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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/07/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1813 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E nato a [...] l'[...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DODDIS SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29/05/2025, i coniugi , nata Parte_1
a ME (ME) il 14/05/1972, e nato a [...] l'[...], Controparte_1
premesso:
- che con sentenza n. 1461/2017 pubbl. il 24/05/2017, il Tribunale di Messina aveva pronunciato la separazione giudiziale tra le parti in causa;
- che le condizioni di separazione prevedevano un assegno di mantenimento a favore di quantificato in € 300,00 mensili e un assegno di mantenimento per le Parte_1 figlie a carico del padre nella misura di € 500,00, oltre rivalutazione annuale ed il 50% delle spese straordinarie da sostenere per gli stessi;
- che occorreva modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) l'assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre rimanga invariato nella misura di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna), oltre rivalutazione annuale, mentre tutte le spese ordinarie e straordinarie da sostenere per gli stessi, dovranno essere considerate al
100% a carico esclusivo del padre. 2) Mentre la sig.ra rinunzia all'assegno Parte_1
mensile di mantenimento personale di € 300,00 a carico del ex marito per le condizioni di cui sopra essendo quest'ultima titolare di sostentamento da parte dell'Inps di Messina, che le riconosce per motivi di malattia, la somma mensile pari ad € 530,00 circa oltre accompagno.
Ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con Sentenza n.1461 del 20.05.2017 e pubblicata in data 24.05.2017 dal Tribunale di Messina. 3) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette modifiche delle condizioni che accettano”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 22 luglio
2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/05/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 24/07/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1813 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E nato a [...] l'[...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DODDIS SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29/05/2025, i coniugi , nata Parte_1
a ME (ME) il 14/05/1972, e nato a [...] l'[...], Controparte_1
premesso:
- che con sentenza n. 1461/2017 pubbl. il 24/05/2017, il Tribunale di Messina aveva pronunciato la separazione giudiziale tra le parti in causa;
- che le condizioni di separazione prevedevano un assegno di mantenimento a favore di quantificato in € 300,00 mensili e un assegno di mantenimento per le Parte_1 figlie a carico del padre nella misura di € 500,00, oltre rivalutazione annuale ed il 50% delle spese straordinarie da sostenere per gli stessi;
- che occorreva modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) l'assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre rimanga invariato nella misura di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna), oltre rivalutazione annuale, mentre tutte le spese ordinarie e straordinarie da sostenere per gli stessi, dovranno essere considerate al
100% a carico esclusivo del padre. 2) Mentre la sig.ra rinunzia all'assegno Parte_1
mensile di mantenimento personale di € 300,00 a carico del ex marito per le condizioni di cui sopra essendo quest'ultima titolare di sostentamento da parte dell'Inps di Messina, che le riconosce per motivi di malattia, la somma mensile pari ad € 530,00 circa oltre accompagno.
Ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con Sentenza n.1461 del 20.05.2017 e pubblicata in data 24.05.2017 dal Tribunale di Messina. 3) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette modifiche delle condizioni che accettano”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 22 luglio
2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/05/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 24/07/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.