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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3782 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
, nato a [...] il [...], (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FIORENTINO RENATO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] l'[...], (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FIORENTINO RENATO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio a Napoli il 08/01/2005; che dal matrimonio era nato un figlio: nel 1998; Per_1
1 che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
11.11.2009, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 9778/2012 del 12/09/2012 del
Tribunale Ordinario di Napoli;
che nella sentenza era stato previsto l'affido esclusivo del figlio al padre e posto a Per_1 carico della madre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il figlio era diventato maggiorenne ed era economicamente autosufficiente;
Per_1 ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi dichiarano e riconoscono di essere indipendenti economicamente e di non avere diritto ad alcun assegno divorzile;
2) dichiarano e riconoscono che il figlio è autonomo economicamente e pertanto è Per_1 venuto meno l'obbligo della madre alla corresponsione dell'assegno di mantenimento”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli (NA) il 08/01/2005 (atto n.1, parte II, S. A SEZ. AR, reg. Atti Matrimonio anno
2005);
2 • omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152-septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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