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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/10/2025, n. 9043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9043 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 14010/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona del giudice unico
OR Pastore TE ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14010/2022 RGAC e vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Parte_1 Parte_2
US LD 298 presso l'avv. Ciro Gianfranco Autiero, dal quale sono rappresentati e difesi come da procure allegate telematicamente all'atto di citazione
ATTORI
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1
persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Nuovo Tempio 41 presso l'avv. Mario Santoro, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti pagina 1 di 7 rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio
[...]
rep. 186.905 Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
e hanno convenuto nel presente giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
, chiedendo di dichiarare il conducente di un'autovettura pirata Controparte_2
responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi in data 20/2/2020 in Napoli, quando secondo gli attori detto veicolo pirata aveva investito il lato posteriore del motociclo
Yamaha T Max tg. DC47465 di proprietà di e condotto da Parte_2 Pt_1
facendolo cadere per poi allontanarsi senza che fosse stato possibile identificarlo – e condannare l'impresa designata convenuta a risarcire i danni subiti dagli attori nell'evento, da per le lesioni personali e da per i danni al proprio Pt_1 Parte_2
motociclo, per entrambi oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita l'impresa designata convenuta chiedendo di rigettare la domanda perché nulla, improponibile, per difetto di legittimazione passiva, perché improcedibile, inammissibile, ed infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione, o subordinatamente non liquidare contemporaneamente rivalutazione ed interessi;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi e , ed è Tes_1 Testimone_2
stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. ; ora la causa va Persona_2
decisa.
pagina 2 di 7 Preliminarmente, la domanda va dichiarata proponibile, avendo gli attori messo in mora l'impresa designata, con messaggi Pec inviati anche a Consap, in data 10/4/2020 e
31/3/2021, rispetto ai quali non è stata richiesta alcuna integrazione, per cui in questa sede non possono essere sollevate contestazioni circa un'eventuale incompletezza delle richieste di risarcimento – che peraltro paiono rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 148 Cod.Ass..
Il giorno in cui s'infortunò, il 20/2/2020, dichiarò ai sanitari del Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo/ASL Napoli 1 “di essere stato investito da autovettura pirata”. Con messaggio pec del 25/3/2020 inviò alla Procura della Pt_1
Repubblica di Napoli una denuncia contro ignoti relativa all'evento per cui è causa;
nessuna norma imponeva all'attore di depositare anche l'eventuale provvedimento di archiviazione.
I due testi escussi hanno riferito quanto segue. Teste : “ADR Indifferente. Tes_1
ADR Erano circa le 18 di una sera di fine febbraio 2020, in Napoli;
percorrevo Via
Piedigrotta alla guida di un'automobile Fiat Uno che mi era stata prestata dal mio amico
, che era seduto a fianco a me;
gli avevo chiesto io di farmi guidare un Testimone_2
pò, perché ho la patente ma non possiedo automobili. Andavo verso Fuorigrotta. Davanti
a noi procedeva un'autovettura di piccola cilindrata, scura, e davanti all'automobile c'era un ciclomotore T Max, con a bordo solo il conducente, il quale indossava il casco;
ad un tratto l'automobile di cui ho detto urtò il ciclomotore sulla scocca posteriore sinistra, facendolo cadere;
subito dopo l'automobile accelerò e si allontanò verso
Fuorigrotta; il ciclomotore cadde verso il marciapiede, noi ci fermammo. Il conducente del ciclomotore, un uomo di circa 40 anni, non poteva rialzarsi, perché aveva dolori al piede sinistro;
e non poté chiamare nessuno, poiché il suo cellulare si era rotto;
noi lo caricammo in automobile, e lo portammo all'Ospedale San Paolo. Il motociclo si era danneggiato alla scocca, alla piattaforma, al cavalletto, ai manicotti.”. Teste
: “ADR Indifferente. ADR Erano le 18 di un giorno di fine febbraio Testimone_2
2020, a Napoli;
mi trovavo a bordo della mia automobile Fiat Uno condotta dal mio pagina 3 di 7 amico , e senza altre persone a bordo oltre noi due;
percorrevamo Via Tes_1
Piedigrotta in direzione Fuorigrotta;
non pioveva;
c'era ancora la luce del Sole;
davanti a noi procedeva un'autovettura nera di piccola cilindrata, di cui non ricordo il modello;
ad un certo punto, tale autovettura nera ha iniziato a sorpassare sulla destra un motorino
TMax scuro, con a bordo solo il conducente, che indossava il casco;
nel tentare il sorpasso a destra, l'autovettura finì per colpire il motorino da dietro facendolo cadere.
Noi ci fermammo, perché il motorino era caduto davanti a noi, mentre l'automobile nera si allontanò senza fermarsi, imboccando il tunnel che avevamo più avanti;
non provai nemmeno a prenderne la targa. ADR Il conducente del motorino rimase a terra, con il veicolo addosso, lamentando dolori alla gamba sinistra;
lo portammo sulla nostra automobile, e lo conducemmo all'Ospedale Sanpaolo, a Fuorigrotta. ADR Dopo essere caduto, il motorino era danneggiato alla fiancata sinistra;
me ne accorsi, perché lo rialzai.”. Le due deposizioni sopra riportate sono sostanzialmente coerenti tra di loro, tranne che su un punto: il teste ha riferito che il motociclo condotto da Tes_1 Pt_1
venne colpito sulla scocca posteriore sinistra, mentre il teste ha riferito che il Tes_2
veicolo pirata colpì il motociclo “da dietro”, mentre stava tentando di superarlo sulla destra. Ma una imprecisione da parte di un teste è comprensibile, avendo i testi deposto a più di 4 anni dall'evento: sostanzialmente le dinamiche descritte coincidono, ed entrambi i testi concordano sul fatto che s'infortunò al piede sinistro (come del Pt_1
resto risulta dal verbale di Pronto Soccorso, laddove si parla di “frattura piatto tibiale sinistra”, segno che il motociclo cadde sulla sinistra e dunque venne colpito sulla parte posteriore destra;
evidentemente c'è stato un falso ricordo, comprensibile si ripete, del teste . Tes_1
Come si è visto, il veicolo pirata colpì il motociclo condotto da nella parte Pt_1
posteriore destra, tentando di sorpassarlo a destra, e dalle deposizioni raccolte risulta che il motociclo procedesse regolarmente sulla sua traiettoria;
quindi, responsabile esclusivo dell'evento dev'essere considerato il conducente del veicolo pirata, che effettuò un sorpasso a destra vietato, mancando le condizioni in cui è consentito ex art. 148
pagina 4 di 7 Cod.Strada, e colpendo il motociclo da tergo, senza rispettare la distanza di sicurezza posteriore né quella laterale. E' superata la presunzione di pari responsabilità fissata dall'art. 2054.2 cc. Ovviamente, cadendo dopo che il veicolo da lui condotto era stato urtato, non poté rilevare il numero di targa del veicolo danneggiante. Pt_1
Come accertato dal CTU, con valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi anche perché le parti non hanno mosso osservazioni, nel sinistro Parte_1
riportò una frattura scomposta pluriframmentaria dei piatti tibiali a sinistra e fratture della IV-V-VI costola a sinistra;
ne derivò invalidità temporanea totale di giorni 40, parziale al 50% di altri giorni 40 e parziale al 25% di ulteriori giorni 40; sono residuati postumi permanenti consistenti in “ipotonotrofia muscolare con deficit perimetrico e deficit di forza, il deficit della flessoestensione del ginocchio, la zoppia di caduta, la persistenza sintomatica dei mezzi di sintesi, tutto ciò grava su un ginocchio già sede di esiti traumatici e ne peggiora la sua condizione riducendo l'equilibrio funzionale acquisto;
inoltre la toracalgia osteomuscolare da esiti di fratture costali multiple. Va inoltre considerata la sintomatologia soggettiva riferita dal p., che accusa un dolore metereopatico, facile stancabilità accompagnata da sensazione di pesantezza dell'arto inferiore sinistro.”; tali postumi integrano una invalidità permanente del 10%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 43. Applicando la tabella del
Tribunale di Milano per il danno biologico 2018, quella immediatamente antecedente all'evento per cui è causa, vanno liquidati in favore dell'attore € 6.860 per il Pt_1
danno biologico temporaneo ed € 22.068 per il danno biologico permanente, senza applicare la personalizzazione, non risultando che ne ricorrano i presupposti;
la somma totale dovuta per il danno non patrimoniale è quindi di € 28.928, cui vanno aggiunti €
886,29 per spese sanitarie documentate e ritenute congrue dal CTU, per un danno risarcibile complessivo di € 29.814,29 dovuti all'attore Pt_1
I danni subiti dal motociclo TMax tg. DC47465, che il libretto di circolazione in atti attesta essere stato di proprietà di al momento del sinistro, risultano dalle Parte_2
fotografie in atti, e sono compatibili colla dinamica descritta dai testimoni escussi;
pagina 5 di 7 tenendo conto del preventivo prodotto dalla parte attrice, appare liquidabile, in base a nozioni di comune esperienza su costi di pezzi di ricambio e manodopera, per ripararli la somma di € 2.750.
Pertanto, l'impresa designata convenuta va condannata a pagare agli attori le somme sopra riportate;
oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 20/2/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate dal 20/2/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulle somme definitivamente rivalutate dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico OR Pastore
TE, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14010/2022 rgac tra:
e , attori;
per il FGVS, Parte_1 Parte_2 Controparte_1
convenuta; così provvede:
1) Dichiara il conducente del veicolo pirata responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa;
2) Condanna la convenuta a pagare agli attori, a titolo di risarcimento, la somma di euro 29.814,29 a e la somma di € 2.750 a per ciascuno, oltre Pt_1 Parte_2
rivalutazione secondo indici Istat dal 20/2/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate dal 20/2/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulle somme definitivamente rivalutate dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna la convenuta a rimborsare all'attore ogni somma che questi Pt_1
documenti di aver pagato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
pagina 6 di 7 4) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 7.600 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Ciro Gianfranco Autiero.
Così deciso in Portici in data 11/10/2025 Il giudice unico pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona del giudice unico
OR Pastore TE ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14010/2022 RGAC e vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Parte_1 Parte_2
US LD 298 presso l'avv. Ciro Gianfranco Autiero, dal quale sono rappresentati e difesi come da procure allegate telematicamente all'atto di citazione
ATTORI
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1
persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Nuovo Tempio 41 presso l'avv. Mario Santoro, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti pagina 1 di 7 rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio
[...]
rep. 186.905 Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
e hanno convenuto nel presente giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
, chiedendo di dichiarare il conducente di un'autovettura pirata Controparte_2
responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi in data 20/2/2020 in Napoli, quando secondo gli attori detto veicolo pirata aveva investito il lato posteriore del motociclo
Yamaha T Max tg. DC47465 di proprietà di e condotto da Parte_2 Pt_1
facendolo cadere per poi allontanarsi senza che fosse stato possibile identificarlo – e condannare l'impresa designata convenuta a risarcire i danni subiti dagli attori nell'evento, da per le lesioni personali e da per i danni al proprio Pt_1 Parte_2
motociclo, per entrambi oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita l'impresa designata convenuta chiedendo di rigettare la domanda perché nulla, improponibile, per difetto di legittimazione passiva, perché improcedibile, inammissibile, ed infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione, o subordinatamente non liquidare contemporaneamente rivalutazione ed interessi;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi e , ed è Tes_1 Testimone_2
stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. ; ora la causa va Persona_2
decisa.
pagina 2 di 7 Preliminarmente, la domanda va dichiarata proponibile, avendo gli attori messo in mora l'impresa designata, con messaggi Pec inviati anche a Consap, in data 10/4/2020 e
31/3/2021, rispetto ai quali non è stata richiesta alcuna integrazione, per cui in questa sede non possono essere sollevate contestazioni circa un'eventuale incompletezza delle richieste di risarcimento – che peraltro paiono rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 148 Cod.Ass..
Il giorno in cui s'infortunò, il 20/2/2020, dichiarò ai sanitari del Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo/ASL Napoli 1 “di essere stato investito da autovettura pirata”. Con messaggio pec del 25/3/2020 inviò alla Procura della Pt_1
Repubblica di Napoli una denuncia contro ignoti relativa all'evento per cui è causa;
nessuna norma imponeva all'attore di depositare anche l'eventuale provvedimento di archiviazione.
I due testi escussi hanno riferito quanto segue. Teste : “ADR Indifferente. Tes_1
ADR Erano circa le 18 di una sera di fine febbraio 2020, in Napoli;
percorrevo Via
Piedigrotta alla guida di un'automobile Fiat Uno che mi era stata prestata dal mio amico
, che era seduto a fianco a me;
gli avevo chiesto io di farmi guidare un Testimone_2
pò, perché ho la patente ma non possiedo automobili. Andavo verso Fuorigrotta. Davanti
a noi procedeva un'autovettura di piccola cilindrata, scura, e davanti all'automobile c'era un ciclomotore T Max, con a bordo solo il conducente, il quale indossava il casco;
ad un tratto l'automobile di cui ho detto urtò il ciclomotore sulla scocca posteriore sinistra, facendolo cadere;
subito dopo l'automobile accelerò e si allontanò verso
Fuorigrotta; il ciclomotore cadde verso il marciapiede, noi ci fermammo. Il conducente del ciclomotore, un uomo di circa 40 anni, non poteva rialzarsi, perché aveva dolori al piede sinistro;
e non poté chiamare nessuno, poiché il suo cellulare si era rotto;
noi lo caricammo in automobile, e lo portammo all'Ospedale San Paolo. Il motociclo si era danneggiato alla scocca, alla piattaforma, al cavalletto, ai manicotti.”. Teste
: “ADR Indifferente. ADR Erano le 18 di un giorno di fine febbraio Testimone_2
2020, a Napoli;
mi trovavo a bordo della mia automobile Fiat Uno condotta dal mio pagina 3 di 7 amico , e senza altre persone a bordo oltre noi due;
percorrevamo Via Tes_1
Piedigrotta in direzione Fuorigrotta;
non pioveva;
c'era ancora la luce del Sole;
davanti a noi procedeva un'autovettura nera di piccola cilindrata, di cui non ricordo il modello;
ad un certo punto, tale autovettura nera ha iniziato a sorpassare sulla destra un motorino
TMax scuro, con a bordo solo il conducente, che indossava il casco;
nel tentare il sorpasso a destra, l'autovettura finì per colpire il motorino da dietro facendolo cadere.
Noi ci fermammo, perché il motorino era caduto davanti a noi, mentre l'automobile nera si allontanò senza fermarsi, imboccando il tunnel che avevamo più avanti;
non provai nemmeno a prenderne la targa. ADR Il conducente del motorino rimase a terra, con il veicolo addosso, lamentando dolori alla gamba sinistra;
lo portammo sulla nostra automobile, e lo conducemmo all'Ospedale Sanpaolo, a Fuorigrotta. ADR Dopo essere caduto, il motorino era danneggiato alla fiancata sinistra;
me ne accorsi, perché lo rialzai.”. Le due deposizioni sopra riportate sono sostanzialmente coerenti tra di loro, tranne che su un punto: il teste ha riferito che il motociclo condotto da Tes_1 Pt_1
venne colpito sulla scocca posteriore sinistra, mentre il teste ha riferito che il Tes_2
veicolo pirata colpì il motociclo “da dietro”, mentre stava tentando di superarlo sulla destra. Ma una imprecisione da parte di un teste è comprensibile, avendo i testi deposto a più di 4 anni dall'evento: sostanzialmente le dinamiche descritte coincidono, ed entrambi i testi concordano sul fatto che s'infortunò al piede sinistro (come del Pt_1
resto risulta dal verbale di Pronto Soccorso, laddove si parla di “frattura piatto tibiale sinistra”, segno che il motociclo cadde sulla sinistra e dunque venne colpito sulla parte posteriore destra;
evidentemente c'è stato un falso ricordo, comprensibile si ripete, del teste . Tes_1
Come si è visto, il veicolo pirata colpì il motociclo condotto da nella parte Pt_1
posteriore destra, tentando di sorpassarlo a destra, e dalle deposizioni raccolte risulta che il motociclo procedesse regolarmente sulla sua traiettoria;
quindi, responsabile esclusivo dell'evento dev'essere considerato il conducente del veicolo pirata, che effettuò un sorpasso a destra vietato, mancando le condizioni in cui è consentito ex art. 148
pagina 4 di 7 Cod.Strada, e colpendo il motociclo da tergo, senza rispettare la distanza di sicurezza posteriore né quella laterale. E' superata la presunzione di pari responsabilità fissata dall'art. 2054.2 cc. Ovviamente, cadendo dopo che il veicolo da lui condotto era stato urtato, non poté rilevare il numero di targa del veicolo danneggiante. Pt_1
Come accertato dal CTU, con valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi anche perché le parti non hanno mosso osservazioni, nel sinistro Parte_1
riportò una frattura scomposta pluriframmentaria dei piatti tibiali a sinistra e fratture della IV-V-VI costola a sinistra;
ne derivò invalidità temporanea totale di giorni 40, parziale al 50% di altri giorni 40 e parziale al 25% di ulteriori giorni 40; sono residuati postumi permanenti consistenti in “ipotonotrofia muscolare con deficit perimetrico e deficit di forza, il deficit della flessoestensione del ginocchio, la zoppia di caduta, la persistenza sintomatica dei mezzi di sintesi, tutto ciò grava su un ginocchio già sede di esiti traumatici e ne peggiora la sua condizione riducendo l'equilibrio funzionale acquisto;
inoltre la toracalgia osteomuscolare da esiti di fratture costali multiple. Va inoltre considerata la sintomatologia soggettiva riferita dal p., che accusa un dolore metereopatico, facile stancabilità accompagnata da sensazione di pesantezza dell'arto inferiore sinistro.”; tali postumi integrano una invalidità permanente del 10%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 43. Applicando la tabella del
Tribunale di Milano per il danno biologico 2018, quella immediatamente antecedente all'evento per cui è causa, vanno liquidati in favore dell'attore € 6.860 per il Pt_1
danno biologico temporaneo ed € 22.068 per il danno biologico permanente, senza applicare la personalizzazione, non risultando che ne ricorrano i presupposti;
la somma totale dovuta per il danno non patrimoniale è quindi di € 28.928, cui vanno aggiunti €
886,29 per spese sanitarie documentate e ritenute congrue dal CTU, per un danno risarcibile complessivo di € 29.814,29 dovuti all'attore Pt_1
I danni subiti dal motociclo TMax tg. DC47465, che il libretto di circolazione in atti attesta essere stato di proprietà di al momento del sinistro, risultano dalle Parte_2
fotografie in atti, e sono compatibili colla dinamica descritta dai testimoni escussi;
pagina 5 di 7 tenendo conto del preventivo prodotto dalla parte attrice, appare liquidabile, in base a nozioni di comune esperienza su costi di pezzi di ricambio e manodopera, per ripararli la somma di € 2.750.
Pertanto, l'impresa designata convenuta va condannata a pagare agli attori le somme sopra riportate;
oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 20/2/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate dal 20/2/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulle somme definitivamente rivalutate dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico OR Pastore
TE, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14010/2022 rgac tra:
e , attori;
per il FGVS, Parte_1 Parte_2 Controparte_1
convenuta; così provvede:
1) Dichiara il conducente del veicolo pirata responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa;
2) Condanna la convenuta a pagare agli attori, a titolo di risarcimento, la somma di euro 29.814,29 a e la somma di € 2.750 a per ciascuno, oltre Pt_1 Parte_2
rivalutazione secondo indici Istat dal 20/2/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate dal 20/2/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulle somme definitivamente rivalutate dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna la convenuta a rimborsare all'attore ogni somma che questi Pt_1
documenti di aver pagato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
pagina 6 di 7 4) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 7.600 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Ciro Gianfranco Autiero.
Così deciso in Portici in data 11/10/2025 Il giudice unico pagina 7 di 7