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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 18850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18850 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35169/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], nella qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...], Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Mordini 14, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Guercio, che li rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto introduttivo
RICORRENTI
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: autorizzazione alla rettifica anagrafica per adeguamento del sesso Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.10.24
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al Pubblico presso il Tribunale, Parte_3
e n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , premesso che il figlio Persona_1 aveva fin dall'infanzia manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale femminile e vivendo con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale tanto da subire episodi di bullismo;
che, a tal fine, avevano preso contatti con il
Centro di Coordinamento Regionale per le Problematiche Sanitarie relative all'Identità di Genere (CRIG) dell'Ospedale “Careggi” di Firenze;
che gli specialisti psicologi ed endocrinologici, con relazione psico-diagnostica del
20.3.23, avevano rilevato la sussistenza di un quadro di disforia di genere;
chiedevano di essere autorizzati a richiedere la rettifica anagrafica del sesso del figlio da maschile a femminile con conseguente ordine all'ufficiale di Stato Civile ad effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso sostituendo il prenome da “ ” a “ ”. Per_1 Per_2
Instaurato il contraddittorio nei confronti del PM, all'udienza del 20.2.24, venivano sentiti i ricorrenti ed il minore, personalmente presente, che concludevano chiedendo l'accoglimento della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, il G.I. riservava la decisione al Collegio.
Con ordinanza dell'8.4.2024, il Tribunale, ritenuta la necessità di disporre approfondimento istruttorio, disponeva consulenza psicodiagnostica d'ufficio.
Acquisiti gli esiti del disposto approfondimento, all'udienza dell'8.10.2024, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa era nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda la domanda di rettifica anagrafica del sesso da maschile a femminile dell'atto di nascita con conseguente cambio del prenome deve essere accolta.
E' in atti la relazione psicodiagnostica del 20.3.23 effettuata presso l'Azienda
Ospedaliera Careggi, a firma delle dott.sse (psicologa e Persona_3 psicoterapeuta) e (specialista in endocrinologia), dalla quale Persona_4 emergeva che: “ presenta un quadro di Disforia/Incongruenza Parte_4 di genere, di cui è perfettamente consapevole. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che vive stabilmente in Per_2 ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica appare del tutto motivata e coerente ”. La consulenza tecnica d'ufficio, effettuata dalla professionista psicologa incaricata con l'ausilio di esperti per la somministrazione di reattivi psicodiagnostici in grado di rilevare dati attendibili sulle capacità di discernimento e sulla eventuale presenza di sintomi di disfunzionalitá a livello della organizzazione della personalità in evoluzione e per un parere pro veritate sulla diagnosi di disforia di genere e sul percorso medico-psicologico realizzato presso l'Ospedale Careggi depositato in atti ha consentito di accertare una evoluzione graduale fin dai 3 anni che ha visto una continuità di espressione di genere che via via si é strutturata in una identità di genere femminile.
Nell'espletata ctu, si è evidenziato come la famiglia di abbia da sempre Per_2 assunto un approccio equilibrato alla situazione e che i genitori avevano dapprima osservato il comportamento del figlio, poi atteso ed infine si erano rivolti a dei professionisti onde far raggiungere a i propri obiettivi evolutivi, mirando Per_2 soprattutto a ridurre il distress solitamente connesso alla disforia/incongruenza di genere. Dai dati emersi, il momento critico per era risultato, per la Per_2 transizione sociale allo stesso connessa, quello della pubertà, fase a partire dalla quale i genitori si erano rivolti all'Ospedale Careggi in vista della possibilità di utilizzare i bloccanti della pubertà. Anche in tale circostanza, dalla presa in carico avvenuta nel 2019, i bloccanti venivano somministrati solo nel 2021, mentre la richiesta del cambiamento del nome - per una maggiore corrispondenza tra identità di genere e identità anagrafica – è arrivata dopo ulteriori 2 anni dall'inizio dell'uso dei bloccanti, ancora in corso con controlli regolari per la valutazione del suo stato di salute.
Ha trovato conferma quanto già in precedenza accertato in merito alla diagnosi di
“Incongruenza di Genere (OMS, 2018) già denominata Disforia di Genere (DSM-
5, cod. 302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018”, conseguentemente ritenendo necessario il Collegio peritale il cambio anagrafico quale intervento necessario a prevenire lo sviluppo di un disturbo psicopatologico in comorbilità con la diagnosi principale.
Attesa la giovanissima età della minore il Tribunale ha ritenuto necessario effettuare approfondimento istruttorio anche al fine di verificare l'effettivo discernimento della minore in ordine alla questione di genere relativamente al contesto familiare e sociale di riferimento.
Al riguardo, scrive il consulente “ Fin dai tre anni si è rappresentata e Per_2 definita come femmina. Gli adulti di riferimento - genitori e professionisti - hanno seguito un modello caratterizzato da osservazione e attesa, ma volto a rispondere in modo efficace all'espressione di genere, alla transizione sociale e infine a quella biologica. In questo quadro la domanda volta al cambiamento del nome e dunque alla transizione anagrafica viene posta in un momento di ciclo vitale in cui essa diviene necessaria per evitare un dispendio di energie psichiche che sarebbe richiesto per fronteggiare avversità in ambito sociale. Il risparmio di queste energie potrebbe favorire il loro impegno in altri compiti evolutivi ineludibili e volti
a fronteggiare lo sviluppo biologico” ed, ancora, “ è stata correttamente Per_2 informata sulla possibile reversibilità sia del trattamento con bloccanti della pubertà, sia del cambiamento del nome attribuito anagraficamente alla nascita.
Ella si definisce sicura che non tornerà mai indietro, coerentemente con la continuità evolutiva che ha caratterizzato i passaggi dalla prima infanzia all'adolescenza, vale a dire i blocchi su cui si basa lo sviluppo della personalità adulta. Al contempo, la ragazza è consapevole che ci saranno altri passaggi evolutivi ed altre scelte (come gli interventi chirurgici) per i quali ha tutto il tempo di riflettere, anche con l'aiuto della famiglia e dei professionisti dei quali si fida e ai quali si affida”.
In tale ottica, la rettifica anagrafica si pone come elemento imprescindibile per un corretto percorso di identificazione di genere, in quanto “ è consapevole Per_2 del fatto che la riassegnazione del nome all'anagrafe rappresenti un importante passo per il percorso che dovrà affrontare;
si tratta di una condizione necessaria per il suo benessere che, permettendole di viversi più serenamente nel ruolo di genere femminile, le consentirà di concentrarsi come maggiore tranquillità su riflessioni di natura psicologica come quelle sull'identità e sulle tematiche tipiche del periodo dell'adolescenza come la scuola e le relazioni con i pari”.
Conclude pertanto il consulente “Dopo tre anni dall'inizio della somministrazione di bloccanti per , si è notato il buon risultato in termini evolutivi sia dal Per_2 punto di vista psicosociale che dal punto di vista somatico. Anche per ciò che riguarda la riassegnazione del nome, nonostante la CTU abbia tenuto conto di tutto ciò che poteva alimentare dubbi, la valutazione finale ha condotto all'idea che la cosa giusta per sia quella di vedere soddisfatta la sua esigenza per Per_2 impegnarsi ad affrontare tutti i compiti evolutivi che caratterizzano la sua fase evolutiva”.
Alla luce di tali elementi, pertanto, ritiene il Tribunale che la domanda di rettifica anagrafica del nome deve essere accolta.
La Corte Costituzionale nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile
1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. “Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento
è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”
Nel caso di specie, pur non essendo possibile procedere al trattamento medico- chirurgico data l'età giovane del minore, deve rilevarsi, tuttavia, che consentire la rettifica anagrafica del sesso effettivamente percepito dal minore è idonea a consentire il raggiungimento di un equilibrio psico-fisico adeguato.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dai ricorrenti, mentre quelle di c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , n.q. di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale su , con l'intervento del Persona_1
P.M., così provvede:
- ordina con riguardo a , nato a [...] il [...], la rettifica Persona_1 degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome
(da “ ” a “ ”), con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della Per_1 Per_2 legge 164 del 1982;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio;
- pone definitivamente a carico dei ricorrenti le spese di c.t.u.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Roma, in data 22.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Simona Rossi dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35169/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], nella qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...], Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Mordini 14, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Guercio, che li rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto introduttivo
RICORRENTI
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: autorizzazione alla rettifica anagrafica per adeguamento del sesso Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.10.24
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al Pubblico presso il Tribunale, Parte_3
e n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , premesso che il figlio Persona_1 aveva fin dall'infanzia manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale femminile e vivendo con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale tanto da subire episodi di bullismo;
che, a tal fine, avevano preso contatti con il
Centro di Coordinamento Regionale per le Problematiche Sanitarie relative all'Identità di Genere (CRIG) dell'Ospedale “Careggi” di Firenze;
che gli specialisti psicologi ed endocrinologici, con relazione psico-diagnostica del
20.3.23, avevano rilevato la sussistenza di un quadro di disforia di genere;
chiedevano di essere autorizzati a richiedere la rettifica anagrafica del sesso del figlio da maschile a femminile con conseguente ordine all'ufficiale di Stato Civile ad effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso sostituendo il prenome da “ ” a “ ”. Per_1 Per_2
Instaurato il contraddittorio nei confronti del PM, all'udienza del 20.2.24, venivano sentiti i ricorrenti ed il minore, personalmente presente, che concludevano chiedendo l'accoglimento della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, il G.I. riservava la decisione al Collegio.
Con ordinanza dell'8.4.2024, il Tribunale, ritenuta la necessità di disporre approfondimento istruttorio, disponeva consulenza psicodiagnostica d'ufficio.
Acquisiti gli esiti del disposto approfondimento, all'udienza dell'8.10.2024, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa era nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda la domanda di rettifica anagrafica del sesso da maschile a femminile dell'atto di nascita con conseguente cambio del prenome deve essere accolta.
E' in atti la relazione psicodiagnostica del 20.3.23 effettuata presso l'Azienda
Ospedaliera Careggi, a firma delle dott.sse (psicologa e Persona_3 psicoterapeuta) e (specialista in endocrinologia), dalla quale Persona_4 emergeva che: “ presenta un quadro di Disforia/Incongruenza Parte_4 di genere, di cui è perfettamente consapevole. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che vive stabilmente in Per_2 ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica appare del tutto motivata e coerente ”. La consulenza tecnica d'ufficio, effettuata dalla professionista psicologa incaricata con l'ausilio di esperti per la somministrazione di reattivi psicodiagnostici in grado di rilevare dati attendibili sulle capacità di discernimento e sulla eventuale presenza di sintomi di disfunzionalitá a livello della organizzazione della personalità in evoluzione e per un parere pro veritate sulla diagnosi di disforia di genere e sul percorso medico-psicologico realizzato presso l'Ospedale Careggi depositato in atti ha consentito di accertare una evoluzione graduale fin dai 3 anni che ha visto una continuità di espressione di genere che via via si é strutturata in una identità di genere femminile.
Nell'espletata ctu, si è evidenziato come la famiglia di abbia da sempre Per_2 assunto un approccio equilibrato alla situazione e che i genitori avevano dapprima osservato il comportamento del figlio, poi atteso ed infine si erano rivolti a dei professionisti onde far raggiungere a i propri obiettivi evolutivi, mirando Per_2 soprattutto a ridurre il distress solitamente connesso alla disforia/incongruenza di genere. Dai dati emersi, il momento critico per era risultato, per la Per_2 transizione sociale allo stesso connessa, quello della pubertà, fase a partire dalla quale i genitori si erano rivolti all'Ospedale Careggi in vista della possibilità di utilizzare i bloccanti della pubertà. Anche in tale circostanza, dalla presa in carico avvenuta nel 2019, i bloccanti venivano somministrati solo nel 2021, mentre la richiesta del cambiamento del nome - per una maggiore corrispondenza tra identità di genere e identità anagrafica – è arrivata dopo ulteriori 2 anni dall'inizio dell'uso dei bloccanti, ancora in corso con controlli regolari per la valutazione del suo stato di salute.
Ha trovato conferma quanto già in precedenza accertato in merito alla diagnosi di
“Incongruenza di Genere (OMS, 2018) già denominata Disforia di Genere (DSM-
5, cod. 302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018”, conseguentemente ritenendo necessario il Collegio peritale il cambio anagrafico quale intervento necessario a prevenire lo sviluppo di un disturbo psicopatologico in comorbilità con la diagnosi principale.
Attesa la giovanissima età della minore il Tribunale ha ritenuto necessario effettuare approfondimento istruttorio anche al fine di verificare l'effettivo discernimento della minore in ordine alla questione di genere relativamente al contesto familiare e sociale di riferimento.
Al riguardo, scrive il consulente “ Fin dai tre anni si è rappresentata e Per_2 definita come femmina. Gli adulti di riferimento - genitori e professionisti - hanno seguito un modello caratterizzato da osservazione e attesa, ma volto a rispondere in modo efficace all'espressione di genere, alla transizione sociale e infine a quella biologica. In questo quadro la domanda volta al cambiamento del nome e dunque alla transizione anagrafica viene posta in un momento di ciclo vitale in cui essa diviene necessaria per evitare un dispendio di energie psichiche che sarebbe richiesto per fronteggiare avversità in ambito sociale. Il risparmio di queste energie potrebbe favorire il loro impegno in altri compiti evolutivi ineludibili e volti
a fronteggiare lo sviluppo biologico” ed, ancora, “ è stata correttamente Per_2 informata sulla possibile reversibilità sia del trattamento con bloccanti della pubertà, sia del cambiamento del nome attribuito anagraficamente alla nascita.
Ella si definisce sicura che non tornerà mai indietro, coerentemente con la continuità evolutiva che ha caratterizzato i passaggi dalla prima infanzia all'adolescenza, vale a dire i blocchi su cui si basa lo sviluppo della personalità adulta. Al contempo, la ragazza è consapevole che ci saranno altri passaggi evolutivi ed altre scelte (come gli interventi chirurgici) per i quali ha tutto il tempo di riflettere, anche con l'aiuto della famiglia e dei professionisti dei quali si fida e ai quali si affida”.
In tale ottica, la rettifica anagrafica si pone come elemento imprescindibile per un corretto percorso di identificazione di genere, in quanto “ è consapevole Per_2 del fatto che la riassegnazione del nome all'anagrafe rappresenti un importante passo per il percorso che dovrà affrontare;
si tratta di una condizione necessaria per il suo benessere che, permettendole di viversi più serenamente nel ruolo di genere femminile, le consentirà di concentrarsi come maggiore tranquillità su riflessioni di natura psicologica come quelle sull'identità e sulle tematiche tipiche del periodo dell'adolescenza come la scuola e le relazioni con i pari”.
Conclude pertanto il consulente “Dopo tre anni dall'inizio della somministrazione di bloccanti per , si è notato il buon risultato in termini evolutivi sia dal Per_2 punto di vista psicosociale che dal punto di vista somatico. Anche per ciò che riguarda la riassegnazione del nome, nonostante la CTU abbia tenuto conto di tutto ciò che poteva alimentare dubbi, la valutazione finale ha condotto all'idea che la cosa giusta per sia quella di vedere soddisfatta la sua esigenza per Per_2 impegnarsi ad affrontare tutti i compiti evolutivi che caratterizzano la sua fase evolutiva”.
Alla luce di tali elementi, pertanto, ritiene il Tribunale che la domanda di rettifica anagrafica del nome deve essere accolta.
La Corte Costituzionale nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile
1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. “Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento
è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”
Nel caso di specie, pur non essendo possibile procedere al trattamento medico- chirurgico data l'età giovane del minore, deve rilevarsi, tuttavia, che consentire la rettifica anagrafica del sesso effettivamente percepito dal minore è idonea a consentire il raggiungimento di un equilibrio psico-fisico adeguato.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dai ricorrenti, mentre quelle di c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , n.q. di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale su , con l'intervento del Persona_1
P.M., così provvede:
- ordina con riguardo a , nato a [...] il [...], la rettifica Persona_1 degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome
(da “ ” a “ ”), con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della Per_1 Per_2 legge 164 del 1982;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio;
- pone definitivamente a carico dei ricorrenti le spese di c.t.u.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Roma, in data 22.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Simona Rossi dr.ssa Marta Ienzi