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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/07/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3735/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3735/2022 promossa da:
ora con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. GIGLIO TEODORA e dell'avv. STARC BOSTJAN;
attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEUZZI CP_1 C.F._1
CONCETTA; convenuto opposto e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GIGLIO Parte_2 P.IVA_1
TEODORA e dell'avv. STARC BOSTJAN;
intervenuta
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 659/2022 del Tribunale di Trieste.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 6 PER PARTE ATTRICE: come da note del 14/01/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE: Respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 659/2022 del 18.10.2022 emesso dal Tribunale di Trieste nel procedimento sub R.G. 3134/2022, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- in ordine ai fatti narrati nel presente atto di citazione in opposizione, accertare e dichiarare
l'applicabilità dell'art. 2237 c.c. al rapporto tra le parti e per effetto accertare e dichiarare che non è dovuta l'indennità prevista nel contratto di consulenza professionale;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto
e rideterminare la somma complessivamente dovuta dall'attrice opponente;
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note 14/01/2025
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectis previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, rigettare l'opposizione promossa dalla costituitasi in Parte_3 prosecuzione ex art. 110 c.p.c. dell'attrice-opponente estinta a Parte_1 seguito di fusione per incorporazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti negli atti di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del dott.
[...]
dell'importo di € 11.984,24 (onorario, ed oneri di legge al lordo della ritenuta di acconto CP_1 come da ricorso per decreto ingiuntivo) o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, al netto dell'importo versato dall' Attrice opponente in forza della dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, trattenuto a titolo di acconto, oltre ad interessi al tasso convenzionale dal dovuto al saldo.
- In ogni caso condannare l'Attrice opponente alla rifusione in favore del Convenuto opposto delle spese, competenze e onorari di causa, compresi quelli della fase monitoria, nonché al pagamento ex art. 96 comma 3 della somma ritenuta di giustizia”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 6 I fatti di causa.
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 659/2022 emesso dal Tribunale di Trieste il 18/10/2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore del dott. , consulente del lavoro, la CP_1 somma di € 11.075,76, oltre interessi e alle spese relative al procedimento monitorio.
L'ingiunzione è stata ottenuta per il pagamento di un'indennità per aver la cliente – la
[...]
- disdettato anticipatamente il contratto di opera professionale stipulato Parte_1
15.01.2018, che all'art. 5 prevedeva a favore del consulente un'indennità pari all'80% degli onorari per i mesi mancanti al termine del contratto originario o prorogato, (cfr. art. 5 doc. 1 del ricorso).
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
1. “INFONDATEZZA DELLA PRETESA DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA'.
INAPPLICABILITA' DELL'ART. 17 DEL D.M. 15 LUGLIO 1992, N. 430”
Rileva l'attore che in tema di recesso, l'art. 2237 del codice civile prevede in via generale la possibilità per il cliente di recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta, senza necessità di rimborsare il mancato guadagno e che tale disciplina si giustifica per il carattere fiduciario che contraddistingue il rapporto tra il professionista e il committente;
inoltre, la norma sarebbe derogabile solo nelle ipotesi previste dall'art. 17 del DM. n. 430/1992, che riguardano esclusivamente i casi in cui l'attività del professionista è regolata contrattualmente in “regime di abbonamento”, che presuppone un sistema di retribuzione omnicomprensivo e predeterminato, caratteri che non sono presenti nel caso di specie, in cui il dott. ha calcolato il compenso per ciascuna delle CP_1 specifiche prestazioni rese.
2. “INDETERMINATEZZA DELL'INDENNITA'”
Il decreto ingiuntivo emesso in applicazione della clausola contrattuale che prevede l'indennità nella misura dell'80% dei soli onorari per i mesi mancanti andrebbe revocato anche per la carenza del requisito della liquidità del credito azionato. In particolare, in assenza dell'abbonamento
(quindi di un importo fisso mensile predeterminato e onnicomprensivo), il calcolo dell'indennità non sarebbe determinabile, in quanto è lo stesso dott. ad aver determinato unilateralmente CP_1
l'importo dell'indennità, senza che la società potesse in qualche maniera incidere.
3. “LEGITTIMITA' DEL RECESSO DOVUTO AL VENIR MENO DELbRAPPORTO
FIDUCIARIO”.
Con tale motivo di opposizione la società contesta la possibilità di derogare alle norme sul pagina 3 di 6 recesso ad nutum.
4. “ECCESSIVITA' DELL'IMPORTO DELL'INDENNITA' – RIDUZIONE D'UFFICIO”.
