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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Francesca Negri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Donatella Daddio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) La casa familiare sita a Seveso (MB), via Boves n.19 resterà assegnata alla madre, sig.ra
[...]
, sino alla permanenza nell'immobile da parte della IG . CP_1 Per_1
I coniugi stabiliscono sin d'ora che, allorché l'immobile verrà rilasciato dalla IG, lo stesso o verrà messo in vendita a terzi, previo conferimento di incarico ad immobiliare di reciproca fiducia, oppure la signora provvederà a liquidare la quota di proprietà del marito. CP_1
In entrambi i casi, il sig. riconoscerà la somma aggiuntiva di € 35.000,00 in favore della Pt_1 signora CP_1
Fino all'intervenuta vendita o della liquidazione della quota di proprietà del sig. la sig.ra Pt_1 potrà permanere nell'immobile senza corrispondere alcun canone di locazione al marito e CP_1 alcuna indennità di occupazione, restando a carico della medesima le utenze e le spese ordinarie. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% fra i due comproprietari. 2) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 della IG , maggiorenne ma non ancora del tutto economicamente autosufficiente, Per_1
l'importo di € 800,00 mensile, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 sino a dicembre 2026, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
La prossima rivalutazione monetaria verrà calcolata con decorrenza luglio 2025.
Resta inteso che tale assegno verrà versato fino alla predetta data di scadenza direttamente alla sig.ra indipendentemente dall'indipendenza economica che potrebbe o meno CP_1 Per_1 raggiungere.
A far tempo da gennaio 2027, qualora non avesse raggiunto una stabilità economica, il Per_1 mantenimento verrà concordato direttamente con la IG.
Il sig. dal mese di luglio 2024, ha versato per la IG, a titolo di mantenimento, la somma Pt_1 di euro 635,81. Pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, verserà alla sig.ra la differenza di euro 985,14, oltre ad euro 330,26 quale quota a suo carico delle spese CP_1 condominiali straordinarie relative all'esercizio 2024/2025. Per un totale di euro 1.315,39.
3) Le spese straordinarie per saranno a carico di entrambi i genitori al 50%, come da Per_1
“Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data
07 maggio 2018.
4) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto economico esistente tra loro sino alla data odierna con reciproca soddisfazione e rinuncia ad ogni ulteriore pretesa economica.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 16 giugno 2005.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della IG maggiorenne non economicamente indipendente e, Per_1 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Seveso in data 05.07.1993 (atto n. 3, Parte I, anno 1993) del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Seveso, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.01.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Francesca Negri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Donatella Daddio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) La casa familiare sita a Seveso (MB), via Boves n.19 resterà assegnata alla madre, sig.ra
[...]
, sino alla permanenza nell'immobile da parte della IG . CP_1 Per_1
I coniugi stabiliscono sin d'ora che, allorché l'immobile verrà rilasciato dalla IG, lo stesso o verrà messo in vendita a terzi, previo conferimento di incarico ad immobiliare di reciproca fiducia, oppure la signora provvederà a liquidare la quota di proprietà del marito. CP_1
In entrambi i casi, il sig. riconoscerà la somma aggiuntiva di € 35.000,00 in favore della Pt_1 signora CP_1
Fino all'intervenuta vendita o della liquidazione della quota di proprietà del sig. la sig.ra Pt_1 potrà permanere nell'immobile senza corrispondere alcun canone di locazione al marito e CP_1 alcuna indennità di occupazione, restando a carico della medesima le utenze e le spese ordinarie. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% fra i due comproprietari. 2) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 della IG , maggiorenne ma non ancora del tutto economicamente autosufficiente, Per_1
l'importo di € 800,00 mensile, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 sino a dicembre 2026, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
La prossima rivalutazione monetaria verrà calcolata con decorrenza luglio 2025.
Resta inteso che tale assegno verrà versato fino alla predetta data di scadenza direttamente alla sig.ra indipendentemente dall'indipendenza economica che potrebbe o meno CP_1 Per_1 raggiungere.
A far tempo da gennaio 2027, qualora non avesse raggiunto una stabilità economica, il Per_1 mantenimento verrà concordato direttamente con la IG.
Il sig. dal mese di luglio 2024, ha versato per la IG, a titolo di mantenimento, la somma Pt_1 di euro 635,81. Pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, verserà alla sig.ra la differenza di euro 985,14, oltre ad euro 330,26 quale quota a suo carico delle spese CP_1 condominiali straordinarie relative all'esercizio 2024/2025. Per un totale di euro 1.315,39.
3) Le spese straordinarie per saranno a carico di entrambi i genitori al 50%, come da Per_1
“Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data
07 maggio 2018.
4) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto economico esistente tra loro sino alla data odierna con reciproca soddisfazione e rinuncia ad ogni ulteriore pretesa economica.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 16 giugno 2005.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della IG maggiorenne non economicamente indipendente e, Per_1 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Seveso in data 05.07.1993 (atto n. 3, Parte I, anno 1993) del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Seveso, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.01.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti