 (fase studio
€.919,00; fase introduttiva €. 777,00; fase istruttoria €. 1.680,00; fase decisionale
€.1701,00) oltre IVA, CAP e spese forfetarie al 15%.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
così provvede:
a) Rigetta l'opposizione proposta;
b) Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3930/2016, emesso dal Tribunale di
Bari depositato il 4.10.2016( proc.civ. n.13104/2016 RG);
c) Condanna la società al pagamento in favore Controparte_1 dell'avvocato Felix Garzelli, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali liquidate in della somma €. 5.077,00 oltre spese forfetarie 15%, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito nel fascicolo telematico.
Manda alla cancelleria per l'annotazione.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari, 28.3.2025
Il G.O.P.
Avv. Giovanna Lucia Testini
pag. 4/4