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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/07/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 737/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 09/07/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. Marco Rossi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Prestazione d'opera intellettuale nella causa iscritta al n. 737/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 residente in [...], La Spezia, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Mora Andrea (C.F. - PEC C.F._2 Emai_1 [...]
e Agnetti Francesco (C.F. – PEC Email_2 C.F._3
, con domicilio eletto presso il suo studio in Email_3
Strada Farini n. 18, Parma, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), nato a La Spezia (SP) in [...] Controparte_2 C.F._4
21/12/1942, residente in [...], La Spezia, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Angelini Virginio (C.F. - PEC . C.F._5 Email_4 Email_5
E p.legalmail. ) e Giovannelli Daniele ( - PEC
[...] C.F._6 Email_7
), con domicilio eletto presso il loro studio in via Ugo Bassi n. Email_8
6, La Spezia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
* * *
IN FATTO e IN DIRITTO
La Corte, -udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa accolta dalle parti;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
-rilevato che quanto all'udienza del 1/7/2025, svoltasi in presenza, né l'appellante né
l'appellato, entrambi costituiti, depositavano note o comparivano;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
-considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo,
3. NULLA in punto spese;
pag. 2/3
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 737/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 09/07/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. Marco Rossi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Prestazione d'opera intellettuale nella causa iscritta al n. 737/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 residente in [...], La Spezia, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Mora Andrea (C.F. - PEC C.F._2 Emai_1 [...]
e Agnetti Francesco (C.F. – PEC Email_2 C.F._3
, con domicilio eletto presso il suo studio in Email_3
Strada Farini n. 18, Parma, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), nato a La Spezia (SP) in [...] Controparte_2 C.F._4
21/12/1942, residente in [...], La Spezia, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Angelini Virginio (C.F. - PEC . C.F._5 Email_4 Email_5
E p.legalmail. ) e Giovannelli Daniele ( - PEC
[...] C.F._6 Email_7
), con domicilio eletto presso il loro studio in via Ugo Bassi n. Email_8
6, La Spezia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
* * *
IN FATTO e IN DIRITTO
La Corte, -udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa accolta dalle parti;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
-rilevato che quanto all'udienza del 1/7/2025, svoltasi in presenza, né l'appellante né
l'appellato, entrambi costituiti, depositavano note o comparivano;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
-considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo,
3. NULLA in punto spese;
pag. 2/3
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3