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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1441/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità professionale”
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), tutti in proprio e nella qualità di eredi legittimi
[...] C.F._4
della sig.ra , deceduta in Sessa Aurunca in data 20/08/2011, Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Della Ratta (C.F. ) ed C.F._5
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via Redentore n. 30 (pec:
Email_1
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Barile (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in C.F._6
Castellammare di Stabia (NA) alla via Amato, 7 (pec: Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del l. rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dagli avv.ti Steve Fucci (C.F. ) e Giuseppe Stellato (C.F. C.F._7
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in S. Maria C.F._8
C.V. al c.so Garibaldi, 8 (pec: Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi della defunta , agivano in giudizio nei Parte_4 Persona_1 confronti dell' e della al fine di Controparte_1 Controparte_3
sentirle condannare al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis in conseguenza della condotta colposa tenuta dal personale sanitario nel periodo intercorrente dal ricovero della de cuius presso il P.O. di Marcianise, avvenuto Persona_1 in data 17.08.2011, e l'exitus della paziente, avvenuto in data 20.08.2011 presso il P.O. “San
Rocco” di Sessa Aurunca previa declaratoria della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta errata, negligente ed omissiva dei sanitari e il successivo decesso del paziente. Si costituiva in giudizio la convenuta contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea e Parte_5
chiedendone il rigetto per assenza del nesso di causalità tra i danni e le evidenziate condotte, stante la piena correttezza dell'operato dei professionisti coinvolti nella cura della paziente. Si costituiva, altresì, che, in via preliminare, eccepiva la propria totale estraneità ai Controparte_4
fatti, atteso che al personale specialistico posto alle dipendenze della struttura veniva richiesta, dal
P.O. ove la era stata ricoverata, consulenza neurologica, poi effettuata sulla scorta della Per_1
sola documentazione trasmessa, evidenziando, altresì, che gli esiti delle indagini strumentali praticati non evidenziavano patologie suscettibili di trattamento chirurgico. Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente nonché attraverso l'espletamento di ctu medico-legale. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario a partire dal 20.3.2025, all'udienza del 17.04.2025, la causa veniva trattata in presenza con raggiungimento di un accordo per la definizione bonaria della causa. Il magistrato concedeva il rinvio in trattazione cartolare all'udienza del 17.06.2025 ed, in tale sede, decideva la controversia mediante deposito della motivazione in via telematica..
In via assolutamente preliminare e assorbente, va accertata e dichiarata la cessata materia del contendere per intervenuta definizione bonaria della lite tra gli attori, nella qualità di eredi della de cuius , e la convenuta l'avvenuta transazione, infatti, si è Persona_1 Parte_5 perfezionata in data 15.11.2024, così come dichiarato dalle parti interessate all'udienza del
17.04.2025, tenuta dallo scrivente Magistrato, e come meglio precisato in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.2025, depositate nel fascicolo telematico dagli attori in data
14.06.2025 e dalla convenuta in data 16.06.2025. Parte_5
Per quanto attiene alla domanda originariamente proposta dagli attori, nella qualità, nei confronti della convenuta Pineta alcun accordo conciliativo è intervenuto tra gli istanti e la CP_2
convenuta struttura che non risulta essere stata coinvolta nella definizione bonaria della lite portata all'attenzione del Tribunale.
Ciò posto, deve ritenersi cessato l'interesse delle parti istanti e della ad ottenere un Parte_5
provvedimento di definizione giudiziaria della controversia, avendo le stesse ritenuto di conciliare la lite, con compensazione integrale delle spese processuali tra le stesse.
Con riguardo al governo delle spese e competenze del presente giudizio rispetto alla convenuta quest'ultima ha affrontato l'intero giudizio de quo senza essere stata Controparte_3
coinvolta, a cura degli attori, nella conciliazione bonaria intervenuta in data 15.11.2024.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, e in ossequio ad un orientamento oramai consolidato, deve ricordarsi che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (per tutte, cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
21757 del 29/07/2021).
Orbene, ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'azione: “difatti, la liquidazione delle spese processuali deve farsi sulla base della c.d. soccombenza virtuale, intendendosi per tale la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve, cioè, farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta” (così Cass. Civ., Sez. VI, n. 1098 del 21.01.2021).
Anche secondo la giurisprudenza amministrativa, mentre, da un lato, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo nel caso in cui la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta potendosi, dall'altro lato, nel caso in cui il ricorrente ha comunque dimostrato di ritenere soddisfatta la propria posizione giuridico-soggettiva (sia pure entro ambiti ridotti rispetto all'originaria pretesa) e, dunque, non più utile alla sua salvaguardia la decisione nel merito della controversia, occorre dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, in questo caso basandosi anche solo sulla dichiarazione del titolare del ricorso (Cons.
Stato, Sez. IV, 07/05/2015); in mancanza di accordo delle parti, poi, il giudice deve procedere all'accertamento virtuale sulla fondatezza dell'originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909).
Secondo il Supremo Consesso Amministrativo, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, o quella di cessazione della materia del contendere, non può esimere il giudice dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente;
di conseguenza, in questo caso, in mancanza di un espresso accordo delle parti sulla compensazione delle spese, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate dalla parte ricorrente, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolare, in base al principio della soccombenza, le spese del giudizio (cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 09.07.2018, n. 4191).
La soccombenza virtuale potrà individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Giova sottolineare che l'interesse ad agire è disciplinato dall'art. 100 c.p.c., secondo cui “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. L'interesse ad agire è, quindi, una condizione dell'azione e deve intendersi quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. Inoltre, l'interesse deve essere attuale, nel senso che deve sussistere dal momento in cui si propone la domanda fino al termine del giudizio e concreto, cioè effettivo, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. In altri termini, chi intende agire in giudizio deve avere un interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice e che prescinde da qualsiasi indagine di merito sulla fondatezza della pretesa azionata (così Cass. civ. sez. III, 20 gennaio 1998, n. 486).
Ciò posto, deve affermarsi la sussistenza, al momento della proposizione della domanda da parte degli eredi , dell'interesse ad agire, così come codificato dagli arresti Persona_1
giurisprudenziali richiamati, ossia di un interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza il ricorso all'adita Giustizia: risultato che, visti l'elevato tecnicismo e la complessità della materia trattata, la durata temporale della vicenda esposta dagli attori, il numero dei soggetti coinvolti e delle specializzazioni mediche necessarie al trattamento della paziente poi deceduta, i profili di responsabilità dedotti, poteva essere conseguito solo dopo la fase istruttoria espletata, le indagini tecniche che questa ha richiesto e le conclusioni peritali raggiunte.
Pertanto, in ragione dell'interesse ad agire, accertato come sussistente al momento della proposizione della presente domanda da parte degli eredi di , e della Persona_1 sopravvenuta definizione della vertenza tra gli istanti e l' con conseguente Parte_5
sopravvenuto venir meno del detto interesse, inizialmente sussistente, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese anche con riguardo alla domanda attorea proposta nei confronti della convenuta Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , nella qualità di eredi della defunta nei confronti
[...] Parte_4 Persona_1 dell' nonché della così provvede: Controparte_1 Controparte_3
- per tutte le ragioni esposte, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta definizione della lite ed estingue il giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze di lite.
, 23.06.2025. CP_5
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1441/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità professionale”
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), tutti in proprio e nella qualità di eredi legittimi
[...] C.F._4
della sig.ra , deceduta in Sessa Aurunca in data 20/08/2011, Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Della Ratta (C.F. ) ed C.F._5
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via Redentore n. 30 (pec:
Email_1
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Barile (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in C.F._6
Castellammare di Stabia (NA) alla via Amato, 7 (pec: Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del l. rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dagli avv.ti Steve Fucci (C.F. ) e Giuseppe Stellato (C.F. C.F._7
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in S. Maria C.F._8
C.V. al c.so Garibaldi, 8 (pec: Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi della defunta , agivano in giudizio nei Parte_4 Persona_1 confronti dell' e della al fine di Controparte_1 Controparte_3
sentirle condannare al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis in conseguenza della condotta colposa tenuta dal personale sanitario nel periodo intercorrente dal ricovero della de cuius presso il P.O. di Marcianise, avvenuto Persona_1 in data 17.08.2011, e l'exitus della paziente, avvenuto in data 20.08.2011 presso il P.O. “San
Rocco” di Sessa Aurunca previa declaratoria della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta errata, negligente ed omissiva dei sanitari e il successivo decesso del paziente. Si costituiva in giudizio la convenuta contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea e Parte_5
chiedendone il rigetto per assenza del nesso di causalità tra i danni e le evidenziate condotte, stante la piena correttezza dell'operato dei professionisti coinvolti nella cura della paziente. Si costituiva, altresì, che, in via preliminare, eccepiva la propria totale estraneità ai Controparte_4
fatti, atteso che al personale specialistico posto alle dipendenze della struttura veniva richiesta, dal
P.O. ove la era stata ricoverata, consulenza neurologica, poi effettuata sulla scorta della Per_1
sola documentazione trasmessa, evidenziando, altresì, che gli esiti delle indagini strumentali praticati non evidenziavano patologie suscettibili di trattamento chirurgico. Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente nonché attraverso l'espletamento di ctu medico-legale. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario a partire dal 20.3.2025, all'udienza del 17.04.2025, la causa veniva trattata in presenza con raggiungimento di un accordo per la definizione bonaria della causa. Il magistrato concedeva il rinvio in trattazione cartolare all'udienza del 17.06.2025 ed, in tale sede, decideva la controversia mediante deposito della motivazione in via telematica..
In via assolutamente preliminare e assorbente, va accertata e dichiarata la cessata materia del contendere per intervenuta definizione bonaria della lite tra gli attori, nella qualità di eredi della de cuius , e la convenuta l'avvenuta transazione, infatti, si è Persona_1 Parte_5 perfezionata in data 15.11.2024, così come dichiarato dalle parti interessate all'udienza del
17.04.2025, tenuta dallo scrivente Magistrato, e come meglio precisato in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.2025, depositate nel fascicolo telematico dagli attori in data
14.06.2025 e dalla convenuta in data 16.06.2025. Parte_5
Per quanto attiene alla domanda originariamente proposta dagli attori, nella qualità, nei confronti della convenuta Pineta alcun accordo conciliativo è intervenuto tra gli istanti e la CP_2
convenuta struttura che non risulta essere stata coinvolta nella definizione bonaria della lite portata all'attenzione del Tribunale.
Ciò posto, deve ritenersi cessato l'interesse delle parti istanti e della ad ottenere un Parte_5
provvedimento di definizione giudiziaria della controversia, avendo le stesse ritenuto di conciliare la lite, con compensazione integrale delle spese processuali tra le stesse.
Con riguardo al governo delle spese e competenze del presente giudizio rispetto alla convenuta quest'ultima ha affrontato l'intero giudizio de quo senza essere stata Controparte_3
coinvolta, a cura degli attori, nella conciliazione bonaria intervenuta in data 15.11.2024.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, e in ossequio ad un orientamento oramai consolidato, deve ricordarsi che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (per tutte, cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
21757 del 29/07/2021).
Orbene, ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'azione: “difatti, la liquidazione delle spese processuali deve farsi sulla base della c.d. soccombenza virtuale, intendendosi per tale la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve, cioè, farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta” (così Cass. Civ., Sez. VI, n. 1098 del 21.01.2021).
Anche secondo la giurisprudenza amministrativa, mentre, da un lato, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo nel caso in cui la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta potendosi, dall'altro lato, nel caso in cui il ricorrente ha comunque dimostrato di ritenere soddisfatta la propria posizione giuridico-soggettiva (sia pure entro ambiti ridotti rispetto all'originaria pretesa) e, dunque, non più utile alla sua salvaguardia la decisione nel merito della controversia, occorre dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, in questo caso basandosi anche solo sulla dichiarazione del titolare del ricorso (Cons.
Stato, Sez. IV, 07/05/2015); in mancanza di accordo delle parti, poi, il giudice deve procedere all'accertamento virtuale sulla fondatezza dell'originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909).
Secondo il Supremo Consesso Amministrativo, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, o quella di cessazione della materia del contendere, non può esimere il giudice dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente;
di conseguenza, in questo caso, in mancanza di un espresso accordo delle parti sulla compensazione delle spese, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate dalla parte ricorrente, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolare, in base al principio della soccombenza, le spese del giudizio (cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 09.07.2018, n. 4191).
La soccombenza virtuale potrà individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Giova sottolineare che l'interesse ad agire è disciplinato dall'art. 100 c.p.c., secondo cui “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. L'interesse ad agire è, quindi, una condizione dell'azione e deve intendersi quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. Inoltre, l'interesse deve essere attuale, nel senso che deve sussistere dal momento in cui si propone la domanda fino al termine del giudizio e concreto, cioè effettivo, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. In altri termini, chi intende agire in giudizio deve avere un interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice e che prescinde da qualsiasi indagine di merito sulla fondatezza della pretesa azionata (così Cass. civ. sez. III, 20 gennaio 1998, n. 486).
Ciò posto, deve affermarsi la sussistenza, al momento della proposizione della domanda da parte degli eredi , dell'interesse ad agire, così come codificato dagli arresti Persona_1
giurisprudenziali richiamati, ossia di un interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza il ricorso all'adita Giustizia: risultato che, visti l'elevato tecnicismo e la complessità della materia trattata, la durata temporale della vicenda esposta dagli attori, il numero dei soggetti coinvolti e delle specializzazioni mediche necessarie al trattamento della paziente poi deceduta, i profili di responsabilità dedotti, poteva essere conseguito solo dopo la fase istruttoria espletata, le indagini tecniche che questa ha richiesto e le conclusioni peritali raggiunte.
Pertanto, in ragione dell'interesse ad agire, accertato come sussistente al momento della proposizione della presente domanda da parte degli eredi di , e della Persona_1 sopravvenuta definizione della vertenza tra gli istanti e l' con conseguente Parte_5
sopravvenuto venir meno del detto interesse, inizialmente sussistente, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese anche con riguardo alla domanda attorea proposta nei confronti della convenuta Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , nella qualità di eredi della defunta nei confronti
[...] Parte_4 Persona_1 dell' nonché della così provvede: Controparte_1 Controparte_3
- per tutte le ragioni esposte, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta definizione della lite ed estingue il giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze di lite.
, 23.06.2025. CP_5
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli