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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 384/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 22 maggio 2025, promossa in questo grado
DA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in AL, c/so Gen. Medici n. 10 n. 1, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe
Labruzzo che lo rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in AL, via V. Narici n. 20/A1 n. 1, presso lo studio legale degli avv.ti Achille Piritore
e Vita AL ER, che lo rappresentano e difendono, per procura in atti
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti. 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 1 agosto 2019, il Tribunale di Trapani così disponeva:
“ rigetta la domanda di revocazione delle donazioni spiegata da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
condanna al pagamento, in favore di , della somma di € 41.000,00, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali dal 30-11-2010 al saldo, nonché della somma di € 1.750,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
rigetta per il resto le ulteriori domande;
spese compensate ”.
Esponeva il primo giudice che aveva proposto nei confronti del figlio Controparte_1 Parte_1
domanda di revocazione, relativa agli atti di donazione rogati il 18.11.1996, rep. n. 5867,
[...]
racc. n. 1530, in notaro di AL, ed il 7.2.2003, in Notaro di Persona_1 Persona_2
AL, rep. n. 158125, raccolta n. 29641 - con i quali l'attore aveva donato al convenuto il proprio esercizio commerciale ubicato in AL nella via Balatelle n. 41 e la quota di sua proprietà pari ad
½ di diversi immobili- alla luce del comportamento tenuto dal convenuto che, dopo un primo periodo in cui si era occupato del padre in modo amorevole, dopo la separazione dalla moglie ed il trasferimento presso la casa dei genitori, aveva iniziato a trattarlo malamente, giungendo anche a cagionargli lesioni, ingiuriandolo sia in sua presenza sia in presenza di altri, tanto che aveva presentato diverse querele nei confronti del figlio, il quale era stato condannato con sentenza irrevocabile nr. 22/2015 resa dal Giudice di Pace di AL per i reati di cui agli artt. 582, c. 2 e 594
c.p., commessi in data 29.10.2011.
Affermava il primo giudice che andava dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto che si era costituito tardivamente, senza rispettare il termine di venti giorni prima della data della prima udienza.
Rilevava nel merito delle domande che, in punto di diritto, l'art. 801 c.c. prevedeva ipotesi specifiche di revocazione per ingratitudine elencate in via tassativa: oltre alle ipotesi di cui all'art. 463 nn. 1, 2,
e 3 c.c. (omicidio volontario, consumato e tentato, del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente;
calunnia e falsa testimonianza in giudizio penale), erano previsti i casi in cui il donatario si era reso colpevole di ingiuria grave o aveva dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante o gli aveva rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436
c.c.. 4
Nel caso in esame la domanda trovava il suo presupposto nell'ipotesi di ingiuria grave che la parte convenuta, secondo la prospettazione attorea, avrebbe posto in essere ai danni del padre donatario.
Affermava che la "ingiuria grave", prevista dall'articolo 801 c.c., quale potenziale causa legittimante la revocazione della donazione, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, era tuttavia autonoma sotto il profilo della rilevabilità in concreto e, doveva essere connotata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della sua dignità, contrastanti con quel senso di riconoscenza che, secondo la corrente valutazione sociale ed etica, dovrebbero inversamente improntarne l'atteggiamento, onde era individuabile solo laddove si era in presenza di manifestazioni dell'agente rivolte contro la sfera morale e spirituale del donante che erano allo stesso tempo qualificate da oggettiva-potenzialità offensiva e costituivano espressione di un sentimento di avversione e di ingratitudine di natura tale da ripugnare alla coscienza comune,
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata e dall'istruttoria compiuta emergeva la prova dell'esistenza di rapporti difficili tra padre e figlio, odierni attore e convenuto, che coinvolgono anche la moglie dell'attore, madre del convenuto, e le sorelle, ma non la prova della sussistenza di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituiva il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.
Le altre domande formulate dall'attore nei confronti del convenuto andavano invece parzialmente accolte.
Era infatti pacifico che aveva corrisposto al figlio , nell'anno 2010, Controparte_1 Pt_1
l'importo di € 41.000,00. Nessun riscontro aveva poi trovato l'affermazione del convenuto secondo il quale queste somme rappresentavano i proventi del panificio, allo stesso donato nel 1996, che continuavano ad essere accreditati sul conto corrente cointestato ai propri genitori, né risultava comprovato che l'attore aveva prelevato denaro contante dalle casse del panificio.
La domanda di restituzione andava quindi accolta, con la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 41.000,00 oltre interessi legali dalla data dell'erogazione del prestito al saldo, ed a nulla rilevava che la somma fosse stata prelevata dal conto corrente cointestato all'attore ed alla moglie trattandosi di concreditori in solido. Persona_3
Analogamente andava pure accolta la domanda di restituzione della metà dell'importo percepito dal solo (pari ad € 2.500,00) quale canone per la locazione da parte di Parte_1 Persona_4
dell'immobile sito in AL MA, Contrada Calatubo Zona Aleccia nr. 176, tenuto conto che il 5
predetto immobile era in comproprietà tra le odierne parti, sicché anche i frutti andavano equamente divisi. Sul punto, infatti, il aveva dichiarato di avere versato il canone esclusivamente al Per_4
convenuto, il quale non aveva provato di avere versato le somme di pertinenza del padre a questi ovvero, come sostenuto in sede di interrogatorio formale, alla madre.
Andava invece rigettata la richiesta relativa alla restituzione dell'eventuale esborso collegato alla fideiussione rilasciata dall'attore al convenuto presso la Banca UniCredit di AL, mancando la prova dell'intervenuto pagamento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che erroneamente il Parte_2
primo giudice a (pretesa) motivazione dell'accoglimento della domanda di ripetizione della somma di €. 41.000,00 formulata da aveva esposto che “Nessun riscontro ha poi trovato Parte_2
l'affermazione del convenuto secondo il quale queste somme rappresentavano i proventi del panificio, allo stesso donato nel 1996, che continuavano ad essere accreditati sul conto corrente cointestato con i propri genitori” (pag. 6 sent.)
L'iter logico – giuridico seguito dal giudice di prime cure era assolutamente errato e non condivisibile;
Detto prestito, a detta di parte attrice, sarebbe stato versato quanto ad €. 35.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile tratto nella Banca Unicredit di AL e quanto ad €. 6.000,00 in contanti;
A dire di parte attrice tali somme sarebbero servito al figlio per l'acquisto di un Parte_1
immobile che lo stesse aveva effettuato in data 29.11.2010.
La ricostruzione dei fatti narrata da parte attrice si appalesava alquanto fantasiosa ed era smentita dalle stesse date indicate nell'atto di citazione.
L'assegno richiamato portava la data del 30.11.2009 mentre l'acquisto della casa da parte dell'odierno appellante era avvenuto in data 29.11.2010, ovvero il giorno prima l'emissione dell'assegno e, conseguentemente, era inverosimile la tesi sostenuta dall'attore e condivisa dal giudice di prime cure, che sosteneva si trattasse di un prestito finalizzato all'acquisto di una casa effettuato dopo lo stesso acquisto.
Aveva sostenuto parte attrice, a dimostrazione della sua tesi che, dopo la richiesta di restituzione delle somme, lo avrebbe aggredito fisicamente il giorno 29.10.2011.
Era incomprensibile come fosse possibile giustificare l'aggressione del 29.10.2011 con la richiesta di restituzione delle somme a quella data non ancora corrisposte. 6
Sottoposto ad interrogatorio formale aveva risposto fermamente che “erano soldi miei che avevo dato a loro”e detta circostanza era stata chiarita in quanto, seppure l'assegno era stato emesso dall'attore, era pure vero che nel conto corrente confluivano gli introiti del panificio (circostanza mai smentita ne contestata dall'attore) che era stato donato dal padre al figlio.
A ciò andava aggiunto che l'odierno appellato- come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale - era un pensionato con una pensione di circa €. 800,00 mensili e quindi era impensabile l'accumulo di 41.000,00 a titolo di risparmi.
Plausibile era invece che le somme nella disponibilità del padre erano i proventi del panificio che non era più nella sua disponibilità fin dal 1996.
L'iter logico – giuridico seguito dal giudice di prime cure sul punto era assolutamente errato, illogico,
e contraddittorio nella motivazione e pertanto meritevole di censura.
Invero il Giudice di primo grado, nell'accogliere la domanda di parte attrice, si era limitato ad affermare che “Nessun riscontro ha poi trovato l'affermazione del convenuto secondo il quale queste somme rappresentavano i proventi del panificio, allo stesso donato nel 1996, che continuavano ad essere accreditati sul conto corrente cointestato con i propri genitori” ( primo motivo ).
Affermava il primo giudice a (pretesa) motivazione dell'accoglimento della domanda di ripetizione dei canone di locazione formulata dall'attore che il aveva dichiarato di aver versato il Per_5
canone esclusivamente al convenuto, il quale non aveva provato di avere versato le somme di pertinenza al padre a questi ovvero, come sostenuto in sede di interrogatorio formale, alla madre.
Anche sul punto il ragionamento giuridico seguito dal giudice di prime cure era errato e non condivisibile ancorché disancorato dalle risultanze istruttorie;
Era evidente l'errore e la violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove era stata chiesta la condanna dell'odierno appellante al pagamento della somma €. 1.500,00 quale canoni di locazione non versati, mentre il Giudice del primo grado lo aveva a condannato al pagamento di €. 1.750,00 quali canoni andando oltre il quantum richiesto.
Il primo giudice non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza Per_4
del 06.10.2015, con particolare riferimento alla data della locazione.
Il teste aveva riferito che “sono stato inquilino del sig. dal 2004 al 2012” ed ancora Controparte_1
“l'importo del canone era 2.500,00”.
Esponeva che il aveva sempre pagato il canone di locazione al il quale poi aveva Per_4 Pt_1
consegnato la relativa quota di pertinenza ai genitori. 7
Era inverosimile che dal 2004, ovvero dall'inizio della locazione, l'appellante abbia sempre versato la quota della locazione ai genitori e poi improvvisamente non lo abbia più fatto.
In sede di interrogatorio formale all'udienza del 14.04.2015, a precisa domanda aveva risposto che
“li ho riscossi solo per darli a mia madre, che lui (riferito al padre) non sostiene”,
Ciò che era emerso nel processo di primo grado non rispecchiava la sentenza impugnata che sul punto meritava di essere riformata. Infatti le somme per il canone di locazione dell'immobile di
AL MA venivano pagate dal con assegno che il negoziava per poi Per_4 Pt_1
successivamente consegnare le somme in contanti ai propri genitori mentre negli Persona_6
ultimi anni della locazione consegnava le somme della locazione direttamente e solo alla madre atteso che il padre non si prendeva più cura di lei. Per_3
Pertanto la sentenza sul punto meritava censura e conseguentemente la domanda di restituzione dei canoni di locazione avanzata dall'attore andava rigettata.
i costituiva un giudizio ed esponeva in merito al primo motivo d'appello che Controparte_2
controparte chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado
“condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1 Controparte_1
41.000,00, oltre interessi legali dal 30-11-2010 al saldo”, asserendo che “l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure è assolutamente errato, illogico, e contraddittorio nella motivazione e pertanto meritevole di censura”.
L'odierno appellante motivava la domanda asserendo che le date riportate sull'assegno a mezzo del quale gli aveva elargito il prestito (30.11.2010) e sull'atto di compravendita dell'immobile sito in contrada San AE (29.11.2010) cui l'assegno, secondo le originarie intenzioni delle parti, sarebbe stato destinato, erano l'una successiva all'altra.
Tali argomentazioni non erano mai state formulate né esposte da controparte nel corso del giudizio di primo grado e, come appariva evidente dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta mediante la quale il si era costituito nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, non Parte_1
meritavano di trovare spazio nella dialettica del presente giudizio.
Invero, trattasi di una nuova tesi difensiva che si appalesava in contrasto con quanto dichiarato dal in sede di comparsa di costituzione, nella quale quest'ultimo sosteneva: “Ritenuto Parte_1
che non corrisponde a verità che l'odierno attore ha prestato € 41.000,00 all'odierno convenuto, in quanto se è pur vero che l'assegno è stato emesso dall'odierno attore è pur vero che, sul predetto 8
conto confluivano parte degli introiti del panificio che era stato donato all'odierno convenuto, somme che confluivano sul predetto conto intestato all'attore per una questione contabile finanziaria”.
L'odierno appellante non solo non aveva mai rilevato la questione relativa alle date riportate nei documenti suddetti nelle more del giudizio di primo grado ma, inoltre, e per quel che maggiormente rilevava nel presente giudizio,era lo stesso che, con memoria ex art. 183 comma 6 Parte_1
n. 2, chiedeva procedersi ad interrogatorio formale del padre (tra gli altri) sul seguente capitolato:
“Vero è che, dopo il matrimonio di mio figlio, lo stesso ha trovato l'occasione di acquistare un immobile in c.da San AE ed ha preteso la restituzione di quanto accumulato, circa € 41.000,00
e glieli ho restituito per effettuare l'acquisto del predetto immobile”.
Come risultava dal verbale dell'udienza del 14.04.2015, a tale domanda il TO UC rispondeva: “è vero che ho preso i soldi in banca dal mio libretto e glieli ho prestati per pagare la casa”.
Dunque, il fatto che tali somme erano state destinate all'acquisto del suddetto immobile costituiva non solo circostanza non specificamente contestata dall'allora convenuto, ma, altresì, espressamente sostenuta dallo stesso.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”; di conseguenza, il Tribunale aveva correttamente giudicato ponendo alla base del proprio ragionamento, tra le altre, le risultanze istruttorie e le affermazioni sulle quali ambedue le parti convergevano e che controparte adesso sembrava voler ritrattare.
In secondo luogo, controparte asseriva che “seppur l'assegno è stato emesso dall'attore è pure vero che nel conto corrente confluivano gli introiti del panificio (circostanza mai smentita dall'attore) che era stato donato dal padre al figlio”.
Tale affermazione appariva meramente labiale e sprovvista di qualsiasi mezzo di prova: l'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva fornito alcuna prova (e, del resto, giammai avrebbe potuto fornirla) a dimostrazione di quanto sostenuto.
Di contro, risultava dalla documentazione ritualmente depositata e dal verbale dell'udienza in cui si era tenuto interrogatorio formale di ambedue le parti, che l'assegno di cui si discuteva recava la firma di e che controparte stessa ammetteva espressamente di aver ricevuto tali somme Controparte_1
dal padre. Dunque, ciò che era emerso in maniera incontrovertibile dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado era che aveva effettuato un prestito nei confronti di il quale, Parte_1 9
avendo espressamente riconosciuto di aver ricevuto le somme di cui si discute, dinanzi alla richiesta di restituzione delle stesse, non aveva mai provveduto in tal senso né aveva provato che le stesse corrispondessero agli introiti provenienti dall'attività commerciale svolta nel . Parte_3
Col secondo motivo di appello controparte lamentava l'accoglimento della domanda di restituzione dei canoni di locazione riscossi dallo stesso e mai corrisposti al padre.
In merito al quantum determinato dal giudice nella misura di € 1.750,00, che controparte asseriva eccedere la domanda formulata dall'attore con l'atto di citazione, esponeva che l'allora attore aveva chiesto al giudice di prime cure di “Ritenere e dichiarare che l'attore ha diritto alla restituzione della somma di € 1.500,00, quale canone di locazione illegittimamente percepito da da Parte_1
, conduttore dell'immobile posto in AL MA nella contrada Calattubo Zona Persona_4
Aleccia n. 176 e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento di detta somma in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al soddisfo”.
Dunque, la cifra così determinata (€ 1.750,00) non era altro che frutto dell'operazione di rivalutazione monetaria del quantum richiesto da parte attrice, adeguamento necessario dal momento che tra l'instaurazione del giudizio di primo grado e la sentenza che lo aveva definito erano trascorsi quasi sette anni (ottobre 2012-agosto 2019).
In secondo luogo, occorreva rilevare che l'affermazione di controparte, secondo cui “sembra infatti inverosimile che dal 2004, ovvero dall'inizio della locazione, l'appellante abbia sempre versato la quota della locazione ai genitori e poi improvvisamente non lo abbia più fatto”, oltre a ridursi ad una mera considerazione labiale priva di un qualsiasi riscontro, non teneva conto della natura dei rapporti tra le parti, incrinatisi nel corso degli anni e poi divenuti tutt'altro che pacifici.
Invero, i canoni che il era stato condannato a restituire facevano riferimento ad una Parte_1
mensilità dell'anno 2011 e a svariate mensilità dell'anno 2012, periodo questo immediatamente successivo all'ulteriore peggioramento del comportamento dell'odierno appellante nei confronti del padre.
Infatti, come si leggeva nello stesso atto di citazione, alla richiesta di restituzione del prestito di €
41.000,00, formulata dal per le sopravvenute difficoltà economiche, avevano fatto Controparte_1
seguito vari episodi di violenza fisica e verbale posti in essere nei confronti dell'odierno appellato da parte di . Parte_1 10
Alla luce del quadro descritto non si poteva certamente ritenere inverosimile né, tantomeno, improvvisa la decisione del di non corrispondere al padre i canoni di locazione che Parte_1
gli sarebbero spettati secondo diritto.
Pertanto era da ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure che aveva condannato il
[...]
alla restituzione dei canoni illegittimamente trattenuti e non corrisposti al padre. Pt_1
Il 22 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Ha esposto il primo giudice che è pacifico, in punto di fatto, che l'attore ha Controparte_1
corrisposto al figlio , nell'anno 2010, l'importo di € 41.000,00. Nessun riscontro ha poi trovato Pt_1
l'affermazione di secondo il quale queste somme rappresentavano i proventi del Parte_1
panificio a lui spettanti. Detto prestito, a detta di parte attrice, era stato effettuato quanto ad €.
35.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile tratto nella Banca Unicredit di AL e quanto ad €. 6.000,00 in contanti.
Afferma il che tali somme sarebbero servito al figlio per Controparte_1 Parte_1
l'acquisto di un immobile che lo stesse aveva effettuato in data 29.11.2010.
A detta di detta ricostruzione dei fatti narrata da parte attrice è smentita dalle stesse Parte_1
date indicate nell'atto di citazione, in quanto l'assegno richiamato portava la data del 30.11.2009 mentre l'acquisto della casa da parte dell'odierno appellante era avvenuto in data 29.11.2010 ovvero il giorno prima dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente era inverosimile la tesi sostenuta dall'attore, e condivisa dal giudice di prime cure, che sosteneva si trattasse di un prestito finalizzato all'acquisto di una casa effettuato dopo lo stesso acquisto.
Afferma che l'appellante non solo non ha mai rilevato la questione relativa alle Controparte_1
date riportate nei documenti suddetti nelle more del giudizio di primo grado, ma, inoltre, che è lo stesso che, con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, ha chiesto procedersi ad Parte_1
interrogatorio formale del padre (tra gli altri) sul seguente capitolato: “Vero è che, dopo il matrimonio di mio figlio, lo stesso ha trovato l'occasione di acquistare un immobile in c.da San AE ed ha preteso la restituzione di quanto accumulato, circa € 41.000,00 e glieli ho restituito per effettuare l'acquisto del predetto immobile” e che , come risulta dal verbale dell'udienza del 14.04.2015, a tale domanda rispondeva: “è vero che ho preso i soldi in banca dal mio libretto e glieli Controparte_1
ho prestati per pagare la casa”. 11
Appare quindi evidente che vi è un evidente contrasto tra quanto afferma l'appellante e quanto afferma l'appellato circa il fondamento del versamento di tale importo di € 41.000,00 che, a detta del
, sarebbe l'obbligo di di versargli i proventi da panificio che gli Parte_1 Controparte_1
aveva donato, mentre, a detta di , sarebbe un prestito che gli aveva effettuato . Controparte_1
Si osserva, in diritto, che la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione" (Cass. n. 30944/2018; Cass. n.
9541/2010 ).
E' stato anche affermato che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa rispetto a quella esposta dall'attore - non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, così da invertire l'onere della prova. Si è pure affermato che qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta (Cass. n. 17050 del 2014 ).
Da quanto suesposto appare evidente che, nella specie, a fronte dell'allegazione da parte di Parte_1
che aveva diritto a trattenere la somma per cui è causa in quanto provento del panificio
[...]
donatogli dal padre , era onere probatorio di quest'ultimo provare che non si trattava di CP_1
somme provento di detto panificio, ma di somme che erano state concesse a mutuo al figlio.
In proposito è del tutto irrilevante la circostanza che il nel corso del suo Controparte_2
interrogatorio formale abbia dichiarato in risposta al capitolato così formulato “Vero è che, dopo il matrimonio di mio figlio, lo stesso ha trovato l'occasione di acquistare un immobile in c.da San
AE ed ha preteso la restituzione di quanto accumulato, circa € 41.000,00 e glieli ho restituito per 12
effettuare l'acquisto del predetto immobile” abbia risposto “è vero che ho preso i soldi in banca dal mio libretto e glieli ho prestati per pagare la casa”.
Invero la risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, cosi non è idonea neppure ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere probatorio, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi, essendo l'interrogatorio formale un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale dei fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente (Cass. n. 10279/2002; Cass. n. 7614/2005).
Va quindi accolto il primo motivo di appello , con conseguente revoca della statuizione del primo giudice che ha condannato al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1
somma di € 41.000,00, oltre interessi legali dal 30-11-2010 al saldo.
Il secondo motivo di appello è invece infondato e va , pertanto, rigettato.
Escusso il in ordine al capitolato sub b) del capitolato di prova articolato dal Per_4 CP_1
relativo all'incasso da parte di del canone di locazione per cui è causa
[...] Parte_1
quest'ultimo ha risposto che gli importi indicati in capitolato per i canoni mensili ammontanti a complessivo di euro 3.000,00 erano stati in effetti consegnati al predetto . Parte_1
Essendo pacifico che il 50% dell'ammontare di tali canoni apparteneva al – Controparte_1
comproprietario dell'immobile - il , in base al principio generale di cui all'art.2697 Parte_1
c.c., avrebbe dovuto provare di avere ottemperato al suo obbligo di versare al comproprietario la sua quota
Invero manca del tutto la prova che l'appellante abbia versato all'appellato la quota di pigione a quest'ultimo spettante per la locazione dell'immobile locato a , rimanendo in Persona_4
proposito, ai fini probatori, del tutto irrilevante la circostanza che in passato il abbia Parte_1
versato al padre la quota di canone di sua spettanza .
Per quanto attiene all'ammontare condannatorio determinato dal giudice nella misura di € 1.750,00, che l'appellante afferma eccedere la domanda formulata dall'attore con l'atto di citazione, in considerazione del fatto che l'ammontare restitutorio di cui si chiedeva la restituzione era pari ad €
1.500,00, è da rilevare che il aveva chiesto con la domanda formulata di Controparte_1
“Ritenere e dichiarare che l'attore ha diritto alla restituzione della somma di € 1.500,00, quale canone 13
di locazione illegittimamente percepito da da , conduttore Parte_1 Persona_4
dell'immobile posto in AL MA nella contrada Calattubo Zona Aleccia n. 176 e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento di detta somma in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al soddisfo”.
Asserisce il che la cifra così determinata (€ 1.750,00) non è altro che frutto Controparte_1
dell'operazione di rivalutazione monetaria e di calcolo degli interessi del quantum richiesto, adeguamento necessario dal momento che tra l'instaurazione del giudizio di primo grado e la sentenza che lo ha definito erano trascorsi quasi sette anni (ottobre 2012-agosto 2019).
Stante che il ha effettivamente chiesto con l'atto introduttivo del giudizio di primo Controparte_2
grado la restituzione della somma di € 1.500,00, quale canone di locazione illegittimamente percepito da da , conduttore dell'immobile posto in AL MA Parte_1 Persona_4
nella contrada Calattubo Zona Aleccia n. 176, e per l'effetto la condanna del convenuto al pagamento di detta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al soddisfo, è da ritenere l'insussistenza della pretesa ultrapetizione, non potendosi verificare – in assenza di specifici motivi di appello – se la somma in oggetto potesse essere o meno rivalutata, con gli ulteriori interessi legali, a decorrere dalla data di pagamento al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito definitivo del giudizio, con parziale accoglimento delle domande proposte dall'appellante e considerate altresì le concrete modalità dei fatti oggetto del giudizio, con comportamenti delittuosi di nei confronti di , connessi ai fatti per Parte_1 Controparte_1
cui è causa, appaiono sussistere giusti motivi per compensare le spese di questo grado del giudizio, fermo restando il provvedimento di compensazione adottato dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza resa in data 1 agosto 2019 dal Tribunale di Trapani appellata da nei confronti di , revoca la statuizione condannatoria Parte_1 Controparte_1
di al pagamento, in favore di , della somma di € 41.000,00, oltre Parte_1 Controparte_1
interessi legali dal 30-11-2010 al saldo;
conferma, per il resto, l'impugnata sentenza e compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 19 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 384/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 22 maggio 2025, promossa in questo grado
DA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in AL, c/so Gen. Medici n. 10 n. 1, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe
Labruzzo che lo rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in AL, via V. Narici n. 20/A1 n. 1, presso lo studio legale degli avv.ti Achille Piritore
e Vita AL ER, che lo rappresentano e difendono, per procura in atti
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti. 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 1 agosto 2019, il Tribunale di Trapani così disponeva:
“ rigetta la domanda di revocazione delle donazioni spiegata da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
condanna al pagamento, in favore di , della somma di € 41.000,00, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali dal 30-11-2010 al saldo, nonché della somma di € 1.750,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
rigetta per il resto le ulteriori domande;
spese compensate ”.
Esponeva il primo giudice che aveva proposto nei confronti del figlio Controparte_1 Parte_1
domanda di revocazione, relativa agli atti di donazione rogati il 18.11.1996, rep. n. 5867,
[...]
racc. n. 1530, in notaro di AL, ed il 7.2.2003, in Notaro di Persona_1 Persona_2
AL, rep. n. 158125, raccolta n. 29641 - con i quali l'attore aveva donato al convenuto il proprio esercizio commerciale ubicato in AL nella via Balatelle n. 41 e la quota di sua proprietà pari ad
½ di diversi immobili- alla luce del comportamento tenuto dal convenuto che, dopo un primo periodo in cui si era occupato del padre in modo amorevole, dopo la separazione dalla moglie ed il trasferimento presso la casa dei genitori, aveva iniziato a trattarlo malamente, giungendo anche a cagionargli lesioni, ingiuriandolo sia in sua presenza sia in presenza di altri, tanto che aveva presentato diverse querele nei confronti del figlio, il quale era stato condannato con sentenza irrevocabile nr. 22/2015 resa dal Giudice di Pace di AL per i reati di cui agli artt. 582, c. 2 e 594
c.p., commessi in data 29.10.2011.
Affermava il primo giudice che andava dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto che si era costituito tardivamente, senza rispettare il termine di venti giorni prima della data della prima udienza.
Rilevava nel merito delle domande che, in punto di diritto, l'art. 801 c.c. prevedeva ipotesi specifiche di revocazione per ingratitudine elencate in via tassativa: oltre alle ipotesi di cui all'art. 463 nn. 1, 2,
e 3 c.c. (omicidio volontario, consumato e tentato, del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente;
calunnia e falsa testimonianza in giudizio penale), erano previsti i casi in cui il donatario si era reso colpevole di ingiuria grave o aveva dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante o gli aveva rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436
c.c.. 4
Nel caso in esame la domanda trovava il suo presupposto nell'ipotesi di ingiuria grave che la parte convenuta, secondo la prospettazione attorea, avrebbe posto in essere ai danni del padre donatario.
Affermava che la "ingiuria grave", prevista dall'articolo 801 c.c., quale potenziale causa legittimante la revocazione della donazione, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, era tuttavia autonoma sotto il profilo della rilevabilità in concreto e, doveva essere connotata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della sua dignità, contrastanti con quel senso di riconoscenza che, secondo la corrente valutazione sociale ed etica, dovrebbero inversamente improntarne l'atteggiamento, onde era individuabile solo laddove si era in presenza di manifestazioni dell'agente rivolte contro la sfera morale e spirituale del donante che erano allo stesso tempo qualificate da oggettiva-potenzialità offensiva e costituivano espressione di un sentimento di avversione e di ingratitudine di natura tale da ripugnare alla coscienza comune,
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata e dall'istruttoria compiuta emergeva la prova dell'esistenza di rapporti difficili tra padre e figlio, odierni attore e convenuto, che coinvolgono anche la moglie dell'attore, madre del convenuto, e le sorelle, ma non la prova della sussistenza di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituiva il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.
Le altre domande formulate dall'attore nei confronti del convenuto andavano invece parzialmente accolte.
Era infatti pacifico che aveva corrisposto al figlio , nell'anno 2010, Controparte_1 Pt_1
l'importo di € 41.000,00. Nessun riscontro aveva poi trovato l'affermazione del convenuto secondo il quale queste somme rappresentavano i proventi del panificio, allo stesso donato nel 1996, che continuavano ad essere accreditati sul conto corrente cointestato ai propri genitori, né risultava comprovato che l'attore aveva prelevato denaro contante dalle casse del panificio.
La domanda di restituzione andava quindi accolta, con la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 41.000,00 oltre interessi legali dalla data dell'erogazione del prestito al saldo, ed a nulla rilevava che la somma fosse stata prelevata dal conto corrente cointestato all'attore ed alla moglie trattandosi di concreditori in solido. Persona_3
Analogamente andava pure accolta la domanda di restituzione della metà dell'importo percepito dal solo (pari ad € 2.500,00) quale canone per la locazione da parte di Parte_1 Persona_4
dell'immobile sito in AL MA, Contrada Calatubo Zona Aleccia nr. 176, tenuto conto che il 5
predetto immobile era in comproprietà tra le odierne parti, sicché anche i frutti andavano equamente divisi. Sul punto, infatti, il aveva dichiarato di avere versato il canone esclusivamente al Per_4
convenuto, il quale non aveva provato di avere versato le somme di pertinenza del padre a questi ovvero, come sostenuto in sede di interrogatorio formale, alla madre.
Andava invece rigettata la richiesta relativa alla restituzione dell'eventuale esborso collegato alla fideiussione rilasciata dall'attore al convenuto presso la Banca UniCredit di AL, mancando la prova dell'intervenuto pagamento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che erroneamente il Parte_2
primo giudice a (pretesa) motivazione dell'accoglimento della domanda di ripetizione della somma di €. 41.000,00 formulata da aveva esposto che “Nessun riscontro ha poi trovato Parte_2
l'affermazione del convenuto secondo il quale queste somme rappresentavano i proventi del panificio, allo stesso donato nel 1996, che continuavano ad essere accreditati sul conto corrente cointestato con i propri genitori” (pag. 6 sent.)
L'iter logico – giuridico seguito dal giudice di prime cure era assolutamente errato e non condivisibile;
Detto prestito, a detta di parte attrice, sarebbe stato versato quanto ad €. 35.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile tratto nella Banca Unicredit di AL e quanto ad €. 6.000,00 in contanti;
A dire di parte attrice tali somme sarebbero servito al figlio per l'acquisto di un Parte_1
immobile che lo stesse aveva effettuato in data 29.11.2010.
La ricostruzione dei fatti narrata da parte attrice si appalesava alquanto fantasiosa ed era smentita dalle stesse date indicate nell'atto di citazione.
L'assegno richiamato portava la data del 30.11.2009 mentre l'acquisto della casa da parte dell'odierno appellante era avvenuto in data 29.11.2010, ovvero il giorno prima l'emissione dell'assegno e, conseguentemente, era inverosimile la tesi sostenuta dall'attore e condivisa dal giudice di prime cure, che sosteneva si trattasse di un prestito finalizzato all'acquisto di una casa effettuato dopo lo stesso acquisto.
Aveva sostenuto parte attrice, a dimostrazione della sua tesi che, dopo la richiesta di restituzione delle somme, lo avrebbe aggredito fisicamente il giorno 29.10.2011.
Era incomprensibile come fosse possibile giustificare l'aggressione del 29.10.2011 con la richiesta di restituzione delle somme a quella data non ancora corrisposte. 6
Sottoposto ad interrogatorio formale aveva risposto fermamente che “erano soldi miei che avevo dato a loro”e detta circostanza era stata chiarita in quanto, seppure l'assegno era stato emesso dall'attore, era pure vero che nel conto corrente confluivano gli introiti del panificio (circostanza mai smentita ne contestata dall'attore) che era stato donato dal padre al figlio.
A ciò andava aggiunto che l'odierno appellato- come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale - era un pensionato con una pensione di circa €. 800,00 mensili e quindi era impensabile l'accumulo di 41.000,00 a titolo di risparmi.
Plausibile era invece che le somme nella disponibilità del padre erano i proventi del panificio che non era più nella sua disponibilità fin dal 1996.
L'iter logico – giuridico seguito dal giudice di prime cure sul punto era assolutamente errato, illogico,
e contraddittorio nella motivazione e pertanto meritevole di censura.
Invero il Giudice di primo grado, nell'accogliere la domanda di parte attrice, si era limitato ad affermare che “Nessun riscontro ha poi trovato l'affermazione del convenuto secondo il quale queste somme rappresentavano i proventi del panificio, allo stesso donato nel 1996, che continuavano ad essere accreditati sul conto corrente cointestato con i propri genitori” ( primo motivo ).
Affermava il primo giudice a (pretesa) motivazione dell'accoglimento della domanda di ripetizione dei canone di locazione formulata dall'attore che il aveva dichiarato di aver versato il Per_5
canone esclusivamente al convenuto, il quale non aveva provato di avere versato le somme di pertinenza al padre a questi ovvero, come sostenuto in sede di interrogatorio formale, alla madre.
Anche sul punto il ragionamento giuridico seguito dal giudice di prime cure era errato e non condivisibile ancorché disancorato dalle risultanze istruttorie;
Era evidente l'errore e la violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove era stata chiesta la condanna dell'odierno appellante al pagamento della somma €. 1.500,00 quale canoni di locazione non versati, mentre il Giudice del primo grado lo aveva a condannato al pagamento di €. 1.750,00 quali canoni andando oltre il quantum richiesto.
Il primo giudice non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza Per_4
del 06.10.2015, con particolare riferimento alla data della locazione.
Il teste aveva riferito che “sono stato inquilino del sig. dal 2004 al 2012” ed ancora Controparte_1
“l'importo del canone era 2.500,00”.
Esponeva che il aveva sempre pagato il canone di locazione al il quale poi aveva Per_4 Pt_1
consegnato la relativa quota di pertinenza ai genitori. 7
Era inverosimile che dal 2004, ovvero dall'inizio della locazione, l'appellante abbia sempre versato la quota della locazione ai genitori e poi improvvisamente non lo abbia più fatto.
In sede di interrogatorio formale all'udienza del 14.04.2015, a precisa domanda aveva risposto che
“li ho riscossi solo per darli a mia madre, che lui (riferito al padre) non sostiene”,
Ciò che era emerso nel processo di primo grado non rispecchiava la sentenza impugnata che sul punto meritava di essere riformata. Infatti le somme per il canone di locazione dell'immobile di
AL MA venivano pagate dal con assegno che il negoziava per poi Per_4 Pt_1
successivamente consegnare le somme in contanti ai propri genitori mentre negli Persona_6
ultimi anni della locazione consegnava le somme della locazione direttamente e solo alla madre atteso che il padre non si prendeva più cura di lei. Per_3
Pertanto la sentenza sul punto meritava censura e conseguentemente la domanda di restituzione dei canoni di locazione avanzata dall'attore andava rigettata.
i costituiva un giudizio ed esponeva in merito al primo motivo d'appello che Controparte_2
controparte chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado
“condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1 Controparte_1
41.000,00, oltre interessi legali dal 30-11-2010 al saldo”, asserendo che “l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure è assolutamente errato, illogico, e contraddittorio nella motivazione e pertanto meritevole di censura”.
L'odierno appellante motivava la domanda asserendo che le date riportate sull'assegno a mezzo del quale gli aveva elargito il prestito (30.11.2010) e sull'atto di compravendita dell'immobile sito in contrada San AE (29.11.2010) cui l'assegno, secondo le originarie intenzioni delle parti, sarebbe stato destinato, erano l'una successiva all'altra.
Tali argomentazioni non erano mai state formulate né esposte da controparte nel corso del giudizio di primo grado e, come appariva evidente dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta mediante la quale il si era costituito nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, non Parte_1
meritavano di trovare spazio nella dialettica del presente giudizio.
Invero, trattasi di una nuova tesi difensiva che si appalesava in contrasto con quanto dichiarato dal in sede di comparsa di costituzione, nella quale quest'ultimo sosteneva: “Ritenuto Parte_1
che non corrisponde a verità che l'odierno attore ha prestato € 41.000,00 all'odierno convenuto, in quanto se è pur vero che l'assegno è stato emesso dall'odierno attore è pur vero che, sul predetto 8
conto confluivano parte degli introiti del panificio che era stato donato all'odierno convenuto, somme che confluivano sul predetto conto intestato all'attore per una questione contabile finanziaria”.
L'odierno appellante non solo non aveva mai rilevato la questione relativa alle date riportate nei documenti suddetti nelle more del giudizio di primo grado ma, inoltre, e per quel che maggiormente rilevava nel presente giudizio,era lo stesso che, con memoria ex art. 183 comma 6 Parte_1
n. 2, chiedeva procedersi ad interrogatorio formale del padre (tra gli altri) sul seguente capitolato:
“Vero è che, dopo il matrimonio di mio figlio, lo stesso ha trovato l'occasione di acquistare un immobile in c.da San AE ed ha preteso la restituzione di quanto accumulato, circa € 41.000,00
e glieli ho restituito per effettuare l'acquisto del predetto immobile”.
Come risultava dal verbale dell'udienza del 14.04.2015, a tale domanda il TO UC rispondeva: “è vero che ho preso i soldi in banca dal mio libretto e glieli ho prestati per pagare la casa”.
Dunque, il fatto che tali somme erano state destinate all'acquisto del suddetto immobile costituiva non solo circostanza non specificamente contestata dall'allora convenuto, ma, altresì, espressamente sostenuta dallo stesso.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”; di conseguenza, il Tribunale aveva correttamente giudicato ponendo alla base del proprio ragionamento, tra le altre, le risultanze istruttorie e le affermazioni sulle quali ambedue le parti convergevano e che controparte adesso sembrava voler ritrattare.
In secondo luogo, controparte asseriva che “seppur l'assegno è stato emesso dall'attore è pure vero che nel conto corrente confluivano gli introiti del panificio (circostanza mai smentita dall'attore) che era stato donato dal padre al figlio”.
Tale affermazione appariva meramente labiale e sprovvista di qualsiasi mezzo di prova: l'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva fornito alcuna prova (e, del resto, giammai avrebbe potuto fornirla) a dimostrazione di quanto sostenuto.
Di contro, risultava dalla documentazione ritualmente depositata e dal verbale dell'udienza in cui si era tenuto interrogatorio formale di ambedue le parti, che l'assegno di cui si discuteva recava la firma di e che controparte stessa ammetteva espressamente di aver ricevuto tali somme Controparte_1
dal padre. Dunque, ciò che era emerso in maniera incontrovertibile dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado era che aveva effettuato un prestito nei confronti di il quale, Parte_1 9
avendo espressamente riconosciuto di aver ricevuto le somme di cui si discute, dinanzi alla richiesta di restituzione delle stesse, non aveva mai provveduto in tal senso né aveva provato che le stesse corrispondessero agli introiti provenienti dall'attività commerciale svolta nel . Parte_3
Col secondo motivo di appello controparte lamentava l'accoglimento della domanda di restituzione dei canoni di locazione riscossi dallo stesso e mai corrisposti al padre.
In merito al quantum determinato dal giudice nella misura di € 1.750,00, che controparte asseriva eccedere la domanda formulata dall'attore con l'atto di citazione, esponeva che l'allora attore aveva chiesto al giudice di prime cure di “Ritenere e dichiarare che l'attore ha diritto alla restituzione della somma di € 1.500,00, quale canone di locazione illegittimamente percepito da da Parte_1
, conduttore dell'immobile posto in AL MA nella contrada Calattubo Zona Persona_4
Aleccia n. 176 e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento di detta somma in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al soddisfo”.
Dunque, la cifra così determinata (€ 1.750,00) non era altro che frutto dell'operazione di rivalutazione monetaria del quantum richiesto da parte attrice, adeguamento necessario dal momento che tra l'instaurazione del giudizio di primo grado e la sentenza che lo aveva definito erano trascorsi quasi sette anni (ottobre 2012-agosto 2019).
In secondo luogo, occorreva rilevare che l'affermazione di controparte, secondo cui “sembra infatti inverosimile che dal 2004, ovvero dall'inizio della locazione, l'appellante abbia sempre versato la quota della locazione ai genitori e poi improvvisamente non lo abbia più fatto”, oltre a ridursi ad una mera considerazione labiale priva di un qualsiasi riscontro, non teneva conto della natura dei rapporti tra le parti, incrinatisi nel corso degli anni e poi divenuti tutt'altro che pacifici.
Invero, i canoni che il era stato condannato a restituire facevano riferimento ad una Parte_1
mensilità dell'anno 2011 e a svariate mensilità dell'anno 2012, periodo questo immediatamente successivo all'ulteriore peggioramento del comportamento dell'odierno appellante nei confronti del padre.
Infatti, come si leggeva nello stesso atto di citazione, alla richiesta di restituzione del prestito di €
41.000,00, formulata dal per le sopravvenute difficoltà economiche, avevano fatto Controparte_1
seguito vari episodi di violenza fisica e verbale posti in essere nei confronti dell'odierno appellato da parte di . Parte_1 10
Alla luce del quadro descritto non si poteva certamente ritenere inverosimile né, tantomeno, improvvisa la decisione del di non corrispondere al padre i canoni di locazione che Parte_1
gli sarebbero spettati secondo diritto.
Pertanto era da ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure che aveva condannato il
[...]
alla restituzione dei canoni illegittimamente trattenuti e non corrisposti al padre. Pt_1
Il 22 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Ha esposto il primo giudice che è pacifico, in punto di fatto, che l'attore ha Controparte_1
corrisposto al figlio , nell'anno 2010, l'importo di € 41.000,00. Nessun riscontro ha poi trovato Pt_1
l'affermazione di secondo il quale queste somme rappresentavano i proventi del Parte_1
panificio a lui spettanti. Detto prestito, a detta di parte attrice, era stato effettuato quanto ad €.
35.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile tratto nella Banca Unicredit di AL e quanto ad €. 6.000,00 in contanti.
Afferma il che tali somme sarebbero servito al figlio per Controparte_1 Parte_1
l'acquisto di un immobile che lo stesse aveva effettuato in data 29.11.2010.
A detta di detta ricostruzione dei fatti narrata da parte attrice è smentita dalle stesse Parte_1
date indicate nell'atto di citazione, in quanto l'assegno richiamato portava la data del 30.11.2009 mentre l'acquisto della casa da parte dell'odierno appellante era avvenuto in data 29.11.2010 ovvero il giorno prima dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente era inverosimile la tesi sostenuta dall'attore, e condivisa dal giudice di prime cure, che sosteneva si trattasse di un prestito finalizzato all'acquisto di una casa effettuato dopo lo stesso acquisto.
