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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, il 23.4.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 494/2025 R.G.
TRA
elettivamente domiciliato in Catania, viale Jonio, n. 30, presso lo studio Parte_1
dell'avv.to Santo Li Volsi, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
Convenuta contumace
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 17 gennaio 2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di essere stato dipendente dell'O.D.A. dal 28.10.1996 al 18.12.2024 con rapporto a tempo pieno, inquadramento nel livello B del CCNL ARIS e qualifica di autista, ha dedotto di essere stato declassato nel livello A2 con la mansione di addetto alla pulizia degli ambienti a seguito della procedura per riduzione di personale, ricevendo un assegno personale di euro 174,15 per mantenere invariata la retribuzione, e di essersi dimesso per giusta causa il 18.12.2024, in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre, novembre 2024 e della tredicesima mensilità.
1 L'istante ha allegato di essere creditore anche della retribuzione del mese di dicembre
2024, ad eccezione di un acconto di euro 500,00, percepito in prossimità del Natale 2024.
Il ricorrente ha, quindi, allegato di essere creditore delle mensilità residue e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
L'istante ha quindi dato atto che la retribuzione fissa e continuativa risultante dalla busta paga del mese di agosto 2024 era pari ad euro 1.718,5, evidenziando di essere creditore della somma di euro 7.865,14, di cui euro 6.874,00 per le retribuzioni maturate sino alla
13ma mensilità ed euro 991,14 per il rateo di dicembre 2024.
Per quanto concerne il preavviso, il ricorrente, tenuto conto che lo stesso è fissato dall'art. 58 CCNL in giorni 30 e che la paga giornaliera è pari ad 1/26mo di quella mensile, ha quantificato detta indennità nella somma di euro 1983,00 [=30x(1718,5/26)].
Il lavoratore, detratto quindi l'acconto di euro 500,00 dalla complessiva somma dovutagli pari ad euro 9.848,14 [=7865,14+1983], ha dedotto di avere diritto alla somma complessiva di euro 8.848,14.
Quindi, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: «che il Tribunale condanni
l' in persona del legale rappresentante in carica, a Controparte_2 pagare al ricorrente la somma di euro 8.848,14 o quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1284 commi 1 e 4 del cod. civ..
Spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore che non ha percepito onorario».
Contr Nessuno si è costituito per l' nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo. Cont Svoltasi l'udienza del 2.4.2025, è stata dichiarata la contumacia dell' la parte ricorrente ha dato atto del pagamento medio tempore delle retribuzioni di settembre ed ottobre 2024, riducendo la pretesa alla somma di euro 6114,14, e la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del
23.4.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalla parte ricorrente, che ha chiesto volersi condannare l'Oda al pagamento della somma di euro 6.421,14, oltre che alle spese legali, e la causa è stata
2 quindi decisa con sentenza resa il giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa economica di dipendente Parte_1 dell' dal 28.10.1996 al 18.12.2024, inquadrato dapprima nel livello B del CCNL CP_2
ARIS con qualifica di autista e – successivamente alla procedura di riduzione di personale
– nel livello A2 con la mansione di addetto alla pulizia degli ambienti, alle retribuzioni dei mesi da settembre a dicembre 2024, alla tredicesima mensilità e all'indennità sostitutiva del preavviso.
3. Va anzitutto evidenziato che parte ricorrente, all'udienza del 2.4.2025 e nelle note sostitutive dell'udienza del 23.4.2025, depositate il 20.4.2025, ha dato atto dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni dei mesi di settembre e ottobre 2024 e ha ridotto la pretesa condannatoria alla minor somma di euro 6.421,14, ottenuta, sottraendo due mensilità
(dell'ammontare ciascuna pari ad euro 1.718,50) dall'importo complessivo di euro
8.848,14 richiesto in ricorso.
4. È, dunque, parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto il pagamento della retribuzione dei mesi di settembre e ottobre 2024.
5. Venendo, quindi, all'esame della domanda avente ad oggetto la condanna della parte datoriale al pagamento della retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2024 e della tredicesima mensilità, va rilevato che dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla busta paga del mese di agosto 2024 e dalla comunicazione Unilav relativa alle dimissioni del lavoratore emerge la prova dell'esistenza del rapporto anche in relazione al periodo per il quale il ricorrente vanta la pretesa creditoria alla corresponsione dei menzionati emolumenti.
D'altra parte, a fronte della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e della correlata prestazione lavorativa, così come evincibile anche dall'avvenuto pagamento – nelle more della pendenza del presente giudizio – delle retribuzioni relative ai mesi di settembre e ottobre 2024 da parte dell'Oda convenuta, sorge l'obbligazione datoriale al versamento della retribuzione.
