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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 22/12/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2978 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 10 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 29 ottobre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali “premesso che Dopo la PEC della ricorrente del 10/10/2025, e dopo il deposito del ricorso di data 27/10/2025, e dopo la notifica CP_ dello stesso in data 29/10/2025, l' revocando il proprio precedente provvedimento, ha inviato la PEC del 07/11/2025 con la quale ha fissato la data per la visita medica di revisione, all'esito della CP_ quale, come da documentazione depositata dall' in allegato alla memoria di costituzione, il minore è stato riconosciuto, come già in precedenza, MINORE INVALIDO con Persona_1 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) : CP_ indennità di frequenza (doc.01) • Con la memoria difensiva l' ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni esposte in ricorso insiste pertanto, nel ricorso introduttivo chiede che la s.v. voglia Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la illegittimità della sospensione del pagamento CP_ dell'indennità di frequenza e dell'ADI (assegno di inclusione) Ordinare all di rispristinare, fin dalla data della sospensione, il pagamento dell'indennità di frequenza e dell'ADI (indennità di inclusione), e di pagare gli arretrati Condannare l' alle spese del giudizio con distrazione in CP_1 favore del sottoscritto procuratore antistatario
Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2978 /2025 R.G.
OGGETTO: indennità di frequenza e reddito di inclusione vertente tra nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. Parte_1
, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale super esclusiva sul figlio C.F._1
minore nato a [...] il [...] - C.F. elettivamente Persona_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Marsala nella via Sibilla n.6 presso lo studio dell'Avv. Vito De Stefano che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 in
Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. il quale, ai fini del Persona_2
presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2 -resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che l'assenza alla visita di revisione è giustificata per non avere ricevuto la ricorrente alcuna convocazione;
ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la illegittimità della sospensione del pagamento dell'indennità di frequenza e dell'ADI; ordinare all' di rispristinare il pagamento dell'indennità di frequenza e dell'ADI, e di CP_1
pagare gli arretrati;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare l'estinzione del giudizio con spese compensate in ragione delle circostanze sovra esposte.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 27 ottobre 2025 , genitore esercente la potestà genitoriale Parte_1
super esclusiva sul figlio minore , lamenta l'illegittimità della sospensione Persona_1
dell'indennità di frequenza, precedentemente riconosciuta al minore con verbale del 12.05.2022, CP_1
nonché dell'ADI.
Sostiene a tal uopo di non aver ricevuto alcun invito per la visita di revisione e, conseguentemente, la sostenuta “assenza a visita di revisione” che avrebbe comportato la chiusura della pratica, sarebbe illegittima.
Ha aggiunto che in forza del provvedimento del Tribunale di Marsala del 20/12/2024 sarebbe il genitore titolare dell'affidamento in via super esclusiva del minore , e di aver portato a Persona_1
conoscenza dell' tale circostanza con pec del 10.10.2025. CP_1
Ha concluso chiedendo che venga disposto il ripristino delle prestazioni.
L' costituendosi ha precisato di aver inoltrato l'invito a visita di revisione presso la residenza del CP_1
padre del minore e di aver appreso dell'affido esclusivo solo con pec del 10.10.2025, per come riconosciuto dalla ricorrente. Ha aggiunto di essersi tempestivamente attivato, tanto che il minore sarebbe stato sottoposto a visita di revisione in data 25.11.2025, riconoscendo lo stesso meritevole del beneficio.
Per tali motivi ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione della causa o, comunque, il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di pronta soluzione, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
Le pretese azionate in ricorso sono in parte infondate ed in parte estinte per cessata materia del contendere.
Con riguardo alla sostenuta mancata comunicazione della data della visita di revisione va rilevato, per come peraltro ricostruito dalla stessa ricorrente, che tale mancata conoscenza è da imputare alla ricorrente stessa.
Infatti, l'Istituto ha provveduto alla regolare comunicazione della visita di revisione presso la residenza del padre del minore (per come risultante dal verbale redatto in data 12.05.2022); la circostanza che CP_1
questi sia stato affidato in via super esclusiva alla madre è rimasta sconosciuta all'Ente sino alla comunicazione avvenuta solo in data 10.10.2025.
Dunque, non può imputarsi alcuna responsabilità all' l'ente, non appena venuto a conoscenza del CP_1
provvedimento reso dal Tribunale di Marsala, ha tempestivamente fissato nuova visita di revisione.
È ovvio che se il beneficiario introduce il giudizio a mala pena dopo circa quindici giorni dall'inoltro della pec impedisce, di fatto, all'Istituto, di provvedere in autotutela ad un errore che, si ripete, va comunque imputato a parte ricorrente, per non aver mai prima del 10.10.2025 comunicato all' le modifiche CP_1
avvenute al nucleo familiare ed alla residenza del minore.
Ad ogni modo, va dichiarata cessata la materia del contendere alla luce dell'esito della visita di revisione, cui il minore è stato sottoposto in data 25 novembre 2025.
Va invece rigettata la domanda volta al ripristino dell'ADI: agli atti nulla dimostra che la ricorrente sia mai stata titolare di tale beneficio e che lo stesso sia stato sospeso.
Peraltro, la stessa agisce solo nella qualità di genitore esercente la potestà esclusiva sul figlio minore e non in proprio;
difetta pertanto anche di legittimazione attiva. Concludendo, il ricorso viene rigettato.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. Cp.c. si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2978 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta la domanda afferente all'ADI poiché del tutto sfornita di elementi probatori;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'indennità di frequenza;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.
Così deciso in Marsala in data 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2978 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 10 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 29 ottobre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali “premesso che Dopo la PEC della ricorrente del 10/10/2025, e dopo il deposito del ricorso di data 27/10/2025, e dopo la notifica CP_ dello stesso in data 29/10/2025, l' revocando il proprio precedente provvedimento, ha inviato la PEC del 07/11/2025 con la quale ha fissato la data per la visita medica di revisione, all'esito della CP_ quale, come da documentazione depositata dall' in allegato alla memoria di costituzione, il minore è stato riconosciuto, come già in precedenza, MINORE INVALIDO con Persona_1 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) : CP_ indennità di frequenza (doc.01) • Con la memoria difensiva l' ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni esposte in ricorso insiste pertanto, nel ricorso introduttivo chiede che la s.v. voglia Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la illegittimità della sospensione del pagamento CP_ dell'indennità di frequenza e dell'ADI (assegno di inclusione) Ordinare all di rispristinare, fin dalla data della sospensione, il pagamento dell'indennità di frequenza e dell'ADI (indennità di inclusione), e di pagare gli arretrati Condannare l' alle spese del giudizio con distrazione in CP_1 favore del sottoscritto procuratore antistatario
Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2978 /2025 R.G.
OGGETTO: indennità di frequenza e reddito di inclusione vertente tra nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. Parte_1
, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale super esclusiva sul figlio C.F._1
minore nato a [...] il [...] - C.F. elettivamente Persona_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Marsala nella via Sibilla n.6 presso lo studio dell'Avv. Vito De Stefano che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 in
Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. il quale, ai fini del Persona_2
presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2 -resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che l'assenza alla visita di revisione è giustificata per non avere ricevuto la ricorrente alcuna convocazione;
ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la illegittimità della sospensione del pagamento dell'indennità di frequenza e dell'ADI; ordinare all' di rispristinare il pagamento dell'indennità di frequenza e dell'ADI, e di CP_1
pagare gli arretrati;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare l'estinzione del giudizio con spese compensate in ragione delle circostanze sovra esposte.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 27 ottobre 2025 , genitore esercente la potestà genitoriale Parte_1
super esclusiva sul figlio minore , lamenta l'illegittimità della sospensione Persona_1
dell'indennità di frequenza, precedentemente riconosciuta al minore con verbale del 12.05.2022, CP_1
nonché dell'ADI.
Sostiene a tal uopo di non aver ricevuto alcun invito per la visita di revisione e, conseguentemente, la sostenuta “assenza a visita di revisione” che avrebbe comportato la chiusura della pratica, sarebbe illegittima.
Ha aggiunto che in forza del provvedimento del Tribunale di Marsala del 20/12/2024 sarebbe il genitore titolare dell'affidamento in via super esclusiva del minore , e di aver portato a Persona_1
conoscenza dell' tale circostanza con pec del 10.10.2025. CP_1
Ha concluso chiedendo che venga disposto il ripristino delle prestazioni.
L' costituendosi ha precisato di aver inoltrato l'invito a visita di revisione presso la residenza del CP_1
padre del minore e di aver appreso dell'affido esclusivo solo con pec del 10.10.2025, per come riconosciuto dalla ricorrente. Ha aggiunto di essersi tempestivamente attivato, tanto che il minore sarebbe stato sottoposto a visita di revisione in data 25.11.2025, riconoscendo lo stesso meritevole del beneficio.
Per tali motivi ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione della causa o, comunque, il rigetto del ricorso.
Il procedimento, di pronta soluzione, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
Le pretese azionate in ricorso sono in parte infondate ed in parte estinte per cessata materia del contendere.
Con riguardo alla sostenuta mancata comunicazione della data della visita di revisione va rilevato, per come peraltro ricostruito dalla stessa ricorrente, che tale mancata conoscenza è da imputare alla ricorrente stessa.
Infatti, l'Istituto ha provveduto alla regolare comunicazione della visita di revisione presso la residenza del padre del minore (per come risultante dal verbale redatto in data 12.05.2022); la circostanza che CP_1
questi sia stato affidato in via super esclusiva alla madre è rimasta sconosciuta all'Ente sino alla comunicazione avvenuta solo in data 10.10.2025.
Dunque, non può imputarsi alcuna responsabilità all' l'ente, non appena venuto a conoscenza del CP_1
provvedimento reso dal Tribunale di Marsala, ha tempestivamente fissato nuova visita di revisione.
È ovvio che se il beneficiario introduce il giudizio a mala pena dopo circa quindici giorni dall'inoltro della pec impedisce, di fatto, all'Istituto, di provvedere in autotutela ad un errore che, si ripete, va comunque imputato a parte ricorrente, per non aver mai prima del 10.10.2025 comunicato all' le modifiche CP_1
avvenute al nucleo familiare ed alla residenza del minore.
Ad ogni modo, va dichiarata cessata la materia del contendere alla luce dell'esito della visita di revisione, cui il minore è stato sottoposto in data 25 novembre 2025.
Va invece rigettata la domanda volta al ripristino dell'ADI: agli atti nulla dimostra che la ricorrente sia mai stata titolare di tale beneficio e che lo stesso sia stato sospeso.
Peraltro, la stessa agisce solo nella qualità di genitore esercente la potestà esclusiva sul figlio minore e non in proprio;
difetta pertanto anche di legittimazione attiva. Concludendo, il ricorso viene rigettato.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. Cp.c. si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2978 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta la domanda afferente all'ADI poiché del tutto sfornita di elementi probatori;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'indennità di frequenza;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.
Così deciso in Marsala in data 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.