Afferma che l'appellante non solo non ha mai rilevato la questione relativa alle Controparte_1
date riportate nei documenti suddetti nelle more del giudizio di primo grado, ma, inoltre, che è lo stesso che, con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, ha chiesto procedersi ad Parte_1
interrogatorio formale del padre (tra gli altri) sul seguente capitolato: “Vero è che, dopo il matrimonio di mio figlio, lo stesso ha trovato l'occasione di acquistare un immobile in c.da San AE ed ha preteso la restituzione di quanto accumulato, circa € 41.000,00 e glieli ho restituito per effettuare l'acquisto del predetto immobile” e che , come risulta dal verbale dell'udienza del 14.04.2015, a tale domanda rispondeva: “è vero che ho preso i soldi in banca dal mio libretto e glieli Controparte_1
ho prestati per pagare la casa”. 11
Appare quindi evidente che vi è un evidente contrasto tra quanto afferma l'appellante e quanto afferma l'appellato circa il fondamento del versamento di tale importo di € 41.000,00 che, a detta del
, sarebbe l'obbligo di di versargli i proventi da panificio che gli Parte_1 Controparte_1
aveva donato, mentre, a detta di , sarebbe un prestito che gli aveva effettuato . Controparte_1
Si osserva, in diritto, che la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione" (Cass. n. 30944/2018; Cass. n.
9541/2010 ).
E' stato anche affermato che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa rispetto a quella esposta dall'attore - non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, così da invertire l'onere della prova. Si è pure affermato che qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta (Cass. n. 17050 del 2014 ).
Da quanto suesposto appare evidente che, nella specie, a fronte dell'allegazione da parte di Parte_1
che aveva diritto a trattenere la somma per cui è causa in quanto provento del panificio
[...]
donatogli dal padre , era onere probatorio di quest'ultimo provare che non si trattava di CP_1
somme provento di detto panificio, ma di somme che erano state concesse a mutuo al figlio.
In proposito è del tutto irrilevante la circostanza che il nel corso del suo Controparte_2
interrogatorio formale abbia dichiarato in risposta al capitolato così formulato “Vero è che, dopo il matrimonio di mio figlio, lo stesso ha trovato l'occasione di acquistare un immobile in c.da San
AE ed ha preteso la restituzione di quanto accumulato, circa € 41.000,00 e glieli ho restituito per 12
effettuare l'acquisto del predetto immobile” abbia risposto “è vero che ho preso i soldi in banca dal mio libretto e glieli ho prestati per pagare la casa”.
Invero la risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, cosi non è idonea neppure ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere probatorio, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi, essendo l'interrogatorio formale un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale dei fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente (Cass. n. 10279/2002; Cass. n. 7614/2005).
Va quindi accolto il primo motivo di appello , con conseguente revoca della statuizione del primo giudice che ha condannato al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1
somma di € 41.000,00, oltre interessi legali dal 30-11-2010 al saldo.
Il secondo motivo di appello è invece infondato e va , pertanto, rigettato.
Escusso il in ordine al capitolato sub b) del capitolato di prova articolato dal Per_4 CP_1
relativo all'incasso da parte di del canone di locazione per cui è causa
[...] Parte_1
quest'ultimo ha risposto che gli importi indicati in capitolato per i canoni mensili ammontanti a complessivo di euro 3.000,00 erano stati in effetti consegnati al predetto . Parte_1
Essendo pacifico che il 50% dell'ammontare di tali canoni apparteneva al – Controparte_1
comproprietario dell'immobile - il , in base al principio generale di cui all'art.2697 Parte_1
c.c., avrebbe dovuto provare di avere ottemperato al suo obbligo di versare al comproprietario la sua quota
Invero manca del tutto la prova che l'appellante abbia versato all'appellato la quota di pigione a quest'ultimo spettante per la locazione dell'immobile locato a , rimanendo in Persona_4
proposito, ai fini probatori, del tutto irrilevante la circostanza che in passato il abbia Parte_1
versato al padre la quota di canone di sua spettanza .
Per quanto attiene all'ammontare condannatorio determinato dal giudice nella misura di € 1.750,00, che l'appellante afferma eccedere la domanda formulata dall'attore con l'atto di citazione, in considerazione del fatto che l'ammontare restitutorio di cui si chiedeva la restituzione era pari ad €
1.500,00, è da rilevare che il aveva chiesto con la domanda formulata di Controparte_1
“Ritenere e dichiarare che l'attore ha diritto alla restituzione della somma di € 1.500,00, quale canone 13
di locazione illegittimamente percepito da da , conduttore Parte_1 Persona_4
dell'immobile posto in AL MA nella contrada Calattubo Zona Aleccia n. 176 e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento di detta somma in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al soddisfo”.
Asserisce il che la cifra così determinata (€ 1.750,00) non è altro che frutto Controparte_1
dell'operazione di rivalutazione monetaria e di calcolo degli interessi del quantum richiesto, adeguamento necessario dal momento che tra l'instaurazione del giudizio di primo grado e la sentenza che lo ha definito erano trascorsi quasi sette anni (ottobre 2012-agosto 2019).
Stante che il ha effettivamente chiesto con l'atto introduttivo del giudizio di primo Controparte_2
grado la restituzione della somma di € 1.500,00, quale canone di locazione illegittimamente percepito da da , conduttore dell'immobile posto in AL MA Parte_1 Persona_4
nella contrada Calattubo Zona Aleccia n. 176, e per l'effetto la condanna del convenuto al pagamento di detta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al soddisfo, è da ritenere l'insussistenza della pretesa ultrapetizione, non potendosi verificare – in assenza di specifici motivi di appello – se la somma in oggetto potesse essere o meno rivalutata, con gli ulteriori interessi legali, a decorrere dalla data di pagamento al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito definitivo del giudizio, con parziale accoglimento delle domande proposte dall'appellante e considerate altresì le concrete modalità dei fatti oggetto del giudizio, con comportamenti delittuosi di nei confronti di , connessi ai fatti per Parte_1 Controparte_1
cui è causa, appaiono sussistere giusti motivi per compensare le spese di questo grado del giudizio, fermo restando il provvedimento di compensazione adottato dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza resa in data 1 agosto 2019 dal Tribunale di Trapani appellata da nei confronti di , revoca la statuizione condannatoria Parte_1 Controparte_1
di al pagamento, in favore di , della somma di € 41.000,00, oltre Parte_1 Controparte_1
interessi legali dal 30-11-2010 al saldo;
conferma, per il resto, l'impugnata sentenza e compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 19 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente