Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 1120
CASS
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge per mancanza di motivazione sul sequestro delle somme di denaro

    Il motivo è inammissibile in quanto proposto con riguardo a statuizioni che non sono contenute nel provvedimento impugnato. Le somme di denaro sequestrate non erano oggetto del decreto di convalida del PM, bensì di un successivo decreto di sequestro preventivo.

  • Rigettato
    Violazione di legge per motivazione apparente sul sequestro dei dispositivi informatici

    Il motivo è infondato. Il Tribunale ha motivato in ordine al fumus del reato di detenzione di banconote false, ritenendo sufficiente la prova dell'utilità delle indagini per acquisire prove certe. Il sequestro è considerato proporzionato in quanto finalizzato all'estrapolazione di dati utili alle indagini, con restituzione dei dispositivi entro 60 giorni dall'inizio delle operazioni del consulente tecnico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 1120
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1120
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo