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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 31/10/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di EN, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa IA ZZ Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in appello notificato via
PEC in data 04.10.2024 da
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. RENZO VANZI del Foro di EN;
- appellante- contro
in persona del Curatore Controparte_1
OT. (c.f. ); CP_2 C.F._2
- appellato contumace - ed altresì notificato in data 14.11.2024
a
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (c.f. ) CP_3 C.F._3
-
1 Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 7.10.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“1)-IN VIA PRINCIPALE:
in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento della proposta impugnazione, dato atto che l'attore è pronto ed offre il suo adempimento di saldo del residuo prezzo dovuto e previo accertamento delle obbligazioni facenti capo a / Controparte_1 [...]
in forza del contratto preliminare dd. 23.12.2011, Controparte_1
registrato a EN l'11.1.2012 al n. 266 – Serie 3, e del successivo atto notarile dd. 6.6.2013, sub Rep. N. 4708- Racc. 3478- Notaio
[...]
in EN, intitolato “contratti preliminari di compravendita”, Per_1
registrato a EN il 3.7.2013 al n. 6189- Serie 1T ed annotato presso il
Libro Fondiario di EN sub GN. 4897/2 dd. 11.6.2013, emettere sentenza, eventualmente anche parziale, che, a sensi ed effetti art. 2932
C.C., produca gli effetti del contratto non concluso ed, in particolare, dichiari ed ordini il trasferimento in capo a della piena e Parte_1
libera proprietà dell'appartamento ad uso abitazione a piano primo, composto da cucina-soggiorno, camera, bagno corridoio e balcone della superficie utile complessiva di metri quadrati 56,50, della cantina posta
a piano interrato della superficie utile di metri quadrati 4,00 e del garage posto a piano interrato della superficie utile di metri quadrati
19,50, corrispondenti complessivamente alla quota di 80,00/1000 dell'intero edificio eretto sulla p.f. 1293/44 in cc. EN, nonché della congiunta consortalità pro quota della p.f. 1298 in P.T. 771 II e della comproprietà pro quota della p.f. 1293/1 in P.T. 4457 II, il tutto come evidenziato nelle planimetrie e nella relazione tecnica illustrativa allegate sub lettere D, E e C del detto atto notarile dd. 6.6.2013, dichiarando nel contempo ridotto il residuo prezzo corrispondendo
2 dall'attore nella misura di euro 650,00 per ciascun mese di ritardo a far tempo dal 31.3.2012 sino all'effettivo trasferimento della proprietà; sentenza immediatamente esecutiva e titolo per l'intavolazione.
2)-IN VIA SUBORDINATA:
per l'ipotesi che, all'atto del trasferimento della proprietà, l'immobile, anche nelle sue parti comuni, non sia stato completato secondo le previsioni contrattuali di premessa, disporre ulteriore riduzione del residuo prezzo dovuto dall'attore in misura corrispondente al controvalore delle opere necessarie al relativo completamento da determinarsi mediante assumenda CTU.
3)-IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: per l'eventualità non si intendesse pronunciare sentenza ex art. 2932 cc, emettere sentenza che accerti l'obbligo in capo a
[...]
di trasferire all'appellante l'unità Controparte_1
immobiliare di cui al compromesso in atti e, per l'effetto, condannare
a trasferire Controparte_1
all'appellante la proprietà di detta unità ed a rimborsargli, in misura da successivamente accertarsi, gli importi occorrenti al completamento dell' immobile e delle relative parti comuni nonchè le penali contrattualmente previste.
IN VIA ISTRUTTORIA:
disporsi l'acquisizione al presente procedimento di appello delle risultanze tecniche emerse nel procedimento sub RG. 1383/14 del
Tribunale di EN a firma ing. o, alternativamente, Persona_2
CTU volta ad accertare lo stato dell'immobile, ivi comprese le relative parti comuni, e la sussistenza o meno delle condizioni per un valido trasferimento della proprietà dello stesso.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 19.3.2014, ritualmente notificato in data
23.3.2014 e trascritto presso il locale Ufficio fondiario sub GN 2457/12,
conveniva in giudizio asserendo che Parte_1 Controparte_1
in data 23.12.2011 quest'ultima e l'odierno appellante addivenivano alla stipulazione di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un edificio da costruire al prezzo di euro 190.000,00.
In particolare, trattavasi di contratto preliminare volto all'acquisto di alcune porzioni materiali di un edificio in via di costruzione sulla p.f.
1293/44 in P.T. 3946 cc. EN, in proprietà di e Controparte_1
segnatamente della “porzione immobiliare al primo piano evidenziata in colore rosso nella planimetria, allegata sub 1) e le porzioni immobiliari al piano interrato individuate come garage e cantina evidenziata con colore rosso nella planimetria, allegata sub 2).
L'accordo, registrato a EN, l'11.1.2012 al n. 266 – Serie 3, prevedeva la conclusione del contratto definitivo entro giorni 30 dal completamento dei lavori di costruzione, previsto per il 31.03.2013, impegnando la parte promittente venditrice a corrispondere la somma di euro 650,00 per ogni mese di ritardo sulla data prevista.
Con atto notarile del 6.6.2013 il contratto preliminare in parola veniva integrato con una più puntuale specificazione delle porzioni immobiliari oggetto dell'accordo, identificate in un appartamento uso abitazione, cantina e garage, corrispondenti alla quota di 80,00/1000 dell'intero edificio, oltre alla congiunta consortalità pro quota della p.f. 1298 in P.T.
771 e della comproprietà pro quota della p.f. 1293/1 in P.T. 4457 II.
Nella medesima sede, rilasciava quetanza Controparte_1
dell'avvenuto versamento da parte dell'odierno appellante, promissario acquirente, della somma di euro 170.080,00, prevedendo il saldo del residuo prezzo di euro 27.520,00 al momento della conclusione del contratto definitivo;
prezzo da cui occorreva detrarre le somme di euro
4 650,00 per mese di ritardo, in quel momento già verificatosi, che
[...]
riconosceva come da sé dovute a titolo di penale. CP_1
Si fissava inoltre un nuovo termine ultimo per la conclusione del definitivo, ovverosia entro 30 giorni dalla nuova data prevista per l'ultimazione dei lavori, il 30.6.2013.
