Articolo 5 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273
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29 dicembre 2002
Art. 5. (Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49) 1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , come sostituito dall' articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57 , e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi, l'importo della partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra le societa' suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna societa' finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'importo della partecipazione e' determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato".
Nota all' art. 5:
- La legge 27 febbraio 1985, n. 49 reca: "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione". L'art. 17, come sostituito dall' art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di societa' finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1.
3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi, l'importo della partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra le societa' suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna societa' finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1 gennaio 2004, l'importo della partecipazione e' determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai princi¨pi di mutualita' di cui all' art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall' art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita' alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le societa' finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed e' approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2002