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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2594/2024 R.G., avente ad oggetto pegno - ipoteca
TRA
(nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, dagli avvocati Leopoldo Villani e Concetta Di
Somma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Gragnano, alla Via Nuova San Leone
n. 99 ATTRICE
E
(C.F. e P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Gennaro Fiorillo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla Piazza San Francesco d'Assisi n. 3 CONVENUTA
NONCHÉ
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 28 maggio 2025 cui, per brevità, si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo ma solo la motivazione.
Con atto di citazione inizialmente iscritto presso il Giudice di Pace di Gragnano, e poi riassunto innanzi a codesto Tribunale, in seguito a dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di
1 Pace, premetteva di aver ricevuto in data 28 ottobre 2022 comunicazione preventiva Parte_1
di iscrizione di ipoteca "Fascicolo n. 2022/10020" per complessivi euro 51.641,26, notificata da
. L'istante precisava che l'ipoteca che l' Controparte_1 Controparte_1
intendeva iscrivere si basava sulla cartella n. 07120190089211356001, mai notificata nei suoi confronti.
Ancora, spiegava che detta cartella a sua volta deriverebbe da un verbale di Parte_1
contravvenzione al Codice della Strada, non identificato e non identificabile, emesso dalla Prefettura
di anch'esso mai notificato alla parte istante. CP_2
Non avendo ricevuto alcuna comunicazione e/o notifica antecedente alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ed ignorando le ragioni del credito vantato nei suoi confronti, Parte_1
adiva il Giudice di Pace di Gragnano, citando la e la Controparte_1 CP_2
rassegnando quali conclusioni: in via preliminare, sospendere l'esecutività degli atti
[...]
impugnati ed in particolare della cartella identificata con il n. 07120190089211356001 e del sottostante verbale di contravvenzione alle norme del Codice della Strada non indicato né individuato,
sussistendo i presupposti del fumus e del periculum in mora;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'istante ed in ogni caso l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria, con cancellazione immediata dal ruolo esattoriale del preteso credito;
dichiarare l'inefficacia medio tempore degli atti compiuti dall' e che nulla è dovuto da in relazione Controparte_1 Parte_1
al vantato credito, dichiarando che l' non ha diritto a procedere Controparte_1
ad esecuzione nei suoi confronti;
con condanna dell' e della Controparte_1
in solido, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, inclusi I.V.A. e Controparte_2
C.P.A. e rimborso delle spese generali, con attribuzione ai procuratori Leopoldo Villani e Concetta
Di Somma per averne fatto anticipo.
Riassunto il giudizio innanzi lo scrivente Tribunale, in data 23 settembre 2024 si costituiva l'
[...]
, reiterando le eccezioni già formulate innanzi al Giudice di Pace. Controparte_1
2 In particolare, la convenuta rimarcava la carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni inerenti al merito della pretesa ed alla formazione del ruolo, che andavano formulate esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore ( e non dell' . Controparte_2 Controparte_1
Nel merito, specificava che l'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria era stato ritualmente notificato in data 28 ottobre 2022 e che, in precedenza e come da estratto di ruolo, la cartella n.
07120190089211356001era stata notificata ex art. 140 c.p.c. a il 9 marzo 2020. Parte_1
La convenuta impugnava, inoltre, l'invocata prescrizione breve dei tributi incartati, CP_1
segnalando l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione, in particolare il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300022866000, notificato il 6 novembre 2023, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400000315000, notificata il 30 marzo 2024.
Rassegnava, quindi, quali conclusioni: in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva ex adverso spiegata;
ancora, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per i motivi fondati sul merito della pretesa;
nel merito, rigettare il Controparte_1
ricorso in quanto inammissibile ed infondato;
con vittoria di spese ed onorari.
Correttamente instaurato il contraddittorio, le parti precisavano le proprie domande nelle rispettive memorie integrative ex art. art. 171, comma terzo c.p.c.
All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025 e del deposito delle rispettive memorie e repliche conclusionali, il Tribunale, in sede di udienza del 28 maggio 2025, tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta ritualmente Controparte_2
destinataria in data 30 maggio 2024 dell'atto di riassunzione del presente contenzioso innanzi a codesto Tribunale ma, ciononostante, non costituitasi in giudizio.
Ciò detto, nel merito la domanda di è fondata e, pertanto, va accolta. Parte_1
Sul tema che impegna le parti ed il Tribunale è lapalissiano come l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione del Codice della Strada, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingua nei confronti del soggetto a cui la notificazione del verbale di contravvenzione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
3 Orientamento consolidato da numerosi richiami giurisprudenziali, in particolare Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 22080 del 22 settembre 2017 e, più recentemente, n. 4690 del 14 febbraio 2022.
Nel caso in esame, la documentazione versata in atti dalla convenuta Controparte_1
permette di appurare la notifica degli atti che trovano il loro presupposto nel verbale di
[...]
contravvenzione, in particolare cartella di pagamento, avviso di notifica tramite deposito nella casa comunale, preavviso iscrizione ipoteca, ma non, appunto, dell'atto principale del verbale di contravvenzione al Codice della Strada.
Con riferimento alla mancata notifica degli atti presupposti, dall'esame degli atti si rileva che la parte convenuta non ha dato prova della regolare notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della
Strada, limitandosi a supportare l'avvenuta notifica degli atti derivanti da detta contravvenzione.
Orbene, sul punto si osserva che la Cassazione Civile, Sez. Trib., n. 2480 del 4 febbraio 2020, ha stabilito che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In
entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del d.lgs. n. 112/1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il Giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario.
Nel caso che ci occupa l'ente impositore, è stato ritualmente citato da Controparte_2 [...]
ma ha scelto di non costituirsi. Pt_1
Dall'esame degli atti si rileva che la notifica dei verbali di contravvenzione stradale risulta indicata solo all'interno della cartella impugnata e nell'estratto di ruolo, ma non sono state prodotte le relate di notifica, unici atti idonei a provare l'effettiva regolare notifica delle contravvenzioni.
4 Sul punto, come sopra richiamato, sono molteplici le pronunce della Corte di Cassazione S.U
10012/21 con cui si ribadisce il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente ha dunque facoltà impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Scrivono testualmente gli (Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile Parte_2
2021) che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di
formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale
di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio
del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un
vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può
essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di
pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto
presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di
pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che
inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito,
interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che,
nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di
pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria
a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà
riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, nella medesima direzione, Cass.,
1144/2018, in consolidamento di Cass., S.U. 5791/2008).
La Corte, quindi, osserva che è senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di
5 invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Con riferimento all'onere probatorio, la Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice;
pertanto, è gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (ex pluribus Cassazione Civile,
Sez. V, 1999, n. 5095).
Dunque, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/1981 è onere dell'Ente
amministrativo che provvede all'erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti della violazione contestata.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l'Amministrazione irrogante ha, sotto il profilo dell'onere probatorio, veste sostanziale di attore.
Orbene, nel giudizio di specie, la non costituendosi, si è sottratta all'opportunità Controparte_2
di fornire prova della regolare notifica degli atti presupposti (verbali di contravvenzione); prova che non poteva essere fornita dalla che, in qualità di concessionario della Controparte_1
riscossione, non è in possesso di tale documentazione.
Acclarato che neanche la notificante ha assolto l'onere probatorio Controparte_1
in questione, deve ritenersi fondata sia l'eccezione di mancata prova della notificazione dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada, prodromici alla cartella esattoriale impugnata, sia la correlata eccezione di invalidità conseguenziale degli atti di riscossione e di iscrizione di ipoteca.
Pertanto, in mancanza di prova certa della notifica degli atti presupposti, nella specie i verbali delle contravvenzioni, il ricorso va accolto e la cartella esattoriale impugnata dichiarata nulla.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P Dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2594/2024 R.G., così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità della cartella di pagamento n.
07120190089211356001 ed ogni consequenziale provvedimento;
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e la in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido Controparte_2
tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che liquida in Parte_1
complessivi euro 3.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, se dovute,
come per legge, con attribuzione agli avvocati Leopoldo Villani e Concetta Di Somma,
dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Torre Annunziata, 26 giugno 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2594/2024 R.G., avente ad oggetto pegno - ipoteca
TRA
(nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, dagli avvocati Leopoldo Villani e Concetta Di
Somma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Gragnano, alla Via Nuova San Leone
n. 99 ATTRICE
E
(C.F. e P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Gennaro Fiorillo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla Piazza San Francesco d'Assisi n. 3 CONVENUTA
NONCHÉ
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 28 maggio 2025 cui, per brevità, si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo ma solo la motivazione.
Con atto di citazione inizialmente iscritto presso il Giudice di Pace di Gragnano, e poi riassunto innanzi a codesto Tribunale, in seguito a dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di
1 Pace, premetteva di aver ricevuto in data 28 ottobre 2022 comunicazione preventiva Parte_1
di iscrizione di ipoteca "Fascicolo n. 2022/10020" per complessivi euro 51.641,26, notificata da
. L'istante precisava che l'ipoteca che l' Controparte_1 Controparte_1
intendeva iscrivere si basava sulla cartella n. 07120190089211356001, mai notificata nei suoi confronti.
Ancora, spiegava che detta cartella a sua volta deriverebbe da un verbale di Parte_1
contravvenzione al Codice della Strada, non identificato e non identificabile, emesso dalla Prefettura
di anch'esso mai notificato alla parte istante. CP_2
Non avendo ricevuto alcuna comunicazione e/o notifica antecedente alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ed ignorando le ragioni del credito vantato nei suoi confronti, Parte_1
adiva il Giudice di Pace di Gragnano, citando la e la Controparte_1 CP_2
rassegnando quali conclusioni: in via preliminare, sospendere l'esecutività degli atti
[...]
impugnati ed in particolare della cartella identificata con il n. 07120190089211356001 e del sottostante verbale di contravvenzione alle norme del Codice della Strada non indicato né individuato,
sussistendo i presupposti del fumus e del periculum in mora;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'istante ed in ogni caso l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria, con cancellazione immediata dal ruolo esattoriale del preteso credito;
dichiarare l'inefficacia medio tempore degli atti compiuti dall' e che nulla è dovuto da in relazione Controparte_1 Parte_1
al vantato credito, dichiarando che l' non ha diritto a procedere Controparte_1
ad esecuzione nei suoi confronti;
con condanna dell' e della Controparte_1
in solido, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, inclusi I.V.A. e Controparte_2
C.P.A. e rimborso delle spese generali, con attribuzione ai procuratori Leopoldo Villani e Concetta
Di Somma per averne fatto anticipo.
Riassunto il giudizio innanzi lo scrivente Tribunale, in data 23 settembre 2024 si costituiva l'
[...]
, reiterando le eccezioni già formulate innanzi al Giudice di Pace. Controparte_1
2 In particolare, la convenuta rimarcava la carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni inerenti al merito della pretesa ed alla formazione del ruolo, che andavano formulate esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore ( e non dell' . Controparte_2 Controparte_1
Nel merito, specificava che l'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria era stato ritualmente notificato in data 28 ottobre 2022 e che, in precedenza e come da estratto di ruolo, la cartella n.
07120190089211356001era stata notificata ex art. 140 c.p.c. a il 9 marzo 2020. Parte_1
La convenuta impugnava, inoltre, l'invocata prescrizione breve dei tributi incartati, CP_1
segnalando l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione, in particolare il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300022866000, notificato il 6 novembre 2023, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400000315000, notificata il 30 marzo 2024.
Rassegnava, quindi, quali conclusioni: in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva ex adverso spiegata;
ancora, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per i motivi fondati sul merito della pretesa;
nel merito, rigettare il Controparte_1
ricorso in quanto inammissibile ed infondato;
con vittoria di spese ed onorari.
Correttamente instaurato il contraddittorio, le parti precisavano le proprie domande nelle rispettive memorie integrative ex art. art. 171, comma terzo c.p.c.
All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025 e del deposito delle rispettive memorie e repliche conclusionali, il Tribunale, in sede di udienza del 28 maggio 2025, tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta ritualmente Controparte_2
destinataria in data 30 maggio 2024 dell'atto di riassunzione del presente contenzioso innanzi a codesto Tribunale ma, ciononostante, non costituitasi in giudizio.
Ciò detto, nel merito la domanda di è fondata e, pertanto, va accolta. Parte_1
Sul tema che impegna le parti ed il Tribunale è lapalissiano come l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione del Codice della Strada, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingua nei confronti del soggetto a cui la notificazione del verbale di contravvenzione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
3 Orientamento consolidato da numerosi richiami giurisprudenziali, in particolare Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 22080 del 22 settembre 2017 e, più recentemente, n. 4690 del 14 febbraio 2022.
Nel caso in esame, la documentazione versata in atti dalla convenuta Controparte_1
permette di appurare la notifica degli atti che trovano il loro presupposto nel verbale di
[...]
contravvenzione, in particolare cartella di pagamento, avviso di notifica tramite deposito nella casa comunale, preavviso iscrizione ipoteca, ma non, appunto, dell'atto principale del verbale di contravvenzione al Codice della Strada.
Con riferimento alla mancata notifica degli atti presupposti, dall'esame degli atti si rileva che la parte convenuta non ha dato prova della regolare notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della
Strada, limitandosi a supportare l'avvenuta notifica degli atti derivanti da detta contravvenzione.
Orbene, sul punto si osserva che la Cassazione Civile, Sez. Trib., n. 2480 del 4 febbraio 2020, ha stabilito che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In
entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del d.lgs. n. 112/1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il Giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario.
Nel caso che ci occupa l'ente impositore, è stato ritualmente citato da Controparte_2 [...]
ma ha scelto di non costituirsi. Pt_1
Dall'esame degli atti si rileva che la notifica dei verbali di contravvenzione stradale risulta indicata solo all'interno della cartella impugnata e nell'estratto di ruolo, ma non sono state prodotte le relate di notifica, unici atti idonei a provare l'effettiva regolare notifica delle contravvenzioni.
4 Sul punto, come sopra richiamato, sono molteplici le pronunce della Corte di Cassazione S.U
10012/21 con cui si ribadisce il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente ha dunque facoltà impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Scrivono testualmente gli (Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile Parte_2
2021) che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di
formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale
di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio
del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un
vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può
essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di
pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto
presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di
pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che
inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito,
interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che,
nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di
pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria
a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà
riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, nella medesima direzione, Cass.,
1144/2018, in consolidamento di Cass., S.U. 5791/2008).
La Corte, quindi, osserva che è senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di
5 invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Con riferimento all'onere probatorio, la Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice;
pertanto, è gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (ex pluribus Cassazione Civile,
Sez. V, 1999, n. 5095).
Dunque, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/1981 è onere dell'Ente
amministrativo che provvede all'erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti della violazione contestata.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l'Amministrazione irrogante ha, sotto il profilo dell'onere probatorio, veste sostanziale di attore.
Orbene, nel giudizio di specie, la non costituendosi, si è sottratta all'opportunità Controparte_2
di fornire prova della regolare notifica degli atti presupposti (verbali di contravvenzione); prova che non poteva essere fornita dalla che, in qualità di concessionario della Controparte_1
riscossione, non è in possesso di tale documentazione.
Acclarato che neanche la notificante ha assolto l'onere probatorio Controparte_1
in questione, deve ritenersi fondata sia l'eccezione di mancata prova della notificazione dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada, prodromici alla cartella esattoriale impugnata, sia la correlata eccezione di invalidità conseguenziale degli atti di riscossione e di iscrizione di ipoteca.
Pertanto, in mancanza di prova certa della notifica degli atti presupposti, nella specie i verbali delle contravvenzioni, il ricorso va accolto e la cartella esattoriale impugnata dichiarata nulla.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P Dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2594/2024 R.G., così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità della cartella di pagamento n.
07120190089211356001 ed ogni consequenziale provvedimento;
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e la in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido Controparte_2
tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che liquida in Parte_1
complessivi euro 3.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, se dovute,
come per legge, con attribuzione agli avvocati Leopoldo Villani e Concetta Di Somma,
dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Torre Annunziata, 26 giugno 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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