Ordinanza collegiale 18 novembre 2024
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 26/05/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01539/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2021, proposto da PE EP quale legale rapp.te p.t. della ditta “Banana Sport di PE EP”, rappresentato e difeso dall’ Avv. Antonio Palma e dall’Avv. Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capri, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del comune di Capri prot. n. 20755 del 22 settembre 2020, successivamente comunicata, avente ad oggetto la comunicazione della definizione del procedimento attivato dalla ricorrente, rappresentando che nella seduta della Commissione locale del paesaggio del 21 settembre 2020, ivi richiamata, la stessa ha confermato il parere non favorevole già espresso nella seduta del 24 agosto 2018;
- del provvedimento della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Capri, del 21 settembre 2021, successivamente notificato, avente ad oggetto il parere non favorevole sull’istanza di variazione della concessione demaniale dell’istante, ove dovesse ritenersi immediatamente lesivo e qualora fosse ritenuto adottato in esecuzione della sentenza n. 3519/2020 che ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 6302 del 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 31 marzo 2021 e depositato il 13 aprile 2021, la società ricorrente – dedotto di essere titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 35/08, rilasciata dal Comune di Capri, e prorogata sino al 31 dicembre 2020 dallo stesso ente ai sensi della legge n. 25/2010, e in origine prorogata sino al 2033 (legge n. 145 del 2018 ss. mm. ii.), poi al 2027, ex D.P.C.M. 4 settembre 2024 e d.l. n. 131 del 16 settembre 2024, in G.U. n. 237 del 16 settembre 2024 – premesso di aver presentato istanza (prot. n. 4398/273, in data 23 febbraio 2017) per ottenere l’autorizzazione paesaggistica (ai sensi degli art. 146 e 159 del d. lgs. 42/2004 e del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005) per l’installazione di un pontile metallico di sbarco in località Marina Grande, rappresentava, dopo aver ricostruito la complessa fase dell’istruttoria procedimentale, che:
- successivamente al riscontro (2 agosto 2018) del preavviso ex art. 10 bis legge 241/1990, (nota prot. n. 18706, pervenuta in data 24 luglio 2018), il procedimento era rimasto sospeso, sicché, perdurando l’inerzia dell’Amministrazione (23 ottobre 2019) aveva sollecitato la ripresa dell’ iter , anche a mezzo dell’intervento sostitutivo ex art 2 comma 9 bis , legge 241/1990;
- perdurando il silenzio del Comune di Capri, aveva quindi proposto giudizio innanzi a questo TAR ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117 c.p.a., ottenendo una sentenza favorevole (n. 3519 del 5 agosto 2020) di condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso;
- in data 21 settembre 2020 si era quindi riunita la Commissione Locale del Paesaggio che aveva espresso parere non favorevole, confermando quanto già rappresentato nella seduta del 24 aprile 2018, sicché il Comune aveva infine adottato la nota prot. n. 20755 del 22 settembre 2020, con cui “in ossequio alla sentenza […] si comunica la definizione del procedimento attivato dalla Banana Sport di PE EP, rappresentando che nella seduta di Commissione Locale del Paesaggio del 21 settembre 2020 la stessa ha conferma[to] il parere non favorevole già espresso nella seduta del 24 aprile 2018”.
1.1. - Tanto premesso in fatto, la ricorrente impugnava la nota da ultimo citata, unitamente agli atti della Commissione Locale del Paesaggio del 21 settembre 2020, articolando, a sostegno, quattro distinte censure, con cui in sintesi: 1) richiamate le caratteristiche dell’intervento, sosteneva, alla luce delle norme locali e di settore (art. 11 del Piano Paesistico, comma 6)) l’assentibilità dell’intervento; 2) lamentava la violazione del principio di non aggravio del procedimento, “in quanto dalla ricostruzione dei fatti, invece, emerge che il progetto presentato dalla ricorrente veniva esaminato per ben quattro volte (sedute del 10.08.2017, 06.02.2018, 11.06.2018, 24.08.2018) e solo nell’ultima la CLP ha espresso parere negativo”; 3) evidenziava la carenza istruttoria e motivazionale alla base del diniego; 4) denunciava l’omessa attivazione del contraddittorio sub specie di omesso invio del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990”).
3. – Il Comune di Capri, pur ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 novembre 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto via Teams, il ricorso, previo avviso alle parti della possibile improcedibilità ex art. 73, comma 3 c.p.a., era trattenuto in decisione.
5. - Con ordinanza n. 6302 del 18 novembre 2024, questo Tribunale “Premesso che:- la società ricorrente – dedotta la titolarità della concessione demaniale marittima n. 35/08 rilasciata dal Comune di Capri, già prorogata sino al 2033 – ha impugnato, unitamente alla comunicazione del 22 settembre 2020, il parere negativo non favorevole sull’istanza di variazione della concessione, reso dalla Commissione locale del paesaggio, in data 21 settembre 2020, a conferma di precedente parere di analogo tenore del 24 aprile 2018; - il Comune di Capri non si è costituito in giudizio, né ha depositato alcunché; - il 2 ottobre 2024 parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso; - all’odierna udienza di smaltimento dell’arretrato, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione; Rilevato che:- è presente, in atti, la sola nota del comune di Capri prot. n. 20755 del 22 settembre 2020, ma non anche il parere della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Capri del 21 settembre 2020, ivi richiamato e parimenti oggetto di impugnazione” ordinava al Comune di depositare: a) “copia del parere della Commissione Locale del Paesaggio del 21 settembre 2020, da ultimo citato”; b) “una documentata relazione sui fatti di causa”, contestualmente rinviando ad una successiva udienza di smaltimento dell’arretrato”.
6. – Il Comune di Capri ottemperava all’ordinanza collegiale depositando (3 e 31 dicembre 2024) il parere della CLP (a) ed una sintetica relazione sui fatti di causa (b), nella quale, peraltro, si rappresentava che “in data 26/11/2024, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 34662 il Settore IV – lavori pubblici e demanio comunicava dell’avvenuto subingresso nelle concessioni demaniali marittime intestate alla ricorrente della società “Banana Sport Emotion Capri di PE Mariapia s.a.s e che la ditta Banana Sport di PE EP non risulta essere più titolare delle concessioni D.M. n. 36/08 e 56/18”.
7. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 maggio 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via Teams, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
8. – Viene all’esame del Collegio la nota (prot. n. 20755 del 22 settembre 2020) con cui il Comune di Capri, richiamando il parere espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio del 21 settembre 2020 (a sua volta confermativo del parere del medesimo organo reso in data 24 agosto 2018) ha negato alla società ricorrente l’autorizzazione per l’installazione di un pontile metallico di sbarco in località Marina Grande, accessorio alla concessione demaniale marittima n. 35/08. In questi termini delineato il perimento della decisione, ritiene il Collegio – in proposito richiamando il rilievo effettuato all’udienza del 13 novembre 2024, confermato da successivi riscontri documentali – che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’intervenuto trasferimento della concessione demaniale marittima di cui è causa alla diversa società “Banana Sport Emotion Capri di PE Mariapia s.a.s.”. È infatti evidente che, mutato il titolare della concessione, la ricorrente non vanta alcun interesse alla realizzazione del manufatto e, per l’effetto, all’eventuale annullamento degli atti impugnati.
9. – Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
10. –Nulla deve disporsi in punto di spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Capri.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara improcedibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Alfredo EP Allegretta, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO