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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5866 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GESI Parte_1
DIGNANI;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LUISA G. FIOCCHI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI [dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni]:
1. la minore sarà affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 nell'immobile di sua proprietà sito ad Ancona in via Tavernelle n. 128;
2. le modalità di frequentazione della minore con i genitori verranno così regolamentate, salvo diverso accordo tra le parti:
1 − prima settimana: lunedì e martedì con la mamma, mercoledì, giovedì e venerdì con il papà, sabato
e domenica con la mamma;
− seconda settimana: lunedì e martedì con il papà, mercoledì, giovedì e venerdì con la mamma, venerdì, sabato e domenica con il papà;
3. Le festività nazionali e quelle religiose verranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun genitore. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
4. il signor verserà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1
150,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento della minore;
5. le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
6. l'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora sino al momento in cui la stessa Pt_1
non reperirà una stabile attività lavorativa, successivamente sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
7. spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a Falconara Marittima (AN) in data 24.07.2021, si è rivolta a questo Tribunale per CP_1
ottenere la separazione personale dal coniuge, avanzando cumulativamente domanda di scioglimento del matrimonio.
si è tempestivamente costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e a CP_1
quella di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi da quelle formulate nel ricorso.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Alla prima udienza del 5.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da accordo sopra riportato, rinunciando alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione, chiedendo inoltre che la causa fosse rimessa sul ruolo per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, una volta decorsi i termini di rito.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità
2 di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di poter omologare l'accordo raggiunto dalle parti, in quanto non presenta profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico ed è corrispondente agli interessi della figlia, della quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della sua tenera età.
Le parti hanno chiesto altresì la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi e , che hanno contatto Parte_1 CP_1
matrimonio a Falconara Marittima (AN) il 24.07.2021, trascritto al n. 14, parte 1, serie //, Uff. 1 dell'anno 2021 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Falconara Marittima (AN); omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione sopra riportate;
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Falconara Marittima (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 5.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5866 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GESI Parte_1
DIGNANI;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LUISA G. FIOCCHI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI [dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni]:
1. la minore sarà affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 nell'immobile di sua proprietà sito ad Ancona in via Tavernelle n. 128;
2. le modalità di frequentazione della minore con i genitori verranno così regolamentate, salvo diverso accordo tra le parti:
1 − prima settimana: lunedì e martedì con la mamma, mercoledì, giovedì e venerdì con il papà, sabato
e domenica con la mamma;
− seconda settimana: lunedì e martedì con il papà, mercoledì, giovedì e venerdì con la mamma, venerdì, sabato e domenica con il papà;
3. Le festività nazionali e quelle religiose verranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun genitore. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
4. il signor verserà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1
150,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento della minore;
5. le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
6. l'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora sino al momento in cui la stessa Pt_1
non reperirà una stabile attività lavorativa, successivamente sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
7. spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a Falconara Marittima (AN) in data 24.07.2021, si è rivolta a questo Tribunale per CP_1
ottenere la separazione personale dal coniuge, avanzando cumulativamente domanda di scioglimento del matrimonio.
si è tempestivamente costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e a CP_1
quella di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi da quelle formulate nel ricorso.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Alla prima udienza del 5.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da accordo sopra riportato, rinunciando alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione, chiedendo inoltre che la causa fosse rimessa sul ruolo per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, una volta decorsi i termini di rito.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità
2 di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di poter omologare l'accordo raggiunto dalle parti, in quanto non presenta profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico ed è corrispondente agli interessi della figlia, della quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della sua tenera età.
Le parti hanno chiesto altresì la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi e , che hanno contatto Parte_1 CP_1
matrimonio a Falconara Marittima (AN) il 24.07.2021, trascritto al n. 14, parte 1, serie //, Uff. 1 dell'anno 2021 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Falconara Marittima (AN); omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione sopra riportate;
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Falconara Marittima (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 5.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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