Secondo l'opponente l'importo dell'indennità dovrebbe essere adeguatamente ridotto ai sensi dell'art. 1384 c.c., non solo perché l'obbligazione è stata eseguita in parte (la collaborazione è proseguita per 6 mesi rispetto alla scadenza contrattuale), ma anche perché l'ammontare della stessa è manifestamente eccessivo.
Afferma che in ogni caso nelle fatture sono indicate alcune voci quantomeno dubbie. Ad esempio, sono state conteggiate svariate ore di lavoro (con tariffa di € 70,00 orari) specificando che l'importo viene fatturato per la “conversione dati per software diverso da trasferire a nuovo consulente del lavoro (…) e caricamento files su richiesta su cloud.” Trattasi di voce – trasferimento di dati – che dovrebbe essere gratuita ovvero ricompresa nella tariffa del professionista.
II. Il convenuto si è costituito, contestando i motivi di opposizione con varie argomentazioni, senza ampliare il thema decidendum.
III. Nel corso del giudizio vi è stata la fusione tra la società e la Parte_2 [...]
con incorporazione di quest'ultima nella prima. La è quindi Parte_1 Parte_2 intervenuta in giudizio (vedi atto di intervento depositato l'08.03.2023).
Decisione della causa.
I. Si ritiene di aderire ai principi espressi nella sentenza Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15005 del 2021
(conforme ad altre precedenti in essa abbondantemente richiamate). La Corte in detta decisione rileva che la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente contemplata dall'art. 2237
c.c. non abbia carattere inderogabile, perciò le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, hanno facoltà di escluderlo fino al termine del rapporto.
Nel caso di specie è evidente e pacifico che all'interno del contratto d'opera professionale le parti abbiano inserito una clausola che disciplina la facoltà di recesso del cliente in maniera difforme dalla norma, stabilendo che il contratto abbia una durata annuale rinnovabile e che in caso di disdetta comunicata oltre il termine semestrale venga pagata una somma, definita indennità, a titolo di ristoro. Si tratta dei punti 4 e 5 del contratto, che qui si riproducono per una maggiore chiarezza: pagina 4 di 6 Trattandosi di pattuizioni lecite, per le quali non si rinvengono profili di inefficacia;
perciò, devono considerarsi vincolanti tra le parti e l'opponente non può sottrarsi al pagamento dell'indennità.
L'ampio margine di deroga concesso all'autonomia negoziale alla disciplina normativa (di tipo dispositivo) del diritto di recesso comporta che la non configurabilità nel caso di specie di un rapporto in regime di abbonamento annuale con forfetizzazione del compenso - come previsto dall'art. 17 D.M. 430/192 - sia irrilevante al fine di escludere l'efficacia di quelle clausole. Non è impedito, infatti, alle parti di introdurre nel regolamento contrattuale una regolamentazione dell'indennità per il recesso analoga a quella prevista per i contratti di abbonamento, pur non essendo ad essi riconducibile. L'art. 17 D.M. cit. si prefigge il fine di introdurre delle norme suppletive a garanzia degli interessi del professionista che confida nella continuità del rapporto, che ben può essere estesa ad altri tipi contrattuali.
II. La censura relativa alla mancanza di liquidità del credito e quindi – in sostanza – alla mancanza di uno dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, non è condivisibile. La liquidità del credito pecuniario si riferisce, infatti, alla caratteristica di essere determinato nel suo preciso ammontare, anche solo per relationem (cfr. art. 1282 c.c. e 633 c.p.c.). Nel caso di specie la clausola n. 5 del contratto indica le modalità di determinazione dell'ammontare del credito (80% dei mesi mancanti sulla base dell'onorario dell'ultimo periodo). Precisamente è stato preso a riferimento la media degli onorari pagati nel semestre mancante (si vedano le fatture allega dal convenuto), applicando un criterio che appare conforme alla lettera della clausola, interpretata secondo i criteri della buona fede.
La società opponente solleva contestazioni sulla remunerabilità dell'attività – pacificamente compiuta – di conversione di alcuni dati per renderli compatibili con un software diverso da quello da lui usato, che però non sono condivisibili, non emergendo elementi per ritenere che dovesse essere resa a titolo gratuito. Il dovuto per questa attività è stato correttamente determinato in base alla voce “consulenza e assistenza specifica non indicata nel presente preventivo”, che indica il valore di euro 70,00 per ora di lavoro.
III. Non è possibile diminuire l'indennità in applicazione dell'art. 1384 c.c., invocato dall'attrice, pagina 5 di 6 poiché riguarda la diversa fattispecie della clausola penale.
In definitiva, l'opposizione viene rigettata.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 (Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000), con applicazione del compenso minimo per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività di istruzione orale.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede:
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 659/2022 del
18.10.2022 nel procedimento sub R.G. 3134/2022;
2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo precedente;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € Parte_2
4.237,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e
CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 03.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3735/2022 promossa da:
ora con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. GIGLIO TEODORA e dell'avv. STARC BOSTJAN;
attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEUZZI CP_1 C.F._1
CONCETTA; convenuto opposto e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GIGLIO Parte_2 P.IVA_1
TEODORA e dell'avv. STARC BOSTJAN;
intervenuta
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 659/2022 del Tribunale di Trieste.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 6 PER PARTE ATTRICE: come da note del 14/01/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE: Respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 659/2022 del 18.10.2022 emesso dal Tribunale di Trieste nel procedimento sub R.G. 3134/2022, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- in ordine ai fatti narrati nel presente atto di citazione in opposizione, accertare e dichiarare
l'applicabilità dell'art. 2237 c.c. al rapporto tra le parti e per effetto accertare e dichiarare che non è dovuta l'indennità prevista nel contratto di consulenza professionale;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto
e rideterminare la somma complessivamente dovuta dall'attrice opponente;
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note 14/01/2025
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraris reiectis previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, rigettare l'opposizione promossa dalla costituitasi in Parte_3 prosecuzione ex art. 110 c.p.c. dell'attrice-opponente estinta a Parte_1 seguito di fusione per incorporazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti negli atti di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del dott.
[...]
dell'importo di € 11.984,24 (onorario, ed oneri di legge al lordo della ritenuta di acconto CP_1 come da ricorso per decreto ingiuntivo) o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, al netto dell'importo versato dall' Attrice opponente in forza della dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, trattenuto a titolo di acconto, oltre ad interessi al tasso convenzionale dal dovuto al saldo.
- In ogni caso condannare l'Attrice opponente alla rifusione in favore del Convenuto opposto delle spese, competenze e onorari di causa, compresi quelli della fase monitoria, nonché al pagamento ex art. 96 comma 3 della somma ritenuta di giustizia”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 6 I fatti di causa.
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 659/2022 emesso dal Tribunale di Trieste il 18/10/2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore del dott. , consulente del lavoro, la CP_1 somma di € 11.075,76, oltre interessi e alle spese relative al procedimento monitorio.
L'ingiunzione è stata ottenuta per il pagamento di un'indennità per aver la cliente – la
[...]
- disdettato anticipatamente il contratto di opera professionale stipulato Parte_1
15.01.2018, che all'art. 5 prevedeva a favore del consulente un'indennità pari all'80% degli onorari per i mesi mancanti al termine del contratto originario o prorogato, (cfr. art. 5 doc. 1 del ricorso).
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
1. “INFONDATEZZA DELLA PRETESA DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA'.
INAPPLICABILITA' DELL'ART. 17 DEL D.M. 15 LUGLIO 1992, N. 430”
Rileva l'attore che in tema di recesso, l'art. 2237 del codice civile prevede in via generale la possibilità per il cliente di recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta, senza necessità di rimborsare il mancato guadagno e che tale disciplina si giustifica per il carattere fiduciario che contraddistingue il rapporto tra il professionista e il committente;
inoltre, la norma sarebbe derogabile solo nelle ipotesi previste dall'art. 17 del DM. n. 430/1992, che riguardano esclusivamente i casi in cui l'attività del professionista è regolata contrattualmente in “regime di abbonamento”, che presuppone un sistema di retribuzione omnicomprensivo e predeterminato, caratteri che non sono presenti nel caso di specie, in cui il dott. ha calcolato il compenso per ciascuna delle CP_1 specifiche prestazioni rese.
2. “INDETERMINATEZZA DELL'INDENNITA'”
Il decreto ingiuntivo emesso in applicazione della clausola contrattuale che prevede l'indennità nella misura dell'80% dei soli onorari per i mesi mancanti andrebbe revocato anche per la carenza del requisito della liquidità del credito azionato. In particolare, in assenza dell'abbonamento
(quindi di un importo fisso mensile predeterminato e onnicomprensivo), il calcolo dell'indennità non sarebbe determinabile, in quanto è lo stesso dott. ad aver determinato unilateralmente CP_1
l'importo dell'indennità, senza che la società potesse in qualche maniera incidere.
3. “LEGITTIMITA' DEL RECESSO DOVUTO AL VENIR MENO DELbRAPPORTO
FIDUCIARIO”.
Con tale motivo di opposizione la società contesta la possibilità di derogare alle norme sul pagina 3 di 6 recesso ad nutum.
4. “ECCESSIVITA' DELL'IMPORTO DELL'INDENNITA' – RIDUZIONE D'UFFICIO”.
Secondo l'opponente l'importo dell'indennità dovrebbe essere adeguatamente ridotto ai sensi dell'art. 1384 c.c., non solo perché l'obbligazione è stata eseguita in parte (la collaborazione è proseguita per 6 mesi rispetto alla scadenza contrattuale), ma anche perché l'ammontare della stessa è manifestamente eccessivo.
Afferma che in ogni caso nelle fatture sono indicate alcune voci quantomeno dubbie. Ad esempio, sono state conteggiate svariate ore di lavoro (con tariffa di € 70,00 orari) specificando che l'importo viene fatturato per la “conversione dati per software diverso da trasferire a nuovo consulente del lavoro (…) e caricamento files su richiesta su cloud.” Trattasi di voce – trasferimento di dati – che dovrebbe essere gratuita ovvero ricompresa nella tariffa del professionista.
II. Il convenuto si è costituito, contestando i motivi di opposizione con varie argomentazioni, senza ampliare il thema decidendum.
III. Nel corso del giudizio vi è stata la fusione tra la società e la Parte_2 [...]
con incorporazione di quest'ultima nella prima. La è quindi Parte_1 Parte_2 intervenuta in giudizio (vedi atto di intervento depositato l'08.03.2023).
Decisione della causa.
I. Si ritiene di aderire ai principi espressi nella sentenza Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15005 del 2021
(conforme ad altre precedenti in essa abbondantemente richiamate). La Corte in detta decisione rileva che la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente contemplata dall'art. 2237
c.c. non abbia carattere inderogabile, perciò le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, hanno facoltà di escluderlo fino al termine del rapporto.
Nel caso di specie è evidente e pacifico che all'interno del contratto d'opera professionale le parti abbiano inserito una clausola che disciplina la facoltà di recesso del cliente in maniera difforme dalla norma, stabilendo che il contratto abbia una durata annuale rinnovabile e che in caso di disdetta comunicata oltre il termine semestrale venga pagata una somma, definita indennità, a titolo di ristoro. Si tratta dei punti 4 e 5 del contratto, che qui si riproducono per una maggiore chiarezza: pagina 4 di 6 Trattandosi di pattuizioni lecite, per le quali non si rinvengono profili di inefficacia;
perciò, devono considerarsi vincolanti tra le parti e l'opponente non può sottrarsi al pagamento dell'indennità.
L'ampio margine di deroga concesso all'autonomia negoziale alla disciplina normativa (di tipo dispositivo) del diritto di recesso comporta che la non configurabilità nel caso di specie di un rapporto in regime di abbonamento annuale con forfetizzazione del compenso - come previsto dall'art. 17 D.M. 430/192 - sia irrilevante al fine di escludere l'efficacia di quelle clausole. Non è impedito, infatti, alle parti di introdurre nel regolamento contrattuale una regolamentazione dell'indennità per il recesso analoga a quella prevista per i contratti di abbonamento, pur non essendo ad essi riconducibile. L'art. 17 D.M. cit. si prefigge il fine di introdurre delle norme suppletive a garanzia degli interessi del professionista che confida nella continuità del rapporto, che ben può essere estesa ad altri tipi contrattuali.
II. La censura relativa alla mancanza di liquidità del credito e quindi – in sostanza – alla mancanza di uno dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, non è condivisibile. La liquidità del credito pecuniario si riferisce, infatti, alla caratteristica di essere determinato nel suo preciso ammontare, anche solo per relationem (cfr. art. 1282 c.c. e 633 c.p.c.). Nel caso di specie la clausola n. 5 del contratto indica le modalità di determinazione dell'ammontare del credito (80% dei mesi mancanti sulla base dell'onorario dell'ultimo periodo). Precisamente è stato preso a riferimento la media degli onorari pagati nel semestre mancante (si vedano le fatture allega dal convenuto), applicando un criterio che appare conforme alla lettera della clausola, interpretata secondo i criteri della buona fede.
La società opponente solleva contestazioni sulla remunerabilità dell'attività – pacificamente compiuta – di conversione di alcuni dati per renderli compatibili con un software diverso da quello da lui usato, che però non sono condivisibili, non emergendo elementi per ritenere che dovesse essere resa a titolo gratuito. Il dovuto per questa attività è stato correttamente determinato in base alla voce “consulenza e assistenza specifica non indicata nel presente preventivo”, che indica il valore di euro 70,00 per ora di lavoro.
III. Non è possibile diminuire l'indennità in applicazione dell'art. 1384 c.c., invocato dall'attrice, pagina 5 di 6 poiché riguarda la diversa fattispecie della clausola penale.
In definitiva, l'opposizione viene rigettata.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 (Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000), con applicazione del compenso minimo per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività di istruzione orale.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede:
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 659/2022 del
18.10.2022 nel procedimento sub R.G. 3134/2022;
2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo precedente;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € Parte_2
4.237,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e
CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 03.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio pagina 6 di 6