Secondo la prospettazione dell'odierno appellante, oltre al mancato completamento dei lavori sia nell'unita immobiliare da trasferire in proprietà esclusiva (per assenza di sanitari, rubinetteria, serramenti interni, pavimenti in legno della camera, pareti bagno, portoncino blindato, punti luce dell'impianto elettrico ed altre componenti di quest'ultimo per un controvalore approssimativo di complessivi euro
8.561,00) sia nelle parti comuni del complesso immobiliare
(quest'ultime da valutarsi), tutte le scadenza promesse per la conclusione del definitivo decorrevano inutilmente, con conseguente scadenza delle fideiussioni medio tempore rilasciate.
Ciò esposto chiedeva pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. che Pt_1
producesse gli effetti del contratto non concluso, dichiarandosi pronto al versamento del prezzo residuo, detratti gli importi dovuti a titolo di penale sul ritardo nella conclusione del definitivo oltre al controvalore dei lavori non eseguiti.
La parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva, venendo dichiarata contumace.
Successivamente, con sentenza numero 828 dd. 29.9.2016 del Tribunale di Milano, veniva dichiarata fallita, con conseguente Controparte_1
interruzione del processo che l'attore riassumeva nei confronti del
Fallimento il quale, non costituendosi, veniva Controparte_1
dichiarato parimenti contumace.
Il procedimento subiva plurimi rinvii, richiesti dallo per Pt_1
consentirgli la predisposizione della necessaria documentazione catastale/tavolare - la cui produzione veniva più volte sollecitata dal
5 giudice istruttore - ed altresì, secondo le richieste di per tentare Pt_1
di addivenire ad una soluzione “stragiudiziale” della vertenza.
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore chiedeva che il procedimento fosse rimesso in istruttoria per conferimento di incarico a
CTU “affinché individuasse, catastalmente e tavolarmente, l'immobile compromesso in vendita, accertando, nel contempo la conformità urbanistica dello stesso e provvedendo alla redazione di tipo di frazionamento utile alla sua intavolazione, oltre alla individuazione delle opere ancora mancanti, sia internamente che esternamente, quantificandone il relativo controvalore.”
Nel merito chiedeva in principalità emettersi sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto non concluso, con trasferimento in capo a della piena proprietà Parte_1
dell'immobile oggetto del preliminare, impegnandosi l'attore a corrispondere il prezzo residuo, detratte le somme dovute da
[...]
sia a titolo di penale per il ritardo intervenuto, sia di quelle CP_1
corrispondenti al controvalore delle opere non realizzate secondo le previsioni contrattuali, da valutarsi eventualmente con apposita CTU.
In via subordinata, nell'eventualità di non concessione di ulteriore rinvio e, difettando la dichiarazione di conformità catastale, non si emettesse sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c., chiedeva l'emissione di sentenza di accertamento delle obbligazioni tutte facenti carico alla Controparte_1
nei confronti di .
[...] Parte_1
Il Tribunale di EN, con sentenza n.291 del 5.3.2024, pubblicata il
7.3.2024, rigettava la domanda attorea, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto,
“devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante
6 sentenza emessa ai sensi dell'art.2932 c.c.” (Cass.
Sez. 2, n. 20526 del 29.09.2020, Rv. 659199 - 01).
Rigettava altresì la richiesta di rimessione in istruttoria della causa per espletamento di CTU affermando che “le problematiche inerenti il trasferimento in oggetto (che coinvolge la procedura fallimentare e – forse – non solo tale procedura) prescindono da un mero accertamento deferibile ad un ctu, ma richiedono una attività ben più complessa che nel corso dei dieci anni di pendenza del giudizio le parti non sono state in grado di realizzare concretamente.”
Infine, con riferimento alla domanda avanzata in sede di precisazione delle conclusioni volta all'ottenimento di una sentenza di accertamento delle obbligazioni tutte facenti carico alla nei Controparte_1
confronti di , ne pronunciava il rigetto ritenendola, oltre Parte_1
che “tardiva”, “del tutto generica” e apprezzandola, incidentalmente, come volta alla mera conservazione dell'effetto prenotativo originatosi dall'annotazione della domanda introduttiva.
Altresì affermava che il preventivo accertamento dell'esistenza del preliminare ha valenza di mero presupposto logico della domanda volta ad ottenere una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c..
Per la riforma di tale sentenza, con atto di citazione dd. 4.10.2024, propone appello articolando 2 motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa assunzione di Ctu e l'incompleta valutazione della situazione fattuale da parte del giudice di prime cure.
Questi avrebbe errato nel ritenere non utile l'espletamento di Ctu, in quanto ostacolato da “non meglio precisate problematiche” implicanti ben più complesse attività, coinvolgenti anche altre parti, che nel lungo arco temporale del giudizio non sarebbero state realizzate.
Tale assunto non corrisponderebbe al vero dal momento che le
“complesse” attività consisterebbero nella individuazione
7 catastale/tavolare del compendio immobiliare, nella successiva individuazione catastale/tavolare delle porzioni materiali corrispondenti alla “frazione” compromessa in vendita ed, infine, nella verifica della relativa conformità ai titoli edilizi ed alle planimetrie catastali: tali attività sarebbero certamente deferibili ad un ctu, vieppiù dal momento che in due coevi giudizi pendenti presso il Tribunale locale (sub RG
1383/2014 a cui è stato riunito il procedimento sub RG 3385/2014) aventi ad oggetto frazioni differenti del medesimo compendio immobiliare un tanto è avvenuto.
Asserisce l'appellante che il tentativo di ottenere il medesimo risultato per via stragiudiziale era stato perseguito al fine di contenere i costi del giudizio e che tuttavia, in primis in ragione del fallimento della convenuta e poi in conseguenza del variare degli interlocutori facenti capo alla ormai fallita società (Fallimento, banca ipotecaria, cessionario del credito ipotecario), solo nel 2021 l'iter era stato concretamente intrapreso, giungendo ad una fase avanzata;
era poi intervenuto un ripensamento del Curatore Fallimentare.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per errata valutazione circa la rilevanza ed accoglibilità della domanda di accertamento introdotta in sede di precisazione delle conclusioni.
Secondo l'appellante, la domanda in questione non andrebbe affatto considerata “nuova” bensì unicamente limitativa della domanda principale nella sua componente accertativa.
A nulla rileverebbero le, peraltro errate, considerazioni svolte dall'estensore sulla conservazione dell'effetto prenotativo, posto che il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c avrebbe comportato comunque la sua caducazione;
la domanda rispondeva invece all'esigenza di cristallizzare l'obbligazione di trasferimento al fine di consentire la
“concreta individuazione” del bene in un futuro potenziale giudizio.
8 Infine, non sarebbero condivisibili le considerazioni concernenti la natura meramente logica del nesso tra la domanda di accertamento dell'obbligo di trasferire e quella ex art. 2932 c.c., dal momento che tale nesso dovrebbe reputarsi “giuridico-fattuale” riguardando non solo l'esistenza del contratto preliminare ma anche il suo contenuto.
L'appellante ha poi dato atto che il contumace Controparte_1
aveva comunicato ai creditori di aver rinunciato , ai sensi
[...]
dell'art. 104 ter co. 8 L.F., alla liquidazione dell'immobile p.f. 1293/44 in P.T. 3946 II oggetto della domanda ex art. 2932 c.c. rimettendone la disponibilità a ragion per cui dichiarava di estendere Controparte_1
a quest'ultima l'impugnativa.
Il non si è costituito in giudizio e va Controparte_1
dunque dichiarato contumace;
neppure si è costituita. Controparte_1
In sede di precisazione delle conclusioni l'appellante chiede in principalità l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. producente gli effetti del contratto non concluso con trasferimento in capo a Pt_1
della piena e libera proprietà del compendio immobiliare
[...]
compromesso in vendita, dichiarando nel contempo ridotto il residuo prezzo a carico dell'attore nella misura di euro 650,00 per ciascun mese di ritardo a far tempo dal 31.3.2012 sino all'effettivo trasferimento della proprietà; in via subordinata chiede, per l'ipotesi che, all'atto del trasferimento della proprietà, l'immobile, anche nelle sue parti comuni, non sia stato completato secondo le previsioni contrattuali, di disporre ulteriore riduzione del residuo prezzo dovuto dall'attore in misura corrispondente al controvalore delle opere necessarie al relativo completamento da determinarsi mediante CTU.
In ulteriore subordine, per l'eventualità non si intendesse pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., chiede emettersi sentenza che accerti l'obbligo in capo a Controparte_1
di trasferire all'appellante l'unità immobiliare di cui al compromesso in
9 atti e, per l'effetto, condannare Controparte_1
a trasferire all'appellante la proprietà di detta unità ed a
[...]
rimborsargli, in misura da successivamente accertarsi, gli importi occorrenti al completamento dell' immobile e delle relative parti comuni nonché le penali contrattualmente previste.
Infine, in via istruttoria chiede disporsi l'acquisizione al procedimento di appello delle risultanze tecniche emerse nel procedimento sub RG.
1383/14 del Tribunale di EN a firma ing. o, Persona_2
alternativamente, CTU volta ad accertare lo stato dell'immobile, ivi comprese le relative parti comuni, e la sussistenza o meno delle condizioni per un valido trasferimento della proprietà dello stesso.
Con le note rassegnate in sede di comparsa conclusionale, l'appellante, oltre a ribadire i due motivi di gravame, segnala come, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e alla proposizione dell'atto di appello, fosse emersa una nuova circostanza: nel parallelo giudizio di primo grado rg RG. 1383/2014- , che aveva avuto ad oggetto analoghe e coeve domande ex art. 2932 c.c. riguardanti “frazioni” differenti del medesimo compendio immobiliare- dopo che il nominato Consulente tecnico aveva constatato lo stato di semi-abbandono del compendio immobiliare ed altresì rilevato che “per portare a termine l'incarico occorrerebbe, tra le altre cose, “predisporre il piano di casa materialmente divisa di tutto l'edificio, ivi comprese le parti comuni” e che “l'abitabilità sarebbe comunque condizionata dalla fine dei lavori, dal compimento delle parti comuni e dal rilascio di tutte le certificazioni degli impianti, collaudo statico ecc.” le parti avevano modificato le proprie conclusioni in richiesta di pronuncia di accertamento dell'obbligo di trasferire, in capo al Fallimento e alla Controparte_1
le unità immobiliari oggetto di quel contratto Controparte_1
preliminare e di condanna al trasferimento della proprietà degli immobili e al rimborso degli importi occorrenti per il completamento
10 delle stesse e delle parti comuni nonché delle penali contrattualmente previste nelle misure da accertare in separato giudizio e il Tribunale aveva pronunciato la sentenza numero 167/2025, con la quale aveva disposto la remissione in termini per la proposizione di domande nuove così come necessitate a seguito della comunicazione pervenuta dal ctu.
L'appellante, pertanto, invocando la completa sovrapponibilità della suddetta causa a quella che oggi ci occupa, nella denegata ipotesi che la domanda di mero accertamento fosse reputata come “nuova”, chiede remissione in termini per la sua proposizione, ricorrendone i presupposti,
e rilevando altresì come l'onere di notifica della stessa alla parte contumace dovesse ritenersi soddisfatto dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio che, opportunamente, la contiene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello non merita accoglimento dal momento che nessuna censura può muoversi con riferimento alla valutazione della situazione fattuale ed al mancato espletamento di ctu da parte del giudice di prime cure.
Va innanzitutto osservato che le circostanze addotte dall'appallante, secondo cui, in altro simmetrico giudizio, la consulenza sia stata esperita, non sollevano questa Corte dal saggiare la consistenza delle argomentazioni del giudice di prime cure e delle doglianze dell'appellante alla luce della funzione che la consulenza tecnica d'ufficio occupa nel sistema processuale
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che l'esperimento della consulenza tecnica non può essere considerato un rimedio volto a sollevare la parte dell'onere di allegare e provare le circostanze che condizionano l'accoglibilità della domanda al di fuori dei parametri normativi che lo consentono, dovendosi invece la
11 opportunità o meno di espletamento di CTU esser vagliata alla luce delle domande proposte e del supporto tecnico necessario al giudice in relazione alle stesse.
Nel caso in esame il primo giudice ha correttamente rilevato (e sul punto del resto non vi sono contestazioni) che la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile (quale quella proposta in principalità dall'attore) è sottoposta a condizione dell'azione integrata dalla cosiddetta conformità catastale oggettiva che deve dunque sussistere al momento della decisione con correlato obbligo dell'attore di documentarne l'esistenza al momento di detta decisione.
Nel caso in esame nell'atto di citazione del 2014 parte attrice ha dato atto che il preliminare di compravendita del 2011 riguardava porzioni materiali di “un 'erigendo edificio sulla pf 1293/44” . Ha altresì allegato che con l'atto notarile dd.
6.6.2013 sub Rep. N. 4708-Racc.
3478-Notaio in EN, si era addivenuti a maggior Persona_1
specificazione di dette “ porzioni immobiliari, compromesse in vendita e facenti parte dell'ormai eretto edificio sulla p.f. 1293/44” che venivano identificate come: “appartamento ad uso abitazione a piano primo, composto da cucina-soggiorno,, camera, bagno corridoio e balcone della superficie utile complessiva di metri quadrati 56,50, cantina posta
a piano interrato della superficie utile di metri quadrati 4,00 e garage posto a piano interrato della superficie utile di metri quadrati 19,50”,
“corrispondenti complessivamente alla quota di 80,00/1000 dell'intero costruendo edificio”, oltre alla congiunta consortalità pro quota della
p.f. 1298 in P.T. 771 II ed alla comproprietà pro quota della p.f. 1293/1 in P.T. 4457 II, il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie e nella relazione tecnica illustrativa rispettivamente allegate al detto atto notarile dd.
6.6.2013 sub lettere D, E e C”.
12 Già da queste allegazioni era ben desumibile che le porzioni immobiliari oggetto della domanda ex art 2932 cc erano individuate solo mediante una indicazione in “planimetria” e a mezzo di una relazione tecnica: mancava dunque in allora inequivocabilmente il frazionamento, delle porzioni immobiliari in oggetto rispetto alle altre facenti parte dell'edificio, la individuazione catastale delle porzioni immobiliari de quibus oltre che la dichiarazione di conformità urbanistica.
La parte attrice non ha provveduto ad acquisire e depositare in giudizio per tutto il corso del lungo procedimento e nonostante i reiterati inviti del giudice (si vedano esemplificativamente già il verbali di udienza del 22.4.2015,e a seguire le ordinanze del 17.3.2021 del 15.9.2021 ecc..) quanto necessario a supplire a detto deficit che è rimasto invece tale, con tutta evidenza, anche al momento della decisione, sì da rendere superflua una Ctu accertativa di ciò.
Non spetta poi al giudice adito con domanda e art 2932 cc tramite l' ausiliario di provvedere a porre in essere in luogo dell'attore quanto integrante condizione dell'azione spettando solo di verificarne la sussistenza al momento della decisione, di tal che la chiesta CTU deve ritenersi nel caso in esame del tutto superflua ed ultronea.
Ad abundantiam va peraltro anche osservato che la stessa parte attrice ha prodotto copia della CTU resa nei paralleli giudizi da cui risulta che l' esperimento della consulenza tecnica si è concretamente rivelato del tutto inutile avendo il consulente constatato uno stato dei luoghi insuscettibile - allo stato e senza le complesse attività a monte indicate nella stessa CTU - di ottenere il requisito della conformità catastale oggettiva: dal che ben si comprende che il primo giudice ha colto nel segno anche in punto incapacità della ctu di risolvere le problematiche sottese al trasferimento dell'immobile.
13 In conclusione, il primo motivo di appello va rigettato in quanto infondato.
Il secondo motivo d'appello va dichiarato inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche alla luce del novellato art. 342 c.p.c, l'atto di appello debba non solo individuare il capo della sentenza destinato a essere riformato bensì prendere specifica posizione con riguardo alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado a suo sostegno.
Il Tribunale in ordine alla domanda di “accertamento delle obbligazioni tutte facenti capo a nei confronti di ” Controparte_1 Parte_1
ha motivato che la stessa oltre che “tardiva” è “del tutto generica” così ponendo a fondamento della sua decisione, sia pure in modo estremamente sintetico, due rationes decidendi ovvero la “tardività” e la “genericità”.
L' appellante a fronte di ciò con il suo secondo motivo di appello ha contrapposto un apparato argomentativo e una ricostruzione volti a censurare una sola tra le due rationes decidendi fornite dal giudice di prime cure, ovvero quella afferente la “tardività” mentre in nessun modo ha criticato quanto affermato dal giudice in punto “genericità” della domanda, non potendosi evincere in nessuna delle parti dell'atto di appello alcuna presa di posizione, neppure in via implicita, atta a confutare il giudizio di “genericità” della domanda formulato dal giudice di prime cure.
E' ormai consolidato il principio secondo cui “allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per
14 l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto di appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” (Cass. civ. Sez. lavoro, 08.06.2001 n. 7809, che richiama il principio di diritto espresso in Cass. 13.07.1995 n. 7675) .
Ed ancora: “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata”
(Cass. civ. Sez. 3 - Sentenza n. 13880 del 06/07/2020).
Alla luce di quanto sopra il secondo motivo d'appello va dichiarato inammissibile
Infine non può discutersi di rimessione in termini in ordine a domanda di accertamento posto su di essa è già intervenuta statuizione del primo giudice non validamente impugnata dall'appellante.
L'appello va dunque rigettato
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio stante la soccombenza dell'appellante e la contumacia di parte appellata.
15 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M
La Corte d'Appello di EN definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza numero 291/2024 del 5.3.2024 del Tribunale di
EN
1) rigetta l'appello confermando l'appellata sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
Così deciso in EN nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025
La Presidente rel. est.
OT IA ZZ
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di EN, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa IA ZZ Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in appello notificato via
PEC in data 04.10.2024 da
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. RENZO VANZI del Foro di EN;
- appellante- contro
in persona del Curatore Controparte_1
OT. (c.f. ); CP_2 C.F._2
- appellato contumace - ed altresì notificato in data 14.11.2024
a
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (c.f. ) CP_3 C.F._3
-
1 Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 7.10.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“1)-IN VIA PRINCIPALE:
in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento della proposta impugnazione, dato atto che l'attore è pronto ed offre il suo adempimento di saldo del residuo prezzo dovuto e previo accertamento delle obbligazioni facenti capo a / Controparte_1 [...]
in forza del contratto preliminare dd. 23.12.2011, Controparte_1
registrato a EN l'11.1.2012 al n. 266 – Serie 3, e del successivo atto notarile dd. 6.6.2013, sub Rep. N. 4708- Racc. 3478- Notaio
[...]
in EN, intitolato “contratti preliminari di compravendita”, Per_1
registrato a EN il 3.7.2013 al n. 6189- Serie 1T ed annotato presso il
Libro Fondiario di EN sub GN. 4897/2 dd. 11.6.2013, emettere sentenza, eventualmente anche parziale, che, a sensi ed effetti art. 2932
C.C., produca gli effetti del contratto non concluso ed, in particolare, dichiari ed ordini il trasferimento in capo a della piena e Parte_1
libera proprietà dell'appartamento ad uso abitazione a piano primo, composto da cucina-soggiorno, camera, bagno corridoio e balcone della superficie utile complessiva di metri quadrati 56,50, della cantina posta
a piano interrato della superficie utile di metri quadrati 4,00 e del garage posto a piano interrato della superficie utile di metri quadrati
19,50, corrispondenti complessivamente alla quota di 80,00/1000 dell'intero edificio eretto sulla p.f. 1293/44 in cc. EN, nonché della congiunta consortalità pro quota della p.f. 1298 in P.T. 771 II e della comproprietà pro quota della p.f. 1293/1 in P.T. 4457 II, il tutto come evidenziato nelle planimetrie e nella relazione tecnica illustrativa allegate sub lettere D, E e C del detto atto notarile dd. 6.6.2013, dichiarando nel contempo ridotto il residuo prezzo corrispondendo
2 dall'attore nella misura di euro 650,00 per ciascun mese di ritardo a far tempo dal 31.3.2012 sino all'effettivo trasferimento della proprietà; sentenza immediatamente esecutiva e titolo per l'intavolazione.
2)-IN VIA SUBORDINATA:
per l'ipotesi che, all'atto del trasferimento della proprietà, l'immobile, anche nelle sue parti comuni, non sia stato completato secondo le previsioni contrattuali di premessa, disporre ulteriore riduzione del residuo prezzo dovuto dall'attore in misura corrispondente al controvalore delle opere necessarie al relativo completamento da determinarsi mediante assumenda CTU.
3)-IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: per l'eventualità non si intendesse pronunciare sentenza ex art. 2932 cc, emettere sentenza che accerti l'obbligo in capo a
[...]
di trasferire all'appellante l'unità Controparte_1
immobiliare di cui al compromesso in atti e, per l'effetto, condannare
a trasferire Controparte_1
all'appellante la proprietà di detta unità ed a rimborsargli, in misura da successivamente accertarsi, gli importi occorrenti al completamento dell' immobile e delle relative parti comuni nonchè le penali contrattualmente previste.
IN VIA ISTRUTTORIA:
disporsi l'acquisizione al presente procedimento di appello delle risultanze tecniche emerse nel procedimento sub RG. 1383/14 del
Tribunale di EN a firma ing. o, alternativamente, Persona_2
CTU volta ad accertare lo stato dell'immobile, ivi comprese le relative parti comuni, e la sussistenza o meno delle condizioni per un valido trasferimento della proprietà dello stesso.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 19.3.2014, ritualmente notificato in data
23.3.2014 e trascritto presso il locale Ufficio fondiario sub GN 2457/12,
conveniva in giudizio asserendo che Parte_1 Controparte_1
in data 23.12.2011 quest'ultima e l'odierno appellante addivenivano alla stipulazione di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un edificio da costruire al prezzo di euro 190.000,00.
In particolare, trattavasi di contratto preliminare volto all'acquisto di alcune porzioni materiali di un edificio in via di costruzione sulla p.f.
1293/44 in P.T. 3946 cc. EN, in proprietà di e Controparte_1
segnatamente della “porzione immobiliare al primo piano evidenziata in colore rosso nella planimetria, allegata sub 1) e le porzioni immobiliari al piano interrato individuate come garage e cantina evidenziata con colore rosso nella planimetria, allegata sub 2).
L'accordo, registrato a EN, l'11.1.2012 al n. 266 – Serie 3, prevedeva la conclusione del contratto definitivo entro giorni 30 dal completamento dei lavori di costruzione, previsto per il 31.03.2013, impegnando la parte promittente venditrice a corrispondere la somma di euro 650,00 per ogni mese di ritardo sulla data prevista.
Con atto notarile del 6.6.2013 il contratto preliminare in parola veniva integrato con una più puntuale specificazione delle porzioni immobiliari oggetto dell'accordo, identificate in un appartamento uso abitazione, cantina e garage, corrispondenti alla quota di 80,00/1000 dell'intero edificio, oltre alla congiunta consortalità pro quota della p.f. 1298 in P.T.
771 e della comproprietà pro quota della p.f. 1293/1 in P.T. 4457 II.
Nella medesima sede, rilasciava quetanza Controparte_1
dell'avvenuto versamento da parte dell'odierno appellante, promissario acquirente, della somma di euro 170.080,00, prevedendo il saldo del residuo prezzo di euro 27.520,00 al momento della conclusione del contratto definitivo;
prezzo da cui occorreva detrarre le somme di euro
4 650,00 per mese di ritardo, in quel momento già verificatosi, che
[...]
riconosceva come da sé dovute a titolo di penale. CP_1
Si fissava inoltre un nuovo termine ultimo per la conclusione del definitivo, ovverosia entro 30 giorni dalla nuova data prevista per l'ultimazione dei lavori, il 30.6.2013.