6. Sussiste, quindi, il diritto del ricorrente a ricevere il pagamento della retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2024 e della tredicesima mensilità, non avendo la convenuta, sui cui gravava l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione al pagamento della retribuzione, fornito prova dell'adempimento.
6.1. Giova, infatti, precisare che in conformità ai principi di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c. – grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo del diritto,
3 rappresentato dall'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e l'onere di allegare l'inadempimento del datore di lavoro, mentre sul datore di lavoro pesa l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ossia l'avvenuto versamento delle rispettive somme.
6.2. Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea in ordine all'inadempimento datoriale e della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze Contr dell'O.D.A. dal 28.10.1996 al 18.12.2024, l' rimasta contumace, non ha dimostrato di aver corrisposto interamente i predetti emolumenti, con la conseguenza che l'assenza di prova di detto fatto estintivo e l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo al quale si riferiscono le pretese creditorie azionate portano a ritenere esistente il diritto di credito del lavoratore alla retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2024 e della tredicesima mensilità.
6.3. D'altra parte, non vi è poi dubbio che sussista il diritto del ricorrente a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto vi è prova dell'esistenza della giusta causa del recesso, sì consistente nel mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi da settembre a novembre 2024, oltre alla tredicesima mensilità, e, dunque, nell'inadempimento della parte datoriale ad una delle obbligazioni principali su di essa gravanti.
7. Ai fini della quantificazione delle somme spettanti al ricorrente e alla luce delle conclusioni da quest'ultimo rassegnate in seno alle note sostitutive dell'udienza del
23.4.2025, depositate il 20.4.2025, si può fare riferimento alla somma complessiva richiesta da parte ricorrente, pari ad euro 8.848,14, sottraendo da tale importo quello corrispondente alla retribuzione fissa dovuta per le due mensilità di settembre e ottobre
2024, pari ad euro 1.718,50 per ciascuna mensilità.
L'ammontare dell'importo della retribuzione mensile si ricava dall'esame dei valori indicati nella busta paga del mese di agosto 2024, ove è indicata quale retribuzione base quella di euro 1544,35 e quale assegno ad persponam quello di euro 174,15, per un totale di euro 1.718,5, nonché dalla comparazione di tali dati con il CCNL applicato al rapporto per cui è causa, prodotto in atti, da cui si desume che la retribuzione è composta dalla retribuzione base di posizione e dell'assegno ad personam (v. art. 50 CCNL) e con le relative tabelle retributive, da cui si evince che la retribuzione di posizione per il livello A2 dal 1° luglio 2020 è pari ad euro 1.544,35 (v. allegato n. 1 al CCNL).
Ai fini della quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, che l'art. 72 del
CCNL quantifica in 30 giorni di calendario, occorre dapprima calcolare la paga giornaliera,
4 che, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 58 CCNL di riferimento, è pari ad 1/26 della retribuzione.
Pertanto, eseguendo i calcoli aritmetici, l'indennità sostitutiva del preavviso risulta effettivamente pari alla somma indicata da parte ricorrente ossia euro 1983,00
[=30x(1718,5/26)].
Altra operazione aritmetica deve poi essere compiuta per calcolare l'ammontare della retribuzione dovuta per il mese di dicembre 2024, in cui il ricorrente ha lavorato 18 giorni, avendo pertanto diritto alla somma di euro 991,14, così quantificata da parte ricorrente.
Alla somma complessiva così ottenuta, pari ad euro 9.848,14, occorre sottrarre l'acconto di Cont euro 500,00 corrisposto dall' in prossimità del Natale 2024, oltre all'importo pari alle Cont due mensilità pagate dall' nel corso del giudizio.
Pertanto, spetta a parte ricorrente la complessiva somma di euro 5.911,14 [= 9.848,14-
500,00- (1.718,5x2)] e non anche la maggior somma di euro 6.421,14 indicata da parte ricorrente nelle note depositate il 20.4.2025.
Su tale somma decorrono gli interessi e la rivalutazione, dalla maturazione del singolo emolumento al saldo.
L , in persona del legale rappresentante p.t., deve quindi essere Controparte_1
condannata al pagamento in favore di della somma di euro 5.911,14, oltre Parte_1
interessi e la rivalutazione, dalla maturazione del singolo emolumento al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza – anche virtuale in relazione alla parte di domanda avente ad oggetto le retribuzioni dei mesi di settembre e ottobre 2024 – e devono essere poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 5.911,14 Parte_2
comprensiva delle somme dovute a titolo di retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2024, della tredicesima mensilità e di indennità sostitutiva del preavviso;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del singolo emolumento al saldo;
5 - dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_2
complessivi euro 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15
%, oltre IVA e CPA come per legge;
con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Santo Li Volsi.
Così deciso in Catania, il 23.4.2025
La giudice
Federica Porcelli
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