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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°592 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Vito De Stefano, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Marsala, Via Sibilla n.6.
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Antonino Rizzo. Appellato
All'udienza di discussione del 22 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai propri atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.481/2023, pubblicata il 13 giugno 2023, il Tribunale di
Marsala, in funzione di G.L., ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite, sulla domanda, proposta da con Parte_1 ricorso depositato il 22.03.2023, volta all'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'assegno unico su RDC per i figli minori a far data dalla sospensione (settembre 2022), disposta dall' al fine di verificare l'obbligatorio CP_1 requisito di cittadinanza anche della figlia minore della compagna , e al ripristino del pagamento.
1 Avverso la statuizione di compensazione delle spese ha proposto appello
, con ricorso depositato in cancelleria il 19 giugno 2023, Parte_1 censurandola per violazione dell'art. 91 cpc, e del principio della soccombenza virtuale.
Rileva, infatti, che l' ha accolto la pretesa del ricorrente solamente dopo il CP_1 deposito del ricorso, e dopo le diverse PEC (docc.n.3, 4 e 5) inoltrate prima della proposizione del ricorso di primo grado.
L' ha resistito al gravame con memoria del 14 maggio 2025, chiedendone CP_1 il rigetto.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata decisa, come da dispositivo steso in calce.
****
L'appello è inammissibile. Il Tribunale ha dato atto che l' , in data 31.5.2023, rappresentando di CP_1 avere provveduto alla verifica della domanda del ricorrente con esito positivo, con trasformazione dello stato domanda che è pertanto attualmente in attesa di liquidazione, ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
e che il ricorrente, preso atto di quanto dichiarato dall' ha aderito alla predetta dichiarazione con il favore delle spese di lite. CP_1
Ha valutato, quindi, che fosse incontestata la cessazione della lite, osservando che la domanda avanzata da parte ricorrente merita in effetti accoglimento, alla luce della incontestata insussistenza dei presupposti che legittimano la domanda del ricorrente; e che, d'altra parte, fosse un dato processualmente certo la circostanza che l' abbia provveduto a rimuovere la situazione antigiuridica derivante CP_1 dall'impugnato provvedimento, riconoscendo così la legittima pretesa del ricorrente dopo la notifica del ricorso.
Ha ritenuto che, tuttavia per le ragioni esposte dall' sul pagamento della CP_1 prestazione, si ritiene che le spese di giudizio possano essere integralmente compensate.
Nella valutazione del principio di soccombenza virtuale, quindi, il Tribunale ha dato puntuale contezza delle ragioni della disposta compensazione, richiamando i motivi addotti dall' a giustificazione del ritardo ( non vi è stata una deliberata CP_1 ed erronea scelta di denegare il beneficio e nemmeno una dimenticanza od un ritardo, insomma nessuna condotta, esplicita o tacita, che possa essere qualificata come negligenza dell'ente, quanto piuttosto un malfunzionamento del sistema informatico di cui l' si è dotato per una celere definizione automatizzata di CP_1 questa prestazione, che concerne in modo massivo centinaia di migliaia di italiani.
L' con messaggio numero 2261 del 30 maggio 2022 aveva fornito le istruzioni CP_1
2 caso per caso su chi doveva inviare il modulo necessario ai percettori del CP_1 reddito di cittadinanza ai fini dell'assegno unico, evidenziando che non tutti avrebbero ottenuto infatti l'accredito dell'integrazione riconosciuta in automatico e che in alcuni casi sarebbe stato necessario inviare un'apposita comunicazione telematica: il modello Rdc Com AU, come nel caso di specie, in presenza di un nucleo “complesso” in cui sono presenti nello stesso ISEE di riferimento più figli rispetto a genitori differenti. Nel caso di specie l'ufficio ha segnalato il caso alla direzione centrale per il tramite della casella istituzionale appositamente dedicata che ha provveduto all'aggiornamento della procedura, attestando il requisito di cittadinanza del minore;
si è quindi provveduto alla verifica della domanda di
AAUU con esito positivo, con trasformazione dello stato domanda, che è stata poi liquidata).
A fronte di tali eccezionali ragioni, valutate discrezionalmente dal Tribunale come idonee a sostenere la regolamentazione delle spese con la compensazione,
l'appellante si è limitato a sostenere che la sussistenza, al momento del deposito del ricorso, della situazione antigiuridica, eliminata dall' solo in corso di causa, CP_1 avrebbe dovuto comportare, per il principio di soccombenza virtuale, la condanna alle spese.
Si tratta di una censura, basata su di un mero sillogismo (cessata materia - soccombenza virtuale dell' che non dialoga con le specifiche ragioni che hanno CP_1 condotto il giudice a ritenere conforme a giustizia la compensazione, sulla scorta delle ragioni addotte dall a giustificazione della sospensione e del ritardo CP_1 nell'erogazione dell'assegno unico. Nonostante la soccombenza l'appellante non è tenuto al ristoro delle spese del grado avendo ritualmente depositato la dichiarazione di esenzione prevista dall'art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto da con ricorso depositato il Parte_1
19.06.2023 avverso la sentenza n.481/2023 emessa il 13.06.2023 dal Tribunale G.L. di Marsala.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 22 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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