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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5230/2019 R.G.,
È comparso, per parte opponente, l'avv. Domanico Quinci, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Maria Bertone, per delega dell'avv. Marco Rossi, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5230/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Quinci, opponente contro
(p. iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 16 ottobre 2019, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1385/2019 del 29 agosto 2019, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 14.040,21, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di quale cessionaria del credito, a titolo di capitale Controparte_1
impagato ed interessi derivanti da un contratto di apertura di credito revolving, mediante utilizzo di carta di credito, sottoscritto con A fondamento dell'opposizione svolta, Controparte_2
l'opponente ha eccepito, in via preliminare, la mancanza di prova del credito e dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la prescrizione della pretesa fatta valere e la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito da a e da quest'ultima ad Nel merito, ha Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
contestato la mancata comunicazione della dichiarazione di risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine, implicante sia l'impossibilità di ricomprendere il credito ingiunto tra quelli oggetto di cessione, sia l'indeterminatezza della somma ingiunta e della data di decorrenza degli interessi moratori. Ha, altresì, contestato l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi usurari ed anatocistici, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, la società opposta non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dimostrato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria, stante la mancata produzione del contratto di cessione del credito stipulato dall'originaria creditrice ( alla sua dante causa ( Controparte_2 [...]
, ovvero di ulteriore documentazione dalla quale poter desumere l'avvenuta cessione del CP_3 credito di cui al contratto sottoscritto dall'opponente, avendo depositato solamente l'estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28 dicembre 2013, dal quale ritiene il presente Giudice non potersi evincere con certezza l'inclusione tra i crediti ceduti di quello vantato da nei Controparte_2
confronti di . Parte_1
Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, in materia di cessione di credito, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito.
In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, in particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798; conf. Cass.
Civ., 02.03.2016, n. 4116; Cass. Civ., 22.02.2022, n. 5857). In caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, occorre quindi che la cessionaria dimostri l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, la quale può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, purché “tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cassazione civile sez. III, 22/03/2024, n.
7866; conf. Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n. 12739; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200).
In particolare, condivisibile orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che, nel caso in cui sia oggetto di contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto “deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine (…) di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944, la quale ha accolto il ricorso, evidenziando che “risulta, in primo luogo, del tutto erronea la stessa impostazione logico-giuridica seguita dai giudici di merito, in quanto, come già chiarito, essi hanno ritenuto sufficiente la mera prova dell'avvenuta
“notificazione” della cessione, senza neanche affrontare né il problema della prova del contratto di cessione o, più precisamente, dei vari contratti di cessione successivamente posti in essere e in base ai quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe infine pervenuto nella titolarità dell'intimante, né, tanto meno, quello dell'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto dell'ultimo di tali trasferimenti, che si assume avvenuto sulla base di una operazione di cessione di crediti individuabili blocco. Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre (…), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti”).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la società opposta non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante non avendo provato l'avvenuta cessione del credito oggetto di ingiunzione da a Controparte_2 Controparte_3
Va, infatti, ribadito che la società opposta non ha prodotto il contratto di cessione dei crediti stipulato da e e che non può ritenersi sufficiente la mera Controparte_2 Controparte_3
produzione della Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28 dicembre 2013, non avendo Controparte_1 specificamente provato l'esistenza di tutte le condizioni ivi previste per poter desumere che il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
credito vantato da nei confronti di sia ricompreso tra quelli Controparte_2 Parte_1
ceduti in blocco a Controparte_3
In particolare, la Gazzetta Ufficiale fa riferimento ai crediti che “traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale di tipo term che prevedano uno o più utilizzi oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria) sottoscritti da CP_2
[..] nel periodo compreso tra il 21 giugno 1990 (incluso) ed il 3 luglio 2012 (incluso)”, per i
[...] quali “sia stata dichiarata da parte di la decadenza del debitore dei crediti dal Controparte_2 beneficio del termine (i) tra il 3 dicembre 1993 (incluso) e il 28 luglio 2012 (incluso)” (v. all. 3 al fascicolo monitorio).
Ciò posto, ritiene questo Giudice che il riferimento ai rapporti di credito di tipo revolving per i quali sia stata dichiarata da parte di la decadenza del debitore dal beneficio del Controparte_2
termine impedisca di includere il credito de quo tra quelli oggetto della cessione pubblicata in
Gazzetta Ufficiale, stante la specifica contestazione sul punto svolta dall'opponente già con l'atto introduttivo del giudizio (v. pag. 2 dell'atto di citazione: “dagli atti di causa si evince che la
(presunta) cessione intercorsa tra la e la [cfr GU del 28.12.2013, CP_2 Controparte_3
All. 3 al DI] sarebbe stata effettuata e indicata in maniera del tutto generica, poiché ricompresa nell'ambito di un ampio blocco di credito cartolarizzati, in ragione e presupponendo l'esistenza delle condizioni ivi stabilite (l'avvenuto prelimnare recesso con decadenza del beneficio e la ricezione dello stesso al contraente): Nel caso che ci occupa (…) non essendovi agli atti alcuna prova e dimostrazione dell'avvenuto recesso formulato dall'originario contraente nei CP_2 confronti del sig. , né l'esistenza di una valida ed efficace rendicontazione del rapporto Pt_1 finanziario, non vi è alcuna dimostrazione che tale credito sia stato oggetto della cessione”) e l'assenza di documentazione dalla quale possa emergere che avesse voluto Controparte_2
(nonostante l'omesso pagamento di alcune rate del finanziamento) dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine tra il dicembre 1993 e il 28 luglio 2012.
Va, infatti, osservato che dalla documentazione versata in atti non emerge la dedotta
“dichiarazione” da parte di della decadenza dal beneficio del termine, ossia Controparte_2
l'esercizio da parte dell'originaria creditrice di avvalersi della “facoltà” che l'art. 22 del contratto le attribuisce di “dichiarare” la decadenza del cliente dal beneficio del termine, non essendo la medesima – diversamente da quanto dedotto dall'opposta con l'atto introduttivo del giudizio (v. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
pag. 7 della comparsa di costituzione: “si puntualizza che il rapporto in esame si è estinto a causa dell'inadempimento di controparte, a seguito del mancato pagamento “di almeno due rate consecutive”, come previsto dall'art. 23 delle condizioni generali di contratto (doc. 2 monitorio).
Nessun recesso quindi avrebbe potuto essere comunicato al debitore”) – automatica e originata dal mero omesso pagamento di due rate del finanziamento (richiedendo l'espressa volontà dell'istituto di credito di avvalersi della facoltà e la relativa comunicazione), né potendo l'esercizio di tale facoltà emergere dall'estratto conto depositato sub doc. 9 nel fascicolo monitorio, il quale non risulta attribuibile ad in assenza di sottoscrizione, né risulta in maniera Controparte_2
inequivoca che la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sia stata effettivamente svolta dalla cedente nel periodo ricompreso tra il 3 dicembre 1993 e il 28 luglio 2012 (cfr.
Tribunale Brescia, 25/08/2022, n. 2182, per il quale “difetta, di contro, il requisito di cui alla lettera c), ossia quello della dichiarazione, da parte di (…), della decadenza del debitore dal beneficio del termine nel periodo compreso tra il 3.12.1993 e il 28.7.2012 (unico requisito espressamente invocato dalla difesa di fra quelli, di varia natura, contemplati dalla lettera c) in esame). La difesa di afferma la sussistenza di tale requisito assumendo che i debitori risulterebbero
“decaduti dal beneficio del termine in data 28/03/2011” e richiama, a tal fine, il documento n. 6 prodotto nel fascicolo monitorio. L'esame del documento prodotto rivela tuttavia che lo stesso risulta composto da meri prospetti, privi di data e di sottoscrizione e sprovvisti, soprattutto, di prova dell'inoltro al (…) pur indicato quale destinatario. Manca, in ogni caso, la chiara manifestazione della volontà di esigere immediatamente la prestazione, che non appare ricavabile dalla mera dicitura “(*) Decadenza dal Beneficio del termine e risoluzione del contratto”).
Ritiene il presente Giudice, altresì, non condivisibile la difesa dell'opposta, secondo la quale la
Gazzetta Ufficiale prevede la cessione dei crediti per la quale vi sia stata la sola “dichiarazione” della decadenza del debitore dal beneficio del termine.
L'opposta – come già supra dedotto – non ha depositato il contratto di cessione intervenuto tra e con la conseguenza che allo stato appare difficile procedere Controparte_2 Controparte_3 ad una corretta interpretazione del medesimo nel senso prospettato dall'opposta, ossia che le parti avessero inteso cedere tutti i crediti per i quali vi sia stata la sola “dichiarazione” della decadenza del debitore dal beneficio del termine (si ribadisce, in ogni caso, non provata), ossia il mero
“avveramento” delle condizioni per dichiarare la decadenza del debitore dal beneficio del termine e non già anche la sua “comunicazione”; ritiene, invero, il presente Giudice che – considerata TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'assenza del contratto di cessione dei crediti e alla luce della sola indicazione contenuta nella
Gazzetta Ufficiale – non sia condivisibile l'interpretazione opinata dall'opposta, ossia che la
“dichiarazione” di cui al contratto di cessione dei crediti sia diversa dalla “dichiarazione” prospettata dall'art. 22 del contratto di finanziamento, il quale richiede la comunicazione al debitore dell'esercizio della facoltà di dichiarare il medesimo decaduto dal beneficio del termine, al fine del corretto esercizio da parte dell'istituto di credito del diritto di risolvere il contratto e obbligare il cliente all'immediato pagamento in un'unica soluzione del capitale residuo, scaduto e a scadere, degli interessi ed eventuali oneri.
Ritiene il presente Giudice, invero, che la “dichiarazione” della decadenza dal beneficio del termine non può contrattualmente (così come, d'altronde, previsto dall'art. 1186 c.c., secondo l'interpretazione fornita da Cassazione civile sez. I, 23/09/2024, n. 25376, per la quale “la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ. (…) non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (…) dovendosi soltanto aggiungere che la disposizione suddetta è posta a favore del creditore, sicché, lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste
(insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere”) prescindere dalla comunicazione della medesima al debitore, ossia che, in altri termini, non può ritenersi esercitata la facoltà di “dichiarazione” della decadenza dal beneficio del termine in assenza della relativa comunicazione espressamente richiesta dall'art. 22 del contratto (v. nella giurisprudenza di merito per un caso analogo Tribunale Napoli, 21/11/2024, n. 10069, nonché Tribunale Asti, 07/11/2024, n.
710; Tribunale Palermo, 04/11/2024, n. 5302; Tribunale Napoli Nord, 27/06/2024, n. 3098;
Tribunale Bari, 30/01/2024, n. 439; Tribunale Salerno, 03/01/2024, n. 32; Tribunale Civitavecchia,
13/09/2024, n. 1207; Tribunale Siracusa, 31/01/2023, n. 204; Tribunale Santa Maria Capua Vetere,
28/02/2025, n. 698, per la quale “sulla scorta della documentazione in atti, non risulta che la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine sia stata regolarmente comunicata ai debitori. Tenuto conto, dunque, che la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186
c.c., integra un atto unilaterale recettizio che spiega i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (Cfr. Cass. n. 5371/1989), nell'ipotesi scrutinata non può dirsi che la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
stessa sia stata effettivamente “dichiarata”, con quanto ne consegue in ordine alla impossibilità di ritenere cumulativamente soddisfatti tutti i criteri di individuazione dei crediti ceduti in base alla contestata operazione di cartolarizzazione (…). In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato”; conf. Tribunale Cosenza, 22/10/2024, n. 2004, per il quale “non è dato sapere se sia stata comunicata la decadenza del debitore dal beneficio del termine tra il 3.12.1993 ed il
28.7.2012, non essendo stata prodotta nessuna dichiarazione e/o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine debitamente notificata alla debitrice. L'unico riferimento alla decadenza dal beneficio è contenuto nella lista movimento del rapporto di finanziamento oggetto di causa
(indicato come “estratto conto Agos” nei documenti allegati al monitorio), ove si legge che la parte mutuante considerava al 28.12.2011 il finanziamento erogato alla odierna opponente non più assistito dal beneficio del termine. Tanto appare insufficiente ad attestare l'inclusione del rapporto nella cessione ridetta, atteso che è pacifico che, perché si verifichi la decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., occorre la richiesta da parte del creditore di immediato adempimento, con la precisazione che detta richiesta (che può essere contenuta anche nella domanda giudiziale di pagamento o nel ricorso monitorio) integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (cass. civ., 5.12.1989, n. 5371; cass. civ., 8.5.2003, n. 6984)”; Tribunale Lecco,
10/01/2023, n. 29, per il quale “sebbene nell'estratto conto prodotto in sede monitoria si faccia riferimento all'intervenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine, non risulta agli atti alcuna documentazione attestante l'intervenuta comunicazione ai signori (…) della decadenza dal beneficio del termine, elemento che invero risulta indispensabile sia ai fini del soddisfacimento dei requisiti sopra menzionati, sia ai fini della prova dell'esigibilità del credito”; v. in generale anche
Tribunale Termini Imerese, 06/03/2025, n. 288, per la quale “la specifica contestazione formulata dall'opponente, invero, avrebbe potuto essere superata solo dalla produzione in giudizio dell'avvenuta comunicazione della decadenza del beneficio del termine prima della data di cessione, come previsto dal contratto di cessione dei crediti concluso tra il dante causa (…) e
l'opposta”; Tribunale Arezzo, 03/03/2025, n. 143; Tribunale Nola, 19/02/2005, n. 548, per la quale
“vista l'eccezione con cui si contesta l'inclusione del finanziamento oggetto di causa tra le operazioni oggetto di cessione, incombe(va) sulla parte opposta fornire la relativa prova, ovvero la regolare comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, anteriore al perfezionamento del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contratto di cessione del credito”; Tribunale Palermo, 10/02/2025, n. 645; Tribunale Ancona,
02/12/2024, n. 2082).
Da ciò consegue l'impossibilità di ricondurre il credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione intercorsa tra e Controparte_2 Controparte_3
Sussiste, pertanto, in capo all'opposta un difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio non risultando dagli atti la prova della sua qualità di creditrice esclusiva ed unica legittimata a pretendere la prestazione.
L'opposizione proposta da deve, quindi, essere accolta e, per l'effetto, revocato Parte_1
nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1385/2019, emesso dal Tribunale di Messina in data 29 agosto 2019.
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/14, considerato il valore della causa e le attività svolte, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opposta deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5230/2019 R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1385/2019, emesso dal Tribunale di Messina in data 29 agosto 2019;
2. condanna la società opposta al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'opponente, liquidate in € 156,81 per spese vive ed € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 20 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5230/2019 R.G.,
È comparso, per parte opponente, l'avv. Domanico Quinci, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Maria Bertone, per delega dell'avv. Marco Rossi, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5230/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Quinci, opponente contro
(p. iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 16 ottobre 2019, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1385/2019 del 29 agosto 2019, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 14.040,21, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di quale cessionaria del credito, a titolo di capitale Controparte_1
impagato ed interessi derivanti da un contratto di apertura di credito revolving, mediante utilizzo di carta di credito, sottoscritto con A fondamento dell'opposizione svolta, Controparte_2
l'opponente ha eccepito, in via preliminare, la mancanza di prova del credito e dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la prescrizione della pretesa fatta valere e la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito da a e da quest'ultima ad Nel merito, ha Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
contestato la mancata comunicazione della dichiarazione di risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine, implicante sia l'impossibilità di ricomprendere il credito ingiunto tra quelli oggetto di cessione, sia l'indeterminatezza della somma ingiunta e della data di decorrenza degli interessi moratori. Ha, altresì, contestato l'illegittima applicazione al rapporto bancario di interessi usurari ed anatocistici, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, la società opposta non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dimostrato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria, stante la mancata produzione del contratto di cessione del credito stipulato dall'originaria creditrice ( alla sua dante causa ( Controparte_2 [...]
, ovvero di ulteriore documentazione dalla quale poter desumere l'avvenuta cessione del CP_3 credito di cui al contratto sottoscritto dall'opponente, avendo depositato solamente l'estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28 dicembre 2013, dal quale ritiene il presente Giudice non potersi evincere con certezza l'inclusione tra i crediti ceduti di quello vantato da nei Controparte_2
confronti di . Parte_1
Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, in materia di cessione di credito, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito.
In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, in particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798; conf. Cass.
Civ., 02.03.2016, n. 4116; Cass. Civ., 22.02.2022, n. 5857). In caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, occorre quindi che la cessionaria dimostri l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, la quale può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, purché “tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cassazione civile sez. III, 22/03/2024, n.
7866; conf. Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n. 12739; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200).
In particolare, condivisibile orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che, nel caso in cui sia oggetto di contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto “deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine (…) di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944, la quale ha accolto il ricorso, evidenziando che “risulta, in primo luogo, del tutto erronea la stessa impostazione logico-giuridica seguita dai giudici di merito, in quanto, come già chiarito, essi hanno ritenuto sufficiente la mera prova dell'avvenuta
“notificazione” della cessione, senza neanche affrontare né il problema della prova del contratto di cessione o, più precisamente, dei vari contratti di cessione successivamente posti in essere e in base ai quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe infine pervenuto nella titolarità dell'intimante, né, tanto meno, quello dell'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto dell'ultimo di tali trasferimenti, che si assume avvenuto sulla base di una operazione di cessione di crediti individuabili blocco. Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre (…), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti”).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la società opposta non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante non avendo provato l'avvenuta cessione del credito oggetto di ingiunzione da a Controparte_2 Controparte_3
Va, infatti, ribadito che la società opposta non ha prodotto il contratto di cessione dei crediti stipulato da e e che non può ritenersi sufficiente la mera Controparte_2 Controparte_3
produzione della Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28 dicembre 2013, non avendo Controparte_1 specificamente provato l'esistenza di tutte le condizioni ivi previste per poter desumere che il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
credito vantato da nei confronti di sia ricompreso tra quelli Controparte_2 Parte_1
ceduti in blocco a Controparte_3
In particolare, la Gazzetta Ufficiale fa riferimento ai crediti che “traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale di tipo term che prevedano uno o più utilizzi oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria) sottoscritti da CP_2
[..] nel periodo compreso tra il 21 giugno 1990 (incluso) ed il 3 luglio 2012 (incluso)”, per i
[...] quali “sia stata dichiarata da parte di la decadenza del debitore dei crediti dal Controparte_2 beneficio del termine (i) tra il 3 dicembre 1993 (incluso) e il 28 luglio 2012 (incluso)” (v. all. 3 al fascicolo monitorio).
Ciò posto, ritiene questo Giudice che il riferimento ai rapporti di credito di tipo revolving per i quali sia stata dichiarata da parte di la decadenza del debitore dal beneficio del Controparte_2
termine impedisca di includere il credito de quo tra quelli oggetto della cessione pubblicata in
Gazzetta Ufficiale, stante la specifica contestazione sul punto svolta dall'opponente già con l'atto introduttivo del giudizio (v. pag. 2 dell'atto di citazione: “dagli atti di causa si evince che la
(presunta) cessione intercorsa tra la e la [cfr GU del 28.12.2013, CP_2 Controparte_3
All. 3 al DI] sarebbe stata effettuata e indicata in maniera del tutto generica, poiché ricompresa nell'ambito di un ampio blocco di credito cartolarizzati, in ragione e presupponendo l'esistenza delle condizioni ivi stabilite (l'avvenuto prelimnare recesso con decadenza del beneficio e la ricezione dello stesso al contraente): Nel caso che ci occupa (…) non essendovi agli atti alcuna prova e dimostrazione dell'avvenuto recesso formulato dall'originario contraente nei CP_2 confronti del sig. , né l'esistenza di una valida ed efficace rendicontazione del rapporto Pt_1 finanziario, non vi è alcuna dimostrazione che tale credito sia stato oggetto della cessione”) e l'assenza di documentazione dalla quale possa emergere che avesse voluto Controparte_2
(nonostante l'omesso pagamento di alcune rate del finanziamento) dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine tra il dicembre 1993 e il 28 luglio 2012.
Va, infatti, osservato che dalla documentazione versata in atti non emerge la dedotta
“dichiarazione” da parte di della decadenza dal beneficio del termine, ossia Controparte_2
l'esercizio da parte dell'originaria creditrice di avvalersi della “facoltà” che l'art. 22 del contratto le attribuisce di “dichiarare” la decadenza del cliente dal beneficio del termine, non essendo la medesima – diversamente da quanto dedotto dall'opposta con l'atto introduttivo del giudizio (v. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
pag. 7 della comparsa di costituzione: “si puntualizza che il rapporto in esame si è estinto a causa dell'inadempimento di controparte, a seguito del mancato pagamento “di almeno due rate consecutive”, come previsto dall'art. 23 delle condizioni generali di contratto (doc. 2 monitorio).
Nessun recesso quindi avrebbe potuto essere comunicato al debitore”) – automatica e originata dal mero omesso pagamento di due rate del finanziamento (richiedendo l'espressa volontà dell'istituto di credito di avvalersi della facoltà e la relativa comunicazione), né potendo l'esercizio di tale facoltà emergere dall'estratto conto depositato sub doc. 9 nel fascicolo monitorio, il quale non risulta attribuibile ad in assenza di sottoscrizione, né risulta in maniera Controparte_2
inequivoca che la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sia stata effettivamente svolta dalla cedente nel periodo ricompreso tra il 3 dicembre 1993 e il 28 luglio 2012 (cfr.
Tribunale Brescia, 25/08/2022, n. 2182, per il quale “difetta, di contro, il requisito di cui alla lettera c), ossia quello della dichiarazione, da parte di (…), della decadenza del debitore dal beneficio del termine nel periodo compreso tra il 3.12.1993 e il 28.7.2012 (unico requisito espressamente invocato dalla difesa di fra quelli, di varia natura, contemplati dalla lettera c) in esame). La difesa di afferma la sussistenza di tale requisito assumendo che i debitori risulterebbero
“decaduti dal beneficio del termine in data 28/03/2011” e richiama, a tal fine, il documento n. 6 prodotto nel fascicolo monitorio. L'esame del documento prodotto rivela tuttavia che lo stesso risulta composto da meri prospetti, privi di data e di sottoscrizione e sprovvisti, soprattutto, di prova dell'inoltro al (…) pur indicato quale destinatario. Manca, in ogni caso, la chiara manifestazione della volontà di esigere immediatamente la prestazione, che non appare ricavabile dalla mera dicitura “(*) Decadenza dal Beneficio del termine e risoluzione del contratto”).
Ritiene il presente Giudice, altresì, non condivisibile la difesa dell'opposta, secondo la quale la
Gazzetta Ufficiale prevede la cessione dei crediti per la quale vi sia stata la sola “dichiarazione” della decadenza del debitore dal beneficio del termine.
L'opposta – come già supra dedotto – non ha depositato il contratto di cessione intervenuto tra e con la conseguenza che allo stato appare difficile procedere Controparte_2 Controparte_3 ad una corretta interpretazione del medesimo nel senso prospettato dall'opposta, ossia che le parti avessero inteso cedere tutti i crediti per i quali vi sia stata la sola “dichiarazione” della decadenza del debitore dal beneficio del termine (si ribadisce, in ogni caso, non provata), ossia il mero
“avveramento” delle condizioni per dichiarare la decadenza del debitore dal beneficio del termine e non già anche la sua “comunicazione”; ritiene, invero, il presente Giudice che – considerata TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'assenza del contratto di cessione dei crediti e alla luce della sola indicazione contenuta nella
Gazzetta Ufficiale – non sia condivisibile l'interpretazione opinata dall'opposta, ossia che la
“dichiarazione” di cui al contratto di cessione dei crediti sia diversa dalla “dichiarazione” prospettata dall'art. 22 del contratto di finanziamento, il quale richiede la comunicazione al debitore dell'esercizio della facoltà di dichiarare il medesimo decaduto dal beneficio del termine, al fine del corretto esercizio da parte dell'istituto di credito del diritto di risolvere il contratto e obbligare il cliente all'immediato pagamento in un'unica soluzione del capitale residuo, scaduto e a scadere, degli interessi ed eventuali oneri.
Ritiene il presente Giudice, invero, che la “dichiarazione” della decadenza dal beneficio del termine non può contrattualmente (così come, d'altronde, previsto dall'art. 1186 c.c., secondo l'interpretazione fornita da Cassazione civile sez. I, 23/09/2024, n. 25376, per la quale “la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ. (…) non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (…) dovendosi soltanto aggiungere che la disposizione suddetta è posta a favore del creditore, sicché, lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste
(insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere”) prescindere dalla comunicazione della medesima al debitore, ossia che, in altri termini, non può ritenersi esercitata la facoltà di “dichiarazione” della decadenza dal beneficio del termine in assenza della relativa comunicazione espressamente richiesta dall'art. 22 del contratto (v. nella giurisprudenza di merito per un caso analogo Tribunale Napoli, 21/11/2024, n. 10069, nonché Tribunale Asti, 07/11/2024, n.
710; Tribunale Palermo, 04/11/2024, n. 5302; Tribunale Napoli Nord, 27/06/2024, n. 3098;
Tribunale Bari, 30/01/2024, n. 439; Tribunale Salerno, 03/01/2024, n. 32; Tribunale Civitavecchia,
13/09/2024, n. 1207; Tribunale Siracusa, 31/01/2023, n. 204; Tribunale Santa Maria Capua Vetere,
28/02/2025, n. 698, per la quale “sulla scorta della documentazione in atti, non risulta che la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine sia stata regolarmente comunicata ai debitori. Tenuto conto, dunque, che la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186
c.c., integra un atto unilaterale recettizio che spiega i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (Cfr. Cass. n. 5371/1989), nell'ipotesi scrutinata non può dirsi che la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
stessa sia stata effettivamente “dichiarata”, con quanto ne consegue in ordine alla impossibilità di ritenere cumulativamente soddisfatti tutti i criteri di individuazione dei crediti ceduti in base alla contestata operazione di cartolarizzazione (…). In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato”; conf. Tribunale Cosenza, 22/10/2024, n. 2004, per il quale “non è dato sapere se sia stata comunicata la decadenza del debitore dal beneficio del termine tra il 3.12.1993 ed il
28.7.2012, non essendo stata prodotta nessuna dichiarazione e/o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine debitamente notificata alla debitrice. L'unico riferimento alla decadenza dal beneficio è contenuto nella lista movimento del rapporto di finanziamento oggetto di causa
(indicato come “estratto conto Agos” nei documenti allegati al monitorio), ove si legge che la parte mutuante considerava al 28.12.2011 il finanziamento erogato alla odierna opponente non più assistito dal beneficio del termine. Tanto appare insufficiente ad attestare l'inclusione del rapporto nella cessione ridetta, atteso che è pacifico che, perché si verifichi la decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., occorre la richiesta da parte del creditore di immediato adempimento, con la precisazione che detta richiesta (che può essere contenuta anche nella domanda giudiziale di pagamento o nel ricorso monitorio) integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (cass. civ., 5.12.1989, n. 5371; cass. civ., 8.5.2003, n. 6984)”; Tribunale Lecco,
10/01/2023, n. 29, per il quale “sebbene nell'estratto conto prodotto in sede monitoria si faccia riferimento all'intervenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine, non risulta agli atti alcuna documentazione attestante l'intervenuta comunicazione ai signori (…) della decadenza dal beneficio del termine, elemento che invero risulta indispensabile sia ai fini del soddisfacimento dei requisiti sopra menzionati, sia ai fini della prova dell'esigibilità del credito”; v. in generale anche
Tribunale Termini Imerese, 06/03/2025, n. 288, per la quale “la specifica contestazione formulata dall'opponente, invero, avrebbe potuto essere superata solo dalla produzione in giudizio dell'avvenuta comunicazione della decadenza del beneficio del termine prima della data di cessione, come previsto dal contratto di cessione dei crediti concluso tra il dante causa (…) e
l'opposta”; Tribunale Arezzo, 03/03/2025, n. 143; Tribunale Nola, 19/02/2005, n. 548, per la quale
“vista l'eccezione con cui si contesta l'inclusione del finanziamento oggetto di causa tra le operazioni oggetto di cessione, incombe(va) sulla parte opposta fornire la relativa prova, ovvero la regolare comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, anteriore al perfezionamento del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contratto di cessione del credito”; Tribunale Palermo, 10/02/2025, n. 645; Tribunale Ancona,
02/12/2024, n. 2082).
Da ciò consegue l'impossibilità di ricondurre il credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione intercorsa tra e Controparte_2 Controparte_3
Sussiste, pertanto, in capo all'opposta un difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio non risultando dagli atti la prova della sua qualità di creditrice esclusiva ed unica legittimata a pretendere la prestazione.
L'opposizione proposta da deve, quindi, essere accolta e, per l'effetto, revocato Parte_1
nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1385/2019, emesso dal Tribunale di Messina in data 29 agosto 2019.
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/14, considerato il valore della causa e le attività svolte, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opposta deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5230/2019 R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1385/2019, emesso dal Tribunale di Messina in data 29 agosto 2019;
2. condanna la società opposta al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'opponente, liquidate in € 156,81 per spese vive ed € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 20 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli