Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/04/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. 5453/2023
Il giudice onorario FRANCESCO DONNALOIA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente Sentenza
Vertente tra (C.F. ), difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LUIGI MARIANO FIORITO –attore opponente-
contro
(cod. fisc. ) difesa dall'Avv. Mimì Controparte_1 C.F._2
CASSANO –convenuto opposto-
Conclusioni delle parti: come da verbale che qui si abbia per integralmente riportato.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. n. 1293/2023, reso nell'ambito del procedimento R:G: 4415/2023, pubblicato dal Tribunale di Taranto in data 20 settembre 2023, per il pagamento della somma di € 14.386,00 oltre ad interessi e spese di procedimento notificato all'opponente in data 3 ottobre 2023 la opponente assumeva quanto segue.
Premesso che la opposta esercita l'attività di vendita di generi alimentari e che tra i propri clienti annoverava la Parte_1 che vi era un accordo in virtù del quale la stessa sig.ra acquistava la Parte_1 merce a credito e, poi provvedeva a salda-re secondo le sue possibilità”; … …“che via via il credito è aumentato sino a giungere nel novembre 2022 a complessive € 14.386,00 così come emerge dalla scrittura privata con il conteggio ricognitivo che la sig.ra ha sottoscritto il 30.11.2022. Parte_1
La nell'atto di opposizione asserisce di non aver acquistato merce a Parte_1 credito presso l'esercizio commerciale gestito dalla sig.ra in Castellaneta alla CP_1 via Salvatore Quasimodo;
dichiarava inoltre di aver acquistato generi alimentari presso un piccolo negozio sito nel centro storico, alla via San Domenico distante circa 100 mt dalla sua abitazione;
negozio gestito dal marito della sig.ra Sig. CP_1 Parte_2 ed in ogni caso di aver prontamente pagato volta per volta i generi alimentari
[...] per contante. Solo in una occasione dieci/quindici anni addietro, ebbe a fare la spesa poco prima della chiusura serale e non avendo il resto di una banconota da € 100,00 il si Pt_2 garantì raccogliendo una firma su di una pagina in bianco di un quaderno trattenendo
Si costituiva l'opposta la quale chiedeva la conferma del decreto opposto.
Dalla istruttoria è emerso quanto segue. La ctu grafologica espletata sul quaderno dove venivano annotate le operazioni di debito ha evidenziato che il CTU, dopo aver individuato le sette firme, le classifica assegnando a ciascuna di esse le lettere dell'alfabeto da A) a G), a partire da quella più remota nel tempo sino a quelle più recenti;
afferma come genuine solo le sottoscrizioni di cui alle lettere A), B), C) e D), mentre non genuine quelle di cui alle lettere E), F) e G). Alla udienza del 4.11.24 la opponente in sede di interrogatorio libero dichiarava:
Ho sempre pagato alla sig.ra la merce che acquistavo dal suo negozio. Solo CP_1 in una occasione ho firmato una ricevuta un un foglio bianco per presa consegna a credito per un importo di € 20. Preciso che in tale occasione avevano una banconota da 100 euro e non avevano resto da darmi. Comunque la firma apposta rissale ad oltre 10 anni fa. Nel verbale di udienza: Si da atto che la stessa disconosce tutte le sottoscrizioni apposte sui quaderni posti a base della domanda e che le vengono mostrati. Sempre nella stessa udienza si procedeva all'interrogatorio formale e la stessa dichiarava: ADR Non è vera la circostanza sub a) capitolata nella comparsa di risposta del 27-11-23 di . Effettuavo acquisti presso il negozio di Controparte_1 via Municipio e questo sino al novembre 2022. ADR HO SEMPRE PAGATO gli acquisti effettuati;
comunque avevo rapporti con il marito della e non con lei. Non ricordo il nome. CP_1
ADR si quando acquistavo della merce veniva annotata su un quaderno ADR una volta abbiano effettuato un resoconto del dare avere con i i sigg. ; Controparte_2
ADR una sola volta la merce mi è stata portata a casa e ha mandato la figlia
. Per_1
Dall'esame dell'interrogatorio formale appare lampante la confessione resa dalla la quale dapprima, in tutti gli atti di causa e in sede di interrogatorio Parte_1 libero dichiara che solo una volta venne apposta una firma 10-15 anni orsono;
in sede di interrogatorio formale confessa che tutte le operazione di acquisto venivano annotate sul quaderno e che tra le parti si procedette pure al resoconto del dare e avere. Allora ci si chiede che senso abbia annotare su un quaderno tutti gli acquisti fatti se venivano pagati regolarmente. Tale risultanza si ritiene abbia piena valenza confessoria e palesemente in contrasto con l'assunto dedotto in opposizione. A ciò si aggiunga che il ctu ha riconosciuto come genuine buona parte delle sottoscrizioni il che dimostra a maggior riprova che gli acquisti di merce venivano effettuati a credito e non certo pagati come si assume con la opposizione. Sulla eccezione di prescrizione del credito vantato dall'opposta si sarebbe prescritto per il trascorrere del tempo previsto dalla legge e, più precisamente, dall'art. 2955 n. 5) cpc. Sul punto si rileva che qualora il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, ex art. 2959 c.c.. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione va rigettata. Ne consegue che l'opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto opposto. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda con opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese legali in favore dell'opposto e che liquida in € 2000 oltre cap e rimb. Forf. 15% e costo ctu
Taranto, 28-4-2025
IL GIUDICE ONORARIO
FRANCESCO DONNALOIA