Secondo la prospettazione dell'odierno appellante, oltre al mancato completamento dei lavori sia nell'unita immobiliare da trasferire in proprietà esclusiva (per assenza di sanitari, rubinetteria, serramenti interni, pavimenti in legno della camera, pareti bagno, portoncino blindato, punti luce dell'impianto elettrico ed altre componenti di quest'ultimo per un controvalore approssimativo di complessivi euro
8.561,00) sia nelle parti comuni del complesso immobiliare
(quest'ultime da valutarsi), tutte le scadenza promesse per la conclusione del definitivo decorrevano inutilmente, con conseguente scadenza delle fideiussioni medio tempore rilasciate.
Ciò esposto chiedeva pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. che Pt_1
producesse gli effetti del contratto non concluso, dichiarandosi pronto al versamento del prezzo residuo, detratti gli importi dovuti a titolo di penale sul ritardo nella conclusione del definitivo oltre al controvalore dei lavori non eseguiti.
La parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva, venendo dichiarata contumace.
Successivamente, con sentenza numero 828 dd. 29.9.2016 del Tribunale di Milano, veniva dichiarata fallita, con conseguente Controparte_1
interruzione del processo che l'attore riassumeva nei confronti del
Fallimento il quale, non costituendosi, veniva Controparte_1
dichiarato parimenti contumace.
Il procedimento subiva plurimi rinvii, richiesti dallo per Pt_1
consentirgli la predisposizione della necessaria documentazione catastale/tavolare - la cui produzione veniva più volte sollecitata dal
5 giudice istruttore - ed altresì, secondo le richieste di per tentare Pt_1
di addivenire ad una soluzione “stragiudiziale” della vertenza.
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore chiedeva che il procedimento fosse rimesso in istruttoria per conferimento di incarico a
CTU “affinché individuasse, catastalmente e tavolarmente, l'immobile compromesso in vendita, accertando, nel contempo la conformità urbanistica dello stesso e provvedendo alla redazione di tipo di frazionamento utile alla sua intavolazione, oltre alla individuazione delle opere ancora mancanti, sia internamente che esternamente, quantificandone il relativo controvalore.”
Nel merito chiedeva in principalità emettersi sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto non concluso, con trasferimento in capo a della piena proprietà Parte_1
dell'immobile oggetto del preliminare, impegnandosi l'attore a corrispondere il prezzo residuo, detratte le somme dovute da
[...]
sia a titolo di penale per il ritardo intervenuto, sia di quelle CP_1
corrispondenti al controvalore delle opere non realizzate secondo le previsioni contrattuali, da valutarsi eventualmente con apposita CTU.
In via subordinata, nell'eventualità di non concessione di ulteriore rinvio e, difettando la dichiarazione di conformità catastale, non si emettesse sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c., chiedeva l'emissione di sentenza di accertamento delle obbligazioni tutte facenti carico alla Controparte_1
nei confronti di .
[...] Parte_1
Il Tribunale di EN, con sentenza n.291 del 5.3.2024, pubblicata il
7.3.2024, rigettava la domanda attorea, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto,
“devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante
6 sentenza emessa ai sensi dell'art.2932 c.c.” (Cass.
Sez. 2, n. 20526 del 29.09.2020, Rv. 659199 - 01).
Rigettava altresì la richiesta di rimessione in istruttoria della causa per espletamento di CTU affermando che “le problematiche inerenti il trasferimento in oggetto (che coinvolge la procedura fallimentare e – forse – non solo tale procedura) prescindono da un mero accertamento deferibile ad un ctu, ma richiedono una attività ben più complessa che nel corso dei dieci anni di pendenza del giudizio le parti non sono state in grado di realizzare concretamente.”
Infine, con riferimento alla domanda avanzata in sede di precisazione delle conclusioni volta all'ottenimento di una sentenza di accertamento delle obbligazioni tutte facenti carico alla nei Controparte_1
confronti di , ne pronunciava il rigetto ritenendola, oltre Parte_1
che “tardiva”, “del tutto generica” e apprezzandola, incidentalmente, come volta alla mera conservazione dell'effetto prenotativo originatosi dall'annotazione della domanda introduttiva.
Altresì affermava che il preventivo accertamento dell'esistenza del preliminare ha valenza di mero presupposto logico della domanda volta ad ottenere una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c..
Per la riforma di tale sentenza, con atto di citazione dd. 4.10.2024, propone appello articolando 2 motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa assunzione di Ctu e l'incompleta valutazione della situazione fattuale da parte del giudice di prime cure.
Questi avrebbe errato nel ritenere non utile l'espletamento di Ctu, in quanto ostacolato da “non meglio precisate problematiche” implicanti ben più complesse attività, coinvolgenti anche altre parti, che nel lungo arco temporale del giudizio non sarebbero state realizzate.
Tale assunto non corrisponderebbe al vero dal momento che le
“complesse” attività consisterebbero nella individuazione
7 catastale/tavolare del compendio immobiliare, nella successiva individuazione catastale/tavolare delle porzioni materiali corrispondenti alla “frazione” compromessa in vendita ed, infine, nella verifica della relativa conformità ai titoli edilizi ed alle planimetrie catastali: tali attività sarebbero certamente deferibili ad un ctu, vieppiù dal momento che in due coevi giudizi pendenti presso il Tribunale locale (sub RG
1383/2014 a cui è stato riunito il procedimento sub RG 3385/2014) aventi ad oggetto frazioni differenti del medesimo compendio immobiliare un tanto è avvenuto.
Asserisce l'appellante che il tentativo di ottenere il medesimo risultato per via stragiudiziale era stato perseguito al fine di contenere i costi del giudizio e che tuttavia, in primis in ragione del fallimento della convenuta e poi in conseguenza del variare degli interlocutori facenti capo alla ormai fallita società (Fallimento, banca ipotecaria, cessionario del credito ipotecario), solo nel 2021 l'iter era stato concretamente intrapreso, giungendo ad una fase avanzata;
era poi intervenuto un ripensamento del Curatore Fallimentare.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per errata valutazione circa la rilevanza ed accoglibilità della domanda di accertamento introdotta in sede di precisazione delle conclusioni.
Secondo l'appellante, la domanda in questione non andrebbe affatto considerata “nuova” bensì unicamente limitativa della domanda principale nella sua componente accertativa.
A nulla rileverebbero le, peraltro errate, considerazioni svolte dall'estensore sulla conservazione dell'effetto prenotativo, posto che il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c avrebbe comportato comunque la sua caducazione;
la domanda rispondeva invece all'esigenza di cristallizzare l'obbligazione di trasferimento al fine di consentire la
“concreta individuazione” del bene in un futuro potenziale giudizio.
8 Infine, non sarebbero condivisibili le considerazioni concernenti la natura meramente logica del nesso tra la domanda di accertamento dell'obbligo di trasferire e quella ex art. 2932 c.c., dal momento che tale nesso dovrebbe reputarsi “giuridico-fattuale” riguardando non solo l'esistenza del contratto preliminare ma anche il suo contenuto.
L'appellante ha poi dato atto che il contumace Controparte_1
aveva comunicato ai creditori di aver rinunciato , ai sensi
[...]
dell'art. 104 ter co. 8 L.F., alla liquidazione dell'immobile p.f. 1293/44 in P.T. 3946 II oggetto della domanda ex art. 2932 c.c. rimettendone la disponibilità a ragion per cui dichiarava di estendere Controparte_1
a quest'ultima l'impugnativa.
Il non si è costituito in giudizio e va Controparte_1
dunque dichiarato contumace;
neppure si è costituita. Controparte_1
In sede di precisazione delle conclusioni l'appellante chiede in principalità l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. producente gli effetti del contratto non concluso con trasferimento in capo a Pt_1
della piena e libera proprietà del compendio immobiliare
[...]
compromesso in vendita, dichiarando nel contempo ridotto il residuo prezzo a carico dell'attore nella misura di euro 650,00 per ciascun mese di ritardo a far tempo dal 31.3.2012 sino all'effettivo trasferimento della proprietà; in via subordinata chiede, per l'ipotesi che, all'atto del trasferimento della proprietà, l'immobile, anche nelle sue parti comuni, non sia stato completato secondo le previsioni contrattuali, di disporre ulteriore riduzione del residuo prezzo dovuto dall'attore in misura corrispondente al controvalore delle opere necessarie al relativo completamento da determinarsi mediante CTU.
In ulteriore subordine, per l'eventualità non si intendesse pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., chiede emettersi sentenza che accerti l'obbligo in capo a Controparte_1
di trasferire all'appellante l'unità immobiliare di cui al compromesso in
9 atti e, per l'effetto, condannare Controparte_1
a trasferire all'appellante la proprietà di detta unità ed a
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rimborsargli, in misura da successivamente accertarsi, gli importi occorrenti al completamento dell' immobile e delle relative parti comuni nonché le penali contrattualmente previste.
Infine, in via istruttoria chiede disporsi l'acquisizione al procedimento di appello delle risultanze tecniche emerse nel procedimento sub RG.
1383/14 del Tribunale di EN a firma ing. o, Persona_2
alternativamente, CTU volta ad accertare lo stato dell'immobile, ivi comprese le relative parti comuni, e la sussistenza o meno delle condizioni per un valido trasferimento della proprietà dello stesso.
Con le note rassegnate in sede di comparsa conclusionale, l'appellante, oltre a ribadire i due motivi di gravame, segnala come, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e alla proposizione dell'atto di appello, fosse emersa una nuova circostanza: nel parallelo giudizio di primo grado rg RG. 1383/2014- , che aveva avuto ad oggetto analoghe e coeve domande ex art. 2932 c.c. riguardanti “frazioni” differenti del medesimo compendio immobiliare- dopo che il nominato Consulente tecnico aveva constatato lo stato di semi-abbandono del compendio immobiliare ed altresì rilevato che “per portare a termine l'incarico occorrerebbe, tra le altre cose, “predisporre il piano di casa materialmente divisa di tutto l'edificio, ivi comprese le parti comuni” e che “l'abitabilità sarebbe comunque condizionata dalla fine dei lavori, dal compimento delle parti comuni e dal rilascio di tutte le certificazioni degli impianti, collaudo statico ecc.” le parti avevano modificato le proprie conclusioni in richiesta di pronuncia di accertamento dell'obbligo di trasferire, in capo al Fallimento e alla Controparte_1
le unità immobiliari oggetto di quel contratto Controparte_1
preliminare e di condanna al trasferimento della proprietà degli immobili e al rimborso degli importi occorrenti per il completamento
10 delle stesse e delle parti comuni nonché delle penali contrattualmente previste nelle misure da accertare in separato giudizio e il Tribunale aveva pronunciato la sentenza numero 167/2025, con la quale aveva disposto la remissione in termini per la proposizione di domande nuove così come necessitate a seguito della comunicazione pervenuta dal ctu.
L'appellante, pertanto, invocando la completa sovrapponibilità della suddetta causa a quella che oggi ci occupa, nella denegata ipotesi che la domanda di mero accertamento fosse reputata come “nuova”, chiede remissione in termini per la sua proposizione, ricorrendone i presupposti,
e rilevando altresì come l'onere di notifica della stessa alla parte contumace dovesse ritenersi soddisfatto dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio che, opportunamente, la contiene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello non merita accoglimento dal momento che nessuna censura può muoversi con riferimento alla valutazione della situazione fattuale ed al mancato espletamento di ctu da parte del giudice di prime cure.
Va innanzitutto osservato che le circostanze addotte dall'appallante, secondo cui, in altro simmetrico giudizio, la consulenza sia stata esperita, non sollevano questa Corte dal saggiare la consistenza delle argomentazioni del giudice di prime cure e delle doglianze dell'appellante alla luce della funzione che la consulenza tecnica d'ufficio occupa nel sistema processuale
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che l'esperimento della consulenza tecnica non può essere considerato un rimedio volto a sollevare la parte dell'onere di allegare e provare le circostanze che condizionano l'accoglibilità della domanda al di fuori dei parametri normativi che lo consentono, dovendosi invece la
11 opportunità o meno di espletamento di CTU esser vagliata alla luce delle domande proposte e del supporto tecnico necessario al giudice in relazione alle stesse.
Nel caso in esame il primo giudice ha correttamente rilevato (e sul punto del resto non vi sono contestazioni) che la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile (quale quella proposta in principalità dall'attore) è sottoposta a condizione dell'azione integrata dalla cosiddetta conformità catastale oggettiva che deve dunque sussistere al momento della decisione con correlato obbligo dell'attore di documentarne l'esistenza al momento di detta decisione.
Nel caso in esame nell'atto di citazione del 2014 parte attrice ha dato atto che il preliminare di compravendita del 2011 riguardava porzioni materiali di “un 'erigendo edificio sulla pf 1293/44” . Ha altresì allegato che con l'atto notarile dd.
6.6.2013 sub Rep. N. 4708-Racc.
3478-Notaio in EN, si era addivenuti a maggior Persona_1
specificazione di dette “ porzioni immobiliari, compromesse in vendita e facenti parte dell'ormai eretto edificio sulla p.f. 1293/44” che venivano identificate come: “appartamento ad uso abitazione a piano primo, composto da cucina-soggiorno,, camera, bagno corridoio e balcone della superficie utile complessiva di metri quadrati 56,50, cantina posta
a piano interrato della superficie utile di metri quadrati 4,00 e garage posto a piano interrato della superficie utile di metri quadrati 19,50”,
“corrispondenti complessivamente alla quota di 80,00/1000 dell'intero costruendo edificio”, oltre alla congiunta consortalità pro quota della
p.f. 1298 in P.T. 771 II ed alla comproprietà pro quota della p.f. 1293/1 in P.T. 4457 II, il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie e nella relazione tecnica illustrativa rispettivamente allegate al detto atto notarile dd.
6.6.2013 sub lettere D, E e C”.
12 Già da queste allegazioni era ben desumibile che le porzioni immobiliari oggetto della domanda ex art 2932 cc erano individuate solo mediante una indicazione in “planimetria” e a mezzo di una relazione tecnica: mancava dunque in allora inequivocabilmente il frazionamento, delle porzioni immobiliari in oggetto rispetto alle altre facenti parte dell'edificio, la individuazione catastale delle porzioni immobiliari de quibus oltre che la dichiarazione di conformità urbanistica.
La parte attrice non ha provveduto ad acquisire e depositare in giudizio per tutto il corso del lungo procedimento e nonostante i reiterati inviti del giudice (si vedano esemplificativamente già il verbali di udienza del 22.4.2015,e a seguire le ordinanze del 17.3.2021 del 15.9.2021 ecc..) quanto necessario a supplire a detto deficit che è rimasto invece tale, con tutta evidenza, anche al momento della decisione, sì da rendere superflua una Ctu accertativa di ciò.
Non spetta poi al giudice adito con domanda e art 2932 cc tramite l' ausiliario di provvedere a porre in essere in luogo dell'attore quanto integrante condizione dell'azione spettando solo di verificarne la sussistenza al momento della decisione, di tal che la chiesta CTU deve ritenersi nel caso in esame del tutto superflua ed ultronea.
Ad abundantiam va peraltro anche osservato che la stessa parte attrice ha prodotto copia della CTU resa nei paralleli giudizi da cui risulta che l' esperimento della consulenza tecnica si è concretamente rivelato del tutto inutile avendo il consulente constatato uno stato dei luoghi insuscettibile - allo stato e senza le complesse attività a monte indicate nella stessa CTU - di ottenere il requisito della conformità catastale oggettiva: dal che ben si comprende che il primo giudice ha colto nel segno anche in punto incapacità della ctu di risolvere le problematiche sottese al trasferimento dell'immobile.
13 In conclusione, il primo motivo di appello va rigettato in quanto infondato.
Il secondo motivo d'appello va dichiarato inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche alla luce del novellato art. 342 c.p.c, l'atto di appello debba non solo individuare il capo della sentenza destinato a essere riformato bensì prendere specifica posizione con riguardo alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado a suo sostegno.
Il Tribunale in ordine alla domanda di “accertamento delle obbligazioni tutte facenti capo a nei confronti di ” Controparte_1 Parte_1
ha motivato che la stessa oltre che “tardiva” è “del tutto generica” così ponendo a fondamento della sua decisione, sia pure in modo estremamente sintetico, due rationes decidendi ovvero la “tardività” e la “genericità”.
L' appellante a fronte di ciò con il suo secondo motivo di appello ha contrapposto un apparato argomentativo e una ricostruzione volti a censurare una sola tra le due rationes decidendi fornite dal giudice di prime cure, ovvero quella afferente la “tardività” mentre in nessun modo ha criticato quanto affermato dal giudice in punto “genericità” della domanda, non potendosi evincere in nessuna delle parti dell'atto di appello alcuna presa di posizione, neppure in via implicita, atta a confutare il giudizio di “genericità” della domanda formulato dal giudice di prime cure.
E' ormai consolidato il principio secondo cui “allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per
14 l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto di appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” (Cass. civ. Sez. lavoro, 08.06.2001 n. 7809, che richiama il principio di diritto espresso in Cass. 13.07.1995 n. 7675) .
Ed ancora: “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata”
(Cass. civ. Sez. 3 - Sentenza n. 13880 del 06/07/2020).
Alla luce di quanto sopra il secondo motivo d'appello va dichiarato inammissibile
Infine non può discutersi di rimessione in termini in ordine a domanda di accertamento posto su di essa è già intervenuta statuizione del primo giudice non validamente impugnata dall'appellante.
L'appello va dunque rigettato
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio stante la soccombenza dell'appellante e la contumacia di parte appellata.
15 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M
La Corte d'Appello di EN definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza numero 291/2024 del 5.3.2024 del Tribunale di
EN
1) rigetta l'appello confermando l'appellata sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
Così deciso in EN nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025
La Presidente rel. est.
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